RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
34.2001.00064

 

fc

Lugano

20 agosto 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

statuendo sulla petizione del 20 ottobre 2001 presentata da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

 

__________

 

in materia di previdenza professionale

 

considerato

 

                                     -   che con petizione 20 ottobre 2001 __________, per il tramite del __________, ha convenuto la __________, Ente di previdenza della __________ chiedendone in sostanza la condanna al pagamento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale di importo superiore a quello riconosciutogli, protestando tasse, spese e ripetibili (I);

 

                                     -   che la convenuta, con risposta del 6 novembre 2001, ha preso posizione sulle argomentazioni di petizione confermando in sostanza la correttezza della rendita erogata all'assicurato (III);                                    

 

                                     -   che le parti, con scritti del 19 novembre 2001 rispettivamente 28 novembre 2001, si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e posizioni (V,VII);

 

                                     -   che il TCA ha in seguito proceduto a diversi atti istruttori, segnatamente chiedendo all'attore alcune precisazioni (X, XI, XIII) e all'__________ diversi chiarimenti e la produzione della documentazione relativa al rapporto previdenziale con __________ (IX, XII, XIV, XV, XVI, XX, XXI); ha inoltre acquisito agli atti l'incarto relativo all'assicurazione infortuni dell'interessato (XX, XXI); 

 

                                     -   che le relative risultanze sono state intimate alle parti con facoltà di presentare osservazioni;

                                     

                                     -   che considerato come numerosi scritti del TCA fossero rimasti inevasi, in data 18 luglio 2002 la vicecancelliera ha nuovamente assegnato a __________, tramite il proprio patrocinatore, un termine di cinque giorni per l'inoltro di una presa di posizione (XXIV);

 

                                     -   che con scritto del 2 agosto 2002 __________, sempre tramite il __________, ha comunicato la richiesta di ritiro dell'istanza nei confronti dell'__________ Assicurazioni, Ente di previdenza della __________ (XXV);

 

                                     -   che con scritto 20 agosto 2002 il rappresentante dell'attore - cui è stata trasmessa la traduzione in lingua italiana della presa di posizione 7 gennaio 2002 della __________ - ha confermato il ritiro della petizione (XXVI, XXVII);

 

                                     -   che di conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;

 

 

    viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961

 

 

 

decreta                   1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepiscono né tasse né spese.

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi