Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2026.25

 

ir/gm

Lugano

8 giugno 2026

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il giudice delegato del

Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

visto l’esposto datato 2 giugno 2026 e formulato da

 

 

RI1, _______

 

 

contro l’agire della

 

 

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

considerato

 

                              •  che con scritto 2 giugno 2026 RI1, senza fornire alcuna specifica precisa, si rivolge al Tribunale cantonale delle assicurazioni, allegando “copia del mio recente scritto alla IAS in merito all’applicazione del Art. 16A LPC… e (chiedo) se vi sia la possibilità di ricevere una posizione o decisione per il tramite del vostro lodevole tribunale”;

 

                              •  che lo scritto sollecita il Tribunale ad indire un’audizione dell’esponente (“Non esitate a convocarmi per un primo incontro così da poter discutere di persona il caso e definire quali documenti potrebbero essere necessari al vostro giudice per presentare la sua posizione in merito”). In conclusione, l’esponente conferma che la richiesta “è motivata da spirito di equità soprattutto considerando gli sforzi finanziari già sostenuti negli anni per permettere ai miei genitori di vivere una esistenza dignitosa”. Il signor RI1 conclude la sua esposizione indicando di rimanere in attesa di una convocazione, ringraziando per la “presa in carico della pratica”;

 

                              •  che, allegato a questa esposizione, sono prodotti una lettera all’UE di _______ intestata “reclamo e opposizione al PE no. …”, che si limita in sostanza a produrre all’ufficio copia di uno scritto destinato alla Cassa Cantonale AVS AI IPG ed a domandare l’annullamento dell’esecuzione. Ulteriore allegato è una lettera 2 giugno 2026 del signor RI1 alla Cassa Cantonale AVS AI IPG, servizio prestazioni complementari, che fa riferimento a imprecisato precedente scritto con cui sarebbero stati chiesti documenti. Questa lettera richiama, in entrata, un imprecisato “reclamo e opposizione al vostro PE …”, fa riferimento ai genitori dell’esponente (_______ e _______, che, per quanto questa Corte ha potuto accertare a livello informatico sul sistema MOV-POP relativo alla popolazione, sono deceduti _______ il _______ 2012 e _______ il _______ 2024). Lo scritto destinato alla Cassa postula il ritiro rispettivamente la cancellazione o l’annullamento dell’esecuzione posta in atto dalla Cassa (si presume), evidenzia (senza quantificarlo) un importo errato della quota della CE di _______ (di cui nulla è specificato e detto) e fa riferimento ad imprecisata impossibilità di domandare altri contributi al fabbisogno (e cita ad esempio la RIPAM). L’allegato all’esposizione rammenta ancora come alla morte di _______ la sostanza avrebbe dovuto essere considerata in ragione di ½ a nome di _______, e richiama imprecisati aiuti finanziari di cui i signori _______ hanno beneficiato e che “dovranno ora essere considerati” nell’ambito dell’art. 16a LPC;

 

                              •  che l’esponente, sempre nello scritto destinato alla Cassa Cantonale AVS AI IPG Servizio PC, chiede quindi un ricalcolo (verosimilmente di un importo domandato in restituzione facendo lo scritto riferimento a precisa norma della LPC);

 

                              •  che, dopo avere esposto l’istoriato della casa di _______ nei seguenti termini:

 

" (…) la casa di fattura contadina e patriarcale costruita nel 1800, e situata in una zona discosta e di montagna, è rimasta disabitata per anni, poi parzialmente utilizzata da una sola erede (_______) a titolo esclusivo come abitazione primaria. La comunione ereditaria ha dovuto attendere il decesso di _______ (_______ 2025) per mettere in vendita l’immobile. L’immobile è sul mercato da ca. 1 anno al valore venale del vostro perito di parte: pochissimo interesse (3 contatti in 12 mesi) e nessuna offerta di acquisto. (…)”

 

il signor RI1 contesta la valutazione “del vostro perito di parte” rileva una serie di difetti dell’immobile rispettivamente commenta i valori relativi ad una imprecisata proprietà (pag. 2 ultimo paragrafo e pag. 3). All’esposizione è allegata una “tavola indicativa dei debiti di _______ e _______ per prestazioni ricevute a titolo oneroso”. In conclusione del suo scritto il signor RI1 indica di volere fornire queste informazioni “in modo da iniziare una discussione colloquiale ed equa”. Copia di questa lettera (come specificato alla sua fine) è trasmessa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni “per una richiesta di commento”;

 

                              •  che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA qui di seguito) non ha trasmesso l’atto (doc. I) alla Cassa Cantonale AVS AI IPG Servizio PC per la presentazione di una risposta di causa e per la produzione dell’intero incarto alla luce dell’esito della procedura, manifestamente irricevibile;

 

                              •  che la presente è emessa monocraticamente alla luce del tenore dell’art. 4 cpv. 1 Lptca (Legge sulla procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni) secondo cui il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile. La competenza monocratica sarebbe comunque data alla luce dell’art. 49 cpv. 2 LOG (Legge sull’organizzazione giudiziaria) così come riconosce la costante giurisprudenza sia federale sia cantonale (sul tema si veda: Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg.);

 

                              •  che il TCA giudica, come istanza unica, i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale. Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi. Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione e deve ossequiare i presupposti dell’art. 3 Lptca, ossia deve essere prodotta la decisione resa su opposizione o su reclamo che si intende contestare, deve essere esposta la sequenza dei fatti rilevanti ai fini del giudizio e devono essere presentate delle motivazioni specifiche e puntuali in uno con delle precise conclusioni. Ulteriore competenza del TCA è data in caso di ritardata o denegata giustizia, il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo (in questa costellazione si tratta di ricorsi per denegata e ritardata giustizia);

 

                              •  che la LPGA regola il tema del diritto al ricorso al suo art. 56, analogamente a quanto fa il diritto cantonale appena citato;

 

                              •  che, come evocato in altri giudizi (per tutti si veda la STCA 6 maggio 2002 inc. 36.2002.35-37) il TCA non può essere richiesto di convocare le parti per un chiarimento, non può e non deve fungere da consulente di una parte, non può nemmeno essere chiamato a ricercare in un dossier elementi a sostegno della tesi dell’assicurato sostituendosi al medesimo nella motivazione di una contestazione, anche se l’assicurato può essere considerato parte debole nella procedura;

 

                              •  che, in concreto, l’esponente non contesta una decisione emessa su opposizione da parte della Cassa Cantonale AVS AI IPG Servizio PC nell’ambito della restituzione di PC lecitamente percepite (così l’art. 16a LPC);

 

                              •  che l’esposizione non lamenta neppure una ritardata o denegata giustizia (che neppure sarebbe adeguatamente motivata);

 

                              •  che lo scopo dell’invio al Tribunale dell’esposto e degli allegati è quello di avere dal Tribunale cantonale delle assicurazioni un “commento” ciò che non è compito della Corte adita;

 

                              •  che il TCA, laddove sussistesse un sufficiente ed adeguato interesse giuridico (art. 59 LPGA), potrebbe in futuro essere chiamato a giudicare nell’ambito di una procedura relativa alla restituzione di prestazioni complementari lecitamente percepite (verosimilmente dalla signora _______, alla luce della data di morte e della data di entrata in vigore dell’art. 16a LPC). Questo laddove fosse emessa una decisione su opposizione da parte dell’amministrazione interessata e se la stessa non fosse condivisa dal destinatario;

 

                              •  che, se l’esponente ha bisogno di un “commento”, o, più verosimilmente di una valutazione giuridica o di un parere giuridico, od ancora di una rappresentanza, potrà rivolgersi ad un avvocato, in assenza di mezzi sufficienti per fronteggiare le spese di patrocinio potrà essere domandata, in caso d procedura giudiziaria, l’assistenza giudiziaria che la legge prevede;

 

                              •  che l’esposizione di RI1 si palesa manifestamente non ammissibile e non è quindi ricevibile;

 

                              •  che, in caso di temerarietà o negligenza, le spese procedurali possono essere caricate alla parte che le provoca. Si prescinde eccezionalmente dal caricare al signor _______ le spese procedurali (consistenti in una tassa di giustizia e delle spese effettive di registrazione dell’incarto, di scritturazione e intimazione degli atti), ma il medesimo è avvisato pro futuro.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  All’esposizione 2/3 giugno 2026 di RI1 non è dato seguito siccome il gravame non ricevibile.

 

                             2.  Si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese all’esponente. Dette spese permangono a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti