Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2003.35

 

fc/sc

Lugano

30 aprile 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 23 aprile 2003 di

 

 

ATTO1

rappr. da: ATTO2

 

 

contro

 

 

 

_CONV1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

                                        

                               1.1.   __________, nata il __________ 1941, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della ditta __________. Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, dal 1986 la datrice di lavoro era affiliata alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione LPP della _____).

                                     

                               1.2.   L'Ufficio assicurazione invalidità cantonale (UAI) ha riconosciuto ad __________ una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1. marzo 1994 (__________con allegati).

                                         Di conseguenza, anche la Fondazione LPP della __________ le ha attribuito, a far tempo dal 6 marzo 1995, una rendita intera d'invalidità della previdenza professionale, pari al 40% del salario assicurato, dal 1. gennaio 2003 ammontante a

                                         fr. 13'064.-- annui (doc. _ con allegati).

 

                               1.3.   Con lettera 20 febbraio 2003 la Fondazione LPP della __________ ha comunicato a __________ che a decorrere dal raggiungimento dell'età di pensionamento (1. marzo 2003), la rendita d'invalidità erogatale sarebbe stata sostituita da una pensione di vecchiaia di fr. 9'723.-- annui (doc. _).

 

                               1.4.   Con scritto 25 febbraio 2003, __________ i, assistita dal marito __________, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, ha espresso alla Fondazione LPP della __________ le proprie rimostranze verso la paventata modifica delle prestazioni e in particolare postulato la concessione, anche dopo il 1. marzo 2003, di una rendita di importo pari a quella (d'invalidità) percepita sino a quel momento (doc. _).

 

                                         La Fondazione LPP della __________ si è dal canto suo riconfermata nelle proprie posizioni in data 9 aprile 2003 (doc. _).

 

                               1.5.   Con petizione  23 aprile 2003 al TCA nei confronti della Fondazione LPP della __________ __________, sempre assistita dal marito, ha chiesto in sostanza che anche dopo il

                                         1° marzo 2003 le venga versata una rendita di importo equivalente alla rendita d'invalidità versatale in precedenza.

 

                                         A motivazione della propria pretesa ha fatto valere:

 

"  La fondazione LPP della "__________, indirizzo postale __________, con lettera del 20 febbraio 2003 (allegato _) c'informava che a decorrere dal 1 marzo 2003 la rendita d'invalidità di __________ nata il __________ 1941 sarà convertita in rendita di vecchiaia, con conseguente decurtazione della stessa, poiché secondo la Legge sulla Previdenza Professionale (LPP) prevede il pensionamento per le donne a partire del compimento del 62° anno d'età.

 

In data 25 febbraio 2003 (allegato _) scrivemmo alla Compagnia che a seguito delle sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni cifre DTV 127 V 259 e seguenti, la rendita d'invalidità deve essere versata in forma vitalizia denunciandone così la nullità della loro decisione.

 

Con uno scritto del 09 aprile 2003 (allegato _) redatto dal lic. jur. __________ l'Assicurazione confermava la validità e la inoppugnabilità della loro decisione.

 

Conclusione:

 

Chiediamo che il Tribunale giudichi l'operato della Fondazione e che in virtù dei fatti su esposti e, dopo la visione degli atti allegati, emetta la sentenza di condanna nei confronti della compagnia e che la stessa abbia a continuare il versamento della rendita in forma vitalizia e senza decurtazione." (I)

 

                               1.6.   Con risposta 16/23 giugno 2003 la Fondazione LPP della __________ ha postulato la reiezione della petizione esprimendo diverse considerazioni critiche sulla DTF 127 V 259 segg. e evidenziando, tra l’altro, quanto segue:

 

"  (…)

2.                                                                            La rendita corrisposta all'attrice comprendeva prestazioni nell'ambito della previdenza professionale extraobbligatoria, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPP. Sebbene la base dell'assicurazione fosse costituita da un salario assicurato corrispondente al salario coordinato secondo LPP (cifra 2.3.2 cpv. 2 del regolamento di previdenza in relazione all'art. 8 cpv. 2 LPP, allegato alla petizione 4), l'ammontare della rendita non veniva calcolato secondo l'art. 24 cpv. 2 LPP, ma in percentuale del salario assicurato. La rendita d'invalidità per legge secondo LPP sarebbe ammontata a CHF 7641.-- (stato all'1.1.2003), rincaro incluso, allegato alla risposta 5), mentre la parte di rendita esclusivamente extraobbligatoria era di CHF 5'423.--).

 

(…)

 

3.                                                                            A differenza dell'art. 26 cpv. 3 LPP, la tariffa collettiva della __________ non prevede rendite d'invalidità a vita. Si assicurano invece le cosiddette rendite d'invalidità temporanee, fino al raggiungimento dell'ordinaria età di pensionamento; dopodiché la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia. Tuttavia, in considerazione del fatto che la LPP prevede una rendita d'invalidità a vita (incluse le indennità di rincaro previste per legge fino all'età di 65 risp. 62 anni, art. 26 cpv. 3 LPP in connessione all'art. 36 LPP), la cifra 4.6.2 cpv. 4 del regolamento di previdenza della convenuta stabilisce espressamente che la rendita di vecchiaia deve essere almeno uguale alla rendita d'invalidità legale secondo LPP. La convenuta non ha stabilito ulteriori concessioni; cosa che peraltro non è nemmeno tenuta a fare, poiché in base alla legge è obbligata a corrispondere esclusivamente le prestazioni legali (cifra 2).

 

4.                                                                            In considerazione della discrezionalità attribuitale nell'organizzazione della previdenza, non solo nel finanziamento, ma anche nelle prestazioni previdenziali la convenuta si è limitata prevedere una rendita d'invalidità (extraobbligatoria) temporanea, ossia limitata nel tempo (art. 49 cpv. 1 LPP). Il periodo della prestazione influisce ovviamente in modo diretto sul "prezzo" della prestazione ed è evidente che il premio per un rendita d'invalidità extraobbligatoria temporanea ê notevolmente più basso di quello che sarebbe stato richiesto per un rendita a vita. Per tale ragione la convenuta non è in grado di corrispondere una rendita d'invalidità extraobbligatoria a vita, poiché non ha mai ricevuto il rispettivo controvalore in forma di contributi del datore di lavoro (art. 66 LPP), né peraltro ha mai provveduto a metterlo in conto.

 

5.                                                                            Al fine di garantire la conversione della rendita d'invalidità dell'attrice in rendita di vecchiaia alla data del pensionamento, per tutta la durata dell'invalidità, la convenuta ha continuato ad accumulare e remunerare mediante accrediti di vecchiaia regolamentari l'avere di vecchiaia, sul conto individuale dell'attrice. La base per detto procedimento è costituita dalla vincolante disposizione dell'art. 14 OPP2. A seguito dell'incapacità al guadagno, l'attrice non ha dunque subito alcun pregiudizio in ordine all'accumulo dell'avere di vecchiaia, tranne eventuali aumenti di stipendio (art. 14 cpv. 3 OPP2). Il capitale di vecchiaia esistente al momento del pensionamento è stato trasformato in rendita di vecchiaia - mediante il tasso di conversione di legge, pari al 7,2 % - in sostituzione della originaria rendita d'invalidità (lettera della convenuta del 20.2.2003, allegata alla petizione 2).

 

6.                                                                            Quale dipendente della __________, l'attrice - assicurata per la previdenza presso la convenuta - riceveva peraltro una copia del regolamento che descrive le prestazioni che le spettano con il verificarsi degli eventi assicurati, nonché un certificato di assicurazione annuale che esprime in cifre le prestazioni dovute.

                                                                         Nonostante il certificato di assicurazione costituisca soltanto un'istantanea della posizione previdenziale - trattandosi di una stima su circostanze di un determinato momento X - dagli importi emergeva inequivocabilmente che la rendita di vecchiaia sarebbe stata notevolmente inferiore alla rendita d'invalidità. Dal regolamento (cifra 4.6.2 cpv. 4) si desume inoltre che con il pensionamento ordinario, la rendita d'invalidità viene convertita in rendita di vecchiaia. Inoltre, per la durata dell'invalidità, l'attrice riceveva annualmente il certificato d'assicurazione che informa sul prevedibile ammontare della futura rendita di vecchiaia (certificato d'assicurazione all'1.1.2003, allegato alla petizione 6).

 

 

Alla luce di queste constatazioni, la convenuta contesta che l'attrice ignorasse le prestazioni che le sarebbero spettate al momento del pensionamento." (IX)

 

 

                               1.7.   Con scritto 8 luglio 2003 l'attrice ha mantenuto la propria domanda di petizione argomentando come segue:

 

"  Con riferimento alla causa citata in epigrafe e dopo attento esame dell'allegato di risposta 23/06/2003 di controparte, la informo di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre.

 

Mi permetto però di osservare come controparte ignori completamente il fatto che la questione centrale posta nel nostro allegato di petizione non è già la diminuzione della prestazione di vecchiaia, (cfr. art. 13 cpv. 1 LPP), bensì il fatto che il Fondo di Previdenza Professionale della __________ ha anticipato la sostituzione della rendita d'invalidità con una prestazione di vecchiaia al compimento del 62° anno di età della signora __________, mentre conformemente alla legge AVS la signora __________ avrà diritto ad una rendita di vecchiaia a far tempo dal compimento del 63° anno di età, essendo nata nel 1941.

 

Si rammenta che la signora __________ percepisce tuttora una rendita d'invalidità ai sensi della LAI.

Ex art. 30 LAI il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con l'inizio di una rendita di vecchiaia AVS.

 

Controparte, non si capisce se per inavvertenza o per ignoranza della materia, ha fondato la propria decisione sulla cifra 2.2.1 del regolamento di previdenza della __________ (che fissa l'età pensionabile al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 62° anno di età per le donne), non rendendosi conto che tale regolamento è antecedente alla X revisione della legge AVS, che posticipa di un anno l'età pensionabile delle donne nate nel 1941.

 

In sostanza il Fondo Previdenza della __________ è comunque tenuto a versare alla signora __________ una rendita annua d'invalidità di franchi 13'064.-- (cfr. doc. _) e non già una rendita di vecchiaia di franchi 9'723.--, e ciò fino al compimento del 63° anno di età dell'assicurata.

 

Ciò detto, circa le ulteriori considerazioni della controparte, e per evitare che al compimento del 63° anno di età la sottoscritta debba dare avvio ad una nuova procedura contro il Fondo di Previdenza della __________, si osserva che la sentenza del TFA, già citata nell'allegato di petizione è certamente preminente rispetto alle decisioni dei tribunali cantonali citati da controparte, e di cui per altro non vi è traccia nei documenti prodotti.

 

Non fosse altro che per il principio gerarchico dei tribunali, appare impensabile che una sentenza di un tribunale cantonale sia opponibile a una sentenza del TFA.

 

Inoltre non avendo controparte prodotto le sentenze di cui sopra, neppure è dato sapere se la fattispecie ivi contemplata sia la stessa a quella in esame.

 

I rilievi dottrinali formulati dalla controparte rappresentano un vero esercizio accademico che nulla toglie alla citata sentenza del TFA, e men che meno ne inficia la validità.

 

In altre parole la scrivente chiede che il cod. lod. Tribunale si esprima pure sulla questione relativa al diritto dell'assicurata di continuare a percepire una rendita annua di franchi 13'064.-- anche quando la rendita invalidità verrà sostituita da una rendita di vecchiaia al compimento del 63° anno di età."

 

                               1.8.   Con duplica 23 luglio 2003, corredata da diversi documenti, la convenuta ha tra l'altro osservato quanto segue:

 

"  (…)

Dal punto di vista materiale la convenuta sottolinea quanto segue:

 

1.                                                                            L'attrice reclama di avere diritto - in base alla legislazione relativa all'AVS, che per donne con anno di nascita 1941 e più prevede un'età di pensionamento a 63 anni - almeno sino al raggiungimento di questa età ad una rendita d'invalidità sovraobbligatoria da parte della convenuta.

 

2,                                                                            Questa valutazione non può essere condivisa. La 10ecima revisione AVS ha sì introdotto un aumento scalare dell'età di pensionamento ordinario per donne; questa ammonta attualmente a 63 anni. Per la previdenza professionale ai sensi della LPP vale comunque sempre ancora l'età di pensionamento di 62 anni per donne.

                                                                         L'età di pensionamento a 63 anni nel contesto della LPP vale unicamente per danno che oltre al 16esimo anno d'età continuano ad espletare un'attività lucrativa.

 

3.                                                                            La convenuta rinvia in tale contesto alle Comunicazioni UFAS n° 57 del 29.06.2001, nota 351 ("BSV-Mitteilungen Nr. 57 vom 29.6.2001, Randziffer 351"). In questa nota l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prende posizione sulla "Legge federale relativa alla continuazione della previdenza professionale per le donne che esercitano un'attività lucrativa" del 23 marzo 2001 (SR 831.49) e dichiara alla cifra 2 (pag. 9), che l'età di pensionamento ordinario per donne ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. b LPP non fu aumentato.

 

4.                                                                            Alla cifra 6 (pag. 11) l'UFAS osserva inoltre chiaramente e senza ombra di dubbio che la commutazione di una rendita d'invalidità in una rendita di pensionamento deve eseguirsi al momento del raggiungimento dell'età di 62 anni, ancor più che l'assicurata in mancanza di un'attività lucrativa non è ulteriormente assicurata ai sensi della legge federale relativa alla continuazione dell'assicurazione. Il rinvio della parte attrice all'art. 30 LAI risulta quindi senza seguito; tale normativa si riferisce unicamente al sistema della 1a colonna (AVS/AI). Pure è inoltre evidenziato in modo ineluttabile che la commutazione di una rendita d'invalidità in corso in una rendita per età di pensionamento è possibile, allorquando quest'ultima corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP obbligatoria (si vedano le disquisizioni della convenuta nella sua risposta di causa, in diritto, I, cifra 3).

 

(…)

 

5.                 I Tribunali cantonali non sono legati alle decisioni del Tribunale federale. La convenuta ha esposto in modo esaustivo e motivando con vari rinvii alla dottrina che la sentenza DTF 127 V 259 è una palese e manifesta sentenza erronea. Inoltre ha rinviato a diverse sentenze rilasciate poco tempo fa da Tribunali cantonali, che non hanno seguito le disquisizioni del Tribunale federale nell'insieme di questa domanda." (XVI)

 

                               1.9.   Il TCA ha in seguito chiesto alla Fondazione LPP della __________ la produzione di diversa documentazione, intimando all'attrice le relative risultanze.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Oggetto del contendere è la continuazione dell'erogazione a __________ della rendita d'invalidità della previdenza professionale da parte della Fondazione LPP della __________ dopo il raggiungimento del 62.esimo anno d'età. A far tempo dal 1. marzo 2003 la Fondazione LPP della __________ ha infatti riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 9'723.-- annui, in luogo della prestazione d'invalidità di fr. 13'064.-- annui erogata sino a tale momento (doc. _). L'istituto previdenziale ritiene in sostanza che il principio per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella previdenza professionale obbligatoria, censurando la più recente giurisprudenza del TFA. Rileva altresì che in concreto la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta, di fr. 9'723.--, risulta comunque superiore a quella d'invalidità vitalizia, di fr. 7'641.--, che spetterebbe all'assicurata secondo l'art. 24 LPP.

 

                                         L'attrice, per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento, di una rendita  di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la pretesa è vitalizia. Si appella in modo particolare alla sentenza resa il 24 luglio 2001 dal Tribunale federale delle assicurazioni.

 

                               2.3.   Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la __________ ha affidato l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria alla Fondazione LPP della __________.

 

                                         Secondo il Regolamento di previdenza della Fondazione convenuta valido dal 1. gennaio 1997 (doc. _), il diritto a una rendita d'invalidità sussiste finché il grado d'invalidità è del 25% o più , ma al massimo fino al pensionamento o fino al decesso (art. 4.6.2). Per l'art. 2.2.1. del Regolamento il pensionamento ordinario inizia il primo giorno del mese che segue il compimento del 65. anno d'età per gli uomini, risp. del 62. anno di età per le donne. Una volta andata in pensione, la persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia vita natural durante (art. 4.3.1). Giusta l'art. 4.6.2. del Regolamento, al pensionamento la rendita d'invalidità viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia, il cui ammontare corrisponde almeno alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP.

 

                                         Il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue quindi, fra l'altro, quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento. Da questo momento l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia.

                                         Vale quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di pensionamento la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia.

 

                               2.4.   In base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata, poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

                                         Con una pronunzia del 24 luglio 2001 l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

                                     

                               2.5.   Come rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.

L’estensione dei principi LPP alla previdenza professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della previdenza professionale.

                                        

                                         La pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare, l'incremento dell'avere di vecchiaia.

In linea generale invece - argomenta ancora la dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.

                                        

                                         La dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza – di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti sarebbero inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali si vedrebbero imporre contributi supplementari destinati a coprire gli importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta conseguenza costituirebbe una crassa disparità di trattamento rispetto agli assicurati invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001, pag. 1376 segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge 1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001, "in: SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht", in: SZS 2002 pag. 168; Wirz, "Das eidgenossische Versicherungsgericht schiesst den vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si veda anche Schneider, "ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag. 201segg; Kahil-Wolff, Pacifico, in AJP 2003 pag. 841segg.).

 

Questo Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte. Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), il TCA non può far altro che conformarvisi.

Spetterà semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza, o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. le STCA non pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P., __________; del 3 maggio 2002 nella causa O., __________; del 25 novembre 2002 nella causa S., __________3; del 10 febbraio 2003 nella causa P., __________, tutte cresciute in giudicato).

                                                                               

                               2.6.   Nella fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo Tribunale deve dunque concludere che ad __________ deve essere garantita, anche dopo il raggiungimento del 62. anno d'età, una rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d'invalidità, parte sovraobbligatoria inclusa, versatale sino a quel momento, pari a fr. 13'064.-- annui.

                                     

                               2.7.   A siffatta conclusione non possono mutare le allegazioni della Fondazione LPP della __________. In effetti, essa si limita in sostanza a riproporre le critiche espresse alla recente sentenza del TFA dalla dottrina (consid. 2.5), le quali tuttavia, per i motivi già evocati, non possono esimere questo Tribunale dall’applicare la giurisprudenza federale.

                                         L'esito della presente vertenza non può evidentemente nemmeno essere modificato dalla circostanza che i Tribunali delle assicurazioni dei Cantoni San Gallo e Zurigo abbiano statuito diversamente con i giudizi datati 4 settembre 2002 e 14 febbraio 2003 versati agli atti dalla convenuta (doc. _).

 

                               2.8.   In queste condizioni, considerato come la petizione meriti accoglimento già per i motivi suesposti, questo TCA potrebbe tralasciare di entrare nel merito dell'ulteriore allegazione - avversata dalla convenuta - di __________ per la quale in sostanza la Fondazione LPP della __________ sarebbe comunque tenuta a posticipare la trasformazione della rendita d'invalidità in pensione di vecchiaia sino al 1. marzo 2004, vale a dire sino al raggiungimento del 63. anno d'età, considerato come a partire da questo momento avrà diritto ad una rendita di vecchiaia AVS in sostituzione della rendita d'invalidità AI attualmente percepita (XII).

                                         In tema sollevato dall'attrice rende comunque opportune le considerazioni che seguono.

 

La 10. revisione della LAVS del 7 ottobre 1994 (in vigore dal 1. gennaio 1997) ha, tra l'altro, introdotto un aumento scalare progressivo dell'età di pensionamento ordinario per le donne. Giusta la disposizione finale lett. d, l'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

Per quanto concerne la previdenza professionale vale invece attualmente ancora l'età di pensionamento di 62 anni per le donne (art. 13 cpv. 1 lett. b LPP).

In effetti, uno degli obiettivi della 1. revisione della LPP che entrerà in vigore il 1. gennaio 2005 (con alcune eccezioni; cfr. RU N. 13 del 6 aprile 2004 pag. 1699) è l'introduzione di un'età di pensionamento identica (65 anni) per donne e uomini mediante aumento graduale dell'età ordinaria di pensionamento delle donne; questo obiettivo è legato alla realizzazione dell'11. revisione dell'AVS (cfr. la disposizione transitoria alla 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003 lett. e, "Coordinamento con l'11. revisione dell'AVS" , RU pag. 1698; cfr. anche il Messaggio del Consiglio federale concernente la 1. revisione della LPP del 1. marzo 2000, pag. 2351 e 2359).

Al fine di risolvere temporaneamente, vale a dire in attesa dell'armonizzazione dell'età di pensionamento delle donne tra l'AVS e la LPP, la situazione problematica in cui vengono a trovarsi le donne che, raggiunta l'età di pensionamento ordinario LPP, continuano la loro attività lucrativa fino a 63 anni, età ordinaria di pensionamento AVS, l'Assemblea federale ha promulgato la Legge federale urgente relativa alla continuazione della previdenza professionale per le donne che esercitano un'attività lucrativa del 23 marzo 2001 in vigore sino al 31 dicembre 2004 (SR 831.49; cfr. in proposito il Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 16 gennaio 2001, FF 2001 p. 1069).

L'art. 1 di questa legge recita:

 

"  Le donne che soddisfano le condizioni previste dall'art. 7 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), così come le donne che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate facoltativamente ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPP continuano, in deroga all'art. 13 cpv. 1 lett. b LPP, a essere assicurate per la previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS (art. 21 cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti)."

 

Trattasi di una disposizione speciale applicabile solo alla previdenza obbligatoria che prevale sull'art. 13 cpv. 1 lett. b LPP. Va sottolineato che questa legge non modifica l'età di pensionamento nella previdenza professionale secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. b LPP, una siffatta modifica essendo di pertinenza della revisione della LPP e dell'AVS. Per il suo chiaro tenore, la legge in parola si limita a stabilire che le donne che a seguito dell'innalzamento dell'età di pensionamento nell'AVS a 63 anni continuano a lavorare (come dipendenti o indipendenti) oltre l'età ordinaria di pensionamento LPP (62 anni) continuano ad essere assicurate per la previdenza professionale fino all'età di pensionamento AVS. Su riserva di una disposizione regolamentare più favorevole (prevedente segnatamente un limite di reddito più basso), conformemente all'art. 1 della legge è necessario che la donna interessata riscuota un salario annuo maggiore all'importo minimo previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP e sia assoggettata al secondo pilastro.

La legge non ha invece conseguenze sulle prestazioni d'invalidità insorte prima del raggiungimento dell'età di 62 anni (Rapporto cit. sopra, all'art. 1, pag. 1073; cfr. in proposito anche il Bollettino della previdenza professionale n. 57 edito dall'UFAS il 29 giugno 2001).

 

Ora, nel caso concreto, __________ non può tuttavia pretendere il riconoscimento dell'età ordinaria di pensionamento LPP a 63 anni in analogia all'età di pensionamento dell'AVS. Come detto infatti l'età di pensionamento di 62 anni per le donne prevista dall'art. 13 LPP non ha (ancora) subito alcuna modifica e rimane in vigore, per l'auspicato coordinamento dell'età di pensionamento tra AVS e secondo pilastro essendo necessario attendere l'entrata in vigore della 1a revisione della LPP in relazione all'11a revisione della LAVS.

Né d'altra parte l'attrice può richiamarsi alla deroga prevista all'art. 1 della Legge federale urgente relativa alla continuazione della previdenza professionale per le donne che esercitano un'attività lucrativa, la prevista continuazione dell'assicurazione LPP oltre l'età di pensionamento legale essendo riservata alle donne che continuano a lavorare oltre il 62. anno d'età.

__________ ha invece interrotto la propria attività lucrativa per la __________ nel marzo 1993 (_ e allegati) e a seguito di tale totale incapacità lavorativa è stata messa al beneficio di una rendita d'invalidità dell'AI e della previdenza professionale. Inoltre, come è già stato detto, la Legge federale urgente in oggetto non concerne i casi di invalidità sopravvenuti prima dell'età di 62 anni dell'assicurata (cfr. Boll. UFAS n. 578, pag. 9seg.).

In queste condizioni, su questo punto a ragione la convenuta, in applicazione dell'art. 13 LPP e degli art. 2.2.1, 4.3.1 e 4.6.2 del Regolamento  (cfr. sopra consid. 2.3), ritiene che a livello previdenziale il pensionamento ordinario inizia con il compimento del 62. anno di età, momento a decorrere dal quale è quindi dovuta la rendita di vecchiaia in sostituzione dell'eventuale rendita d'invalidità percepita sino a quel momento.

 

                               2.9.   La petizione merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1° marzo 2003 a __________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è accolta.

§ La Fondazione collettiva LPP della __________ è condannata a versare a __________ una rendita di vecchiaia di fr. 13'064.--  annui a far tempo dal 1° marzo 2003.

                                        

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti