Raccomandata |
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Incarto n.
RG/sc |
Lugano 4 novembre 2003
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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vista la petizione del 4 settembre 2003 promossa da
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ATTO0
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contro |
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_CONV0
in materia di previdenza professionale |
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 4 settembre 2003 con cui l'attrice ha chiesto al TCA di condannare la convenuta al versamento di fr. 20'488.55, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003 su fr. 20'338.55 a titolo di contributi previdenziali e spese relativi al periodo 1.1.1998-30.6.2001, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di __________;
vista la risposta di causa 31 ottobre 2003 con cui il rappresentante della convenuta ha comunicato che:
" (…)
Dopo aver conferito con il cliente, Vi comunico che tutte le difficoltà della __________ sono nate a seguito della partenza all'estero della persona di riferimento; di fatto, dopo aver analizzato con l'attenzione tutti gli atti contenuti nell'incarto, risulta evidente che il credito è, da parte nostra, incontestabile.
Di conseguenza non formulo nessuna contestazione; nel frattempo provvederò al più presto a contattare la controparte per cerca una soluzione a tale vertenza." (Doc. _)
considerato che tale scritto configura atto d'acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 167 consid. 4a; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176, 104 V 162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387s) - pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere stralciata dai ruoli;
pertanto in applicazione degli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;
decreta
1.- La petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________ per l’importo di
fr. 20'488.55 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003 su
fr. 20'338.55;
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi