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Incarto n.
34.2001.00050

 

rg/gm

Lugano

30 aprile 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

vista la petizione del 10 settembre 2001 interposta da

 

 

__________ Fondaz. coll. prev. prof. Obbligatoria,

 

 

contro

 

 

 

__________

 

in materia di previdenza professionale

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamate le ordinanze 12 settembre 2001 e 30 novembre 2001 con le quali il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito rispettivamente fissato un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa;

 

vista la lettera 17 aprile 2002 con cui l'Ufficio fallimenti del Distretto di __________ ha comunicato che il fallimento decretato nei confronti della convenuta in data 14 novembre 2001 è stato definitivamente sospeso in applicazione dell'art. 230 LEF, nessun creditore avendo provveduto in tempo utile all'anticipo delle spese di liquidazione come da pubblicazione FUC del __________ 2002;

 

vista la lettera 25 aprile 2002 di parte attrice comunica il ritiro della petizione;

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

 

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi