Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2003.20

 

fc/td

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 17 marzo 2003 di

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________ è titolare di una ditta specializzata in taglio boschi e autotrasporti di legnami con sede a __________.

                                         Ai fini dell’attuazione della previdenza professionale a favore dei suoi dipendenti si è affiliato alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito Fondazione) sottoscrivendo in data 6 ottobre 1987 la relativa convenzione d'adesione (doc. _). Il 17 giugno 1988 la Fondazione e la __________ Assicurazioni hanno concluso con effetto dal 1. ottobre 1987 per il conto di __________ un contratto di assicurazione vita collettiva (doc. _), contratto che ratificava la relativa proposta sottoscritta da __________ e la Fondazione il 6 ottobre 1987 (doc. _).

                                         Tra le parti, in data 11 maggio 1993, ma con effetto retroattivo al 1. ottobre 1987, è inoltre stato sottoscritto un Regolamento di previdenza (doc. _).  

 

                               1.2.   Relativamente agli anni 1996 e 1997, la Fondazione ha preteso il pagamento di fr. 14'297.10 e 12'900.90 a titolo di contributi previdenziali, ammontare al quale andavano ad aggiungersi fr. 3'526.40 e fr. 9'477.40 a tritolo di contributi arretrati relativi al biennio precedente (doc. _).

                                         __________ ha contestato il calcolo dei contributi e, quindi, provveduto unicamente al pagamento di acconti per totali  fr. 20'445.90 su un credito complessivo vantato dalla Fondazione di fr. 40'201.80 . Per il resto ha rifiutato di versare il saldo relativo ai premi per gli anni 1994-1997.

                                         A decorrere dalla fine del 1997 le parti hanno sciolto la convenzione di adesione e __________ si è affiliato ad un altro istituto di previdenza (doc. _).  

 

                               1.3.   A seguito del mancato pagamento del saldo dei contributi richiesti, malgrado i solleciti inviati al debitore, in data 29 aprile 2002, l’istituto di previdenza ha fatto spiccare, dall’Ufficio esecuzioni di __________, il precetto esecutivo no. __________ per un ammontare di fr. 22’059.85, oltre a interessi del 5 % dal 1. gennaio 2002, a cui il convenuto ha interposto opposizione (Doc. _).

 

                               1.4.   Con istanza del 27 novembre 2002 la Fondazione ha postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE __________. Detta istanza è stata accolta dal Pretore di __________, il quale, con giudizio 13 febbraio 2003, ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione al precetto esecutivo notificato nei confronti di __________ accollando a quest'ultimo fr. 210 di tassa di giustizia e fr. 450 a titolo di indennità di ripetibili (doc._).

 

                               1.5.   Con petizione 17 marzo 2003 al TCA nei confronti della Fondazione collettiva LPP della __________ assicurazioni , __________, assistito dall'avv. __________, ha chiesto:

 

 

"Si chiede di

 

giudicare:

 

1.   La presente azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF è accolta.

 

2.   Di conseguenza è accertata l'inesistenza del debito di fr.

      22'059.85 oltre interessi e spese d'incasso vantato dalla

      Fondation Collective LPP __________ nei

      confronti del signor __________.

 

3.   E' mantenuta l'opposizione interposta al PE no. __________dell'UE di

      __________.

 

4.   Protestate tasse, spese e ripetibili." (Doc. _)

 

                                         A motivazione delle proprie domande ha fatto, tra l'altro, valere:

 

"  8.   Se da un lato la perizia dovrà ricostruire la corretta entità dei

contributi da fatturare all'attore per la previdenza del suo personale, d'altro canto dovranno evidentemente essere considerate tutte quelle eccezioni che da anni l'attore ha sollevato in fase extragiudiziale ma a cui egli non ha mai ottenuto riscontro o giustificazione alcuna, e di cui si va a dire qui di seguito:

 

      a) Errate basi di calcolo:

 

La fatturazione dei premi definitivi e sempre stata operata sulla base dei certificati globali emessi nel corso degli anni, che avevano quale base di calcolo i salari dell'anno precedente. 1 salari quale base di computo per il calcolo dei contributi definitivi dovevano invece essere rigorosamente riferiti agli stipendi annui in corso e non a quelli precedenti.

La controparte non ha dal canto suo mai dato seguito alle richieste dell'attore di aggiornare i conteggi ai salari annui definitivi, soli determinanti ai fini del computo dei contributi assicurativi, e che venivano puntualmente forniti all'istituto di previdenza.

 

La tabella riassuntiva di cui al doc. _ espone in maniera chiara e dettagliata tale assunto.

 

      b)  Caso __________:

 

A seguito dell'infortunio occorso nel 1991 al dipendente signor __________, che lo ha portato ad un grado di invalidità del 30%, l'istituto di previdenza, in deroga ai disposti legislativi e regolamentari, operava arbitrariamente una deduzione di coordinazione proporzionale al grado di invalidità definitivo dell'assicurato.

 

Con riferimento agli anni 1996 e 1997, dai certificati globali si evince infatti come a fronte di un salario dichiarato di fr. 30'507.-- (peraltro errato per l'anno 1997 se comparato con l'effettivo stipendio percepito di fr. 27'010.20 risultante dalla lista dei salari al doc. _), è stato computato un salario annuo assicurato di fr. 14'211.-- per l'anno 1996 e fr. 13'791.-- per l'anno 1997 (doc. _).

 

A torto l'istituto di previdenza, a fronte dell'invalidità dell'assicurato __________, accertata dall'__________ nella misura del 30 % (doc. _), ha operato un abbassamento della quota di coordinamento al 70%, imputando all'attore dei salari assicurati, superiori alla previdenza minima obbligatoria LPP, cui l'attore si era affiliato. Giusta Part. 4 OPP2 e Part. 2.2.2 del regolamento (doc. _) la quota di coordinamento da dedurre dal salario si riduce solo nei casi di invalidità al 50%. Quindi è ben evidente che essendoci un'invalidità del 30%, la quota di coordinamento andava dedotta nella sua integralità, ossia nella misura di fr. 23'280.-- per il 1996 e di fr. 23'880.-- per il 1997 (doc. _), ottenendo pertanto dei salari annui assicurati di fr. 7'227.-- (fr. 30'507.-- - fr. 23'280.--) e rispettivamente di 3'130.20.-- (fr. 30'507.-- (recte fr. 27'010.20)- fr. 23'880.--). Conseguentemente anche i premi relativi andavano sensibilmente ridotti.

 

A comprova della correttezza di tale assunto si rinvia al certificato di previdenza emesso dall'istituto di previdenza __________, cui il signor __________ è tuttora affiliato, da cui si evince à fronte di un salario annuale di fr. 27'010.-- un salario assicurato di fr. 3'130.-- (fr. 27'010.-- - fr. 23'880.--) (doc. _).

 

      c)  Premi maggiorati:

Non solo la posta dell'assicurato __________ e stata calcolata in modo errato ma pure quelle di ogni singolo dipendente affiliato sono state maggiorate a partire dall'anno 1996, senza che fosse intervenuto cambiamento alcuno a livello di contratto assicurativo, che era sempre mantenuto sui minimi di previdenza LPP (plico doc. _). Una richiesta di premi di oltre fr. 40'000.-- in meno di 2 anni è a dir poco spropositata e spetterà pertanto alla controparte, cui incombe l'onere della prova, giustificare le sue assurde pretese.

 

Sarà in ogni caso la perizia a dover verificare tutti i dati relativi al contratto di previdenza, determinando l'esatto ammontare dei contributi assicurativi LPP a partire dall'anno 1994.

 

Prove:                           doc., testi, richiamo incarto dalla Pretura di __________

dell'incarto no. EF.__________; edizione dalla controparte e/o dalla __________ Assicurazione di tutta la documentazione riguardante il contratto assicurativo per la previdenza professionale minima LPP dell'impresa __________, ivi compresi i certificati di previdenza dei singoli dipendenti, le fatture di premi emesse, le tabelle premi, e tutti i dati attuariali in vigore negli anni 1994-1997 necessari ai fini della determinazione delle quote di contributi, perizia.

 

9.   La perizia avrà modo di comprovare come la convenuta,

fondandosi sull'autonomia degli istituti di previdenza sancita all'art. 49 LPP, ha abusato del proprio margine di manovra, istituendo un sistema di finanziamento di premi certamente non conforme all'assicurazione obbligatoria LPP con richiesta di premi esorbitanti." (Doc. _)

 

 

                               1.6.   Con risposta del 19 maggio 2003 la Fondazione, patrocinata dall'avv. __________, ha postulato la reiezione integrale della petizione osservando tra l'altro quanto segue:

 

"  Ad 3 Contestata l'azione

 

I salari definitivi per gli anni 1994195196 vennero comunicati ufficialmente dall'attore alla convenuta solo in data 12 maggio 1997 (cfr. doc. _).

 

Pertanto - come spiegato nelle premesse - sino a tale data avvenne il calcolo provvisorio dei premi.

Solo nel corso del 1997 venne poi eseguito il calcolo definitivo per gli anni 1994195196.

Vennero emesse dunque le nuove fatture, calcolate in base ai salari effettivi e vennero ristorante quelle già emesse.

Si confronti a riguardo il doc. _, qui allegato, che consiste nelle fotocopie parziali del plico di cui al doc. _.

 

Si confronti pure il doc. _, che per l'anno 1997 porta nella posizione del "Dare" le nuove fatture (coincidono i numeri delle fatture con quelle indicate al doc. _), e dell"avere" quelle vecchie - appunto - ristorante.

 

Visto che il doc. _ consiste in un plico di documenti che riguardano sia la situazione calcolata provvisoriamente sia quella definitiva, si fa notare che, appunto per quanto concerne i documenti relativi alla situazione provvisoria, essi vennero emessi prima del 12 maggio 1997. Nel doc. _ vi sono quindi queste fatture annuali provvisorie, suddivise per ciascun assicurato, accanto a quelle definitive (riprodotte nel doc. _).

 

È vero che al 31 dicembre 1995 vi era un saldo a favore del __________ di fr. 4'937.10 (confronta doc. _ e _), ma al 31 dicembre 1996 la Fondazione vantava già una somma di fr. 13'454.90 (doc. _ e _).

 

II doc. _, citato e prodotto da controparte, che riporta gli importi versati da __________, viene confermato dal doc. _ sotto la voce "acconti".

 

Per concludere, l'esatto ammontare dei premi che l'attore doveva pagare al 31 dicembre 1997 (ovvero dopo il calcolo definitivo per gli anni 1994-95-96 e provvisorio per il 1997) alla convenuta è quello indicato sub doc. _ e nella tabella riassuntiva di cui alla prima pagina del doc. _.

 

         Prove: doc., testi

                    doc. _: tabelle premi e fatture definitive per gli anni

                    1994/95/96

 

 

Ad 4 Contestata l'azione

 

La convenuta fornì all'attore sempre regolarmente tutta la documentazione atta a comprovare l'esattezza dei calcoli da essa effettuati (si confrontino ad esempio i certificati globali ed individuali - doc. _ -, le tabelle dei premi - doc. _ -, gli estratti conto - doc. _).

 

 

Ad 6 Contestata l'azione per quanto non agli atti

 

Nella "tabella premi" (doc. _) è chiaramente illustrata la suddivisione dei premi effettuata dalla Fondazione.

 

 

         I due fattori principali sono i seguenti:

 

         -    la percentuale sull'accredito di vecchiaia, che è fissata dalla

             legge (art. 16 LPP);

 

         -    il premio di assicurazione, che è fissato dalla fondazione

annualmente, per ogni assicurato a dipendenza del sesso e dell'età, così come previsto nel contratto all'art. 6 (doc. _). Questi dati sono forniti dalla convenuta ad ogni parte contraente con la fatturazione emessa all'inizio dell'anno, allorquando vengono consegnati il certificato globale ed il certificato individuale di previdenza, il quale dev'essere poi consegnato dal datore di lavoro al proprio dipendente (cfr. doc. _).

 

Questi fattori di calcolo vengono applicati al salario assicurato, ovvero all'importo ottenuto deducendo dal salario effettivo il salario coordinato previsto pure dalla legge.

         Si tratta dunque di un calcolo matematico

 

Prove: doc. testi,

 

 

Ad 8 Contestata l'azione

 

Premesso che l'attore ha contestato solo con gli scritti di cui ai doc. _ e _ il modo di fatturazione della convenuta e premesso come quest'ultima abbia risposto, sia direttamente sia indirettamente poiché interpellata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, con le lettere di cui al doc. _ producendo le varie tabelle di calcolo, che erano già appunto state consegnate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ci si oppone alla richiesta di una perizia per i motivi già sopra esposti sub punto 7.

 

Ad a)Come già più volte riferito, la Fondazione __________

Assicurazioni non è partita da "errate basi di calcolo", bensì ha effettuato dapprima i calcoli provvisori e poi, solo dopo il 12 maggio 1997, ha potuto effettuare i calcoli definitivi per gli anni 1994, 1995 e 1996.

Viene dunque contestato che l'attore abbia fornito "puntualmente" i necessari dati per il computo dei contributi.

 

Si contesta pure il doc. _, che costituisce una presa di posizione della controparte o, forse, di una nuova assicurazione. Esso comunque deve essere completamente verificato.

 

Ad b)Costatando che il doc. _ si riferisce solo all'anno 1995, mentre in questione sono gli anni 1996-97 si osserva quanto segue:

 

Per il 1996, il salario indicato definitivamente dalla convenuta è pari a fr. 30'507.-- (doc. _).

 

Per il 1997, la Fondazione ha emesso le fatture in base agli stipendi del1996. __________ non ha mai più confermato i salari definitivi per questo anno e neppure ha inviato il documento rilasciato dalla Cassa cantonale AVS.

 

II Regolamento di previdenza (doc. _) - che è parte integrante degli accordi contrattuali - prevede all'art. 2.3.7 § s, che la rendita di invalidità rispettivamente la liberazione dal pagamento dei premi vengano calcolate ed accordate proporzionalmente al grado di incapacità al guadagno.

 

Di conseguenza per __________, vista la sua incapacità al 30%, la quota di coordinamento venne diminuita nella stessa proporzione (30%).

 

Ad c) Contestato che vi sia stata una maggiorazione dei premi. Ciò

           non è possibile visto che tutti i salari elargiti dall'impresa

           __________ erano al di sotto del salario massimo, previsto dalla

           legge LPP. Le prestazioni sono dunque calcolate in base ai

           parametri minimi previsti dalla legge (cfr. doc. _, art. 2 e in

           particolare 2.4 e 2.5)." (Doc. _)

 

 

                               1.7.   Il seguito l'attore ha notificato una richiesta di prove da assumere (VII) e la convenuta ha provveduto a produrre ulteriore  documentazione (IX, XV). Il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti, che sono stati intimati alle parti (XVI, XVIII, XX, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXII). Delle relative risultanze si dirà, ove necessario, nel prosieguo.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   __________ risulta titolare di una ditta individuale. Questo tipo di società non dispone, per legge, della capacità civile e, di conseguenza, neppure quella di essere parte e di quella processuale. Di conseguenza è il suo titolare ad essere parte nel processo (F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p.14 e 21). Da questo punto di vista l’azione è pertanto ricevibile.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.

                                         Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 1 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP).

 

                                         L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2  LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).

 

                                         Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129; DTF 119 V 443; DTF 116 V 112; 221; DTF 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, ZSR 1987 I p. 608¸613).

 

                                         Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113; DTF 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; H. Walser, aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, SZS 1988 p. 293).

 

                                         Nel caso di specie la controversia è di natura contributiva, vertendo segnatamente sulla fissazione e quindi sull’ammontare dei contributi previdenziali, che il datore di lavoro deve versare all’istituto di previdenza in virtù dell’art. 66 LPP (cfr. DTF 119 II 399ss.; Meyer Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössichem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 2000 p. 316 e SZS 1995 p. 106; cfr. anche SZS 2002 p. 499, 2000 p. 145.).

                                         La stessa deve quindi essere ritenuta relativa alla previdenza professionale (cfr. U. Meyer/Blaser, op. cit., SZS 1995 p. 106). Questo TCA, quale istanza giudicante statuita giusta l'art. 73 LPP, è quindi competente a statuire nel merito della lite.

 

                                         Da questo punto di vista la petizione dev’essere considerata ricevibile.

 

                               2.3.   In secondo luogo va rilevato che la petizione tende all’ accertamento dell'inesistenza del debito posto in esecuzione da parte della convenuta nei confronti dell'attrice e oggetto della procedura d'incasso forzato n. __________dell'Ufficio Esecuzioni di __________.

 

                                         Riguardo alla ricevibilità della presente azione va preliminarmente rilevato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (RDAT I-1994 p. 198, DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 115 V 372, DTF 112 Ia 185, SZS 1992 pag. 234, SZS 1992 pag. 294; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 n° 4, pag. 128; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 183).

                                         Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, DTF 110 Ib 215, RAMI 1991 pag. 315, RCC 1990 pag. 469, RCC 1989 pag. 33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482, DTF 114 II 255, DTF 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), tale azione é tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 115 V 231, DTF 115 V 373, SZS 1992 pag. 234).

                                         Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, DTF 115 V 373, DTF 114 V 202-203).

                                         L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102, SZS 1992 pag. 234, STFA 22 maggio 1991 in re K.).

                                        

                                         L'interesse degno di protezione fa comunque difetto quando è proponibile un'azione condannatoria.

                                         Il diritto di ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a quella condannatoria (RDAT I-1994 p. 199; DTF 119 V 13, DTF 108 Ib 546, ZBl 1989 pag. 482; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 III d pag. 110; Moor, Droit administratif, vol. II, pag. 110; Gueng, "Zur Tragweite des Festellungsanspruchs gemäss Art. 25 VwG" in SJZ 1971 pag. 373 ad lett. d). In simili casi l'accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 p. 199; SJ 1988 pag. 589, DTF 96 II 131).

                                        

                                         Nel caso in esame l'istituto di previdenza cui si è affiliato l'attore ha postulato il pagamento dei contributi rimasti insoluti procedendo quindi all'incasso dello scoperto in via esecutiva. Avendo l'attore sollevato opposizione al precetto esecutivo fattogli intimare, la Fondazione convenuta ha inoltrato istanza tendente al rigetto provvisorio dell'opposizione, istanza accolta dal Pretore di __________ con giudizio del 13 febbraio 2003 (doc. _). Ora, in queste condizioni all'attore non restava altra via che l'inoltro della presente azione di accertamento dell'inesistenza del debito, al fine di impedire che il rigetto dell'opposizione al PE n. __________divenisse definitivo. Un'azione condannatoria non era invece evidentemente possibile.

 

                                         Ne consegue che l’esistenza di un interesse degno di protezione ad inoltrare un’azione di accertamento deve essere ammesso e la petizione va considerata ricevibile.

 

                               2.4.   Il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) ha i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). In particolare, nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame. D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in maniera completa alfine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500; SZS 2001 pag. 562).

 

                                         D'altra parte, come correttamente evidenziato dall'attore (cfr. petizione, consid. 7) se il datore di lavoro promuove azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, nel processo che ne segue se i ruoli processuali sono rovesciati, non lo è la posizione giuridica materiale dell'istituto di previdenza nella sua qualità di creditore dei contributi e del datore di lavoro quale debitore degli stessi. Di conseguenza, all'istituto di previdenza convenuto in causa incombe l'onere di sostanziare e provare l'esistenza e l'entità dei contributi controversi e al datore di lavoro attore l'onere di contestarne compiutamente la correttezza (DTF 118 II 526, DTF 128 III 46; STFA dell'11 dicembre 2002 in re S., B 21/02).

 

                                        

                                         Nel merito

 

                               2.5.   Oggetto del contendere è l’ammontare dei contributi dovuti per gli anni 1996 e 1997 (cfr. petizione consid. 3, 7, 8, 9), oltre che il saldo relativo agli anni 1994 e 1995, da parte di __________ alla Fondazione collettiva LPP __________ Assicurazione (in seguito Fondazione), a favore della previdenza professionale dei suoi dipendenti. In particolare sono contestate le modalità di calcolo dei premi.

                                         L'attore ritiene infatti errate le basi di calcolo applicate dalla Fondazione, in generale e specificatamente per quanto concerne un dipendente parzialmente invalido, denunciando altresì una ingiustificata maggiorazione dei premi a partire dall'anno 1996.

                                         Sulla base delle contestazioni sollevate egli si rifiuta di versare il saldo di fr. 22'059.85 sul saldo dei contributi dovuti (inclusi spese e interessi).

                                         La convenuta, dal canto suo, ribadisce la correttezza dei calcoli operati e, quindi, dei contributi richiesti in pagamento.

 

                               2.6.   Secondo l’art. 2 LPP i lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di fr. 22’560 (nel 1994, fr. 23'280 nel 1995 e 1996, fr. 23'880 nel 1997 e 1998; cfr. l'art. 5 OPP2 e le relative modifiche) sottostanno all’assicurazione obbligatoria.

 

                                         L’art. 7 cpv. 2 LPP precisa che

 

"  è tenuto conto del salario annuo determinante giusta la legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti. Il Consiglio federale può consentire delle deroghe."

 

 

                                         Al proposito l’art. 3 OPP2 stabilisce che:

 

 

"  Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

 

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;

 

b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto, si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso;

 

c. determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

 

L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria."

 

                                         Secondo l’art. 8 LPP, nel tenore valido nel 1993 e 1994

 

"  Dev’essere assicurata quella parte di salario annuo tra i 22’560 franchi e i 67’680 franchi. Tale parte è detta salario coordinato”.

                                     

(nel 1993 e 1994 i salari determinanti erano di fr. 22'560 risp. 67'680, nel 1995 e nel 1996 di fr. 23'380 risp. 69'840, nel 1997 e 1998 di fr. 23'880 risp. 71'640)

 

Per il cpv. 3 di quest'ultimo disposto quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l'art. 324a del CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

 

                               2.7.   D'altra parte, l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.

 

                                         Uno degli obblighi derivanti dalla legge, così come dal contratto di adesione, consiste nel pagamento di contributi all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 85/86). In effetti, secondo l’art. 66 LPP, tranne nei casi in cui assume interamente a suo carico l'onere contributivo, il datore di lavoro preleva i contributi dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all'Istituto di previdenza, nella misura stabilita dal regola­mento. Egli è infatti l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, op. cit. p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

                                     

                                         L’art. 66 cpv. 1 prima frase LPP prevede che “l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori “.

                                         Secondo la LPP gli accrediti di vecchiaia, vengono calcolati annualmente in percento del salario coordinato (art. 8 LPP; tra fr. 22'560 e fr. 67'680 negli anni 1993/1994, tra fr. 23'280 e fr. 69'840 per il 1995, tra fr. 23'880 e  71'640 per il 1996 e 1997) sulla base di determinate aliquote che dipendono dall’età (art. 16 LPP). A tale importo vanno aggiunti i contributi relativi alle misure speciali (art. 70 cpv. 1 LPP), al rincaro (art. 36 cpv. 1 LPP e relativa ordinanza) e al fondo di garanzia (art. 59 LPP e 4 OFG2) così come una partecipazione ai costi amministrativi.

                                         Gli accrediti di vecchiaia maturano degli interessi (art. 12 OPP2). Il premio di rischio infine, viene di regola determinato in base alle tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private (art. 68 LPP; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna Stoccarda 1990, p. 67; cfr. in concreto l'art. 6 del contratto doc. _).

 

                                         L’Istituto di previdenza non è tuttavia obbligato a fissare i contributi con gli stessi criteri stabiliti dalla LPP per gli accrediti di vecchiaia. Gli istituti di previdenza possono infatti strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP;Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98;  Riemer, op. cit. p. 28/29; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, p. 203; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 189, 206; Locher, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 238). Ne discende che i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP: i primi servono infatti per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge (Messaggio del Consiglio Federale sulla LPP, p. 98). 

 

Non è superfluo ricordare in questa sede che il sistema contributivo e il finanziamento del rapporto previdenziale tra datore di lavoro e istituto di previdenza è in linea di massima - salvo cioè poche norme legali - oggetto dell'autonomia dispositiva concessa agli istituti di previdenza (art. 49 LPP), i quali devono per legge in ogni tempo offrire garanzia di poter adempiere gli impegni assunti (cfr. art. 65 cpv. 1 e 2 LPP). Il consenso del datore di lavoro alle disposizioni regolamentari o a eventuali cambiamenti degli stessi non è necessario (Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, pag. 452; Wirth/Saager/Bär, Die zweite Säule, Zurigo 1984, pag. 60; Gerhards, Grundriss Zweite Säule, Berna 1989, pag. 113).

                                        

                               2.8.   Nella fattispecie, il contratto d'assicurazione vita collettiva concluso con effetto dal 1. ottobre 1987 tra la Fondazione convenuta e la __________ Assicurazioni per il conto di __________ prevede al suo art. 2.4. che il salario annuo determinante è uguale al salario AVS definito nel regolamento di previdenza e annunciato dall'impresa alla __________. Per l'art. 2.5. il salario annuo assicurato è uguale al salario annuo determinate diminuito dell'importo coordinativo LPP e limitato al salario massimo assicurato secondo la LPP (doc. _).

                                         Analogamente, l'art. 2 della parte A del Regolamento di previdenza applicabile al contratto tra le parti con effetto dal 1. ottobre 1987 (doc. _) prevede che il salario dichiarato dall'impresa è pari al salario annuo stabilito secondo le norme dell'AVS e determinato al 1. gennaio di ogni anno o al momento dell'affiliazione all'assicurazione. Inoltre, il salario assicurato è pari al salario dichiarato e si situa tra gli importi limite stabiliti dalla legge (salario coordinato; art. 2.2. parte B del Regolamento; cfr. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Basilea e Francoforte 1995, p. 131). Non viene tenuto conto degli elementi di salario di natura occasionale né delle indennità per lavoro supplementare (art. 2.2., cifra 1 e 4 della parte B del Regolamento, doc. _).

 

                                         La cifra 6 del contratto d'assicurazione prevede inoltre:

 

"  6. PREMI

 

I premi sono ricalcolati di anno in anno alla data anniversario del contratto per ogni assicurato sulla base

 

- dell'importo delle prestazioni assicurate,

- dell'età raggiunta e

- del sesso.

 

Il premio di ogni assicurato è dovuto dall'inizio della copertura d'as­sicurazione quando quest'ultima corrisponde al primo giorno del mese; il premio è dovuto dal primo giorno del mese seguente, quando la copertura interviene durante il mese. Quando l'assicurato lascia l'impresa o è messo al beneficio di prestazioni assicurate dal presente contratto, il premio è dovuto sino alla fine del mese in corso.

 

Il premio è versato dall'impresa alla __________ tramite un conto cor­rente aperto presso quest'ultima. Un regolamento stipula le disposizioni in materia (art. 53 cpv. 3 CGA).

 

Il presente contratto è concluso sulla base della tariffa delle assicu­razioni collettive per i contratti sottoscritti nel quadro della LPP (art. 3 CGA)." (Doc. _)

 

 

                                         Sempre con riferimento al calcolo dei premi dovuti, l'art. 2.4. parte B del Regolamento, con specifico riferimento al "Finanziamento delle prestazioni assicurate", stabilisce:

 

Finanziamento delle prestazioni assicurate

 

 

1   La quota di ogni ASSICURATO figura sul suo certificato individuale; essa si compone di:

     a)   Quota per rischi morte         dal 1° gennaio che segue            La quota è in funzione

          e invalidità                            il 17mo compleanno                      dell'età e del sesso

                                                                                dell'ASSICURATO

          

     b)   Accrediti di vecchiaia          dal 1° gennaio che segue            Accrediti di vecchiaia in

                                         il 24mo compleanno                      % del salario coordinato

 

                                                                                                            Età determinante                    Tasso

                                                                                       (cifra 1.4.)

                                                                                                                                                                 Uomini        Donne

                                                                                                                                                                 25-34           25-31                      7%

                                                                                                                                                                 35-44           32-41                    10%

                                                                                                                                                                 45-54           42-51                    15%

                                                                                                                                                                 55-65           52-62                    18%

                                                                                                                                                                 Si veda 6. Disposizioni transitorie

     c)   Quota per misure                 dal 1° gennaio che segue            1% del salario coordinato 

          speciali (cifra 5.1.)              il 24mo compleanno

 

     d)   Quota per sovvenzioni        dal 1° gennaio che segue            secondo le prescrizioni del

          in caso di struttura              il 24mo compleanno                      fondo di garanzia

          d'età sfavorevole e d'in-

          solvibilità (cifra 5.2.)        

2   La quota è finanziata da contributi uguali dell'ASSICURATO e dell'IMPRESA.

3   L'IMPRESA deduce il contributo degli ASSICURATI dal loro salario.

4   La quota di ogni ASSICURATO è dovuta dall'effetto dell'assicurazione, quando questo

     corrisponde al 1° del mese; essa è dovuta dal 1° del mese seguente, quando l'effetto

     interviene nel corso del mese. Allorché l'ASSICURATO lascia l'IMPRESA o è messo al

     beneficio delle prestazioni derivanti dal presente regolamento, la quota è dovuta fino alla fine

     del mese in corso.

 

                                         Inoltre, gli art. 5.1. (Misure speciali) e 5.2. (Sfavorevole struttura d'età e insolvibilità) dispongono:

 

"  Disposizioni speciali

 

5.1    Misure speciali

 

         1   Le quote per misure speciali (cifra 2.4.) sono utilizzate in

primo luogo per finanziare le prestazioni minime durante il periodo transitorio (cifra 6.2.).

 

         2   In seguito, esse sono utilizzate per:

             a)  migliorare le prestazioni in favore della generazione

                  d'entrata (persone che al 1°.1.1985 hanno più di 25 anni e

                  non hanno ancora raggiunto l'età termine), favorendo gli

                   assicurati in età avanzata, che dispongono soltanto di

                  redditi modesti;

 

             b)  adattare all'evoluzione dei prezzi le rendite in corso di

                  persone che hanno raggiunto l'età termine.

 

 

5.2    Sfavorevole struttura d'età e insolvibilità

        

         1   La FONDAZIONE versa le quote per struttura d'età

             sfavorevole e insolvibilità (cifra 2.4) al Fondo di garanzia.

 

         2   L'istituto di previdenza dell'IMPRESA riceve delle sovvenzioni

             per sfavorevole struttura d'età, nella misura in cui la somma

             degli accrediti di vecchiaia supera il 14 % della somma dei

             salari coordinati e a condizione che l'insieme del personale

             soggetto all'assicurazione obbligatoria sia assicurato nel

             quadro del presente regolamento.

 

             Le sovvenzioni sono calcolate annualmente sulla base

             dell'anno civile trascorso.

 

             Il Consiglio federale può modificare il tasso che dà diritto alle

             sovvenzioni.

 

         3   Il Fondo di garanzia prende d'altra parte a suo carico le

             prestazioni legali dovute in caso d'insolvibilità dell'istituzione

             di previdenza dell'IMPRESA."

 

                                         Da quanto esposto discende che le modalità di calcolo dei contributi previdenziali previste nel regolamento corrispondono a quanto previsto all’art. 16 LPP per l’accredito di vecchiaia (cfr. l'art. 2.4 e l'art. 6.1. parte B del Regolamento, doc. _ e l'art. 5 del contratto d'assicurazione doc. _). Per quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono di una quota del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP (cfr. doc. _), di un contributo per le misure speciali - fissato all’1% - corrispondente a quanto statuito all’art. 70 cpv. 1 LPP,  e da un premio supplementare  per l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP (e relativa ordinanza); inoltre il premio di rischio è determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente e allegate al contratto doc. _ (cfr. doc. _, doc. _; cfr. esplicitamente l'art. 6 cifra 4 del contratto doc. _; cfr. le tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67).

La copertura assicurata corrisponde a quella minima prevista dalla LPP.

 

                               2.9.   Da un attento esame dell'ampia documentazione agli atti (certificati globali, doc. _, certificati di previdenza individuali, doc. _, fatture, estratti conto, doc. _, doc. _) questo Tribunale deve concludere che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti negli anni oggetto della lite è stato effettuato, in quanto la copertura assicurata corrisponde al minimo LPP (art. 6, 49 cpv. 1 e 16, 70, 56segg. LPP), in conformità alle disposizioni del regolamento e della LPP per quel che riguarda gli accrediti di vecchiaia, il contributo per le misure speciali e per il fondo di garanzia, l'adeguamento al rincaro (cfr. anche doc. _).

 

                                         Per quanto concerne il premio di rischio - messo in discussione dall'attore - la convenuta ha esposto come lo stesso venisse fissato dalla Fondazione annualmente in base alla relativa tariffa per l'assicurazione collettiva approvata dall'OFAP, autorità di vigilanza competente ai sensi dell'art. 68 LPP (cfr. anche XL) per ogni assicurato a dipendenza dell'età e del sesso conformemente all'art. 6 del contratto (doc. _).

                                         I dati venivano regolarmente forniti al datore di lavoro con la fatturazione all'inizio dell'anno, contestualmente alla consegna del certificato globale e dei certificati individuali per ogni dipendente (cfr. doc. _). Dette asserzioni sono rimaste fondamentalmente incontestate da parte dell'attore.

                                         Considerato d'altra parte come la convenuta abbia provveduto in corso di causa a fornire la tariffa e i dati attuariali applicabili in concreto per gli anni 1996/1997 unitamente ai calcoli dettagliati riferiti ad ogni singolo dipendente per questi due anni (XVIII e doc. _), la mancata produzione di quelli relativi al biennio precedente, viste anche le motivazioni addotte dalla convenuta (cfr. XV, XVIII, XXII, XXIX), non può essere sanzionata nel senso di non ammettere la correttezza dei dati relativi. In proposito basti d'altra parte rilevare come oggetto della presente controversia siano primariamente i premi relativi agli anni 1996/1997, mentre i contributi pretesi per i due anni precedenti costituiscono solo il saldo dovuto in base alle rettifiche operate sulla base dei salari definitivi, a parità - comunque - di parametri di calcolo; parametri questi ultimi che, nel loro principio, non sono contestati dall'attore, il quale censura per contro essenzialmente quelli applicati a partire dal 1996. Inoltre, essi non presentano, rispetto a quelli del 1996/97, differenze tali da lasciar dubitare circa la correttezza dei dati applicati dalla convenuta. Ricordato altresì come l'operato dell'istituto di previdenza sia sottoposto alla vigilanza della competente autorità, specie per quanto concerne le tariffe per l'assicurazione di rischio (cfr. l'art. 68 LPP), e osservato d'altro canto come l'attore non abbia saputo concretizzare o precisare la sua contestazione - che ha mantenuto in toni generici -, nemmeno sulla base dei certificati personali versati agli atti (cfr. XX), questo TCA deve ritenere provata, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; RAMI 1994 p. 210/211), la correttezza dei calcoli operati.

                                     

                                         D'altra parte, le persone assicurate, i salari erogati e le mutazioni (doc. _), risultano chiaramente dai documenti di causa, in particolare dai certificati personali versati agli atti (doc. _; cfr. anche doc. allegati a _ dai quali si evince in modo dettagliato il calcolo delle deduzioni operato dalla Fondazione.

 

                                         Visto quanto sopra, riservato l'esame delle singole contestazioni sollevate dall'attore e di cui ai considerandi che seguono, poiché non vi è motivo di ritenere che i dati esposti dalla Fondazione relativamente al calcolo dei contributi, in particolare i salari assicurati e le percentuali delle deduzioni, siano errati, né - come verrà esposto nel prosieguo - l'attore ha saputo indicare concretamente in cosa consisterebbe l’errore nel calcolo dei contributi effettuato dalla convenuta, il calcolo va considerato corretto e conforme alle suesposte disposizioni della LPP e del regolamento.

 

                             2.10.   L'attore contesta l'entità dei contributi pretesi dalla convenuta per gli anni 1996 e 1997 ritenendo innanzitutto errate le basi di calcolo. A suo dire la fatturazione dei premi definitivi sarebbe sempre stata operata sulla base dei certificati globali emessi nel corso degli anni, che avevano quale base di calcolo dei contributi i salari dell'anno precedente, non quelli annui in corso (cfr. petizione, consid. 8).

Ora, ad un'attenta valutazione degli atti tale censura non è, almeno nel suo principio, giustificata.

La convenuta ha infatti  compiutamente  esposto che il sistema di fatturazione adottato nel caso concreto era del tipo "conto corrente", come previsto esplicitamente dall'art. 6 cifra 3 del contratto (doc. _). All'inizio di ogni anno veniva effettuata una fatturazione in base alla lista dei salari comunicata dal datore di lavoro e, quindi, emesso un calcolo provvisorio dei contributi dovuti.

Una volta poi comunicati i salari effettivamente versati, e meglio  mediante invio della relativa comunicazione alla Cassa di compensazione competente, veniva emesso un calcolo definitivo che poteva quindi chiudere con una richiesta di conguaglio o, al contrario, con un saldo a favore del datore di lavoro (vedi doc. allegati a _).

Per quanto riguarda i contributi oggetto del presente litigio, dalla documentazione all'inserto si evince come  l'attore fornì alla convenuta i dati definitivi relativi agli anni 1994/95/96 solo in data 12 maggio 1997 (doc. _). Di conseguenza, solo a questo momento la fondazione fu in grado di compilare i calcoli dei contributi definitivi per gli anni in oggetto, emettere  le nuove fatture calcolate sulla base dei salari effettivi e correggere quelle già emesse. Il saldo definitivo al 31.12.1997, compresi i contributi per l'anno 1997 calcolati sui salari versati nel 1996, ammontava quindi a fr. 40'201.80 suddivisi nel saldo per il 1994 di fr. 3'256.40, per il 1995 di fr. 9'477.40, per il 1996 di fr. 14'297.10, e per il 1997 di fr. 12'900.90 (doc. _).

 

Quanto ai dati relativi al 1997 la convenuta ha emesso le fatture in base agli stipendi definitivi del 1996 e non ha poi più potuto effettuare  una correzione considerato come il datore di lavoro non ha notificato i salari definitivi per quell'anno e neppure inviato il relativo documento rilasciato dalla Cassa di compensazione competente. Tale circostanza non è del resto messa in discussione all'attore.

Ne discende che il calcolo operato dalla fondazione non può essere censurato nemmeno per quel che concerne questo ultimo anno, considerato appunto come la stessa non disponesse di altri dati relativi al 1997. Il rimprovero mosso - in modo generico - alla convenuta dall'attore si appalesa di conseguenza infondato, giacchè chiaramente smentito dagli atti di causa (doc. _).

 

Per quel che concerne l'anno 1997, bisogna tuttavia osservare come l'attore abbia prodotto in corso di causa, per la prima volta, la dichiarazione dei salari inviata alla Cassa di compensazione il 14 marzo 1998 (doc. _). Considerato come dalla stessa si evincano divergenze rispetto ai salari definitivi del 1996 (doc. _) e, quindi anche a quelli ritenuti dalla Fondazione per il calcolo dei contributi per il 1997 (doc. _ e doc. allegati a _) occorre in questa sede procedere alle dovute correzioni degli importi dovuti a titolo di contributi sui salari effettivamente versati.

Ritenuta da un lato una massa salariale di fr. 200'303 considerata dalla convenuta per il calcolo dei contributi per il 1997 (doc. _), di complessivi fr. 12'900.90 (doc. _), e accertato dall'altro che in realtà i salari effettivamente versati ai dipendenti di __________ in quell'anno furono di fr. 184'932 (doc. _), ne discende che i contributi sarebbero dovuti ammontare a fr. 11'910.90. Si deve quindi ammettere per questo anno un saldo a favore di __________ di fr. 990 (fr. 12'900.90 - fr. 11'910.90), importo che andrà quindi dedotto dal credito vantato dalla Fondazione. Pure dedotto andrà un ammontare di fr. 220 pari ai presumibili interessi maturati (e fatturati sul conto corrente dell'attore) su quest'importo negli anni 1998-2001 (per i tassi applicati cfr. doc. _).

 

                             2.11.   In secondo luogo __________ ritiene errata la fatturazione operata dalla convenuta relativamente al dipendente __________, posto come la Fondazione, ammesso un grado d'invalidità dell'interessato del 30% conformemente alla decisione dell'__________ che gli ha riconosciuto un'invalidità del 30% dal 1. agosto 1993 (doc. _), nel calcolo dei contributi dovuti per il 1996 e 1997 ha operato una deduzione di coordinazione proporzionale al grado d'invalidità dell'assicurato e, quindi, del 70% soltanto. Secondo l'attore invece solo nei casi di invalidità superiori al 50% la quota di coordinamento va ridotta giusta l'art. 4 OPP2 e l'art. 22 del Regolamento (doc. _). In casu la quota andava pertanto dedotta nella sua integralità e, quindi, nella misura di fr. 23'280 per il 1996 e di fr. 23'880 per il 1997, così da ottenere salari assicurati di fr. 7'227 rispettivamente fr. 3'130.20 e, quindi, premi, inferiori a quelli effettivamente fatturati. __________ censura inoltre il salario assicurato, di fr. 30'507, ritenuto dalla Fondazione per l'anno 1997 in luogo dei fr. 27'010.20 (doc. _) effettivamente elargiti (cfr. petizione, consid. 8b).  

 

Dal canto suo la convenuta fa rilevare che il salario ritenuto per il 1997, fr. 30'507, è quello dichiarato a titolo definitivo dal datore di lavoro per il 1996 (doc. _ del 12 maggio 1997). Ritenuto come la comunicazione definitiva relativa all'anno 1997 non sia infine mai pervenuta, ha considerato lo stesso ammontare anche per il calcolo dei contributi per l'anno seguente.

Quanto alla riduzione della quota di coordinamento, rimanda all'art. 2.3.7. cifra 3 del Regolamento che prevede il calcolo della rendita d'invalidità e della liberazione dal pagamento dei premi proporzionalmente al grado d'incapacità al guadagno. Ne consegue per il dipendente interessato una diminuzione in pari proporzione (30%) della quota di coordinamento.

In proposito, su richiesta della vicecancelliera, in data 3 settembre 2004 la convenuta ha precisato:

 

"  Riprendo il mio scritto del 31 agosto u.s e riferendomi al punto 4, mi permetto ancora segnalare quanto segue.

 

In generale va precisato che la polizza LPP della __________ si divide in due parti: quella attiva e quella passiva (invalidità).

II totale della deduzione di coordinamento per le due polizze deve essere pari al 100%.

 

Le prestazioni di invalidità della __________ vengono versate già a partire dal grado di invalidità del 25% (ciò diversamente da quanto previsto dalla legge che prevede un obbligo a partire dal 50%)

 

Per il signor __________ la polizza invalidità presentava una deduzione di coordinamento del 30% (pari alla sua incapacità lavorativa). Di conseguenza la polizza attiva aveva una deduzione di coordinamento del 70%.

__________ è stato liberato dal pagamento dei premi nella misura del 30%." (Doc. _)

 

 

                                         Ora, secondo l’art. 8 LPP, nel tenore valido nel 1993 e 1994

 

"  Dev’essere assicurata quella parte di salario annuo tra i 22’560 franchi e i 67’680 franchi. Tale parte è detta salario coordinato”.

                                     

(nel 1993 e 1994 i salari determinanti erano di fr. 22'560 risp. 67'680, nel 1995 e nel 1996 di fr. 23'380 risp. 69'840, nel 1997 e 1998 di fr. 23'880 risp. 71'640)

 

Per il cpv. 3 del medesimo disposto quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l'art. 324a del CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

 

L'art. 4 OPP2 (Salario coordinato di assicurati invalidi in misura del 50%) prevede che per le persone invalide in misura del 50% ai sensi della LAI gli importi limite fissati negli articoli 2,7,8 e 46 LPP sino ridotti a metà.

 

Val la pena di osservare che questa disposizione verrà modificata, a partire dal 1. gennaio 2005 (cfr. tuttavia la cifra f delle disposizioni transitorie alla 1. revisione della LPP), come  segue:

 

"  Art. 4     Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi

 

Per le persone parzialmente invalide ai sensi della LAI gli importi limite fissati negli articoli 2,7 ,8 cpv. 1 e 46 LPP sono ridotti come segue:

 

Diritto alla rendita in frazioni                     Riduzione degli importi limite

di una rendita intera

 

¼                                                              ¼

½                                                              ½

¾                                                              ¾

 

 

 

Questa norma è stata introdotta a seguito dell'introduzione, da parte della 1. revisione della LPP e con effetto dal 1. gennaio 2005, del quarto di rendita d'invalidità con un grado di invalidità del 40% e del tre quarti di rendita con un grado d'inabilità del 60% (cfr. nuovi art. 23 e art. 24 LPP).

Nel suo Commento al nuovo testo dell'art. 4 OPP2 il Consiglio Federale ha esposto come l'articolo riprende il contenuto materiale dell'attuale art. 4 OPP2, ma tiene conto che la nuova LPP prevede l'erogazione di quarti e tre quarti di rendita, e, quindi, non più soltanto della prestazione intera o della mezza rendita. Nei casi di invalidità parziale, la riduzione degli importi limite deve quindi avvenire proporzionatamente al diritto alla rendita vantato dall'assicurato. Soggetti a riduzione sono di conseguenza gli importi per il salario minimo che deve essere raggiunto per l'obbligo assicurativo (art. 2 e 7 LPP), la riduzione di coordinazione e l'importo limite massimo (art. 8 LPP). Nel caso di attribuzione di una rendita parziale, gli importi limite vengono ridotti nello stesso rapporto come il diritto alla rendita. Nel caso di un quarto di rendita, per esempio, gli importi limite vengono diminuiti di un quarto.    

 

D'altra parte, per quanto concerne le norme contrattuali e regolamentari applicabili nel caso concreto, con riferimento al caso di un assicurato divenuto invalido, riprendendo essenzialmente il contenuto dell'art. 4 OPP2, l'art. 2.2. cifra 2 parte B del Regolamento (doc. _) dispone che per gli assicurati invalidi in misura del 50% ai sensi dell'AI gli importi limite sono ridotti della metà. Per la cifra 6 della medesima disposizione, quando il salario coordinato subisce una modifica le prestazioni assicurate sono adattate alla nuova rimunerazione che l'impresa indicherà alla __________ o alla fondazione, ritenuto come per la cifra 7 della medesima disposizione, l'adattamento ha luogo a condizione che l'assicurato non sia invalido.

Quanto alle prestazioni d'invalidità, secondo il Regolamento vi hanno diritto le persone che sono invalide per almeno il 25% (art. 2.3.6. parte B), ritenuto che in caso d'incapacità di guadagno parziale le prestazioni sono proporzionali al grado d'incapacità al guadagno (art. 2.3.7. parte B, doc. _). Per l'art. 2.3.11 del Regolamento il rischio infortuni LAINF/AM è escluso, tranne per quanto concerne la liberazione dal pagamento delle quote (cfr. anche gli art. 4.2. e 5.8. del contratto d'assicurazione collettiva doc. _).

 

Dalla normativa citata sopra non è deducibile una risposta chiara al quesito - oggetto della presente lite - di sapere se nel caso di un assicurato invalido nella misura del 30% la deduzione di coordinamento dal salario percepito per ottenere il guadagno assicurato determinante per il calcolo dei contributi, vada operata per intero o proporzionatamente al grado d'inabilità.

Ora, tutto ben considerato, questo Tribunale è dell'avviso che la convenuta ha a ragione operato una deduzione proporzionale alla quota d'inabilità riconosciuta all'assicurato poiché solo in questo modo viene rispettato il principio cui si ispira l'art. 4 OPP2 per cui nei casi di invalidità parziale gli importi limite (art. 2, 7, 8 LPP) vanno ridotti proporzionatamente al diritto alla rendita vantato dall'assicurato. E questo coerentemente con il fatto che all'attribuzione di una invalidità parziale segue di regola una proporzionale riduzione della capacità lavorativa e, quindi, del salario percepito dall'assicurato. La riduzione deve quindi avvenire nella stessa percentuale come il diritto alla rendita medesima.  

A questa conclusione non può mutare il richiamo, da parte dell'attore, al tenore dell'art. 4 OPP2 ( cui si rifà pure l'art. 2.2. del Regolamento) ove si consideri che questa disposizione menziona soltanto l'assicurato invalido in misura del 50% per il semplice motivo che la normativa legale attualmente in vigore prevede la concessione soltanto della mezza rendita e della prestazione intera, non invece di quarti di rendita. Qualora tuttavia, come in concreto, le disposizioni dell'istituto di previdenza prevedano la concessione di rendite d'invalidità già in presenza di gradi d'inabilità inferiori al 50%, il menzionato principio della coordinazione tra importi limite e grado d'inabilità deve essere conseguentemente rispettato.

 

A titolo abbondanziale deve altresì essere osservato come anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), interpellato in proposito dall'attore (cfr. consid. 2.13), ricevute dalla Fondazione le spiegazioni e la documentazione relative al dipendente __________, non ha più ritenuto necessario un ulteriore intervento ritenendo manifestamente corretto il modo di operare dell'istituto di previdenza e in particolare la deduzione di coordinamento operata sul salario percepito (cfr. doc. _). E questo a prescindere dal fatto che, come comunicato dalla convenuta al legale dell'attore, anche operando una deduzione di coordinamento completa, considerato come i premi relativi alla parte invalida dell'assicurato sono assunti integralmente dall'istituto previdenziale (doc. _), la differenza nel conteggio dei premi sarebbe minima (cfr. doc. _).      

 

Quanto infine al salario annuo ritenuto dalla Fondazione per l'anno 1997, dagli atti risulta che l'importo ritenuto, di fr. 30'507 (doc. _),  corrisponde effettivamente al salario erogato nel 1996 e annunciato alla competente Cassa di compensazione dal datore di lavoro il 15 gennaio 1997 (doc. _) e comunicato dal datore di lavoro alla Fondazione il 12 maggio 1997 (doc. _). Non risulta per contro, né del resto l'attore l'ha sostenuto, che alla convenuta sia in seguito stata notificata documentazione ulteriore attestante i salari definitivi relativi all'anno 1997. Alla convenuta non restava quindi altro che calcolare i premi dovuti sulla base dei dati in suo possesso e, quindi, sulla base di una retribuzione annua di fr. 30'507.

 

Come è già stato esposto relativamente a tutti i dipendenti di __________ (consid. 2.10), ritenuto tuttavia come dalla documentazione versata agli atti in corso di causa, in particolare dalla dichiarazione dei salari per l'anno 1997 inviata da __________ alla Cassa di compensazione in data 14 marzo 1998, emerge un salario versato a __________ di fr. 27'010.20 (doc. _), la Fondazione convenuta è tenuta a correggere il calcolo dei contributi dovuti anche relativamente a questo dipendente considerando un salario annuo di fr. 27'010,20 in luogo di fr. 30'507. Del saldo, a favore dell'attore, che ne risulterà, è tuttavia già stato tenuto conto nella deduzione stabilita al consid. 2.10 che precede.

 

                             2.12.   __________ denuncia inoltre in via generale una ingiustificata maggiorazione di premi intervenuta a partire dall'anno 1996 (cfr. petizione, consid. 8c). La convenuta contesta tale assunto rilevando come i salari elargiti dall'attore fossero al di sotto del salario massimo LPP per cui le prestazioni erano calcolate in base ai parametri minimi previsti dalla legge (Doc. _ art. 2.5.). Questo fatto escluderebbe una maggiorazione dei premi, se non nella misura derivante dall'applicazione della nuova tariffa aggiornata sulla base delle nuove tavole sulla mortalità, ritenuto che l'aumento dei casi d'invalidità ha comportato detto aumento della tariffa (XL).

 

Ora, in proposito questo TCA si può limitare ad osservare che, come detto sopra, il calcolo dei premi dovuti non presta il fianco a censura alcuna. Per quel che concerne l'addotta maggiorazione dei costi dal 1996 si deve comunque rilevare che a fronte di una massa salariale di fr. 176'937 nel 1995 (doc. _), nel 1996 __________ ha annunciato salari complessivi per fr. 198'037 (doc. _). A questo aumento di circa il 12% doveva quindi forzatamente seguire un aumento anche dei premi dovuti, passati di conseguenza da fr. 9'477.40 nel 1995 a fr. 14'297.10 nell'anno successivo (doc. _). L'aumento dei premi, effettivamente superiore, in proporzione, a quello salariale, è verosimilmente da attribuire alla modifica della tariffa per l'assicurazione collettiva sulla correttezza della quale non vi è motivo di dubbio, vista l'approvazione dell'autorità di sorveglianza competente (cfr. XVIII/36).   

 

Del resto le contestazioni formulate dall'attore sono avvenute, anche su questo punto, in maniera del tutto generica e non sostanziate. Basti rilevare come egli non si sia nemmeno premurato di allestire una lista dei salari versati nei vari anni e una dei contributi pretesi, così da poter documentare le proprie asserzioni.

Ne discende che, ricordato nuovamente il principio per cui nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale il datore di lavoro deve sostanziare in modo preciso i motivi per cui la pretesa dell'istituto di previdenza non sarebbe fondata, le censure attoree vanno disattese (SZS 2003 pag. 501).

 

                             2.13.   Quanto poi ai rimproveri mossi dall'attore alla convenuta nel senso che la stessa non diede seguito alle richieste di spiegazione dei contributi pretesi, la stessa si appalesa infondata o comunque non rilevante ove si consideri che la documentazione agli atti comprova in maniera sufficiente come

i conteggi emessi dalla Fondazione e inviati all'attore, rispettivamente al suo legale (cfr. doc. _), fossero sufficientemente precisi e completi e comunque idonei a comprovare l'esattezza dei calcoli da essa effettuati (cfr. in particolare doc. _). Del resto, con riferimento alle presunte contestazioni mosse dall'attore, agli atti risultano solo le lettere del 10 dicembre 1997 dell'interessato stesso (doc. _) e 4 dicembre 1998 del suo legale (doc. _). Nessun altro scritto agli atti documenta una qualsivoglia reazione da parte di __________.

D'altro canto, l'interessato si rivolse, nel corso del 1998, anche all'UFAS lamentando una mancanza d'informazione da parte della convenuta e denunciando scorrettezze nel calcolo dei premi fatturati, in generale  e per quanto riguarda __________. Ne seguì una richiesta d'informazione dell'UFAS alla convenuta, la quale vi diede seguito in data 3 giugno 1998 mediante invio delle chiarificazioni e della documentazione richieste (doc. _). Dagli atti non figura ulteriore corrispondenza intercorsa con l'UFAS per cui vi è da presumere che l'ufficio federale non ravvisò nessuna irregolarità e non ritenne quindi opportuno ulteriori verifiche.    

Né del resto l'attore sostiene in questa sede altrimenti.

 

                             2.14.   Riguardo infine alla ulteriori, non sempre chiare e poco circostanziate critiche mosse dalla convenuta in punto al calcolo dei contributi, già si è detto che sulla base delle notifiche di salario e relative modifiche comunicate alla Fondazione da parte del datore di lavoro, come pure dalle liste dei salari comunicate alla competente Cassa di compensazione, la Fondazione risulta aver correttamente proceduto alla determinazione dei salari coordinati ed alla quantificazione dei relativi contributi complessivamente dovuti per ogni dipendente negli anni oggetto di contestazione.

 

                                         Privo di pertinenza è d'altra parte il riferimento all'istituto di previdenza cui è affiliato attualmente __________, il quale, a dire dell'interessato, fatturerebbe premi sensibilmente minori di quelli pretesi dalla convenuta. In proposito basti in effetti rammentare che, come è stato esposto al consid. 2.7. che precede, gli istituti di previdenza sono liberi di strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP). Richiamato il principio dell'equivalenza (cfr. anche l'art. 65 cpv. 1 e 2 LPP), l'entità dei contributi può quindi variare sensibilmente da un istituto di previdenza ad un altro ritenuto tuttavia come a tale differenza corrisponderà pure inevitabilmente una variazione nelle prestazioni, le quali sono direttamente influenzate dalle entrate dell'istituto di previdenza (cfr. in proposito J. Brühwiler, Beitragsbemessung in der obligatorischen beruflichen Vorsorge nach BVG, insb. Zusatzbeiträge für die Finanzierung des BVG-Mindestzinses und des BVG-Umwanlungssatzes, in SZS 2003 p. 319segg, in particolare 323-327).

 

                                         In realtà ancora una volta deve ribadito che l'attore non ha precisato in cosa esattamente consisterebbero le lacune nei calcoli operati dalla convenuta, limitandosi a ripetutamente chiedere l'erezione di una perizia.

                                         In proposito, si ricorda che il diritto delle parti di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. - che include tra l'altro anche il diritto di fornire prove rilevanti riguardanti fatti giuridicamente determinanti (cfr. DTF 127 I 56 e 126 V 130) - si riferisce unicamente ai fatti giuridicamente determinanti e presuppone che i fatti da dimostrare vadano sostanziati in maniera sufficiente e indicati in maniera completa al fine di poter assumere le prove necessarie (cfr. DTF 127 III 368; STFA del 11 dicembre 2002 in re S., B 21/02 citata in SZS 2003 pag. 501).

                                         D'altra parte, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, nell’ambito delle assicurazioni sociali, si applica il principio indagatorio (SVR 1998 UV Nr. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b), secondo cui incombe all’autorità - che non è vincolata né alle dichiarazioni né alle richieste di prova delle parti - stabilire i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Alle parti incombe tuttavia l’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti (SVR 1998 UV Nr. 1 e giurisprudenza ivi citata; DTF 121 V 210 consid. 6c; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, p. 340). In particolare è imposto loro l’obbligo di motivare in relazione a quei fatti, su cui fondano le presunte pretese (SZS 1989 p. 92). L’obbligo di collaborare riveste inoltre particolare importanza nel caso in cui, senza l’aiuto della parte interessata, i fatti non possono essere accertati (Locher, op. cit., p. 341).

                                         Quindi, se una parte rifiuta la necessaria e ammissibile collaborazione, l’autorità può decidere in base agli atti e dovrà sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 n. 57 p. 164; RAMI 1993 p. 158; DTF 117 V 264 e 108 V 230 consid. 2; Locher, op. cit. p. 341).

                                         Inoltre, per un principio giurisprudenziale consolidato, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dalla CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).

 

                                         Nel caso in esame l'attore ha più volte chiesto l'erezione di una perizia in modo generico senza tuttavia sostanziare in modo dettagliato e preciso i fatti da provare rispettivamente il motivo per cui la richiesta di contributi sarebbe ingiustificata o errata (cfr. XX). Con riferimento alla richiesta di perizia ha ripetutamente affermato che tale prova dovrebbe "ricostruire la corretta entità dei contributi da fatturare all'attore" (petizione consid. 8) rispettivamente "atta alla ricostruzione contabile della corretta entità dei contributi assicurativi da addebitare" (VII, XI, XX, XXVII). In questo senso l'interessato ha contestato la correttezza del credito contributivo solo in modo generico non quantificando né motivando le sue censure e senza esporre concretamente quali elementi di calcolo sarebbero a suo avviso sbagliati (cfr. da ultimo XXVII). E questo malgrado ciò gli sia stato espressamente chiesto in corso di causa dal giudice delegato e dalla vicecancelliera.

                                         In queste condizioni, l'attore non ha fatto fronte in modo completo al suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio. La richiesta di perizia si fonda pertanto su contestazioni non sufficientemente sostanziate e, richiamato altresì il principio dell'economia processuale, non può che essere respinta ove altresì si ricordi che una prova peritale (oltretutto di presumibili ingenti costi che peraltro nel presente caso sarebbero a carico dello Stato) non deve e non può supplire ad una carenza della parte in causa nel sostanziare e precisare le proprie allegazioni.

 

                                         Del resto, già è stato ampiamente illustrato come il TCA non dispone di alcun elemento atto a mettere in dubbio la conformità alla LPP e al regolamento dei dati posti alla base del calcolo dei contributi per cui, già sulla base di una valutazione anticipata delle prove, ritiene superflua l'assunzione di ulteriori mezzi probatori.

 

                                         Di conseguenza il datore di lavoro dev'essere condannato a versare i contributi previdenziali chiesti con la procedura esecutiva promossa dalla convenuta, fatta salva la deduzione stabilita al consid. 2.10.

                                        

                             2.15.   A proposito infine della richiesta della convenuta di assumere quale teste la signora __________ al fine di chiarire le richieste di chiarimento formulate dall'attore alla convenuta (cfr. VII) si rileva che, come detto al consid. 2.13., la documentazione agli atti risulta già esaustiva con riferimento alla lamentata denuncia di richieste di informazioni alla fondazione convenuta. Ma a prescindere da tale circostanza, tale circostanza non appare di rilievo ai fini del contendere.

                                         Inoltre, la documentazione prodotta agli atti dall’attrice è sufficiente per stabilire i dati posti e da porre alla base del calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla convenuta. Parte della documentazione è del resto stata sottoscritta dallo stesso datore di lavoro. A quest’ultimo è inoltre stato chiesto di precisare in che misura i dati posti alla base del calcolo dei contributi sarebbero errati. Egli non ha tuttavia ritenuto necessario dar seguito alla richiesta in modo adeguato. In tali circostanze l’assunzione della teste non è necessaria ai fini dell'esito della vertenza (sul cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, cfr. fra le tante DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229).

 

                             2.16.   Da quanto precede, riservata la correzione relativa all'anno 1997 e di cui al consid. 2. 10, la petizione non può che essere respinta. Ritenuto come le spese fatturate dalla convenuta risultano giustificate e conformi al regolamento, così come gli interessi addebitati sul conto corrente (art. 66 cpv. 2 LPP e 104 CO) - che non sono del resto stati contestati, né prima dell'inoltro della presente causa, segnatamente al ricevimento degli estratti conto - doc. _- , né nel corso della stessa, né nel loro principio né nel loro ammontare (cfr. la petizione, doc. _ consid. 10; sulla liceità della pattuizione di un interesse moratorio più elevato di quello legale per atti concludenti - art. 1 CO - cfr. SZS 1990 p. 162) - l'attore è tenuto al pagamento di complessivi fr.  20'849.85 (fr. 22'059.85 - fr. 990 - fr. 220) oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2002.  

 

                             2.17.   Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             2.18.   Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni precederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).

 

                                         Visto quanto sopra alla parte vincente non possono essere assegnate ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza è accertata l'inesistenza del debito vantato dalla Fondazione collettiva LPP della __________ assicurazioni nei confronti di __________ nella misura di fr. 990 e fr. 220.

                                         Per il restante credito, di fr. 20'849.85 (fr. 22'059.85 - fr. 990 - fr. 220), oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2002, la petizione è respinta e l'opposizione interposta al PE. n. __________dell'UE di __________ rigettata in via definitiva.                                                                           

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti