Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2003.4

 

FC/tf

Lugano

1 aprile 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Francesca Cassina Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione 10 gennaio 2003 promossa da

 

 

Comune di __________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

Cassa pensioni __________

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________, nata il __________ 1942, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze del Comune di __________ in qualità di __________ dal 1° settembre 1981.

                                         Ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, il Comune di __________ si è affiliato alla Cassa pensioni dei __________ (in seguito: Cassa pensioni) in forza di una convenzione stipulata il 6 ottobre 1965 (doc. _). Il comune di __________ ha inoltre concluso con __________, un contratto collettivo d'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per tutto il suo personale (VII).

 

                               1.2.   A motivo di malattia, __________ è divenuta inabile al lavoro nella misura del 100% dal 25 febbraio 2001. Conformemente all’art. 60 del Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD, doc. _), il Comune di __________ ha versato alla sua dipendente, per i primi 360 giorni di assenza e più precisamente dal 25 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002, l’intero stipendio per un ammontare mensile di fr. 3'150.15 nel 2001 (doc. _) e di fr. 3'159.60 nei mesi di gennaio e febbraio 2002 (doc. _).

Sempre per il primo anno di incapacità lavorativa, la __________ ha dal canto suo riconosciuto il versamento di indennità giornaliere pari al 100% del salario AVS (XIX).

 

                               1.3.   Per il secondo anno di assenza, il Comune di __________ ha pagato a __________ n, dal 1° marzo 2002 e sino al 30 ottobre 2002, un importo mensile di fr. 2'426.00, così suddiviso (doc. _):

-          pensione base                                    fr.   1'307.00

-          supplemento sostitutivo AVS/AI        fr.   1'119.00

conformemente alle indicazioni fornite dalla Cassa pensioni (doc. _) e all’art. 60 par. 3 ROD, il quale prescrive che al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento.

 

                               1.4.   Con decisione 18 settembre 2002 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità cantonale (UAI) ha concesso a __________ una rendita d’invalidità intera con effetto dal 1° marzo 2002 (doc. _).

 

                               1.5.   La __________ ha continuato a versare al Municipio di __________ le indennità giornaliere previste dal contratto - ammontanti per il secondo anno di malattia, vale a dire dal 21 febbraio 2002, al 50% del salario della dipendente -  sino al 25 febbraio 2003, ovvero fino all'esaurimento delle 730 indennità giornaliere contrattuali (doc. _).

                                         Successivamente all'emanazione della decisione 18 settembre 2002 dell'UAI la __________ ha versato la differenza tra l'ultimo salario effettivo percepito dall'assicurata e la rendita riconosciuta dall'AI (doc. _).

 

                               1.6.   Con scritti 12 e 25 novembre 2002 il Comune ha informato la Cassa pensioni della decisione dell’UAI, precisando inoltre che a far tempo dal 1° novembre 2002 considerava decaduto il suo obbligo di corrispondere prestazioni alla dipendente ritenuto che dalla medesima data doveva essere riconosciuta la rendita d’invalidità della previdenza professionale (doc. _).

 

                                         Con lettera 19 novembre 2002 (doc. _; cfr. anche lo scritto 16 dicembre 2002, doc. _), la Cassa pensioni ha invitato il datore di lavoro a comunicarle per iscritto la data in cui la compagnia d’assicurazione avrebbe sospeso il versamento dell’indennità giornaliera per malattia e ha confermato che l'assicurata veniva pensionata per  motivi di salute con effetto dal 1. novembre 2002.

                                        

                               1.7.   Con comunicazione 13 dicembre 2002 (doc. _), la Cassa pensioni, confermato il pensionamento per motivi di salute a contare dal 1. novembre 2002, ha riconosciuto il diritto di __________ al versamento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale a partire dal 1° ottobre 2002, ossia dal mese successivo alla delibera AI giusta l'art. 16a cpv. 2 del Regolamento della Cassa pensioni (cfr. anche il doc. _). Tuttavia, considerato come il Comune avesse già pagato lo stipendio sino al 31 ottobre 2002, ha reputato che il diritto alla rendita d’invalidità doveva essere stabilito con effetto dal 1° novembre 2002. Inoltre, l'erogazione della rendita veniva  differita sino all'esaurimento delle indennità giornaliere versate dalla  __________. La Cassa ha di conseguenza nuovamente invitato il Comune a comunicarle l’ammontare dell’indennità per perdita di guadagno (cfr. doc. _).

 

                               1.8.   Mediante risoluzione 3 gennaio 2003 la Cassa pensioni ha decretato il pensionamento totale per motivi di salute di __________ con effetto dal 1. ottobre 2002 e differito l'erogazione della rendita di invalidità fino all'esaurimento delle indennità giornaliere per perdita di guadagno (doc. _).

 

                               1.9.   Con petizione 10 gennaio 2003 al TCA nei confronti della Cassa pensioni, il Comune di __________, rappresentato dal Municipio, nella sua qualità di datore di lavoro di __________, ha in sostanza contestato il differimento del pagamento della rendita di invalidità della previdenza professionale postulando:

 

"  1.   La Cassa pensioni dei __________ deve versare l’intera

prestazione di diritto a favore della signora __________ a far tempo dal 1° ottobre 2002.

 

2.   I diritti di regresso e di rivalsa sono regolati di conseguenza."

 

                                         A motivazione della propria richiesta, il Comune ha fatto tra l'altro valere:

 

"  (…)

Il Comune ha effettivamente stipulato con la __________ una polizza - facoltativa, non obbligatoria - in caso di assenza di dipendenti a seguito di malattia o infortunio non professionali. Assicurato e beneficiario delle prestazioni assicurative è il Comune e non i suoi dipendenti. Il rapporto Comune/dipendenti è retto dal citato art. 60 ROD. La polizza prevede che per il 2° anno di assenza viene rimborsato al Comune il 50% del salario riservato il calcolo di riduzione a seguito di fissazione di rendita AI.

La __________ ha in effetti corrisposto al Comune il 100% del salario versato alla signora __________ dal 25 febbraio 2001 al 24 febbraio 2002; e a far tempo dal 25 febbraio 2002 il 50%, ossia fr. 56.10 giornalieri compresa la 13a mensilità, e questo fino al 30 novembre 2002. Dal 1° dicembre 2002 al 24 febbraio 2003 la __________ tiene calcolo della rendita AI e quindi la prestazione risulta ridotta.

 

Risulta quindi che il Comune, a far tempo dal 1° marzo 2002, è sì al beneficio di una prestazioni assicurativa, tuttavia inferiore rispetto all'indennità corrisposta alla signora __________. Di questo fatto è stata data comunicazione alla Cassa pensioni con lettera 25 novembre 2002 (doc. _), nella quale il Comune chiedeva anche che la Cassa pensioni iniziasse ad erogare le sue prestazioni complete con effetto 1° novembre 2002.

 

Con decisione in proposito, qui contestata, la Cassa pensioni pretende di differire fino al 25 febbraio 2003 le sue prestazioni, accampando che, fino a tale data il Comune deve corrispondere all'interessata l'indennità.

Sennonché, l'assicurazione del Comune, oltre a non essere obbligatoria, non copre interamente il Comune.

 

All'art. 61 / Assicurazione malattia collettiva, il ROD prevede: "il Municipio ha la facoltà di stipulare una polizza di assicurazione indennità giornaliera".

 

Non avesse il Comune stipulato una tale assicurazione, la Cassa pensioni era tenuta a versare le sue prestazioni, secondo l'art. 16a Lcpd e 14 Rcpd. dal 1° ottobre 2002.

 

Con la risoluzione 3 gennaio 2003 del Comitato (doc. _), la Cassa pensioni riconosce il pensionamento della signora __________, per motivi di salute, con effetto 1° ottobre 2002.

 

Il Comune nel frattempo continua a versare alla signora __________, a titolo di anticipo, quindi senza pregiudizio, la prestazione corrispon-dente a garantirle la stessa entrata che aveva dal 1° marzo 2002.

 

Ad ogni buon conto, le prestazioni di Cassa pensione non possono venir differite nel caso concreto, in quanto la copertura assicurativa non è né obbligatoria, né integrale." (I)

 

                             1.10.   Con risposta 7 febbraio 2003, la Cassa pensioni ha chiesto la reiezione della petizione adducendo le seguenti motivazioni:

"  (…)

Secondo la delibera del 18 settembre 2002 dell'Ufficio AI del Canton Ticino, la signora __________ ha diritto alla rendita intera d'invalidità a contare dal 1° marzo 2002.

La comunicazione del 3 gennaio 2003 scioglie pertanto il rapporto di lavoro della signora __________, con effetto 1 ° ottobre 2002. A questo proposito richiamiamo la sentenza del 12 settembre 2001 del Tribunale cantonale amministrativo (cfr. in re S. A. pag. 5).

 

Per quanto concerne la garanzia del diritto al salario e dell'inizio delle prestazioni d'invalidità dell'istituto di previdenza in favore del dipendente, codesto lodevole Tribunale delle assicurazioni si e già a più riprese pronunciato.

In particolare il Tribunale ha statuito (cfr. sentenza 19.11.1998 in re R. B. pag. 6), richiamando l'art. 27 OPP2, che l'Istituto di previdenza può differire il diritto alla prestazione d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera, nella misura in cui l'indennità per perdita di guadagno ammonta almeno all'80% del salario di cui è privato il dipendente, e se l'indennità giornaliera sarà finanziata almeno per la metà dal datore di lavoro.

La disposizione cantonale (cfr. art. 14 cpv., 3 Rcpd) prevede esplicitamente questa possibilità.

Considerato quindi che l'assicurata ha diritto all'indennità per perdita di guadagno, più la rendita federale d'invalidità (AI), la Cassa pensioni deve differire il diritto alle prestazioni d'invalidità.

In merito all'osservazione del Municipio di __________ riferita alla stipulazione facoltativa della polizza assicurativa, precisiamo che l'art. 27 OPP2 non fa alcuna distinzione sulla natura facoltativa o obbligatoria della polizza, ma pone unicamente le due condizioni cumulative citate, per il differimento del diritto alle prestazioni d'invalidità dell'Istituto di previdenza.

Nel caso concreto siamo in presenza di un'indennità per perdita di guadagno finanziata integralmente dal datore di lavoro, e quindi in misura superiore a quanto prevede la disposizione federale, per cui nel determinare le prestazioni (inizio del diritto, ammontare) l'indennità per perdita di guadagno va presa in considerazione.

 

La Compagnia d'assicurazione __________, secondo quanto previsto dalla polizza stipulata con il Comune di __________, verserà 730 indennità per perdita di guadagno; il versamento dell'indennità da parte de __________ scadrà il 25 febbraio 2003 (cfr. comunicazione 04 febbraio 2003 __________).

 

Per determinare l'indennità da versare, la Compagnia d'assicurazione tiene conto dell'importo della rendita AI di cui è beneficiaria l'assicurata (fr. 2'060.00 nel 2002 e fr. 2'110.00 dal 01.01.2003).

A parere del Comitato questa indennità - tenuto conto che il rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto 30 settembre 2002 - spetta direttamente all'interessata e quindi il Comune di __________ non può avanzare alcuna pretesa di compensazione dei propri crediti salariali.

La possibilità del datore di lavoro di compensare i propri crediti riferiti al salario versato, nel caso concreto, è quindi data per il periodo 1° marzo 2002 / 30 settembre 2002.

 

L'interessata al verificarsi dell'evento (1° ottobre 2002), si è vista privare potenzialmente, di un salario lordo proporzionale al grado di attività, per un importo di fr. 3'159.40 mensili (grado di attività 67.55%).

II Comitato ribadisce che - tenuto conto della decisione di differire il versamento delle prestazioni - nel caso in cui l'ammontare dell'indennità per perdita di guadagno più la rendita AI dovesse essere inferiore all'80% del salario di cui l'assicurata è privata, la Cassa pensioni può eventualmente intervenire a dipendenza dell'ammontare dell'indennità per perdita di guadagno a garantire la copertura salariale in misura proporzionale a partire dal 1° ottobre 2002 sino al 25 febbraio 2003.

 

Per questi motivi, nella comunicazione del 3 gennaio 2003 al Municipio di __________ è stato chiesto di comunicare l'ammontare dell'indennità per perdita di guadagno versata dalla Compagnia d'assicurazione __________ alfine di assicurare, se del caso, questa copertura. La Cassa ha quindi assunto direttamente questa informazione presso __________ (cfr. lettera 04.02.2003 de __________).

 

Con la decisione della Cassa pensioni, in applicazione dell'art. 16 a cpv. 1 e 2 Lcpd e dell'art. 14 cpv. 3 Rcpd a partire dal 1 ° ottobre 2002 sino all'esaurimento dell'indennità per perdita di guadagno, la situazione per l'assicurata è la seguente:

 

1) Periodo 01.10/ 31.12.2002

     a)   Indennità per perdita di guadagno riportata su base mensile:      fr.   3'366.00

     b)   80% salario lordo di cui l'assicurata è privata in seguito al

           verificarsi dell'evento:                                                                              fr.   2'528.00

 

     c)   prestazioni d'invalidità in caso di contemporaneo intervento delle

           assicurazioni sociali (I e II pilastro):

           - pensione d'invalidità Cassa pensioni           fr.   1'307.00

           -  rendita intera d'invalidità                                   fr.   2'060.00

              Totale                                                                                                      fr. 3'367.00

 

 

2) Periodo 01.01.2003 125.02.2003

 

     a)   Indennità per perdita di guadagno riportata su base mensile:      fr.   3'366.00

     b)   80% salario lordo di cui l'assicurata è privata in seguito al

           verificarsi dell'evento:                                                                              fr.   2'550.25

 

  c)   prestazioni d'invalidità in caso di contemporaneo intervento delle

        assicurazioni sociali (I e II pilastro):

           - pensione d'invalidità Cassa pensioni            fr.   1'307.00

           - rendita intera d'invalidità                                    fr.   2'110.00

             Totale                                                                                                       fr. 3'417.00

 

L'aumento dell'importo, oltre il limite dell'indennità per perdita di guadagno, è dovuto all'aumento della rendita AI al 1 ° gennaio 2003.

 

Come si può rilevare dai calcoli che precedono, la decisione del Comitato di differire il versamento delle prestazioni non comporta alcuna perdita salariale per l'assicurata, per rapporto alla situazione vigente al verificarsi dell'evento.

Tuttavia a partire dal 1 ° gennaio 2003, in applicazione della comunicazione del 3 gennaio 2003, la Cassa dovrebbe intervenire con un versamento di fr. 51.00 mensili (fr. 3'417.00 - fr. 3'366.00) per garantire quello che l'assicurata percepirebbe se la Cassa pensioni non avesse differito il diritto alle prestazioni.

A nostro parere l'intervento della Cassa non sarebbe però conforme con l'art. 14 cpv. 3 Rcpd perché l'assicurata percepisce l'indennità per perdita di guadagno.

 

A partire dalla data dell'esaurimento del diritto all'indennità per perdita di guadagno (del 26 febbraio 2003), la situazione previdenziale della signora __________ sarà la seguente (valori 2003):

     

a)    Prestazione d'invalidità della Cassa pensioni                               

        fr. 1'307.00 x 13                                                                               fr.   16'991.00 annui

 

b)    Rendita federale d'invalidità                                                              

        fr. 2'110.00 x 12                                                                               fr.   29'320.00 annui

   Totale                                                                                                fr.  42'311.00 annui

       

c)     90% salario lordo perso sul 100%                                                  

        fr. 61349.00 x 90%                                                                          fr.   55'214.00 annui

 

Tenuto conto che non si verifica una sovrassicurazione ai sensi dell'art. 19 Lcpd la signora __________ ha diritto alle prestazioni d'invalidità integrali da parte della Cassa pensioni.

Si precisa che in ogni caso, a partire dalla data d'esaurimento dell'indennità per perdita di guadagno (25 febbraio 2003) - considerato che questo non è contestato dalla controparte - la Cassa pensioni inizierà il versamento della pensione d'invalidità in favore della signora __________. (…)" (III)

 

                             1.11.   Con scritto 25 febbraio 2003, l’attore ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla risposta (V).

 

Con ulteriore atto 12 gennaio 2004 il comune di __________ ha prodotto copia della polizza d'assicurazione collettiva per indennità giornaliere in caso di malattia stipulata con la __________ (VII).

 

                             1.12.   Il TCA ha in seguito proceduto a diversi accertamenti - di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito - intimando le relative risultanze alle parti

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.

 

                                         Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LALPP).

                                         L’art. 73 LPP contempla unicamente le liti fra:

                                         -     istituti di previdenza e aventi diritto;

                                         -     istituti di previdenza e datori di lavoro;

                                         -     datori di lavoro e aventi diritto (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 I pag. 610).

 

                                         L'art. 73 LPP si applica dunque, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2  LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure", in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG", in: SZS 1983 pag. 174).

 

                                         La dottrina non è unanime trattandosi di stabilire se le controversie di cui all’art. 73 cpv. 1 LPP siano di diritto delle assicurazioni sociali o di diritto privato (DTF 116 V 112 e riferimenti ivi citati). Il tema comunque non è di rilievo decisivo ai fini di stabilire la via di diritto entrante in linea di conto; determinante è piuttosto che esista fra le parti una lite relativa alla previdenza professionale, in senso stretto o in senso lato. È data la via dell’art. 73 cpv. 1 e 4 solo qualora la lite concerna un istituto previdenziale, un datore di lavoro o un avente diritto, agenti come parti poste sullo stesso piano (Meyer, op. cit., pag. 613).

 

                                         Vertenze fra datori di lavoro e istituti di previdenza sono segnatamente quelle relative alla ripartizione dei contributi (art. 66 LPP) ed all’affiliazione (Meyer, op. cit., pag. 614).

 

                                         Nel caso di specie la controversia oppone la Cassa pensioni __________, vale a dire un istituto di previdenza di diritto pubblico iscritto nel registro della previdenza professionale (art. 2 della Legge sulla Cassa pensioni __________), ad un datore di lavoro sul tema della decorrenza della rendita d’invalidità della previdenza professionale dovuta ad un'ex dipendente e della conseguente ripartizione delle competenze fra le parti in causa. Si tratta quindi di una vertenza che ha come oggetto un rapporto assicurativo concreto di natura previdenziale e che cade pertanto nella competenza di questo tribunale (DTF 120 V 15: vertenza opponente due istituti previdenziali, per analogia).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Litigiosa è in concreto la data di decorrenza della rendita di invalidità intera della previdenza professionale a cui ha - incontestatamente - diritto __________, già dipendente del comune di __________.

 

                                         La Cassa pensioni sostiene infatti di essere legittimata a differire l’erogazione della rendita fino all’esaurimento delle indennità giornaliere per malattia versate dalla __________, e cioè fino al 25 febbraio 2003 (cfr. doc. _). A far tempo da tale data la convenuta ha garantito il versamento all'assicurata della rendita intera (cfr. risposta pag. 5, III).

                                         Il Comune di __________ ritiene invece che la convenuta sia tenuta a versare la rendita già dal 1° ottobre 2002, data dalla quale la Cassa pensioni ha riconosciuto il pensionamento totale dell’assicurata per motivi di salute e dalla quale di conseguenza il comune è esonerato dal pagamento di prestazioni (doc. _).

 

                               2.3.   Per quanto concerne la decorrenza della pretesa l’art. 26 cpv. 1 LPP prevede che

 

"  per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI)."

 

                                         Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI, applicabile in base al rinvio di cui all’art. 26 cpv. 1 LPP,

 

"  il diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce, tra l’altro, il più presto nel  momento in cui l’assicurato è  stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media."

 

                                         Questo concetto è ribadito all’art. 16a cpv. 1 della Legge sulla Cassa pensioni __________ (nella sua versione in vigore dal 1. ottobre 2000), applicabile al presente litigio in virtù dell'art. 2 della Convenzione conclusa nel 1965 tra il Comune di __________ e la Cassa pensioni __________ (doc. _; cfr. anche l'art. 10 LORD), secondo cui

 

"  La pensione d'invalidità e i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI)”.

 

                               2.4.   Nella fattispecie l’AI ha fissato la decorrenza della rendita al 1. marzo 2002 (consid. 1.4).

                                         Di conseguenza, secondo l’art. 26 cpv. 1 LPP e l'art. 16a cpv. 1 Lcpd, anche la rendita LPP dovrebbe decorrere dalla medesima data.

 

                               2.5.   L’Istituto di previdenza si avvale tuttavia degli art. 26 cpv. 2 LPP e 27 OPP2.

                                        

                                         Richiamando la sentenza del TCA non pubblicata del 19 novembre 1998 in re R.B. (cfr. anche RDAT I 1995 p. 232 consid. 2.6), evidenzia che, nel caso di specie, vi è la possibilità di differire il versamento della rendita, poiché all’assicurata sono state versate indennità giornaliere di malattia a completazione della rendita AI per un ammontare complessivo superiore all'80% del salario percepito prima di ammalarsi.

                                        

                                        Ora, il diritto della previdenza professionale contiene alcune disposizioni in materia di coordinamento con l’assicurazione malattia.

In particolare, l'art. 26 cpv. 2 LPP dispone che:

 

"  L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo".

 

                                         Il consiglio Federale, basandosi su questa norma nonché sull’art. 34 cpv. 2 LPP (nella sua versione in vigore fino al 31.12.2002, ripresa sostanzialmente invariata all'art. 34a cpv. 1 LPP in vigore dal 1.1.2003) - che gli conferisce il mandato d'emanare prescrizioni finalizzate ad impedire che il cumulo di prestazioni procuri un vantaggio ingiustificato all'assicurato -, ha autorizzato gli istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera se (art. 27 OPP2):

 

a.      l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e

 

b.      se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

 

                                         Per la giurisprudenza l'art. 26 cpv. 2 LPP rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994 pag. 236; SZS 1998 pag. 393).

Il diritto ad una rendita d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, in SZS 1987 pag. 31; SZS 1994 pag. 236; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b e dottrina ivi citata; SZS 1998 pag. 393; Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206; Viret, "La surindemnisation dans la prévoyance professionelle", in RSA 1999 pag. 28).

                                         Va infine ancora precisato che contrariamente al tenore letterale dell'art. 27 OPP2, il diritto al differimento è dato non solo in caso di versamento di indennità giornaliere secondo la LAMal, ma anche nell'evenienza in cui, in sostituzione del salario, sono erogate indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni (DTF 123 V 199), dell'assicurazione militare, indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o di protezione civile così come anche nell'evenienza in cui sono versate – come in casu - indennità giornaliere sulla base di un contratto sottoposto alla LCA (Schlauri, Die Ueberentschädigungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in: Berufliche Vorsorge, St. Gallen 2002, pag. 127; e contrario SZS 1996 pag. 52 e DTF 128 V 249).

                                     

Nell’ipotesi in cui le menzionate condizioni – o solo una di loro – non sono adempiute, l’istituto di previdenza è tenuto a versare le sue prestazioni per primo. Nel caso segnatamente di indennità giornaliere versate dall'assicuratore malattia, in effetti, conformemente all’art. 122 cpv. 3 OAMal, sono tali indennità giornaliere a venir ridotte nella misura di un sovrindennizzo.

L'istituto di previdenza non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni cumulative previste dall'art. 27 OPP2 (o in difetto di una specifica norma regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24 OPP2 in relazione con l'art. 34 cpv. 2 LPP considerato come le indennità giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del calcolo di una eventuale sovrassicurazione (RAMI 1994 p. 173 e riferimenti; cfr. anche Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance professionnelle", in: RJN 2000 pag. 32).

                                         La regola non cambia anche quando le disposizioni interne dell’istituto di previdenza non prevedono la possibilità di differire il diritto alle prestazioni in caso di pagamento d’indennità giornaliere. Questa regolamentazione vale anche in materia di previdenza più estesa alla quale è pure applicabile l'art. 122 cpv. 3 OAMal (RAMI 1994 p. 173).

Invece, nel caso in cui le condizioni dell’art. 27 OPP2 sono soddisfatte, l’assicurato riceve soltanto l’80% del suo stipendio, senza aver la possibilità di compensare il 20% residuo con delle prestazioni (eventualmente ridotte) dell’istituto di previdenza (Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance professionnelle", in: RJN 2000 pag. 32).

 

                               2.6.   Già si è detto che la Lcpd, al suo art. 16a cpv. 1 (nella versione in vigore dal 1. ottobre 2000), prevede che la pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).

                                         Giusta il cpv. 2 del medesimo disposto, il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno. Per il cpv. 3, rimane riservato l'art. 29a della legge.

                                         Con riferimento all'art. 16a cpv. 2 Lcpd, va detto che la disposizione non può che essere intesa nel senso che le prestazioni previdenziali vengono erogate solo dopo la resa della decisione dell'UAI e questo tuttavia manifestamente anche nella misura degli eventuali pagamenti retroattivi dalla nascita del diritto alle prestazioni medesime, momento questo che resta invece fissato conformemente al cpv. 1 dell'art. 16a Lcpd.   

 

                                         Inoltre, l’art. 12 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni __________ stabilisce che 

 

"  Se l’assicurato ha esaurito il suo diritto allo stipendio, la Cassa esamina d’ufficio, secondo l’art. 29 e 29a della Lcpd, se ricorrono i limiti per il pensionamento di invalidità”.

 

                                         L’art. 14 cpv. 3 Rcpd (nella sua versione in vigore dal 1. luglio 2001) prevede d'altra parte che

 

"  La Cassa differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all’esaurimento del diritto allo stipendio 100% o all’indennità giornaliera per malattia o infortunio”.

Dal chiaro tenore di tali disposizioni, in particolare dell’art. 16a cpv. 2 Lcpd, emerge che la Cassa ha espressamente previsto la  possibilità del differimento del pagamento della rendita di invalidità conformemente dell’art. 26 cpv. 2 LPP (e 27 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere.

 

                                         A titolo abbondanziale si rilevi che già nella richiamata sentenza pubblicata in RDAT I 1995 p. 232 il TCA aveva avuto modo di statuire che la LCP, nel vecchio tenore, prevedeva il differimento della rendita. Il previgente art. 24 cpv. 2 disponeva segnatamente che “la pensione è esigibile a partire dal mese successivo a quello in cui all’assicurato o ai suoi superstiti è stato riconosciuto il salario”.

 

                                         Inoltre, nella sentenza non pubblicata del 19 novembre 1998 in causa B. (inc. __________), con specifico riferimento all'art. 14 cpv. 3 del Regolamento nella sua versione in vigore sino al 30 giugno 2001 - che prevedeva la possibilità per la Cassa di differire il diritto a prestazioni d'invalidità " fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera"-, questo Tribunale ha concluso che il fatto che l’art. 14 indicava unicamente le indennità giornaliere non era rilevante e significava unicamente che il legislatore aveva voluto assimilare colui che riceve indennità giornaliere a colui che percepisce un salario, il differimento nell’ipotesi di versamento del salario essendo comunque espressamente previsto agli art. 16 cpv. 3 LCP e 12 cpv. 1 del regolamento.

                                        

                               2.7.   Nel caso di specie, a seguito della resa della decisione 18 settembre 2002 dell'UAI con la quale è stata riconosciuta a __________ una rendita di invalidità intera, la Cassa convenuta ha riconosciuto il pensionamento totale per motivi di salute dell'interessata con effetto dal 1° ottobre 2002 (doc. _).

Tale comunicazione ha sciolto, con effetto alla medesima data, il rapporto di lavoro di __________ con il Comune di __________ (cfr. risposta di causa, pag. 3).

 

In effetti dalla documentazione agli atti è desumibile che entrambe le parti hanno ritenuto che il pensionamento per invalidità sancito dalla Cassa pensioni ha determinato anche la cessazione del rapporto di impiego e meglio in applicazione dell'art. 6 ROD, il quale, analogamente all’art. 58 LOrd (Legge cantonale sull'ordinamento degli __________), prescrive che la cessazione del rapporto d'impiego può avvenire, tra l'altro, anche per collocamento a riposo anticipato, formulazione quest'ultima che deve essere intesa anche per il caso di pensionamento per motivi di salute (X).

In proposito la Cassa pensioni richiama una sentenza resa dal Tribunale cantonale amministrativo il 12 settembre 2001 in re S.A., relativa ad un impiegato cantonale, con la quale il Tribunale, esprimendosi sull'art. 50 LOrd [recte: 58 LOrd] che pure non prevede espressamente la cessazione del rapporto d'impiego per invalidità, ha giudicato che analogamente al decesso del dipendente, l'evento stesso del pensionamento, per anzianità o per invalidità, determina l'estinzione del rapporto d'impiego. Tale giurisprudenza può senz'altro essere applicata per analogia anche nel caso concreto, considerata la similitudine delle disposizioni del ROD con quanto previsto dalla LOrd.

 

Ne discende che nella fattispecie deve essere ammesso che il rapporto di lavoro fra __________ e il Comune di __________ ha preso fine il 30 settembre 2002. Del resto non risulta dall’incarto che il Comune abbia disdetto il contratto di lavoro con la sua dipendente per una scadenza precedente.

 

                               2.8.   Ai sensi dell’art. 60 ROD ("Assenza per malattia o infortunio -Diritto allo stipendio"), in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali, anche discontinua, il dipendente percepisce l’intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per gli altri 360 giorni.

Al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento (X).

                                         Nel caso specifico, come visto al considerando che precede, il rapporto di lavoro tra l’attore e __________ ha preso fine in data 30 settembre 2002.

L’obbligo di versare alla dipendente l’intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per i successivi 360 giorni in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali (art. 60 ROD) è decaduto in tale data. In effetti, questa disposizione non garantisce il diritto allo stipendio in modo assoluto ma presuppone che il dipendente rimanga in carica. Non gli assicura invece di rimanere in carica sino al momento in cui il diritto allo stipendio decade. Non impedisce quindi che la dipendente venga pensionata prima che siano trascorsi 720 giorni di assenza (cfr. STCA del 12 settembre 2001 in re S.A., consid. 4, relativo all’art. 23 Lstip, per analogia), ciò che è accaduto nel caso di specie.

Il Comune di __________ non era dunque tenuto a versare lo stipendio dopo il 30 settembre 2002.

 

Litigioso rimane tuttavia il quesito di sapere se da questa data la convenuta sia tenuta a versare la rendita della previdenza professionale.

 

                               2.9.   Giusta l’art. 61 ROD, il Municipio ha la facoltà di stipulare una polizza di assicurazione indennità giornaliera (X).

Il Municipio di __________ ha fatto uso di quest’ultima possibilità stipulando con __________ un contratto collettivo d’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia di tutto il personale comunale, sottoposto alla LCA (VII). Tale accordo contempla una copertura in coordinazione alla LPP che prevede il versamento di 730 indennità giornaliere al massimo, con deduzione del termine di attesa di 90 giorni (cfr. VII). Durante il primo anno d'inabilità l’indennità giornaliera è del 100%, nel secondo ammonta al 50% del salario AVS (XIX, doc. _).

                                         Le Condizioni contrattuali, edizione 1997, dispongono tra l'altro che

 

"  se, durante lo stesso periodo, un’altra assicurazione corrisponde delle prestazioni subordinate al salario, noi le completeremo fino all’importo del salario determinante per il nostro calcolo delle indennità giornaliere" (doc. _).

 

                                         La fine del rapporto di lavoro con il Comune di __________ non ha implicato la fine della copertura assicurativa prevista dal contratto collettivo d’indennità giornaliera in caso di malattia. La __________ ha infatti continuato a versare le proprie  prestazioni giornaliere anche successivamente al 1. ottobre 2002 e meglio sino al 25 febbraio 2003, ovvero sino all'esaurimento dei 730 giorni di indennità previsti dal contratto (XII, doc. _). E questo verosimilmente in applicazione del primo capoverso della clausola G10 delle Condizioni Generali (Diritto alle prestazioni in casi speciali) per la quale "se la copertura assicurativa termina, noi continueremo a versare l'indennità giornaliera relativa ad un'incapacità lavorativa in corso, tuttavia al massimo fino alla durata delle prestazioni" (doc. _).

 

                             2.10.   Alla luce di quanto precede, considerato come le disposizioni della cassa convenuta prevedano espressamente la possibilità di differire il pagamento della rendita d'invalidità conformemente agli art. 26 cpv. 2 LPP e art. 27 OPP2 sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere (cfr. consid. 2.6.), il preteso diritto al differimento dell'erogazione della rendita d'invalidità a __________ dipende dall'assolvimento delle due condizioni ricordate sopra (consid. 2.5.) e meglio:

 

1) versamento all'assicurato di indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie che ammontino almeno all'80% del salario di cui è privato;

2) le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

 

Il TCA constata che il secondo requisito è pacificatamente assolto nella presente fattispecie, l'onere assicurativo relativo al contratto d'indennità giornaliera con la __________ essendo assunto integralmente dal comune di __________. Il primo merita invece maggiore approfondimento.

 

                             2.11.   Nel periodo litigioso (ottobre 2002-febbraio 2003) la __________ ha effettuato, nei mesi di ottobre e novembre 2002 pagamenti di fr. 1'739.10 risp. fr. 1'683 (doc. _) pari a indennità giornaliere del 50% del salario. Conseguentemente all'emanazione della decisione 18 settembre 2002 la __________ ha proceduto a chiedere all'UAI il rimborso dell'importo versato in eccedenza nei mesi da marzo a novembre 2002 nell'ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI (cfr. doc. _).

                                         Questo conformemente al contratto concluso con il comune di __________ per il quale in sostanza le prestazioni dell'assicurazione invalidità sono prese in considerazione nel calcolo delle indennità giornaliere nella misura in cui il cumulo delle prestazioni superi la perdita di guadagno effettiva (cfr. la clausola delle Condizioni contrattuali ripresa per esteso al consid. 2.9.; cfr. anche gli art. 53 e 71 LCA; doc. _).

                                         Sempre in ossequio a tale clausola contrattuale, a far tempo dal 1. dicembre 2002 (e sino al 25 febbraio 2003) la __________ ha corrisposto la differenza tra il salario effettivo percepito da __________ prima di ammalarsi (fr. 3159.60, doc. _) e la rendita AI (di fr. 2'060 nel 2002 e fr. 2'110 nel 2003, doc. _) riducendo quindi le indennità giornaliere assicurate nella misura in cui il cumulo delle due prestazioni superava la perdita effettiva di guadagno (doc. _).

 

                                         Riassumendo quindi nel periodo controverso (ottobre 2002-febbraio 2003) a favore di __________ è stata riconosciuta una rendita AI (di fr. 2'060 nel 2002 e fr. 2'110 nel 2003) e dalla __________ la differenza per raggiungere il salario percepito prima di ammalarsi dal Comune di __________.

                                        

                             2.12.   Come è stato ricordato al consid. 2.5., la normativa di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP e 27 OPP2 è una norma di coordinamento nel tempo che persegue lo scopo di evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal versamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava (cfr. DTF 129 V 26 e riferimenti).

                                         Con riferimento alle indennità giornaliere dell'assicurazione malattia il legislatore ha chiaramente inteso consentire un differimento delle prestazioni d'invalidità solo quando da un lato esse raggiungono un determinato importo del salario di cui è privato l'assicurato (l'80%) e dall'altro quando i costi dell'assicurazione d'indennità giornaliera sono stati assunti dal datore di lavoro almeno in ragione della metà. Solo a queste precise, esplicite condizioni le indennità giornaliere di malattia possono essere assimilate al salario ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LPP e consentire quindi un differimento delle prestazioni (cfr. SZS 1996 pag. 53).

 

                                         Nel caso concreto, uno dei menzionati requisiti legali e regolamentari, (e cioè quello del pagamento di indennità giornaliere ammontanti almeno all'80% del salario di cui è privato l'assicurato), non è adempiuto dal momento che la __________, conformemente al contratto stipulato con il comune di __________, nel secondo anno di assenza di malattia di __________ ha erogato indennità giornaliere pari al 50% del salario (doc. _).

                                         È vero che nei mesi oggetto del litigio (ottobre 2002-febbraio 2003) la compagnia assicurativa ha ridotto ulteriormente le proprie prestazioni per evitare una sovrassicurazione a dipendenza del versamento della rendita d'invalidità del primo pilastro.

                                         Comunque il fatto che le indennità giornaliere di malattia vengono ridotte per evitare un sovrindennizzo a seguito dell'erogazione di una rendita dell'AI non può di principio essere ritenuta circostanza idonea a impedire il differimento di prestazioni della previdenza professionale (cfr. in proposito e in questo senso Duc, "Coordination entre les prestations de l'assurance-maladie pour perte de salaire et celles de la prévoyance professionnelle", in: SZS 1998 p. 432segg.; Moser, Das Leistungsrecht der beruflichen vorsorge im Spiegel jüngeren Grundsatzentscheide des EVG, in SJZ 1995 p. 287). 

                                         Resta comunque il fatto che nel caso presente siano confrontati con il versamento di indennità giornaliere ammontanti al massimo al 50% del salario perso e, quindi, che  non raggiungono l'ammontare richiesto dall'art. 27 OPP2 in relazione con l'art. 26 LPP.

                                         D'altra parte, contrariamente a quanto ritiene la Cassa convenuta, ai fini di stabilire se esiste il del diritto al differimento delle prestazioni della previdenza professionale ex art. 27 OPP2 non è computabile la rendita AI. Contrariamente alle indennità giornaliere dell'assicurazione malattie (giusta la LAMal o la LCA), della LAINF, della LAM o della LIPG, le prestazioni dell'assicurazione invalidità non costituiscono infatti prestazioni sostitutive del salario grazie alle quali il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario (cfr. consid. 2.5.; Schlauri, cit. sopra, p. 127).

                                         Le prestazioni AI vanno per contro computate nel calcolo di un'eventuale sovrassicurazione giusta l'art. 24 OPP2 , mentre che da tale computo sono a loro volta escluse  le indennità giornaliere in caso di malattia (DTF 128 V 248).

 

                                         Ne consegue che a torto la Cassa convenuta pretende di poter differire il pagamento della rendita d'invalidità dovuta a __________. La prestazione è per contro dovuta a far tempo dal 1. ottobre 2002, come richiesto in petizione.

                                        

                                         Non è superfluo ricordare (cfr. consid. 2.5) a titolo abbondanziale che sulla questione di sapere se l'istituto di previdenza può avvalersi dell’art. 24 OPP2, riducendo la propria prestazione tramite il conteggio delle indennità giornaliere di malattia, il TFA ha già stabilito che, nel caso in cui non vi è differimento della rendita di invalidità della previdenza professionale, il fondo di previdenza deve versare prioritariamente le sue prestazioni. Egli non può infatti avvalersi dell’art. 24 OPP2 per ridurre la rendita di invalidità, in quanto le indennità giornaliere non fanno parte dei redditi da prendere in considerazione ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 e 2 OPP2 (DTF 128 V 248; RAMI 1994 p. 173 consid. 3c e dottrina ivi citata; consid. 2.5; DTF 120 V 163; cfr. sopra consid. 2.5).

                                         Per la giurisprudenza  inoltre possono essere computate solo prestazioni di assicurazioni sociali o di istituti previdenziali, non invece prestazioni erogate da assicurazioni private (cfr. in tal senso l'art. 69 cpv. 1 LPGA per il quale il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovarindennizzo dell'avente diritto; cfr. Frésard, Questions de coordination en matière de prévoyance professionelle, in RJN 2000, pag. 22).

Nel caso della Cassa pensioni __________ questo principio vale sia per la parte obbligatoria che per quella sovraobbligatoria della rendita d'invalidità, dal momento che l'art. 19 Lcpd e l'art. 14 Rcpd  prevedono una regolamentazione in materia di sovrassicurazione analoga a quella dell'art. 24 OPP2  (cfr. SZS 1994 p. 56).

 

                              2.13.   Mediante l'atto di petizione l’attore chiede inoltre:

 

"  2. I diritti di regresso e di rivalsa sono regolati di conseguenza”.

 

Alla luce della corrispondenza scambiata fra le parti prima dell’introduzione della presente causa (cfr. doc. _, p.to 3), la richiesta, di significato non del tutto evidente, deve essere intesa nel senso che l’attore intende compensare le prestazioni anticipate a __________ durante i mesi oggetto della contestazione (1° ottobre 2002 al 25 febbraio 2003) con la rendita d’invalidità dovuta dalla Cassa pensioni all’assicurata.

 

                             2.14.   Secondo dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un principio generale del diritto, previsto, nel diritto civile agli art. 120ss CO e applicabile anche al diritto amministrativo (STFA del 1. settembre 1998 non pubbl. in re M.H p. 3 consid. 2a).

                                         Riservate disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate.

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali, la compensazione, in assenza di una regolamentazione specifica, è riconosciuta quale principio giuridico generale e le disposizioni del codice delle obbligazioni trovano in tal caso applicazione in via analogica (DTF 119 V 39 e 111 Ib 158 consid. 3; SZS 2000 p. 548; STFA del 1. settembre 1998 in re M.H; DTF 110 V 185 consid. 2 e dottrina citata; cfr. art. 39 cpv. 2 LPP; cfr. anche art. 21 LCP; DTF 114 V 33; Rüedi, Allgemeine Rechtgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: FS Koller, Bern/Stuutgard/Wien 1993, pag. 454; Pratique VSI 1994 p. 217 consid. 3).

 

                                         Ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 CO, quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito.                                                                   

                                        

                                         Come nel diritto privato, nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, una compensazione è possibile, se sono adempiuti i seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i medesimi aventi diritto; la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre scaduta ed esigibile giuridicamente (STFA del 1 settembre 1998 in re M.H  p. 4 e dottrina citata).

Fondamentalmente dunque, affinché sia attuabile una compensazione, devono sussistere due pretese tra le due stesse persone (Peter, Basler Kommentar, art. 120 CO, n.5segg. all'art. 120 CO; SZS 1988 pag. 213 consid. 3b).

                                                                                

Questo presupposto imprescindibile non è dato nel caso in esame. In effetti, il Comune di __________ è creditore della pretesa alla restituzione delle prestazioni da lui versate a titolo provvisorio alla sua ex dipendente. Debitrice nei confronti di __________ della rendita d’invalidità della previdenza professionale è invece la Cassa pensioni (art. 23 LPP).

Si evince dunque chiaramente che fra il Comune di __________ e la Cassa pensioni non esiste alcun rapporto di dare e avere.

Non sussistendo quindi, contrariamente alle disposizioni succitate, prestazione e controprestazione tra gli stessi aventi diritto, la postulata compensazione non può essere attuata.

                                     

                             2.15.   Considerato quanto sopra, la petizione è accolta per quanto concerne la decorrenza della rendita intera d’invalidità della previdenza professionale che è da erogare dal 1° ottobre 2002. È invece respinta in merito alla questione della compensazione.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, la Cassa pensioni __________ è condannata a versare a __________ una rendita d’invalidità intera a far tempo dal 1° ottobre 2002.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti