Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2003.22

 

RG/sc

Lugano

13 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

vista la petizione del 7 aprile 2003 promossa da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

in materia di previdenza professionale

 

 

ritenuto in fatto che

                                        

                                     -   per decisione 15 febbraio 2002 la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione) ha affiliato d'ufficio la __________ ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto retroattivo dal 1° maggio 1998 (doc. _);

 

                                     -   in base ai salari notificati dal datore di lavoro, la Fondazione ha in seguito stabilito l’ammontare dei contributi dovuti - per quanto qui interessa - relativamente al periodo 1. maggio 1998-30 giugno 2002, per un ammontare complessivo di fr. 54'043.60 (compresi fr. 4'075.10 per interessi di ritardo sui contributi,

                                         fr. 100 quale supplemento per notifica ritardata e fr. 700 per spese tassa decisione), inviando al datore di lavoro il relativo conteggio con richiesta di pagamento (doc. _);

 

                                     -   a fronte del mancato pagamento dell'importo dovuto, nel luglio 2002 la Fondazione ha notificato al datore di lavoro una diffida di pagamento per un importo complessivo di fr. 54'143.60 (comprensivo di fr. 100 per spese di diffida; cfr. doc. _);

 

                                     -   nel settembre 2002 la Fondazione ha quindi fatto spiccare dall'UE di __________ nei confronti della __________ il precetto esecutivo no. __________ per un importo di fr. 53'443.60 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2002 e spese per fr. 150;

                                     -   l’escussa ha interposto opposizione;

 

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di complessivi

                                         fr. 47'512.50, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo dell'UE di __________ nonché la rifusione di ripetibili;

 

                                     -   con risposta causa la convenuta chiede la reiezione del gravame adducendo in sostanza che l'importo posto in esecuzione debba essere ridotto di fr. 6'564.85, somma corrispondente - a mente della __________ - ai contributi erroneamente addebitati dall'attrice dopo il 1. gennaio 2002, data a far tempo dalla quale la società non ha più avuto lavoratori alle proprie dipendenze;

 

                                     -   con osservazioni 28 aprile 2003 la Fondazione attrice ha fatto rilevare come la problematica sollevata dalla convenuta sia già stata considerata ai fini del calcolo dell'importo chiesto in petizione;

 

                                     -   con scritto 5 giugno 2003 la convenuta, dilungandosi in considerazioni e lamentele invero prive di pertinenza ai fini del presente giudizio, si è riconfermata nelle proprie allegazioni di causa, rimettendosi, per finire, al giudizio di questo Tribunale.

 

considerato in diritto che

 

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

 

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

                                     -   l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

 

                                     -   l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);

 

                                     -   l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

 

                                     -   secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

 

                                     -   in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);

 

                                     -   per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

 

"  La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

-   con elargizioni e donazioni." (Doc. _)

 

                                     -   in concreto alla luce degli all'inserto risulta che l'ammontare del debito contributivo complessivo fatto valere in petizione é stato correttamente stabilito dall'attrice, la quale, ai fini del calcolo dei contributi insoluti al 30 giugno 2002 e quantificati in fr. 43'087.40, ha rettamente tenuto conto del bonifico eseguito a seguito della notifica da parte del datore di lavoro (risalente al gennaio 2003, doc. _) della cessazione del rapporto d'impego dell'unico dipendente della __________ con effetto dal 1. gennaio 2002;

 

                                     -   che detto bonifico risulta per altro essere stato correttamente cifrato dall'attrice in fr. 6'081.10, tale importo corrispondendo segnatamente all'ammontare dei contributi (non dovuti) relativi al periodo 1. gennaio - 30 giugno 2002 calcolati conformemente alle disposizioni di regolamento applicabili (cfr. art. 7 del Regolamento e Capitoli II e VI/A del Piano di Previdenza) sulla base di un salario annuo di base di

                                         fr. 97'760.-- e quindi di un salario annuo assicurato di fr. 49'440.- (cfr. doc. _);

 

                                     -   che in sostanza, nel quantificare - sulla base dei salari erogati e conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento - il debito contributivo complessivo in fr. 47'512.50, la Fondazione ha rettamente considerato contributi scoperti per fr. 43'087.40 nonché interessi di ritardo (al 4%) per fr. 4'075.10 (giustamente calcolati sull'importo dovuto limitatamente al periodo 1. maggio 1998 -31 dicembre 2001) come pure spese di diffida per fr. 100, costi per conteggio retroattivo per fr. 100 e spese d'esecuzione per fr. 150 (cfr. art. 4 cpv. 4 CA; cfr. Tariffa costi amministrativi, doc. _; cfr. DTF 117 II 258); 

 

                                     -   la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 30 agosto 2002 su fr. 47'362.50;

                                     

                                     -   poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 CA; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

 

                                     -   pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare

                                         fr. 47'512.50 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2002 su

                                         fr. 47'362.50;

 

                                     -   con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo dell’UE di __________;

 

                                     -   secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.

 

                                         Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

                                        

                                     -   la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione limitatamente, tuttavia, all'importo di fr. 47'512.50 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2002 su

                                         fr. 47'362.50, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

 

                                     -   per quanto riguarda gli oneri processuali, l'art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’articolo 8 della LALPP, stabilisce che la procedura è di principio gratuita;

 

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).

 

                                         Visto quanto sopra la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché vittoriosa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §)     Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, Agenzia della Svizzera italiana fr. 47'512.50 oltre interessi al 5% dal

                                                 30 agosto 2002 su fr. 47'362.50.

 

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no__________dell'UE di __________ limitatamente all'importo di fr. 47'512.50 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2002 su fr. 47'362.50.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti