RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
34.2000.00040

 

MB

Lugano

15 gennaio 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 25 settembre 2000 di

 

 

Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, 

 

 

contro

 

 

 

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto in fatto           -   che con petizione 25 settembre 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 16'976.75 a titolo di contributi di previdenza dovuti dal 1 ottobre 1997 al 30 giugno 2000, così come di rigettare l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________, in base all'affiliazione d'ufficio intervenuta con decisione cresciuta in giudicato del 4 agosto 1999;

 

                                     -   che con risposta di causa 27 novembre 2000, la datrice di lavoro, rappresentata dallo studio legale __________, ha chiesto al TCA di respingere la petizione e confermare l'opposizione interposta al precetto esecutivo, in quanto la convenuta sarebbe affiliata al Fondo di previdenza del __________;

                                     

                                     -   che la convenuta ha quindi trasmesso la dichiarazione della Fondazione __________ secondo cui essa è affiliata a questo Fondo dal 1 settembre 1997;

 

                                     -   che l'attrice ha ritirato la petizione, precisando che "dobbiamo riconsiderare la nostra decisione del 4 agosto 1999, con l'addebito dei relativi costi in base alla vigente tariffa";

 

                                     -   che la petizione va stralciata dai ruoli, essendo divenuta priva di oggetto a seguito all'acquiescenza dell'attrice; 

                                     

                                     -   che, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, prevede il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio al ricorrente vittorioso in causa;

 

                                     -   che la convenuta è vittoriosa in causa, tuttavia non ha chiesto l'assegnazione di spese ripetibili;

 

                                     -   che secondo l'art. 11b della legge per i ricorsi al TCA, il Tribunale può dare di più di quanto l'interessato abbia domandato;

 

                                     -   che nel caso in esame le circostanze concrete non giustificano l'assegnazione di ripetibili in quanto l'interessato non ha mai contestato la decisione di affiliazione d'ufficio e i conteggi trasmessi dalla fondazione attrice, limitandosi a dichiarare pendente causa di essere affililato ad un altro Fondo;

 

                                     -   che non si assegnano pertanto spese ripetibili;

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Daniele Cattaneo