Raccomandata |
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Incarto n.
fc/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo nella causa che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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a |
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1. CV 1 2. Cassa pensioni CV 2,
in materia di previdenza professionale |
ritenuto, in fatto
- che con sentenza 9 settembre 2003, cresciuta in giudicato il 26 settembre 2003, il Pretore di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi AT 1 omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio che prevede l'accredito a favore di CV 1 di un mezzo del capitale di previdenza maturato in costanza di matrimonio da AT 1, dedotta la metà del capitale di previdenza LPP maturato da AT 1, sul conto della AT 2 di AT 1 (I);
- che il 26 settembre 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC (II);
- che ai fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio dai coniugi AT 1, il TCA ha richiesto ad entrambi i coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) (III) ed ha esperito ulteriori accertamenti;
- che l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione (XII-XXXVI);
considerato, in diritto
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che giusta l'art. 22 LFLP
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- che per l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."
- che a norma dell'art. 25a LFLP
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- che in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- che il matrimonio tra i coniugi AT 1 è stato celebrato il 15 settembre 2000 (I, II);
- che a tale momento entrambi i coniugi erano affiliati ad un istituto di previdenza (IV, VI);
- che in particolare CV 1 è assicurato a datare dal 1. settembre 1966 presso la Cassa pensioni CV 2 (IV), mentre che AT 1 è assicurata dal 1. febbraio 1999 alla AT 2 (VI);
- che per quanto riguarda la prestazione d'uscita al momento del matrimonio, ai fini del calcolo della prestazione da dividere, all'avere esistente al momento del matrimonio devono essere aggiunti gli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, p. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, p. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss).
Il tasso d'interesse applicabile è del 4% sino al 31 dicembre 2002 (valido anche per il periodo precedente l'entrata in vigore, il 1. gennaio 1985, della LPP; cfr. art. 8a cpv. 2 OLP, cfr. anche l'art. 12 OPP2; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 253), e del 3,25% dal 1. gennaio 2003 sino alla data del divorzio (art. 12 lett. b OPP2 nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004);
- che in casu, per quanto riguarda CV 1, con scritto 7 novembre 2003 la Cassa pensioni CV 2 ha quantificato la prestazione d'uscita al momento del matrimonio di AT 1 in fr. 489'323.80 e quella al momento del divorzio in fr. 601'304.15 (XI);
- che il TCA ha provveduto a chiedere alla Cassa precisazioni in merito al calcolo della prestazione al momento del matrimonio e più precisamente circa il calcolo degli interessi dovuti sulla stessa al momento del divorzio (XVI);
- che in data 19 gennaio 2004 la Cassa ha dato seguito alla richiesta del TCA specificando come segue:
" con riferimento alla richiesta del 9 gennaio 2004 provvediamo ad allestire il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo le sue indicazioni:
a) Valore prestazione libero passaggio al matrimonio (15.09.2000) sulla base della situazione vigente a quel momento:
Prestazione statutaria fr. 484'775.45
b) Interessi dal 15.9.2000/26.9.2003
2000 = 4% fr. 5'709.50
2001 = 4% fr. 19'391.00
2002 = 4% fr. 19'391.00
2003 = 3.25% fr. 11'641.35
totale fr. 56'132.85
- Totale complessivo fr. 540'908.30"
(Doc. XVII)
- che richiesta dal TCA (XXI), la Cassa pensioni CV 2, l'11 maggio 2004 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della prestazione d'uscita al matrimonio specificando:
" Con riferimento alla sua lettera del 3 maggio 2004, provvediamo a comunicarle le informazioni richieste.
a) Differenze conteggi allestiti dall'Amministrazione della Cassa
a1) Valore prestazione libero passaggio al matrimonio
(15.09.2000) fr. 489'323.80
Questo importo è stato definito sulla base della situazione al 26 settembre 2003 (per quanto riguarda lo stipendio determinante e le tabelle attuariali) riferiti alla situazione al 15 settembre 2000 (età e periodo assicurativo).
Alleghiamo la nostra lettera del 7 novembre 2003
a2) Valore prestazione di libero passaggio al matrimonio
(15.09.2000) fr. 484.775.45
Questo importo è stato definito sulla base della richiesta del Tribunale del 9 gennaio 2004 che prevede il calcolo sulla situazione al 15.09.2000 (per quanto riguarda lo stipendio assicurato e le tabelle attuariali).
Alleghiamo la nostra risposta del 19 gennaio 2004.
a3) Valore prestazione di libero passaggio al matrimonio
(15.09.2000) fr. 540'908.30
Si tratta dell'importo di cui al punto a2) della presente lettera, con l'applicazione degli interessi come richiesto dal Tribunale (art. 8a OLP/art. 12 OPP2).
b) Prestazione di libero passaggio al matrimonio (15.09.2000) - secondo la sua richiesta del 3 maggio 2004
b1) Art. 16 LFLP
· Valore prestazione di libero passaggio fr. 484'775.45
· Interessi (art. 8a OLP/art. 12 OPP2
18.09.2000/31.12.2000 = 4.00% fr. 5'709.55
2001/2002 = 4.00% fr. 38'782.00
01.01./26.09.2003 = 3.25% fr. 11'641.30 fr. 56'132.85
Totale fr. 540'908.30
b2) Art. 17 LFLP
· Totale contributi versati fr. 149'083.15
· supplemento art. 17 LFLP - 100% fr. 149'083.15
Totale fr. 298.166.30
Interessi (art. 8a OLP/art. 12 OPP2)
15.09.2000/31.12.2000 = 4.00% fr. 3'511.75
2001.2002 = 4.00% fr. 28'853.30
01.01/26.09.2003 = 3.25% fr. 7'160.15 fr. 34'525.20
Totale fr. 332'691.50
(Doc. XXIII)
- che, sempre su invito del TCA, la CV 2, con lettera del 7 luglio 2004, ha precisato:
" Con riferimento alla sua lettera del 28 giugno 2004 provvediamo a rispondere alle sue domande in merito alla pratica citata in oggetto:
Precisiamo che il presente conteggio viene allestito sulla base della sentenza di codesto lodevole Tribunale del 26 maggio 2004 (inc. n. 34.2003.31) in merito alle modalità di calcolo della prestazione di libero passaggio al matrimonio.
In dettaglio il calcolo è quindi il seguente:
Valore prestazione di libero passaggio al matrimonio, compresi gli interessi:
Dati di base:
· data del matrimonio: 15.09.2000
· data del divorzio: 26.09.2003
· stipendio assicurato al 15.09.2000 fr. 86'166.00
· tabelle attuariali al 26.09.2003:
· tasso di conversione pensione vecchiaia 9.073
· tasso di conversione pensione vedovile 3.002
Valore prestazione di libero passaggio:
rendita di vecchiaia capitalizzata fr. 399'198.40
rendita vedovile presunta capitalizzata fr. 88'055.55
Totale prestazione di liberto passaggio fr. 487'253.95
Interessi art. 8a OLP e art. 12 OPP2:
2000 = 4% fr. 5'766.95
2001/2002 = 4% fr. 40'230.50
01.01/26.09.2003 = 3.5% fr. 12'772.45
Totale interessi fr. 58'769.90
Totale prestazioni di libero passaggio, compresi
gli interessi composti a valuta 26.09.2003 fr. 546'023.85
Prestazioni a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (sig. __________, assente dal 12 al 16 luglio)." (Doc. XXXV)
- che le risultanze di cui sopra sono state trasmesse a AT 1, tramite l'avv. RA 1, e a AT 1, i quali hanno presentato le loro osservazioni in merito (XIII- XX, XXIV- XXXVI);
- che alla luce degli accertamenti suesposti, questo Tribunale deve concludere che la prestazione d'uscita di AT 1 esistente al momento del matrimonio deve essere quantificata in fr. 546'023.85 conformemente al calcolo operato nello scritto del 7 luglio 2004 della Cassa pensioni CV 2 (XXXV); tale calcolo infatti è stato eseguito secondo il nuovo diritto e meglio sulla base delle tabelle attuariali in vigore al momento del divorzio e del salario di CV 1 al momento del matrimonio con l'aggiunta degli interessi maturati sulla prestazione d'uscita sino alla data del divorzio come prescrive espressamente l'art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP (cfr. in questo senso STCA non pubblicata del 26 maggio 2004 in re E., 34.2003.31, cresciuta in giudicato);
- che non può invece essere ritenuto l'importo di fr. 489.323.80, indicato dalla Cassa pensioni nello scritto 11 maggio 2004, lett. a1 (XXIII); tale importo è infatti stato calcolato basandosi sul salario assicurato di AT 1 al momento del divorzio e senza computo degli interessi; se è vero che la presumibile rivalutazione di cui ha beneficiato il salario assicurato percepito da AT 1 dal momento del matrimonio a quello del divorzio potrebbe compensare il mancato computo degli interessi, tale modo di calcolare non è conforme all'applicazione corretta della legge (in particolare l'art. 22 cpv. 2 LFLP) che prescrive la presa in considerazione del salario al momento del matrimonio e il computo degli interessi al momento del divorzio (cfr. in tal senso esplicitamente la già citata STCA non pubblicata del 26 maggio 2004 in re E., 34.2003.31);
- che non può d'altro canto essere ritenuto nemmeno l'importo di fr. 540'908.30 come dal calcolo operato dalla Cassa pensioni CV 2 negli scritti 19 gennaio e 11 maggio 2004 (XVII, XXIII) considerato come questo calcolo, pur basandosi correttamente sul salario percepito da CV 1 al momento del matrimonio, con l'aggiunta degli interessi, sia stato effettuato sulla base delle disposizioni, segnatamente le tabelle attuariali, vigenti al momento del matrimonio;
- che infine per quanto riguarda la prestazione calcolata dalla Cassa giusta l'art. 17 LFLP, ossia in base ai contributi versati dall'assicurato, va detto che ai fini del calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio se l'importo calcolato secondo il regolamento (o, in casu, la Lcpd) risulta superiore a quello dell'articolo 17 LFLP, è il più elevato che deve essere considerato (cfr. la già citata STCA del 26 maggio 2004); nella presente fattispecie quindi non può essere considerato il valore di fr. 332'691.50 (cfr. XXIII lett. b2) in quanto meno elevato della prestazione d'uscita, di fr. 546'023.85, calcolata secondo l'art. 16 LFLP e le norme della cassa pensioni interessata;
- che d'altra parte, al momento del divorzio (ossia al 26 settembre 2003, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; cfr. II; cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999 p. 1620) AT 1 disponeva presso la Cassa pensioni CV 2 di una prestazione di libero passaggio di fr. 601'304.15 (XI);
- che di conseguenza l'avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio deve essere cifrato in fr. 55'280.30. Tale importo corrisponde alla differenza tra la prestazione presente al momento del divorzio (fr. 601'304.15) e quella esistente all'epoca del matrimonio più gli interessi (546'023.85);
- che per quanto riguarda invece AT 1, la medesima è assicurata a contare dal 1. febbraio 1999 presso la AT 2. Al momento del matrimonio (15 settembre 2000) l'interessata disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 10'358, calcolata dalla AT 2 in applicazione della LFLP e con l'aggiunta degli interessi maturati sulla prestazione d'uscita sino alla data del divorzio come prescrive l'art. 22 cpv. 2 LFLP (XII, XXVI, XXII, XXVI, XXXII, XXXIV);
- che d'altra parte, al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, AT 1 disponeva presso la AT 2 di una prestazione di libero passaggio di fr. 17'262 (XII);
- che l'avere di AT 1 accumulato durante il matrimonio deve quindi essere cifrato in fr. 6'904;
- che di conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita nella convenzione omologata dal giudice del divorzio, considerate le suevidenziate reciproche pretese (per ogni coniuge metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge in costanza di matrimonio), a favore di AT 1 spetta a saldo (cfr. art. 122 cpv. 2 CCS e la convenzione sottoscritta dalle parti), una prestazione di fr. 24'188.15 (fr. 27'640.15 - 3'452);
- che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., SVZ 2000, p. 258);
- che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- che conformemente alle indicazioni fornite da AT 1 nelle more della presente procedura (XXVII), l'importo di fr. 24'188.15, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (26 settembre 2003) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A., B 73/02; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa M., B 94/02; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa L., B 113/02; STFA del 18 luglio 2003 nella causa L., B 36/02), dovrà essere trasferito sulla sua polizza LPP presso la __________, agenzia __________, __________ a favore di AT 1 (n. assicurata 258.49.745.118, contratto 2/5917/MM). In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (art. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi suddetti interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio ammonta a fr. 55'280.30.
2.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio ammonta a fr. 6'904.
3.- E' fatto ordine alla Cassa pensioni CV 2, __________ di versare alla __________, agenzia __________, __________ a favore di AT 1 (n. assicurata 258.49.745.118, contratto 2/5917/MM) la somma fr. 24'188.15 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 26 settembre 2003.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti