Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2003.27

 

RG/sc

Lugano

14 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

vista la petizione del 9 aprile 2003 promossa da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto in fatto che

 

                                     -   ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1. gennaio 2001 la __________ ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione) (cfr. doc. _);

 

                                     -   in base ai salari annunciati, la Fondazione ha stabilito l’ammontare dei contributi relativi al 2001 per un ammontare complessivo di fr. 4'054.15, inviando il relativo conteggio al datore di lavoro (doc. _);

 

                                     -   a fronte del mancato pagamento dell'importo dovuto, nel febbraio 2002 la Fondazione ha notificato al datore di lavoro una diffida di pagamento per un importo complessivo di fr. 4'416.05 (comprensivo di interessi debitori per fr. 361.90; cfr. doc. _);

 

 

                                     -   nel maggio 2002 la Fondazione ha quindi fatto spiccare dall'UEF di __________ nei confronti della __________ il precetto esecutivo no. __________ per l'importo sopra indicato oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2002 e spese per fr. 280.--, contro cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. _);

 

                                     -   nel giugno 2002 la Fondazione ha emesso un successivo conteggio per premi dovuti dal 1. gennaio 2002 per un importo di fr. 4'126.10  (doc. _);

 

                                     -   nell'agosto 2002 la Fondazione ha nuovamente sollecitato il versamento del saldo dovuto al 31 dicembre 2001 per un importo di fr. 4'696,05, comminando la rescissione del contratto d'adesione in caso di mancato versamento (doc. _);

 

                                     -   con lettera 3 settembre 2002 la Fondazione ha quindi notificato al datore di lavoro lo scioglimento del contratto con effetto al 30 settembre 2002 (doc. _);

 

                                     -   con successiva comunicazione 4 dicembre 2002 l’istituto di previdenza ha trasmesso al datore di lavoro il conteggio definitivo indicante un saldo complessivo di fr. 8'264.30, comprensivo dei premi dovuti sino al 30 settembre 2002 oltre spese per fr. 350.-- e interessi sino al 9 dicembre 2002 per

                                         fr. 403.70 (doc. _);

 

                                     -   su domanda della Fondazione il 18 febbraio 2003 l'UEF di __________ ha spiccato nei confronti della __________ il precetto esecutivo no. __________ per l'importo sopra indicato oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2002, contro cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. _);

 

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di complessivi

                                         fr. 8'264.30 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2002, postulando altresì il rimborso delle spese d'esecuzione nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di __________ nonché la rifusione di ripetibili;

                                        

                                     -   la convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini da parte del TCA per la presentazione della risposta di causa (doc. _).

 

 

considerato in diritto che

 

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                        

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

 

                                     -   in concreto l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati agli articoli  9 del Contratto d'adesione, 7, 9 e 10 delle Condizioni generali d'assicurazione, 2.1 e 6 del Regolamento di previdenza nonché nel Piano di previdenza della __________ (doc. _);

                                         In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP, art. 9 Contratto d'adesione).

                                         I contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art. 2.3.2. Regolamento di previdenza, cfr. Piano di Previdenza).

                                         Per quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, dell'1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per  l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP;

                                                                                                                        

                                     -   dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla __________ a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate e dei salari erogati.

                                         Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti.

                                         Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi.

 

                                         In simili condizioni la  convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti;

 

                                     -   per quanto riguarda le spese relative ai richiami di pagamento effettuati dall'attrice e addebitate per complessivi fr. 560.--

                                         (cfr. doc. _), le stesse in quanto dimostrate (cfr. DTF 117 II 258) e conformi al regolamento (cfr. art. 2.1 Regolamento delle spese [doc. _] che quantifica l'ammontare delle spese in caso di diffida), vanno riconosciute;  

                                        

                                     -   per quanto riguarda le spese addebitate in ragione di fr. 70.--,  corrispondenti all'ammontare delle spese del precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione (doc. _), si precisa che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).

                                         Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).

                                         Lo stesso dicasi per quanto riguarda le spese di precetto (fr. 70) relative alla precedente procedura esecutiva avviata nel giugno 2002 (e non più proseguita) nei confronti della convenuta (cfr. doc. _).

 

                                     -   l'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 10 dicembre 2002.

 

                                         Poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

 

                                     -   ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi fr. 8'194.30 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2002;

 

                                     -   l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di __________.

 

                                         Si ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 107 III 60ss, 121 V 109ss,  119 V 329ss).

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

 

                                         Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo  può essere ammessa.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione per l’importo di fr. 8'194.30 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2002;             

                                     

                                     -   per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

                                         Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).

                                         Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290);

 

                                     -   nel caso concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha rispettato le fatture e i solleciti, ha provocato l'avvio di una procedura esecutiva e, infine, non è intervenuta nella presente causa. In simili condizioni il suo comportamento va considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza e quindi le spese di procedura di fr. 300.-- vanno poste a suo carico;

 

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).

 

                                         Visto quanto precede la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché vittoriosa in causa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

                                     

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta..

                                         §    Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione collettiva LPP della __________ sulla vita fr. 8'194.30 oltre interessi al 5% dal

                                              10 dicembre 2002.

                                        

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di __________ limitatamente  all'importo di fr. 8'194.30 oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2002.

 

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-- sono poste a carico della convenuta.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti