Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sulla STFA di rinvio del 13 dicembre 2002 nella causa promossa con petizioni del 10 dicembre 1999 (inc. __________) dalla
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__________
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contro |
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Fondaz.coll.prev. prof. __________
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ritenuto che con sentenza 2 maggio 2000 il
TCA ha respinto le petizioni presentate da __________ e dalla __________,
entrambi patrocinati dall’avv. __________, nei confronti della Fondazione
collettiva di previdenza professionale __________ tendente al versamento della
prestazione di libero passaggio maturata da __________ (inc. __________);
considerato che giudizio del 13 dicembre 2002 (pervenuto al TCA il 28 gennaio
2003) il TFA ha accolto il gravame di __________ rinviando gli atti allo
scrivente Tribunale per l’espletamento di ulteriori accertamenti, dichiarando
tuttavia inammissibile il ricorso della __________ per mancanza di
legittimazione attiva (B 40/00);
visto che con scritto 10 aprile 2003 l’avv. __________ ha dichiarato “ di
ritirare la petizione da parte della __________ per mancanza di legittimazione
attiva” (XI);
rilevato dunque che la causa promossa dalla __________ è divenuta priva di
oggetto, mentre rimane confermata la petizione intentata da __________;
richiamate le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa promossa dalla __________ è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni