Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
33.2026.8

 

IR/sc

Lugano

5 marzo 2026

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Ivano Ranzanici, PhD, redattore

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso (denegata giustizia) del 4 marzo 2026 formulato da

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

considerato                 in fatto e in diritto

 

                              ·  che RI 1, 1952, domiciliato a __________, già beneficiario di prestazioni complementari (PC qui di seguito), si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 4/5 marzo 2026 (doc. I) per denegata rispettivamente ritardata giustizia, indicando di essersi opposto ad una decisione, del 5 febbraio 2026 (doc. A1), e quindi resa meno di un mese prima del suo gravame al Tribunale cantonale delle assicurazioni, con cui la Cassa cantonale di compensazione ha fissato in CHF 3'280 l’importo delle PC da restituire a seguito del computo di un reddito ipotetico della moglie dell’assicurato che ha condotto a non più riconoscere il diritto a prestazioni;

 

                              ·  che, avverso detta decisione, il signor RI 1 ha formulato opposizione con scritto trasmesso per Posta A+ in data 10 febbraio 2026 alla Cassa cantonale di compensazione (doc. A2);

 

                              ·  che, con il suo gravame, il signor RI 1 evidenzia come, a fronte della sua opposizione, la Cassa sia rimasta silente. Circa un ritardo nell’emanare una decisione su opposizione rispettivamente un immotivato rifiuto di rendere una decisione su opposizione da parte della Cassa il ricorrente nulla dice e non si esprime. Egli concentra la sua attenzione unicamente su aspetti di merito della questione (chiede l’accoglimento dell’opposizione formulata alla Cassa, chiede il riconoscimento delle PC dal 1° gennaio 2026 con il computo di un reddito della coniuge di CHF 12'084 annui, chiede che la decisione 5 febbraio 2026 della Cassa sia annullata in toto);

 

                              ·  che il gravame non è intimato alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio delle prestazioni complementari, per una presa di posizione (risposta di causa) e per la trasmissione degli atti alla luce della sua manifesta inammissibilità;

 

                              ·  che il presente giudizio è emanato monocraticamente alla luce del tenore dell’art. 4 cpv. 1 Lptca (Legge sulla procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni);

 

                              ·  che, come evoca l’art. 49 cpv. 1 e 2 LPGA (legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali): “Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni … Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti”;

 

                              ·  che, quando emessa una decisione formale, l’assicurato o l’avente diritto può opporvisi nel termine di 30 giorni. In base all’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;

 

                              ·  che la legge non impone tempi specifici per l’emanazione delle decisioni su opposizione, la norma indica unicamente che dette decisioni debbono essere rese entro un termine adeguato che dipende dalla difficoltà della procedura e alle necessità di accertamento che la stessa impone;

 

                              ·  che, secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati);

                              ·  che va qui ricordato come per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). L'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 5.1, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e riferimenti ivi menzionati);

 

                              ·  che, nella sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, al considerando 5.1 l'Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza. In merito al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza si veda la STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009;

 

                              ·  che, in presenza di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, l'oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l'emanazione dell'atto omesso o ritardato nel tempo. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso, il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2);

 

                              ·  che, in concreto, la decisione formale emanata dalla Cassa cantonale di compensazione data del 5 febbraio 2026, è stata intimata all’assicurato che vi si è opposto il successivo 10 febbraio. Nella migliore delle ipotesi l’amministrazione ha ricevuto l’opposizione il giorno seguente, 11 febbraio 2026. 21 giorni dopo l’assicurato si è aggravato per una pretesa ritardata giustizia, dimenticando – verosimilmente – che l’amministrazione interessata è confrontata con un numero notevole di procedure, che ogni procedura deve essere oggetto di attenta valutazione e di eventuale raccolta di elementi probatori al fine di completare (laddove necessario) l’istruttoria per la resa della decisione su opposizione;

 

                              ·  che, come indicato, il signor RI 1 contesta, davanti a questa Corte, il merito della questione, ciò che non è possibile come indicato. Il ricorso per denegata giustizia o ritardata giustizia tende unicamente a fare in modo che un’amministrazione in mora nel rendere una decisione o nel procedere ai suoi accertamenti, dia seguito ai suoi obblighi se sussista un ritardo;

 

                              ·  che, in concreto, non si può assolutamente parlare di un ritardo considerando che l’amministrazione non ha la sola procedura relativa al signor RI 1 da evadere, e ritenuto come l’opposizione sia pervenuta all’amministrazione, nella migliore delle ipotesi, solo 21 giorni prima del ricorso per denegata e ritardata giustizia, come detto – per gli aspetti specifici di un preteso ritardo rispettivamente di una omissione di giustizia – neppure motivato;

 

                              ·  che la procedura, di principio, è gratuita. Il Giudice può comunque caricare tasse e spese processuali ad una parte quando la stessa sia stata superficiale o negligente. Su questi aspetti si veda la STCA 36.2025.9 del 10 giugno 2025 consid. 8 e le STF 9C_388/2023 del 23 ottobre 2023 e DTF 150 I 195 consid. 5.4. In concreto, nonostante la negligenza e superficialità palesate dal ricorrente, si prescinde eccezionalmente dal caricare al medesimo tasse e spese procedurali. Il signor RI 1 è avvisato pro futuro ad evitare di adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni senza una valida ragione come in questa occasione.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso (denegata giustizia) formulato il 4 marzo 2026 da RI 1, __________, non è ricevibile.

 

                             2.  Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici, PhD                                   Gianluca Menghetti