RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
34.2001.00036

 

RG/sc

Lugano

19 ottobre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

statuendo sulla petizione del 16 maggio 2001 interposta da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

ritenuto in fatto,       

 

                                     -   che con petizione 16 maggio 2001 al TCA la Fondazione collettiva LPP __________ ha chiesto la condanna della __________ (in liquidazione) con sede a __________, al versamento di fr. 25'487.55 oltre interessi e spese, a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti sino al 30 settembre 2000, così come il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UE di __________;

 

                                     -   che la parte convenuta non ha presentato la risposta di causa;

 

                                     -   che da accertamenti effettuati dal TCA presso il Registro di commercio di __________, emerge che in data 28 settembre 2001 la __________ è stata radiata in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. Estratto RC 18.10.2001);

 

 

considerato in diritto,

 

                                     -   che per l'art. 23 della Legge sulla procedura per i ricorsi al TCA, per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile;

 

                                     -   che la capacità di essere parte è un presupposto processuale e va esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cif. 4 CPC);

 

                                     -   che nel caso si accerti durante il processo la carenza della capacità di essere parte, l'azione viene dichiarata priva di oggetto (cfr. Walder, Prozesserledignug ohne Anspruchsprüfung, Zurigo 1966, 9-10; ZR 1956 Nr. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, pag. 89; Walder/Bohner, Der neue Zürcher Zivilprozess, Zurigo 1979, p. 126; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 16);       

                                     

                                     -   che la __________ (in liquidazione) è stata radiata dal Registro di commercio in data 28 settembre 2001 e che quindi, in quanto inesistente, è priva della capacità di essere parte (cfr. F. Ottaviani, op. cit. p. 16/17);      

                                     

                                     -   che di conseguenza la petizione 16 maggio 2001 della Fondazione collettiva LPP __________ é divenuta priva d'oggetto;

 

                                     -   che la procedura giudiziaria dinanzi al TCA è di principio gratuita (art. 20 cpv. 1 della legge di procedura di ricorso al TCA).

 

                                     -   che di conseguenza non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

 

 

decreta                    1.   La causa è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi