Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2002.50

 

IP/gm

Lugano

11 novembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Irène Pavone, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 10 ottobre 2002 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________, 1951, coniugato con __________, 1953, è stato assunto alle dipendenze della __________ a far tempo dal 1° gennaio 1972 ed è tuttora impiegato con un grado di occupazione del 50 %.

                                         Dal 1° gennaio 1972 egli è assicurato presso la Cassa pensioni dei __________ (in seguito: Cassa pensioni).

                                        

                               1.2.   Con decisione 12 settembre 2002, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto ad __________ il diritto ad una rendita semplice d’invalidità, per un grado d’invalidità del 50%, ammontante a fr. 907.— mensili, a far tempo dal 1° agosto 2001 (doc. _).

 

                                         La moglie dell’attore, invalida al 75%, riceveva già dal 1° agosto 2000 una rendita semplice d’invalidità mensile di fr. 1’672.— (aumentata a fr. 1'714.— dal 1.1.2001), oltre ad una rendita completiva per il marito di fr. 502.— al mese (aumentata a
fr. 514.— dal 1.1.2001) (cfr. doc. _).

                                         Di seguito al riconoscimento dell’invalidità di __________, l’UAI ha assegnato alla moglie una rendita semplice d’invalidità mensile di fr. 1'796.— a far tempo dal 1° agosto 2001. La rendita completiva per il marito è invece stata soppressa.

 

                               1.3.   Con comunicazione del 7 ottobre 2002 (doc. _), in sostituzione della precedente datata 27 settembre 2002 (doc. _), l’amministrazione della Cassa pensioni ha riconosciuto il pensionamento parziale per invalidità di __________ a contare dal 1° agosto 2002. La pensione di base è stata fissata in
fr. 18’170.— annui, ridotta però a fr. 16'670.— annui (fr. 1'283.— per 13 mensilità) per causa di sovrassicurazione ai sensi dell’art. 19 della legge sulla Cassa pensioni dei __________.

 

                               1.4.   Con atto di “ricorso” del 10 ottobre 2002, __________ ha impugnato le “decisioni” 27.9.2002 e 7.10.2002 della Cassa pensioni, postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera, senza deduzioni risultanti da un’ipotetica sovrassicurazione.

                                         A motivazione del ricorso, l’interessato ha precisato quanto segue:

 

"  In fatto

 

Nel calcolo, che determina una sovrassicurazione, mi viene attribuita una rendita AI di fr. 16'218.- annui e la mezza pensione mi viene ridotta di fr. 275.- mensili. In seguito, con una sorta di correzione di tiro, la riduzione è stata limitata a fr. 115.-.

 

A prima vista ho ritenuto che si trattasse di un evidente errore. Infatti la mia rendita AI (1/2 rendita) ammonta a fr. 907.- mensili, ossia fr. 10'884.- annui (allegato _). Non ricevo ovviamente rendita completiva per la moglie essendo la stessa a sua volta invalida con una rendita AI mensile di fr. 1'796.- (allegato _).

 

Pur facendo capo a tutte le mie conoscenze in materia derivanti da oltre 30 anni di attività nel settore, non sono riuscito a capire come si è arrivati a queste cifre. Una rendita AI non può superare i fr. 2060.- mensili, ossia fr. 1030.- se a metà (LAVS Art. 34 e LAI art. 37).

 

L'ipotetica rendita AI di fr. 1'351.50 oppure fr. 1179.- non trova riscontro nella tabella delle rendite ordinarie.

In concreto le due rendite d'invalidità sono state sommate (nel primo caso) ed al sottoscritto ne è stata attribuita la metà, che corrisponde alla cifra di fr. 1'351.- mensili. Mal si comprende in virtù di quale obbligazione legale potrei fare capo ad una parte della rendita AI (individuale) di mia moglie. Ella stessa si troverebbe allora penalizzata da questa inesistente sovrassicurazione. Nel secondo beneficerei di rendita completiva che non esiste.

 

In diritto

 

Siffatta procedura non trova riscontro in disposizione legale di sorta in materia di previdenza professionale e assicurazioni sociali.

 

Segnatamente dopo l'introduzione della 10.ma revisione delle rendite AVS (e per analogia AI) ognuno dei due coniugi, entrambi anziani oppure invalidi, ha un diritto proprio alla rendita. Le rendite per coniugi sono state abrogate.

 

L'amministrazione Cassa pensioni deve aver confuso il titolo di rendita individuale con quella completiva oppure ancora ritenuto che esistono le rendite per coniugi, in tal caso la stessa ammonterebbe comunque a fr. 3090.- mensili, ma ancora peggio confuso la rendita AI al 50% con la metà delle rendite per coniugi (non più esistenti).

 

Fino alla fine del 1996 poteva invero presentarsi la situazione dove al dipendente coniugato era riconosciuto un grado d'invalidità del 50%. La moglie era già in età di rendita AVS oppure era invalida più di 2/3. La copia riceveva una rendita intera per coniugi. Il marito, ancora parzialmente attivo, percepiva metà della rendita coniugi, metà pensione e metà stipendio. Il sovraindennizzo era allora evidente.

 

Spero ovviamente che si tratti di errata interpretazione dei generi di rendita, caso contrario, dovrei concludere che l'Amministrazione cassa pensioni stia cercando di ridurre arbitrariamente i miei diritti pensionistici, maturati con oltre 30 anni di servizio.

 

Il mio diritto AI è di fr. 907.- mensili chiaramente fissato mediante l'annessa decisione (allegata) e non siamo quindi in presenza a sovraindennizzo di sorta. La normativa espressa dall'art. 19 cpv. 2 LCP sollevata a motivazione della riduzione è superata in quanto le rendite per coniugi non esistono più."

 

                               1.5.   Con risposta dell’8 novembre 2002, la Cassa pensioni ha postulato la reiezione del ricorso, confermando in sostanza il calcolo della rendita d’invalidità notificato con scritto del 7 ottobre 2002.

                                         A titolo preliminare la convenuta precisa che la sua comunicazione del 7 ottobre 2002 ha modificato la sua precedente presa di posizione del 27 settembre 2002, per cui quest’ultima è diventata priva di oggetto.

                                         Sul merito della sostanza precisa inoltre quanto segue:

 

"  (…)

La controparte contesta la modalità di calcolo dell'Amministrazione della Cassa pensioni, affermando che l'importo preso in considerazione dalla Cassa pensioni non trova riscontro nelle tabelle delle rendite ordinarie AVS.

 

Le disposizioni federali e cantonali che disciplinano la sovrassicurazione sono le seguenti:

 

(…)

 

Come si può rilevare dalle disposizioni che precedono, la norma cantonale (cfr. art. 19 cpv. 2 Lcpd) è più favorevole all'avente diritto, per rapporto alla norma federale, perché prevede il computo unicamente della metà della rendita dei coniugi. La norma federale (cfr. art. 24 cpv. 3 OPP2) prevede invece il computo della rendita dei coniugi in misura dei 2/3.

 

Condividiamo l'affermazione della controparte quando dice che con l'introduzione della 10ma revisione AVS (01.01.1997) non vi è più, nell'ambito AVS/AI, il principio della rendita per coniugi, ma vi è il principio della rendita individuale dei coniugi.

Questo però non significa che le norme in materia di previdenza professionale (secondo pilastro) sono adattate automaticamente.

 

Infatti, le norme che disciplinano le modalità di calcolo a livello federale (art. 34 cpv. 2 LPP e art. 24 cpv. 2 e 3 OPP2) non sono state per il momento adeguate alla modifica introdotta dalla 10ma revisione AVS. Anche la norma cantonale non è stata modificata.

A nostro parere, le norme che disciplinano questa fattispecie nell'ambito della previdenza professionale devono quindi essere applicate indipendentemente da quanto prevedono le norme AVS.

In ogni caso, tenuto conto del cambiamento avvenuto in materia di AVS, nell'applicazione concreta di queste disposizioni deve essere garantita la parità di trattamento fra assicurati.

 

Di conseguenza, la controparte è in errore quando afferma che il computo deve essere fatto unicamente sulla base della rendita individuale.

Nel caso concreto l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita AI, mentre la moglie ha diritto ad una rendita AI intera.

 

Sulla base di questa situazione - tenuto conto che l'assicurato è beneficiario di una mezza rendita AI e al moglie di una rendita AI intera - l'art. 19 cpv. 1 e 2 Lcpd, ed in via subordinata l'art. 24 cpv. 2 OPP2, non possono essere applicati letteralmente, poiché penalizzerebbe l'avente diritto.

In effetti trattandosi di due rendite individuali, una al 50% e l'altra al 100%, questo provocherebbe una disparità di trattamento per rapporto a due coniugi beneficiari di due rendite AI intere.

 

(…)

 

D'altra parte non si può però ammettere che un beneficiario al quale è stata riconosciuta una mezza rendita d'invalidità, la cui moglie è beneficiaria di una rendita intera - sia computata unicamente la sua mezza rendita d'invalidità, escludendo quindi qualsiasi computo della rendita AI in favore della moglie.

 

Giova ricordare che nel caso di un assicurato - al quale è stata riconosciuta la rendita intera d'invalidità, con l'aggiunta della completiva AI in favore della moglie (perché la moglie non è invalida) - le norme federali e cantonali prevedono il computo delle prestazioni AI nella loro totalità.

 

A parere del Comitato, nel caso concreto sulla base degli artt. 34 cpv. 2 LPP, 24 cpv. 2 e 3 OPP2 e 19 cpv. 1 e 2 Lcpd, nella determinazione della sovrassicurazione devono essere computate la mezza rendita d'invalidità dell'avente diritto, più l'ipoteca completiva AI della moglie, ossia fr. 10'884, più fr. 3'264.00 per un totale di fr. 14'148.00.

 

Applicando questo principio l'avente diritto viene posto sullo stesso piano di un assicurato che riceve la mezza o la rendita AI intera, più la completiva AI per la moglie.

 

Sulla base di queste considerazioni il calcolo della sovrassicurazione ai sensi dell'art. 19 Lcpd è stabilito nel modo seguente:

 

a) Cassa pensioni

    Pensione base                                   fr.  18'170.00

 

b) IAS

    rendita d'invalidità                                fr.  10'884.00

    rendita completiva moglie                    fr.    3'264.00            fr.  14'148.00

    (ipotetica)

 

c) Residua capacità lavorativa

    Stipendio al 50%                                fr.  38'523.00

 

Totale                                                                                 fr.    70'841.00

 

90% salario lordo perso                                                       fr.   -69'341.00

 

Sovrassicurazione art. 19 LCP                                            fr.      1'500.00

 

L'assicurato ha quindi diritto alle seguenti prestazioni:

 

- prestazione annua completa        fr. 18'170.00

- -sovrassicurazione art. 19 Lcpd    fr.   1'500.00

 

- di diritto                                      fr. 16'670.00 : 13                fr.      1’283.00

 

III Conclusioni

 

Come citato in precedenza, l'applicazione letterale delle norme federali e cantonali è eccessivamente penalizzante per l'assicurato.

 

A nostro parere, l'interpretazione delle norme vigenti deve portare ad una sostanziale parità di trattamento fra i beneficiari di rendita, nel determinare l'eventuale sovrassicurazione ai sensi dell'art. 19 Lcpd.

 

Nel caso concreto, sulla base di questo principio, riteniamo equo e rispettoso del principio della parità di trattamento fra assicurati computare, oltre alla mezza rendita d'invalidità in favore dell'avente diritto anche l'ipoteca completiva AI della moglie, la quale ricordiamo è beneficiaria di una rendita intera AI.

Ribadiamo che questa interpretazione è giustificata perché mette l'assicurato sullo stesso piano di un altro assicurato beneficiario di una rendita AI, più la completiva AI per la moglie."

 

                               1.6.   Pronunciandosi sulla risposta di controparte, __________ - prendendo atto che l’oggetto della procedura è unicamente la comunicazione del 7 ottobre 2002 - si è sostanzialmente riconfermato nelle sue allegazioni, sottolineando come, non avendo alcun diritto sulla rendita d’invalidità percepita da sua moglie, detta rendita non deve essere presa in considerazione per il calcolo di un’eventuale sovrassicurazione.

 

                               1.7.   Con presa di posizione 14 gennaio 2003, la Cassa pensioni si è riconfermata nelle proprie argomentazioni, ribadendo che, allo scopo di garantire la parità di trattamento fra i suoi assicurati, è giustificato, nel caso concreto, computare un’ipotetica rendita completiva AI a favore della moglie nel calcolo della sovrassicurazione.

 

                               1.8.   Il TCA ha in seguito fissato ad ogni parte un termine per presentare osservazioni in merito alle allegazioni di controparte (doc. _). L’attore si è riconfermato nelle proprie posizioni con scritto 22 gennaio 2003 (doc. _), così come pure la convenuta con lettera 31 gennaio 2003 (doc. _).

                                         Inoltre, pendente causa, questo Tribunale ha chiesto all’UAI la trasmissione di copia delle decisioni emanate concernenti l’attore e la moglie (doc. _). La relativa documentazione è stata trasmessa alle parti (doc. _).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   L'assicurato ha presentato un atto configurato come "ricorso" per contestare l'ammontare della rendita d’invalidità stabilito dalla Cassa pensioni convenuta.

 

                                         In proposito va rilevato che il Tribunale federale ha già statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195).

                                         Per questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma dell'azione. Alla base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (DTF 112 Ia 184 consid. 2a; DTF 118 Ib 177, DTF 118 V 162; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 92; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 183; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984 pag. 14; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 940).

                                         Dal momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art. 129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 242 nota 653).

 

                                         Nel caso in esame il rimedio di diritto è quindi l'azione, non il ricorso. L’atto presentato da __________ è dunque ricevibile in ordine come petizione (art. 8 LALPP e art. 1a legge di procedura per le cause davanti al TCA per analogia).

 

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita d'invalidità della previdenza professionale riconosciuta ad __________ a far tempo dal 1. agosto 2002.

 

                                         L’invalidità in quanto tale dell’attore é incontestata così come non sono controversi il diritto dell’attore ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale (art. 23 e 24 LPP), e la data di decorrenza di tale prestazione (doc. _).

 

                                         Litigioso nella fattispecie è invece sapere se, ed eventualmente in che misura, la prestazione previdenziale possa essere ridotta a motivo di sovrassicurazione. La Cassa pensioni convenuta ne reputa in effetti adempiuti gli estremi considerato come la rendita percepita dall’interessato dall’UAI, alla quale si aggiungono l’ipotetica rendita completiva per la moglie nonché lo stipendio ancora percepito per 50% di attività lavorativa e la rendita della previdenza professionale non ridotta, superino il 90% del salario lordo perso (art. 19 Lcpd).

                                         L’attore contesta unicamente la presa in considerazione di un’ipotetica rendita completiva per sua moglie, ritenuto che quest’ultima percepisce una rendita semplice d’invalidità dell’AI a titolo personale, essendo invalida al 75%.

 

                               2.3.   A titolo preliminare occorre determinare il diritto in concreto applicabile, considerato che le disposizioni relative alla sovrassicurazione in materia di LPP (art. 34 LPP e art. 24 OPP2) sono state leggermente modificate con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni (LPGA).

 

                                         Secondo i principi generali del diritto, in caso di modifica di norme giuridiche, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 121 V 100; SVR 1994 LPP No. 12; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 67).

 

                                         Nel caso di una situazione durevole, non ancora evoluta nell’istante in cui interviene il cambiamento di legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo vi sia una disposizione transitoria che prevede il contrario. In tal caso non vi è retroattività vera e propria (si tratta della cosiddetta “retroattività impropria”, DTF 121 V consid. 1a e dottrina ivi citata; cfr. anche Schnyder, Minimal Standards im nichtstreitigen Verfahren der beruflichen Vorsorge, Referat am 477 Veranstaltung des schw. Institut für Verwaltungskurse, St. Gallen, p. 11).

 

                                         Per quanto riguarda l’ammontare della rendita di invalidità sono di principio determinanti le norme regolamentari vigenti al momento della nascita del diritto alle prestazioni e non già quelle applicabili all’epoca in cui è iniziata l’incapacità lavorativa che ha causato l’invalidità (DTF 122 V 318 consid. 3; DTF 121 V 97).

                                         Tuttavia, le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita non continuano ad applicarsi immutabilmente. Un cambiamento di regolamentazione può dunque avere un’incidenza sull’ammontare di una rendita in corso (Viret, La surindemnisation dans la prévoyance professionnelle in SVZ 1999 p. 24).

                                         Nel caso di specie, il diritto alla rendita d’invalidità della previdenza professionale è nato incontestato il 1° agosto 2002 e sono dunque applicabili le disposizioni della LPP in vigore fino al 31.12.2002 per quanto concerne le mensilità da agosto a dicembre 2002. In assenza di disposizioni transitorie contrarie, le rendite mensili decorrenti dal 1° gennaio 2003 sono invece sottoposte alle nuove disposizioni entrate in vigore da tale data.

 

                            2.4.1.   A proposito della sovrassicurazione, l’art. 34 cpv. 2 LPP (nella sua versione in vigore fino al 31.12.2002, ripresa tale quale all’art. 34a cpv. 1 LPP in vigore dal 1.1.2003) stabilisce che:

 

"  il Consiglio federale emana disposizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni...”

 

                                         La citata disposizione configura una norma generale di coordinamento, che intende evitare la sovrassicurazione (Messaggio del Consiglio federale concernente la LPP del 19 dicembre 1975, p. 110; Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987 p. 24; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 223; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1996, p. 195).

                                         Il concetto di indebito profitto coincide in particolare con quello di sovrindennizzo di cui all’art. 45bis LAI: dopo la realizzazione del rischio assicurato, l’avente diritto non deve trovarsi in una situazione finanziariamente più vantaggiosa rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se non si fosse realizzato l’evento assicurato (Maurer, op. cit., p. 223; DTF 112 V 130 consid. 2e; Messaggio citato p. 111). Di conseguenza le prestazioni assegnate non devono superare il totale risarcimento del danno (Peter, op. cit., p. 195).

 

                                         In base alla suesposta delega legislativa l’Esecutivo federale ha stabilito all'art. 24 OPP2, in vigore dal 1. gennaio 1993 (per il periodo precedente cfr. SZS 1997 pag. 467-468, DTF 116 V 184, DTF 120 V 314):

 

"  1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili superano il 90 % del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.”

 

"  2 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell’integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell’attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità.”

"  3 Le rendite per coniugi AVS/AI possono essere conteggiate solo per due terzi. I redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme.”

 

                                         L'art. 24 cpv. 1 OPP2 é stato dichiarato conforme alla legge dal TFA (DTF 126 V 471, DTF 124 V 281 consid. 1, DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 seg. consid. 6b). In particolare l’Alta Corte ha precisato che questo limite è stato stabilito per tener conto del fatto che l’assicurato, dopo la realizzazione del rischio, è liberato da certi oneri sociali, stimati all’incirca nel 10% del salario lordo (DTF 122 V 314).

 

                                         A far tempo dal 1° gennaio 2003, in base alla modifica dell'11 settembre 2002 operata dal Consiglio federale, la prima frase dell'art. 24 cpv. 3 OPP2, relativa al computo delle rendite per coniugi AVS/AI, è stata soppressa. Gli altri capoversi della disposizione non sono per contro stati modificati.

 

                            2.4.2.   Il concetto di “guadagno presumibilmente perso” di cui all’art. 24 cpv. 1 OPP2 è stato chiarito in DTF 122 V 151ss (cfr. anche DTF 126 V 93segg.; DTF 123 V 197 consid. 5a e 209 consid. 5; DTF 122 V 314 consid. 6; 317 consid. 2a; 317 consid. 2a; su questo tema cfr. anche Vetter-Schreiber, Ueberentschädigung/Ungerechtfertigte Vorteile, in Tagung "Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge", 4.5.2000).

                                         Secondo l’Alta Corte federale si deve in particolare intendere, conformemente al senso letterale dell’Ordinanza, il salario ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto realizzare senza l’invalidità, nell’istante in cui si pone la questione del sovrindennizzo. Tale guadagno non corrisponde forzatamente al guadagno assicurato o al reddito effettivamente ottenuto prima della realizzazione dell’evento assicurato e non è sottoposto ad alcun limite verso l’alto (DTF 126 V 471 consid. 4a; DTF 124 V 279 consid. 1; SZS 1999 p. 141, 144 e 1997 p. 469; DTF 123 V 278 consid. 2b; DTF 123 V 197 consid. 5a e 209 consid. 5; DTF 122 V 154 consid. 3c e dottrina ivi citata; DTF 113 V 314 consid. 6a; Vetter-Schreiber, Es bleibt einen Ermessensspielraum, SPV 1999 p. 581; STFA non pubblicate del 12 febbraio 2001 in re C., B43/00 e del 24 maggio 2000 in re S., B 12/98).

 

                            2.4.3.   Ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 OPP2 – nel suo tenore rimasto invariato dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 1993) e quindi applicabile in concreto per il calcolo di un'eventuale sovrassicurazione a far tempo dall'insorgenza del diritto alla rendita d'invalidità LPP (agosto 2002) e quindi anche dopo il 1° gennaio 2003 - sono considerati come redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante.

                                         Questa disposizione concretizza, nell’ambito della LPP, il principio generale della congruenza (“Kongruenzgrundsatz”, “règle de la concordance matérielle”) (vedi DTF 129 V 150; DTF 124 V 279 consid. 2a; Frésard, Questions di coordination en matière de prévoyance professionelle, in RJN 2000 N. 10 p. 19; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zürich 1997, p. 310 e 328).

                                         Secondo tale principio possono essere prese in considerazione nel calcolo della sovrassicurazione unicamente le prestazioni di natura e scopo affine versate all’assicurato sulla base dello stesso evento danneggiante. In sostanza la congruenza deve essere data sotto l’aspetto materiale, temporale, personale e dell’evento scatenante (“in sachlicher, zeitlicher, persönlicher und ereignisbezogener Hinsicht”). In altre parole, le varie prestazioni in questione devono avere la stessa funzione, essere dovute per lo stesso periodo, alla stessa persona ed infine essere causate dallo stesso avvenimento (DTF 126 V 468 consid. 6; Kocher, Zum Wesen der Koordination in der schweizerischen Sozialversicherung, in Recht 1994 p. 96; Peter, Das allgemeine Überentschädigungsverbot – Gedanken zu BGE 123 V 88, in SVZ 1998 p. 154; Frésard, Questions die coordination en matière de prévoyance professionelle, in RJN 2000 N. 7 p. 18; Beck/Schaer, Die Rechtsprechung des Eidgenössichen Versicherungsgerichts, in ZBJV 2003, p. 235).

 

                                         La lista delle prestazioni computabili elencate all’art. 24 cpv.2 OPP2 non ha un carattere esaustivo. Eventuali altre prestazioni che adempiono il principio della congruenza devono essere computate, anche se non vi figurano testualmente (DTF 126 V 468 consid. 6c i.f.).

                                         Ad esempio, la rendita completiva AI per la moglie, anche se non è menzionata nella lista dell’art. 24 cpv. 2 OPP2, deve essere computata integralmente nel calcolo della sovrassicurazione relativa al marito (DTF 126 V 468 consid. 6; STCA del 5 agosto 1996 nella causa B., 34.95.21; vedi anche Beck/Schaer, Die Rechtsprechung des Eidgenössichen Versicherungsgerichts, in ZBJV 2003, p. 236; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, p. 311).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 19 della legge sulla Cassa pensioni dei __________ (Lcpd, RL 2.5.5.1.):

 

"  1 La cassa riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all’assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell’AVS/AI, ad eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, a rendite dell’Assicurazione militare federale o dell’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) o con il reddito lucrativo conseguito da beneficiari di prestazioni di invalidità, superano il 90% del salario lordo perso.

 

2 In deroga al precedente capoverso, la rendita per coniugi AVS/AI o eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS per coniugi sono conteggiati solo per la metà; gli assegni per grandi invalidi e le indennità de menomazione dell’integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. I redditi della vedova e degli orfani sono considerati insieme.

 

3 Se l’assicurazione con gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le proprie prestazioni per colpa dell’avente diritto, per la determinazione del cumulo sono prese in considerazione le prestazioni intere."

 

                            2.6.1.   In concreto, l’attore contesta unicamente la presa in considerazione di un’ipotetica rendita completiva per sua moglie, allorché quest’ultima percepisce una rendita semplice d’invalidità dell’AI a titolo personale, essendo invalida al 75%.

Il disaccordo verte dunque in sostanza sulla nozione di reddito computabile nel calcolo della sovrassicurazione.

 

                                         A questo proposito, si può osservare in primo luogo che la Lcpd riprende il limite di sovrassicurazione contemplato all’art. 24 OPP2, ossia 90%. Inoltre, elenca dettagliatamente le prestazioni computabili, senza fare riferimento alla nozione più ampia di “prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante” prevista dall’art. 24 cpv. 2 OPP2.

                                         La Lcpd è più favorevole nel computo della rendita per coniugi AVS/AI, in quanto la considera solo per la metà, allorché l’OPP2 la computa per 2/3 (art. 24 cpv. 3 OPP2, nel suo tenore in vigore fino al 31.12.2002).

 

                            2.6.2.   Con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS il 1° gennaio 1997 (RU 1996 2466, FF 1990 II 1), sono state soppresse le rendite per coniugi AVS/AI (art. 22 vLAVS, art. 36 nLAI). Queste ultime sono state sostitute da una rendita individuale per ogni coniuge che adempie le necessarie condizioni (art. 21 nLAVS, art. 36 nLAI): ciascuno riceve pertanto una rendita a titolo personale, commisurata alla sua specifica situazione (vedi Berger, La 10e révision de l’AVS, un tournant dans la politique sociale, in Sécurité sociale 6/1994, p. 250; Berger, La 10e révision de l’AVS à la veille de son entrée en vigueur, in Sécurité sociale 5/1996, p. 229; Beck/Schaer, Die Rechtsprechung des Eidgenössichen Versicherungsgerichts, in ZBJV 2003, p. 237).

                                         Sono invece state mantenute, con delle modificazioni, le rendite completive AVS/AI (art. 22bis LAVS, art. 38 LAI).

 

                                         Le disposizioni legali relative alla previdenza professionale non sono invece state adeguate a questi cambiamenti e ciò fino al 31 dicembre 2002. Con l’entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio 2003, la menzione delle rendite per coniugi AVS/AI di cui all'art. 24 cpv. 3 OP2 è finalmente stata soppressa (Beck/Schaer, Die Rechtsprechung des Eidgenössichen Versicherungsgerichts, in ZBJV 2003, p. 237; vedi consid. 2.4.1.).

 

                                         La Lcpd non è stata modificata in questo senso e parla quindi ancora di rendita per coniugi AVS/AI.

 

                            2.6.3.   Nel caso concreto, la Cassa pensioni ha computato all’attore, per il calcolo della sovrassicurazione, i seguenti redditi:

 

                                         a)  Pensione d’invalidità base LPP                               fr.   18'170.00

                                         b)  Rendita d’invalidità AI di __________

                                              (fr. 907.00 x 12)                                                          fr.   10'884.00

c)      Rendita completiva AI di __________                fr.     3'264.00

(calcolo ipotetico)

d)     Stipendio al 50% di __________                            fr.   38'523.00

 

In considerazione del fatto che __________ percepisce una rendita semplice (individuale) AI, la Cassa pensioni ha quindi ritenuto di dover computare, ai fini del calcolo di un'eventuale sovrassicurazione, l'importo corrispondente all'ammontare di una sua ipotetica rendita completiva AI.

 

                                        Tuttavia, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.3.), la LPP impone il principio della congruenza dei redditi computabili (art. 24 cpv. 2 OPP2). Un’eventuale disposizione contraria del regolamento dell’istituto previdenziale (ciò che non è il caso nella fattispecie) o una pratica diversa seguita dalla Cassa pensioni sarebbe contraria all’art. 24 cpv. 2 OPP2 e pertanto inammissibile. Questo vale soltanto – questo punto non è litigioso – per le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria: per quanto concerne la previdenza più estesa, gli istituti previdenziali sono liberi di stabilire differentemente la coordinazione con le altre assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 155 consid. 3d; DTF 116 V 197 consid.4, Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987 p. 24).

 

                                         Concretamente pertanto possono essere computati nel reddito determinante per il calcolo della sovrassicurazione unicamente i redditi che rispettano il principio della congruenza sotto l’aspetto materiale, temporale, personale e dell’evento scatenante.

 

                                         Nel caso di specie, si tratta di valutare se la rendita semplice intera d’invalidità percepita da __________ (grado d’invalidità del 75%) deve essere considerata come reddito computabile per effettuare il calcolo di un’eventuale sovrassicurazione nella determinazione della rendita d’invalidità LPP dell’attore.

                                         A questo scopo è superfluo esaminare tutte le condizioni poste dal principio di congruenza. In effetti, già solo sotto l’aspetto personale e dell’evento scatenante è palese che la congruenza non è data. L’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita semplice intera d’invalidità a __________ a titolo individuale, essendo quest’ultima invalida al 75% (doc. _). __________ è pertanto personalmente avente diritto della rendita d’invalidità, giacché l’evento assicurato “invalidità” si è realizzato nella sua persona.

 

In simili condizioni, la rendita semplice (individuale) AI spettante a __________ non va in alcuna maniera considerata – nemmeno quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa pensioni, nella forma di un'ipotetica rendita completiva – ai fini del calcolo di un eventuale indebito profitto dell'assicurato ai sensi degli artt. 34 cpv. 2 LPP (rispettivamente 34a cpv. 1 LPP) e 24 OPP2.

 

                                         Questa conclusione è peraltro confermata da Jean-Maurice Frésard (RJN 2000 p. 22 N. 14 e nota 34):

 

"  Selon l’art. 24 al. 3 OPP2, la rente pour couples de l’AVS/AI est prise en compte à raison des deux tiers. ”

 

"  Cette règle vise les rentes pour couples accordées avant l’entrée en vigueur de la dixième révision de l’AVS, dont on rappellera qu’elle a instauré un système de rentes individuelles. La rente individuelle du conjoint, selon le nouveau droit de l’AVS, ne doit évidemment pas être prise en compte, même partiellement, dans le calcul de la surindemnisation [sottolineatura del redattore]. Selon les dispositions transitoires de la dixième révision de l’AVS (let. c ch. 5 et 6), applicables par analogie aux rentes de l’assurance-invalidité, le système des rentes pour couples accordées avant le 1er janvier 1997 disparaîtra au profit du système des rentes individuelles selon le nouveau droit. Pour les bénéficiaires de rentes selon la LPP, jusqu’alors titulaires d’une rente pour couple, il y aura donc lieu de procéder à un nouveau calcul de surindemnisation.”

 

                                        Del resto, in DTF 126 V 468, il TFA ha chiaramente precisato che:

 

"  (…) Im Rahmen der vorliegenden Uberentschädigungsermittlung ist indessen – um dem Kongruenzerfordernis der Ereignisbezogenheit Rechnung zu tragen – der in der Person der Ehefrau verwirklichte Sachverhalt auszublenden (…)."

 

                                        Inoltre, e più in generale, Kieser (in ATSG – Kommentar ad art. 79) sottolinea che:

 

"  c) Nach dem Grundsatz der personellen Kongruenz darf die !Uberentschädigungsberechnung nur bezogen auf die jeweilige anspruchsberechtigte Person vorgenommen werden. Es ist also zu berücksichtigen, welcher Person der Anspruch auf die zu berücksichtigende sozialversicherungsrechtliche Leistung zusteht." (pag. 704)

 

                                         Di conseguenza, a mente di questa Corte, il computo operato dalla Cassa pensioni risulta contrario alle disposizioni imperative della LPP e non è pertanto ammissibile.

 

                            2.6.4.   A titolo abbondanziale si precisa che la configurazione in questione è fondamentalmente diversa da quella in cui il marito aveva diritto, ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LAI (nella sua versione in vigore fino al 31.12.1996), ad una rendita d’invalidità per coniugi, nel caso in cui sua moglie era invalida giusta l’art. 28 LAI o aveva raggiunto il 62esimo anno di età e che è stata esaminta dall'Alta Corte in DTF 126 V 468.

                                         È vero che il diritto alla rendita per coniugi nasceva a seguito della realizzazione di un evento assicurato nella persona della moglie (invalidità o raggiungimento dell’età di pensionamento). L’avente diritto era però unicamente il marito. Applicando semplicemente la clausola generale dell’art. 24 cpv. 2 1a frase OPP2 (principio della congruenza), la rendita per coniugi avrebbe dovuto essere computata fino a concorrenza dell’importo della rendita principale (rendita semplice d’invalidità) e della rendita completiva per la moglie, a cui il marito avrebbe avuto diritto se sua moglie non fosse diventata invalida. Tuttavia, il caso è stato regolato specificatamente all’art. 24 cpv. 3 OPP2 (nel suo tenore in vigore sino al 31.12 2002, cfr. consid. 2.6.2.), il quale prescriveva il computo delle rendite per coniugi AVS/AI in ragione di 2/3. Questa concretizzazione forfetaria del principio della congruenza dal punto di vista dell’evento scatenante è giustificata dal fatto che la rendita per coniugi equivale a 150% della rendita semplice d’invalidità (art. 35 LAVS in relazione con l’art. 37 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31.12.1996).

                                         In altre parole, solo la parte delle rendita eccedente la rendita semplice d’invalidità del marito non è computata. Ciò è giustificato dal fatto che il diritto alla rendita per coniugi nasce solo quando la moglie realizza, nella sua persona, un evento assicurato (invalidità o raggiungimento dell’età di pensionamento) che le darebbe diritto, se non fosse sposata, ad una rendita propria (Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, p. 311-312).

                                         La soluzione scelta dal Consiglio federale rientra nel quadro delle sue competenze ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LPP ed è inoltre compatibile con il principio costituzionale dell’uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 CF) (vedi DTF 126 V 468 consid. 7; Bulletin de la prévoyance professionnelle no. 23 N. 133; Beck/Schaer, op. cit., p. 236-237). Essa è inoltre anche conforme al principio della congruenza materiale e personale, il quale esige che prestazioni cui una persona ha personalmente diritto non siano computate nel calcolo della sovrassicurazione relativa ad un’altra (Peter, op. cit., p. 312).

 

                                         Nel caso concreto, i coniugi __________ non percepiscono però una rendita per coniugi AI e non l’hanno mai percepita. Addirittura, prima che l’attore diventasse a sua volta invalido, __________ percepiva, oltre alla rendita semplice d’invalidità, una rendita completiva per suo marito (doc. _). In seguito al riconoscimento del diritto alla rendita AI dell’attore, sono state emesse due nuove decisioni (doc. _ e _) che concedono ad ogni coniuge una rendita semplice d’invalidità, conformemente alle nuove disposizioni introdotte dalla 10a revisione dell’AVS (lett. c cpv.1 DT AVS, art. 2 cpv. 1 DT AI).

 

                                         Anche da questo punto di vista si deve dunque confermare la conclusione secondo cui il computo della rendita d’invalidità percepita dalla moglie è inammissibile.

 

                             2.7.1.   Ad una diversa conclusione non possono portare le allegazioni della convenuta in merito alla garanzia della parità di trattamento fra assicurati.

                                         A questo proposito, la Cassa pensioni fa valere che:

 

"  D’altra parte non si può però ammettere che un beneficiario al quale è stata riconosciuta una mezza rendita d’invalidità, la cui moglie è beneficiaria di una rendita intera – sia computata unicamente la sua mezza rendita d’invalidità, escludendo quindi qualsiasi computo della rendita AI in favore della moglie.

 

Giova ricordare che nel caso di un assicurato – al quale è stata riconosciuta la rendita intera d’invalidità, con l’aggiunta della completiva AI in favore della moglie (perché la moglie non è invalida) – le norme federali e cantonali prevedono il computo delle prestazioni AI nella loro totalità.

 

A parere del Comitato, nel caso concreto sulla base degli artt. 34 cpv. 2 LPP, 24 cpv. 2 e 3 OPP2 e 19 cpv. 1 e 2 Lcpd, nella determinazione della sovrassicurazione devono essere computate la mezza rendita d’invalidità dell’avente diritto, più l’ipotetica completiva AI in favore della moglie, ossia fr. 10'884, più fr. 3'264.00 per un totale de fr. 14'148.00.

 

Applicando questo principio l’avente diritto viene posto sullo stesso piano di un assicurato che riceve la mezza o la rendita AI intera, più la completiva AI per la moglie.

 

(…)

 

Nel caso concreto, sulla base di questo principio, riteniamo equo e rispettoso del principio della parità di trattamento fra assicurati computare, oltre alla mezza rendita d'invalidità in favore dell'avente diritto anche l'ipotetica completiva AI della moglie, la quel ricordiamo è beneficiaria di una rendita intera AI.

Ribadiamo che questa interpretazione è giustificata perché mette l'assicurato sullo stesso piano di un altro assicurato beneficiario di una rendita AI, più la completiva AI per la moglie."

 

                            2.7.2.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA, il principio della parità di trattamento consiste nel trattare in modo identico situazioni simili e in modo distinto quelle diverse. Si tratta di un principio derivante dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale, che deve essere rispettato dalle autorità legislative, esecutive e giudiziarie nell’insieme delle loro attività (SVR 2000 EL Nr. 3 DTF 121 II 198 consid. 4a: STF 118 Ia 1 consid. 3a).

 

                            2.7.3.   Nel caso concreto, la situazione dei coniugi __________ non può essere paragonata né con quella di un marito che riceve una rendita AI personale, oltre ad una rendita completiva per la moglie (art. 38 LAI), né con quella del coniuge che percepisce una rendita AI per coniugi.

 

                                         Nella prima ipotesi, in effetti, il marito è unico avente diritto delle due rendite percepite: inoltre, la moglie stessa non è invalida. La seconda eventualità non può più presentarsi per rendite nate dopo il 1° gennaio 1997 e non entra dunque in considerazione.

 

                                         Non si giustifica pertanto, in base al principio della parità di trattamento, di risolvere in modo identico situazioni che, l’abbiamo visto, sono fondamentalmente diverse.

 

   Di conseguenza, anche da questo punto di vista, non può essere ammesso il calcolo della sovrassicurazione effettuato dalla convenuta.

 

                                2.8.   In concreto, il salario annuo computabile è di fr. 77'046.00, pari allo stipendio percepito per l’attività residua al 50%
(fr. 38'523.00) moltiplicato per 2.

 

                                         Di conseguenza, il 90% del salario annuo presumibilmente perso, determinante per il calcolo della sovrassicurazione, è di
fr. 69'341.00.

 

                                         L’unico reddito computabile, in forza dell'art. 34 LPP in relazione con l'art. 24 OPP2, è lo stipendio percepito da __________ per la sua attività residuale al 50% ed ammontante a fr. 38'523.00 annui (ad esclusione pertanto della rendita d’invalidità completiva ipotetica di __________).

 

                                         Ritenuto che l'importo complessivo delle rendite AI e LPP é di
fr. 29'054.00 (fr. 10'884.00 dall'AI e fr. 18'170.00 dalla Cassa pensioni), non si è, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, di fronte ad un caso di sovrassicurazione in quanto le prestazioni percepite dall'interessato non superano il 90% del salario lordo perso, come risulta dal riassunto seguente:

 

                                         a)  Rendita AI e LPP a favore di __________

                                              (fr. 10'884.00 + fr. 18'170.00)                                   fr.   29'054.00

                                         b)  Stipendio al 50% di __________                            fr.   38'523.00

                                         TOTALE                                                                            fr.  67’577.00

 

                                         Il limite della sovrassicurazione è di fr. 69'341.00, ossia superiore al reddito annuale dell’attore. Non è pertanto dato un caso di sovrassicurazione.

 

                               2.9.   Di conseguenza, la petizione deve essere integralmente accolta e all’attore concessa una rendita d’invalidità della previdenza professionale annua di fr. 18’170.00, pari ad una prestazione mensile di fr. 1'398.00 (per 13 mensilità) e ciò a far conto dal    1° agosto 2002, sotto deduzione degli importi già versati all’attore.

 

                          2.10.1.   Per quanto concerne la rifusione delle ripetibili, il tema non è regolato dalla LPP (DTF 118 V 238). L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) non cambia nulla a questa situazione. In effetti, la LPP non è di principio sottoposta alla LPGA (Bulletin de la prévoyance professionelle N° 66, N. 397), eccetto in materia di coordinamento e prestazione anticipata (n.art. 34a LPP).

 

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili non può essere dedotto né dall'art. 4 CF né è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

 

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabili anche alle vertenze in materia LPP in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente rispettivamente attore vittorioso e patrocinato in causa (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e art. 22 Legge di procedura per i ricorsi al TCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

 

                                         L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159).

 

                                         Non essendo date le summenzionate condizioni nel caso di specie, non sono assegnate ripetibili all’attore __________.

 

                          2.10.2.   Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relativa alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                          §    Di conseguenza, la Cassa pensioni dei __________ a, è condannata a versare ad __________ fr. 1'398.— mensili, per 13 mensilità, a titolo di rendita d’invalidità della previdenza professionale dal 1° agosto 2002.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti