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Raccomandata |
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Incarto n.
BS/tf |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sulla petizione del 12 dicembre 2002 di
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__________
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contro |
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Fondazione collettiva previdenza professionale __________ rappr. da __________
in materia di previdenza professionale |
ritenuto, in fatto
1.1. __________,
nato il __________ 1938, dal 1° novembre 1988 era dipendente della ditta
__________, ed è assicurato, per il tramite del suo datore di lavoro, in ambito
previdenziale presso la Fondazione collettiva LPP dell’__________, divenuta poi
Fondazione collettiva per la previdenza professionale __________ (doc. _, cfr.
anche certificato d’assicurazione doc. _).
Il 23 agosto 1999 l’assicurato, con il consenso della moglie, ha chiesto il
versamento delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale in luogo
della rendita di vecchiaia, conformemente all’art. 32 del Regolamento (VII/8),
richiesta confermata dalla Fondazione stessa il 30 agosto 1999 (doc. _).
1.2. Mediante
domanda 16 luglio 2002 __________, il quale al 31 gennaio 2003 ha raggiunto
l’età ordinaria di pensionamento (doc. _), ha revocato la scelta di
liquidazione in capitale, chiedendo pertanto di poter beneficiare di una
rendita di vecchiaia (I/A2).
In risposta, il 22 luglio 2002 la Fondazione ha tuttavia respinto tale
richiesta, facendo presente che la revoca doveva essere inoltrata al più tardi
3 anni prima del pensionamento (I/A3).
Con
scritto 3 dicembre 2002 __________, controfirmata dalla moglie, ha contestato
la succitata presa di posizione, sostenendo in particolare che “ di regola
la LPP parla di diritto a una rendita di vecchiaia, di poter revocare la
richiesta di versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale
prima della data di scadenza della stessa, che avverrà il __________ 2003, data
in cui compirò 65 anni” (doc. _).
Il 6 dicembre 2002 la Fondazione ha così spiegato il rifiuto di revocare la richiesta di pagamento delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale:
" Sebbene le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti vengano generalmente assegnate come rendite, la LPP prevede che le disposizioni regolamentari dell'Istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere la liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, purché l'assicurato faccia la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto. In analogia a tale articolo, nell'ambito della vostra opera previdenziale è contemplata questa opzione tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento o prepensionamento.
Il motivo per cui la decisione se optare per la
rendita o per il capitale di vecchiaia diventa irrevocabile dopo il termine di
tre anni, risiede nel fatto che l'istituzione di previdenza va salvaguardata da
una antiselezione (selezione dei rischi negativa). La concessione del diritto
di optare per una rendita o un capitale, ad esempio solo all'età finale del
beneficiario, cagionerebbe a causa della possibilità di selezione (a seconda
dello stato di salute della persona assicurata) un aumento della tariffa di
assicurazione." (I/A5)
1.3. Con petizione 12 dicembre 2002 __________ ha chiesto al TCA di obbligare la Fondazione a versargli la rendita di vecchiaia e, a titolo di domanda cautelare, di bloccare il versamento del capitale, visto che il __________ 2003 avrebbe raggiunto l’età ordinaria di pensionamento (65 anni).
1.4. Prendendo posizione sulla domanda cautelare dell’attore, con scritto 7 gennaio 2003 la convenuta, per il tramite della __________, ha dichiarato di essere disposta a sospendere il pagamento del capitale di vecchiaia sino ad una sentenza definitiva nel merito della vertenza, concedendo alle prestazioni scadute l’effettivo tasso d’interesse di mercato (III).
1.5. Il 13 gennaio 2003 l’attore ha fra l’altro chiesto allo scrivente Tribunale che il capitale resti presso la Fondazione (V).
1.6. Con risposta
22 gennaio 2003 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.
Rilevato segnatamente come con la richiesta 23 agosto 1999 l’assicurato fosse
stato edotto del termine di revoca (tre anni prima dal raggiungimento dell’età
pensionabile), essa ha osservato quanto segue:
"
In un caso analogo l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha comunicato a una persona assicurata quanto
segue: "Il presente caso non giustifica, del resto, il nostro
intervento quale autorità di vigilanza presso l'istituzione di previdenza
citata in giudizio nella sua lettera. Poiché, contrariamente alla sua
affermazione, che non condividiamo, l'istituzione di previdenza è autorizzata a
rifiutare la revoca della liquidazione in capitale da lei scelta. Il quesito
relativo all'opzione della liquidazione in capitale in luogo di rendita di vecchiaia
ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LPP rientra nelle competenze dell'istituzione di
previdenza a cui spetta prevedere tale opzione nel suo regolamento. Lo stesso
vale per la revocabilità dell'opzione. L'istituzione di previdenza decide
discrezionalmente se prevede o meno la possibilità di revoca dell'opzione nel
suo regolamento. Ove venga a mancare la disposizione regolamentare concernente
la possibilità di revocare la liquidazione in capitale a suo tempo scelta, da
parte dell'istituzione di previdenza si palesa la volontà che l'opzione della
liquidazione in capitale risulti irrevocabile una volta scelta dalla persona
assicurata. Nulla può quindi costringere l'istituzione di previdenza ad
accettare la revoca da parte della persona assicurata che in definitiva preferirebbe
il pagamento della rendita" (traduzione della convenuta).
In casu, il rifiuto della revoca della
liquidazione in capitale dell'attore deve a maggior ragione essere
giuridicamente riconosciuto, dal momento che l'indicazione dell'irrevocabilità
è stata esplicitamente accettata dall'attore.
È vero che l'UFAS nel suo comunicato n. 64, cifra 388, esprime il parere secondo cui alle persone assicurate si può all'occorrenza concedere una revoca della liquidazione in capitale. Tuttavia, l'UFAS riconosce legittimo il fatto che la possibilità di revoca dell'opzione del capitale sia limitata a 6 mesi prima dell'età di pensionamento. In casu l'attore ha notificato la revoca alla convenuta il 3 dicembre 2002, ovvero meno di 2 mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Di conseguenza, una modifica a così breve termine può essere respinta in ogni caso." (Doc. _)
1.7. Il 31
gennaio 2003 l’attore ha precisato di avere revocato l’opzione della
liquidazione in capitale con lettera 16 luglio 2002, quindi entro i 6 mesi
utili fissati dall’UFAS, e non, come sostenuto dalla convenuta, il 3 dicembre
2002 (IX),
La Fondazione ha invece fatto notare, mediante lettera 13 febbraio 2003, che la
revoca del mese di luglio 2002 non è stata validamente convalidata dalla
moglie, ciò che invece è accaduto nel dicembre dello stesso anno (XI).
1.8. Su richiesta del TCA, il 9 dicembre 2003 la convenuta ha trasmesso i regolamenti dal 1997 (XVIII).
in
diritto
In ordine
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 della Legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre
1999).
Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato può essere versata la rendita
di vecchiaia, in luogo del capitale così inizialmente chiesto dall’assicurato
il 23 agosto1999
Trattandosi quindi di una controversia in materia previdenziale che vede
opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto, è data la competenza,
ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (cfr. 127 V 35 consid. 3b;
125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. Con scritto
13 gennaio 2003 l’attore ha contestato la legittimità della __________ ad agire
in causa (V).
Dagli
atti di causa risulta che la Fondazione convenuta ha concluso un contratto di
gerenza con la __________ in cui è segnatamente prevista la rappresentanza giuridica
(doc. _).
Siccome le persone che hanno sottoscritto gli atti di causa - in particolare la
presa di posizione 7 gennaio 2003 (lic. iur. __________ e lic. iur. __________)
e la risposta di causa 22 gennio 2003 (lic. iur. __________ e lic. iur. __________)
- sono titolari di un diritto di firma collettivo a due per conto della
__________, le stesse hanno quindi validamente rappresentato la Fondazione
(cfr. estratto dell’Annuario del registro di commercio, III/V).
Infine, diversamente da quanto sostenuto dall’attore in sede di petizione,
anche i signori __________ e __________, sono titolari del diritto di firma
collettivo a due e quindi sono autorizzati, in vece della convenuta, a
rispondere, con presa di posizione 6 dicembre 2002, alle obiezioni sollevate
dall’assicurato il 3 dicembre 2002 (I/A5 cfr. consid. 1.2).
Nel merito
2.3. Occorre quindi verificare se l’attore può validamente revocare la dichiarazione 23 agosto 1999 cui, con il consenso del coniuge, ha optato per il versamento in capitale della prestazione di vecchiaia (I/A1) e di conseguenza chiedere alla Fondazione l’erogazione della rendita di vecchiaia.
2.4. Secondo
l’art. 13 cpv. 1 LPP, nel tenore in vigore dal hanno diritto alle prestazioni
di vecchiaia:
a) gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b)le donne che hanno compiuto i 62 anni.
Il capoverso 2 dell’art. 13 LPP stabilisce che le disposizioni regolamentari
dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il
diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività
lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è
corrispondentemente adattata.
Secondo l’art.
6 cpv. 1 del regolamento dell’Istituto di previdenza, nella versione del 1°
gennaio 1997 il cui tenore è rimasto invariato nei successivi regolamenti (doc.
_), l’età di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese susseguente il
compimento dei 62 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini.
Tuttavia, l’art. 28 del regolamento dispone che una persona assicurata ha
diritto a ricevere per il resto della vita una rendita di vecchiaia ridotta
immediata, se chiede lo scioglimento dell’assicurazione entro gli ultimi 5 anni
precedenti il raggiungimento dell’età di pensionamento (cpv. 2).
La relativa dichiarazione scritta della persona assicurata dev’essere in
possesso della Fondazione almeno tre mesi prima del raggiungimento dell’età in
cui s’intende beneficiare del pensionamento anticipato (opzione
“prepensionamento”). Questa dichiarazione può essere revocata in qualsiasi
momento (cpv. 3).
2.5. L'art. 14 LPP prevede l'ammontare della rendita di vecchiaia, mentre a proposito della modalità di pagamento l'art. 37 LPP stabilisce che:
" 1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola, assegnate come rendite.
Di principio, in materia di previdenza professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale alla LPP, FF 1976 I p. 225).
Il versamento in forma di capitale è quindi un’eccezione (cfr. SVR 1994 BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell’11 aprile 1997 in re A. C; Messaggio p. 225).
Infatti i capoversi 2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:
2 L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.
3 Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto."
Tramite questa deroga al principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha voluto offrire all’assicurato una certa libertà nell’utilizzazione del capitale di vecchiaia (Messaggio p. 226).
2.6. Facendo uso
della facoltà di cui all’art. 37 cpv. 3 LPP, la Fondazione convenuta ha
inserito nel proprio regolamento la possibilità per gli affiliati di liquidare
la rendita di vecchiaia sotto forma di capitale.
L’art. 32 cpv. 1 e 2 del citato regolamento, nella versione in vigore dal
1.1.1999 (doc. _) - valida al momento dell’opzione 23 agosto 1999 da parte
dell’attore di liquidare in capitale l’avere di vecchiaia (doc. _) -
sostanzialmente rimasto invariato nell’attuale regolamento del 2001, prevede
infatti quanto segue:
"
Al posto della rendita di vecchiaia può essere
richiesto – con riserva di quanto disposto di seguito – il versamento
dell’intero capitale di risparmio disponibile. Quale ulteriore alternativa, la
persona assicurata può scegliere di farsi versare la metà dell’avere di
previdenza accumulato e una rendita di vecchiaia vitalizia proporzionalmente
ridotta con inizio immediato. Una liquidazione in tranche non è ammessa.” (cpv.
1)
La relativa dichiarazione scritta della persona assicurata dev’essere in
possesso della Fondazione almeno tre anni prima che nasca il diritto ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 e 2. Il preavviso di tre anni va rispettato anche in caso
di pensionamento anticipato (cpv. 2)
Per quel
che concerne invece la revoca di tale richiesta, il regolamento della
Fondazione non prevede nulla.
Solo nel formulario per la liquidazione in capitale della rendita, sottoscritto
il 23 agosto 1999 dall’attore e da sua moglie per consenso, è riportato in
grassetto la seguente indicazione:
“Questa richiesta deve
pervenire alla Fondazione al più tardi tre anni prima dell’insorgere del
diritto e può essere revocata al massimo tre anni prima del pensionamento”.
(sottolineatura del redattore, Doc. _).
Nel Bollettino sulla previdenza
professionale no. 64 del 28 ottobre 2002 l’Ufficio delle assicurazioni sociali
(UFAS) ha tuttavia espresso il seguente parere circa il termine entro cui
inoltrare una simile revoca:
" 388
Kapitalabfindung anstelle einer Rente – kann die versicherte Person auf ihre
Wahl zurückkommen und unter welchen Bedingungen?
Kann eine versicherte Person, deren Vorsorgeeinrichtung es reglementarisch
zulässt, anstelle einer Rente eine Kapitalabfindung zu verlangen, auf ihren
Entscheid zurückkommen und wiederum eine Rente verlangen? Zu Erkundigungen
bezüglich der durch diese Frage in verschiedenen Fällen verursachten Probleme
hatte unser Amt Stellung genommen – diese jedoch bis anhin in den Mitteilungen
nicht publiziert – für den Vorrang der Rente und somit für die Möglichkeit der
versicherten Person, auf die Wahl des Kapitals zurückkommen zu können. In
diesen Fällen nämlich hat das Recht auf eine Rente nach dem Gesetz Vorrang.
Es steht jedoch ausser Frage, der versicherten Person zu erlauben jederzeit
ihre Meinung zu ändern. Es geht auch nicht darum zu verhindern, auf die Wahl
der Kapitalform zurückkommen zu können. Diese kann durch eine Zeitlimite
begrenzt werden, sie darf jedoch nicht so festgelegt werden, dass dadurch
verhindert wird, einen einmal gefassten Entscheid widerrufen zu können.
Wenn nun das Gesetz Vorrang hat gegenüber den reglementarischen Bestimmungen,
die es der versicherten Person erlauben, eine Option auszuüben, muss man aber
auch zulassen, dass der Vorsorgeeinrichtung aus der Wahl der versicherten
Person keine Nachteile entstehen; insbesondere wenn sie Neuberechnungen
vornehmen muss, braucht sie Zeit dafür. Daher macht eine Beschränkung des
Widerrufs der Kapitaloption auf sechs Monate vor dem Rücktrittsalter Sinn.
Gewisse Vorsorgeeinrichtungen legen eine „Konventionalstrafe“ in Form einer
prozentualen Reduktion der Rente fest, um das Antiselektionsrisiko abzudecken.
Dies erklärt sich daraus, dass die Vorsorgeeinrichtung die Finanzierung für
eine Leistung in Form einer auf versicherungstechnischen Grundlagen
kalkulierten Rente vorsehen muss. Bei Auszahlung einer Kapitalabfindung basiert
die Berechnung auf anderen Grundlagen, dies zum Vorteil der
Vorsorgeeinrichtung. Wenn sie nun ihre Berechnung ändern muss, korrigiert sie
ihr zuerst vorgesehenes Finanzierungsmodell. Ändert die versicherte Person ihre
Meinung, muss die Vorsorgeeinrichtung auf ihr anfängliches Berechnungsmodell
zurückkommen. Sie erleidet dadurch eine Finanzierungslücke. Unser Amt hat
zugelassen, dass die versicherte Person das Antiselektionsrisiko und auch die
Kosten, die mit dem Meinungswechsel verbunden sind, trägt. Dies aber nur,
soweit sie (Kosten und Antiselektion) genügend belegt sind. Eine systematische
Reduktion der Leistungen und auch Kostenpauschalen sind daher nicht zulässig. “
Quindi, riconoscendo alla persona assicurata la possibilità di cambiare
opinione in merito alle modalità di pagamento della prestazione di vecchiaia,
secondo l’UFAS, un preavviso di sei mesi prima del raggiungimento
dell’età di pensionamento per revocare l’opzione della liquidazione in capitale
è da ritenere un termine ragionevole. Questo in particolare se si tiene conto
dei costi e dei rischi economici che una simile revoca causano all’assicuratore
previdenziale [cosiddetta “antiselezione” (in tedesco: Antiselektion) con cui
s’intende il deterioramento della copertura dei rischi a scapito della cassa
pensione dovuta al fatto che gli assicurati optano per il versamento delle
prestazioni di vecchiaia prima della loro esigibilità, cfr. DTF 124 V 278
consid. 3a e Bollettino sulla previdenza professionale no. 48 del 29 ottobre
1998] - motivi per altro già spiegati dalla stessa Fondazione nello scritto 6
dicembre 2002 (cfr. consid. 1.2) -, nonché del tempo sufficiente per
ricalcolare la prestazione assicurativa.
2.7. Nel caso
concreto, __________ ha fatto presente di aver inoltrato in data 16 luglio 2002
la revoca del pagamento in capitale della prestazione di vecchiaia, quindi
entro i sei mesi prima del pensionamento, mentre la Fondazione, ribadendo
comunque il termine di tre anni di preavviso, ha osservato che tale
dichiarazione era sprovvista della controfirma del coniuge e che solo il 3
dicembre 2002 la moglie dell’attore ha avallato per iscritto la revoca in
parola ciò che costituisce un lasso di tempo inferiore a due mesi dall’inizio
della diritto alla rendita (1° febbraio 2003, cfr. art. 6 cpv.1 del regolamento
in vigore dal 1° gennaio 2001, XVIII/3).
Da un attento esame degli atti, questa Corte ritiene che la richiesta di
versamento di una rendita di vecchiaia postulata dell’assicurato vada protetta,
indipendentemente dalla questione circa la validità o meno della revoca
dell’opzione di liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia e ciò
per i seguenti motivi.
Occorre qui ricordare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, gli
istituti previdenziali che prevedono il prepensionamento, il diritto all’evento
assicurato non sorge con il compimento dell’età prevista dall’art. 13 cpv. 1
LPP, ma al raggiungimento dell’età fissata dal regolamento che permette
all’assicurato di chiedere il prepensionamento.
Pertanto, nel caso di prepensionamento di cui all’art. 13 cpv. 2 LPP, se il
contratto di lavoro è disdetto ad un'età in cui il regolamento già riconosce il
diritto a prestazioni di vecchiaia per pensionamento anticipato, non esiste più
alcun diritto a prestazione di uscita. Lo scioglimento del rapporto di lavoro
in un
momento in cui sono adempiuti i presupposti regolamentari per un pensionamento
anticipato fa nascere il diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dal
regolamento nonostante l'intenzione dell'assicurato di esercitare attività
lucrativa altrove [DTF 120 V 306; SZS 1998 pag. 126; cfr. anche DTF 123 V 148
consid. 5; tale principio è mantenuto anche sotto l’imperio della LFLP, cfr.
DTF 129 V 381, cfr. anche STFA inedita 5 agosto 2003 __________
Secondo il succitato criterio determinante la nascita del diritto alle
prestazioni di vecchiaia, con sentenza pubblicata in DTF 124 V 276s. resa in
ambito di prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia per la proprietà
di un'abitazione ad uso proprio ex art. 30c cpv. 1 LPP, l’Alta Corte ha
precisato - ricordando come il termine di tre anni di cui all'art. 30c cpv. 1
LPP, alla stregua di quello previsto all'art. 37 cpv. 3 LPP concernente la liquidazione
in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, abbia lo scopo di evitare la
cosiddetta antiselezione - che il termine per l’inoltro della richiesta di
versamento del capitale in luogo della rendita decorre al più tardi tre anni
prima del momento in cui l'assicurato può esigere “al più presto” il versamento
di una prestazione di vecchiaia dall'istituto previdenziale (cfr. il commento
di tale sentenza scritto da Moser e pubblicato in AJP/PJA 2000 pag. 762).
Orbene, alla luce della succitata giurisprudenza, non vi è motivo per non
ritenere che, ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 LPP, il termine per inoltrare
l’opzione del capitale in luogo della rendita di vecchiaia decorra tre anni
prima del momento in cui l’assicurato può esigere il pensionamento anticipato.
Nel caso in esame, essendo l’attore nato il 31 gennaio 1938, conformemente
all’art. 28 cpv. 2 del regolamento (cfr. consid. 2.4), egli avrebbe potuto
ricevere una prestazione di vecchiaia ridotta per prepensionamento all’età di
60 anni (__________1998), motivo per cui la richiesta di versamento del
capitale unico inoltrata il 23 agosto 1999 (doc. _) non rispetta il succitato
termine di tre anni e non può di conseguenza essere ritenuta valida (per un
caso analogo avente per oggetto sia il prelievo anticipato per la proprietà
immobiliare ex art. 30c cpv. 1 LPP che il versamento di un capitale al posto
della rendita di vecchiaia ex art. 37 cpv. 3 LPP, cfr. STFA inedita 5 agosto
2003 nella causa H, __________).
In queste circostanze, dunque, __________ ha unicamente diritto ad una rendita
di vecchiaia e ciò a decorrere dal 1° febbraio 2003 (cfr. art. 28 cpv. 1 del
regolamento).
2.8. Con scritto 13 gennaio 2003 __________ ha chiesto l'assegnazione di interessi di mora sulla rendita dovuta.
A tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).
Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).
In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).
Nel caso di specie il regolamento prevede l’interesse di mora per le prestazioni d’uscita (art. 54 cpv. 3) ma non per le rendite, né dagli atti risulta che le parti abbiano pattuito un tasso d’interesse superiore a quello previsto dalla legge. Di conseguenza può essere riconosciuto unicamente l’interesse del 5%.
Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui
“il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso
in esame, benché la domanda giudiziale sia stata presentata il 12 dicembre
2002, visto che il diritto alla rendita sorge solo il 1° febbraio 2003 (cfr.
art. 6 cpv. 1 del regolamento 2001), gli interessi di mora possono essere fatti
decorrere da tale data e non prima.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la Fondazione collettiva di previdenza professionale __________ è condannata a versare a __________ una rendita di vecchiaia dal 1° febbraio 2003, oltre a interessi di mora del 5% dal 1° febbraio 2003.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti