RACCOMANDATA |
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Incarto n.
BS/cd |
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In nome |
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Il
vicepresidente |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulle petizioni del 19 aprile e 1° maggio 2002 di
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__________, rappr. __________
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contro |
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Cassa pensioni __________,
in materia di previdenza professionale |
ritenuto in fatto che
- con sentenza 5 maggio 2000 il TCA ha accolto la petizione presentata dalla Cassa pensioni dei __________ (Cassa pensioni) nei confronti di __________ in data 25 giugno 1998, condannando il convenuto a restituire all'attrice prestazioni di invalidità indebitamente percepite dal 12 febbraio 1992 al 31 ottobre 1997, per fr. 23'823.
Circa le
modalità di restituzione dell'importo, il TCA ha stabilito che la resa veniva
effettuata tramite trattenuta, da parte della Cassa pensioni, di fr. 345
mensili sulla rendita di invalidità erogata all'assicurato, per la durata di 69
mensilità.
La sentenza è cresciuta in giudicato (inc. __________);
- con
sentenza 16 ottobre 2000 il TCA ha dichiarato irricevibile la petizione inviata
dall’assicurato tramite fax e pervenuta in data 7 agosto 2000 in cui egli ha
chiesto il ripristino, da parte della Cassa pensioni, dell'ammontare della
rendita di invalidità precedentemente riconosciuto, con effetto dal 3 agosto
2000.
In quell’occasione è stato spiegato che la sentenza 5 maggio 2000 era cresciuta
in giudicato e che in virtù del principio “ne ibis idem” il TCA non poteva
nuovamente statuire in merito alla liceità della compensazione.
Trattando inoltre la petizione come domanda di revisione, lo scrivente
Tribunale l’ha dichiarata irricevibile poiché l’assicurato non aveva fatto
valere nuovi fatti, né prodotto nuovi mezzi di prova (inc. __________);
- con le
petizioni in oggetto, inviate tramite fax, __________ ha nuovamente chiesto il
ripristino della rendita d’invalidità;
- su
istanza del TCA, mediante decreto 23 luglio 2002, cresciuto in giudicato, la
Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, ha esteso al
curatore __________ la rappresentanza per le cause relative alle due succitate
petizioni (doc. _);
- con
risposte 22 settembre 2002 la Cassa pensione ha postulato la reiezione delle
petizioni, rimarcando innanzitutto di non aver mai sospeso le prestazioni
assicurative.
Essa ha poi rilevato che la rendita d’invalidità è soggetta ad una
compensazione mensile di fr. 345.— relativa alle prestazioni assicurative
ricevute in più nel periodo 13 febbraio 1997 – 31 ottobre 1997, confermata
nella STCA 5 maggio 2002.
L’amministrazione ha inoltre rilevato che, a seguito della partenza all’estero
dell’assicurato, la rendita è soggetta all’imposta alla fonte conformemente
all’art. 118 della legge tributaria cantonale ed all’art. 95 delle legge
sull’imposta federale diretta per un’aliquota complessiva del 20%.
La Cassa ha quindi determinato la prestazione mensile nel modo seguente:
"
(…)
- pensione base
fr. 1'428.00
- supplemento figli (3) fr. 429.00
fr. 1'857.00
- somma art. 19 Lcpd fr. 377.00
- rimborso prestazioni 13.02.1992/31.10.1997 fr. 345.00 fr. 722.00
fr. 1'135.00
- deduzione 20% imposta alla fonte sull'importo effettivo
di diritto (fr. 1'857.00 - 377.00 = fr. 1'480.00) fr. 296.00
Importo mensile fr. 839.00."
- su richiesta del TCA, il 29 novembre 2002 la Cassa ha fornito il calcolo della sovrassicurazione dal 1° gennaio 1998 (doc. _);
- tale scritto è trasmesso all’attore per osservazioni (doc. _), il quale tuttavia è rimasto silente;
considerato in diritto che
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- vertendo le
petizioni 19 aprile e 1° maggio 2002 sul medesimo oggetto, le stesse vanno
congiunte a norma degli art. 23 della legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72
CPC;
- secondo
l’art. 8 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla LPPP, le
controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto
nonché le pretese fondate sulla responsabilità giusta l’art. 52 LPP e in merito
al regresso giusta l’art. 56a cpv. 1 LPP sono decise dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni, quale istanza unica. Il capoverso 2 prevede che valgono le
norme della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Sezione del tribunale di appello) in materia di assicurazioni
sociali, del 6 aprile 1961 (LPTCA);
- con le
petizioni in oggetto __________ ha nuovamente contestato la decurtazione di fr.
345 mensili, da parte della Cassa pensione, della rendita di invalidità erogata
in suo favore, evidenziando di non essere a conoscenza dei motivi dell'avvenuta
riduzione;
- come già
ricordato nella STCA 16 ottobre 2000, in merito alla liceità della trattenuta
sulla rendita di invalidità dell'assicurato di un importo di fr. 345 mensili il
TCA si è già pronunciato con sentenza 5 maggio 2000, validamente notificata
all’assicurato, per il tramite dell’allora curatrice, regolarmente nominata
dall’Autorità sulle tutele e curatele con decreto del 28 agosto 1998 (cresciuto
in giudicato);
- pertanto, come già stabilito con sentenza 16 ottobre 2000, le petizioni nella misura in cui contestano la succitata trattenuta devono essere considerate irricevibili in base al principio "ne bis in idem."
In proposito va infatti rilevato che acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni (revisione, riesame, Häfelin/ Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999 N10 § 27).
In virtù del principio “ne bis in idem”, il Tribunale non può quindi più pronunciarsi su un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in precedenza altre istanze competenti.
In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl. 8.5.1996 in re E. G.; STFA non pubbl. del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 308; cfr. anche art. 23 della legge per i ricorsi al TCA e art. 98 CPC, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 153ss.).
- pur
trattando le petizioni in oggetto come domande di revisione processuale, come
nella precedente petizione 7 agosto 2000, le stesse devono essere dichiarate
irricevibili poiché, __________ non ha manifestamente fatto valere nuovi fatti,
né portato nuovi mezzi di prova suscettibili di modificare la sentenza 5 maggio
2000;
- per quel che concerne l’attuale rendita, come si evince dalla risposta di causa, la stessa è soggetta ad una decurtazione mensile di fr. 377.-- in quanto sussiste una sovrassicurazione ai sensi dell’art. 19 della Legge sulla Cassa pensioni __________ (Lcp) del 14 settembre 1976, in vigore al momento del pensionamento per invalidità dell’assicurato, il quale recita:
"1 La Cassa riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all’assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell’ AVS/AI o all’assicurazione militare federale o dell’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) superano il 100 % del salario lordo perso..
2 La rendita per coniugi, la rendita del figlio e la rendita
dell’orfano dell’AVS/AI, sono considerate nella misura della
metà;
la completiva per il coniuge non è considerata.”
(Cfr. III, allegato _);
- su
richiesta del TCA, con lettera 29 novembre 2002 la Cassa pensioni ha fornito il
calcolo della sovrassicurazione ex art. 19 LCP, valevole dal 1° ottobre 1998, a
cui va prestata adesione.
Infatti, l’amministrazione ha tenuto conto delle rendite AI percepite
dall’assicurato (fr. 34'548.--), nonché del salario perso (fr. 53'453.--) e
delle prestazioni versate dalla Cassa pensioni (fr. 58'263.--), ciò che
corrisponde ad una sovrassicurazione di
fr. 4'810.--, ripartita su un importo mensile di fr. 377.—.
La Cassa pensioni ha inoltre specificato che tale conteggio mensile è stato
comunicato all’assicurato al momento della modifica avvenuta al 1° gennaio
1998, precisando che non può confermare se l’interessato abbia ritirato o meno
la relativa comunicazione (XVIII);
- l’art. 118 della Legge tributaria, prevede che:
“1 I beneficiari
domiciliati all’ estero che, in seguito a precedenti attività
dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’ istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l’ imposta su tali prestazioni.
2 L’aliquota della trattenuta per l’ imposta cantonale e comunale
è
stabilita al 19 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’ aliquota è calcolata conformemente all’ articolo 38;"
- l’art. 95
della Legge federale sull’imposta diretta (LIFD; RS 642.11), statuisce che:
" I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attività
dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l’imposta su tali prestazioni.
2 L’aliquota dell’imposta è stabilita all’1 per cento dei proventi
lordi nel
caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è
calcolata secondo l’articolo 38 capoverso 2.”;
- dagli
atti risulta come __________ i, titolare di una prestazione assicurativa da
parte della Cassa pensioni __________, non sia più domiciliato a __________
(cfr. lettera 3 maggio 2002 del Municipio di __________, doc. _), ma residente
in Italia (cfr. lettera 28 maggio 2002 della Commissione tutoria regionale di __________,
doc. _), per cui rettamente l’amministrazione ha dedotto dalla rendita
l’imposta alla fonte cantonale e federale trattendendo un’aliquota complessiva
del 20%.
L’amministrazione ha inoltre segnalato che l’assoggettamento dell’assicurato
all’imposta alla fonte è stato eseguito, su comunicazione dell’Ufficio delle
imposte alla fonte, dal 1° ottobre 2001. Anche in questo caso __________ è
stato informato di tale decurtazione (XVII);
- in conclusione le petizioni sono da dichiarare irricevibili nella misura in cui concernono la compensazione di fr. 345.--; per il resto le stesse vanno respinte:
- infine, se l’attore di fronte alla chiara situazione giuridica della fattispecie in esame dovesse presentare un’altra petizione di identico tenore, il TCA sarà costretto a dichiararla come temeraria ai sensi dell’art. 20 LPTCA con conseguente accollamento all’interessato della tassa di giustizia e delle spese di procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le
petizioni, nella misura in cui sono ricevibili, sono respinte.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti