Raccomandata |
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Incarto n.
RG/sn |
Lugano 28 agosto 2003
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo nella causa che oppone
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1. __________ 2. __________
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a |
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1__________ 2. __________
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
- che con sentenza __________ 2003, cresciuta in giudicato il __________ 2003, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________ e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stata concordata una ripartizione per metà ciascuno delle prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi durante il matrimonio;
- che con scritto 3 febbraio 2003 il Segretario Assessore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2 CCS;
- che ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio dagli ex coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
- che in corso d'istruttoria il TCA ha esperito alcuni accertamenti presso gli istituti interessati; delle relative risultanze si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;
- che con scritti 20 giugno e 10 luglio 2003 il TCA ha trasmesso agli ex coniugi l'intera documentazione acquisita agli atti assegnando loro un termine di 10 giorni per una presa di posizione;
- che con rispettivi scritti datati 21 luglio 2003 entrambi i patrocinatori degli ex coniugi __________ hanno quantificato in fr. 24'534.50 la prestazione di spettanza della ex moglie e in fr 14'534 quella a favore dell'ex marito, postulando quindi un versamento, a saldo, di fr. 10'000.50 a favore di __________.
considerato in diritto
In ordine
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
- che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- che per l'art. 142 CCS
" In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.
- che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- che in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253);
- che il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il __________ 1980 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
- che il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000, pag. 528), secondo cui
" In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
- che l'art. 22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 12/99, pag. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- che in casu dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio gli ex coniugi __________ fossero affiliati ad un istituto di previdenza, né che disponevano di averi di libero passaggio, non beneficiando di conseguenza di alcuna prestazione d'uscita a tale momento;
- che di conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con le prestazioni accumulate durante il matrimonio;
- che la prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio corrisponde all'importo di fr. 29'068 comunicato dalla __________ quale avere di libero passaggio esistente al momento della crescita in giudicato del divorzio (doc. _; Vetterli/Keel, op.cit., pag. 1620), quella accumulata da __________ all'importo di fr. 49'069 indicato dalla __________, Compagnia d'assicurazioni sulla Vita (doc. _);
- che considerata pertanto la chiave di ripartizione pari, per ognuno degli ex coniugi, alla metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 24'534.50 (49'069 : 2), quello a favore di __________ a fr. 14'534 (29'068 : 2);
- che considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore di __________ spetta, a saldo, una prestazione pari a fr. 10'000.50;
- che gli importi comunicati dai rispettivi istituti non sono per il resto stati contestati dagli ex coniugi, i quali hanno da parte loro pure confermato il loro accordo al trasferimento di fr. 10'000.50 a favore di __________;
- che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 68/2000, pag. 258);
- che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- che __________ risulta attualmente disporre di un conto di libero passaggio presso la __________ dove dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 10'000.50.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 49'069.
2.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 29'068.
3.- E' fatto ordine alla __________, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita, __________, di versare sul conto di libero passaggio n. __________presso la __________, a favore di __________ la somma di fr. 10'000.50.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti