Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2003.60

 

BS/td

Lugano

8 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaele Guffi, presidente,

Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione del giudice Daniele Cattaneo, astenuto)

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 13 dicembre 2003 di

 

 

AT 1

 

 

contro

 

 

 

 

 

Cassa CV 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 19 ottobre 1999 lo scrivente Tribunale ha parzialmente accolto la petizione presentata da AT 1 contro la Cassa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa), assegnandole una "mezza rendita di invalidità della previdenza professionale dalla data della cessazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro" (inc. 34. 1994.44).

                               1.2.   In applicazione della menzionata sentenza, con risoluzione 24 dicembre 1999, il __________ della Cassa ha assegnato all'interessata una mezza rendita d’invalidità, con effetto dal 16 novembre 1993, di fr. 1'939 mensili, per tredici mensilità, oltre al supplemento sostitutivo al 50% versato in attesa della rendita AVS/AI intera (fr. 799), per dodici mensilità.

                                         Nel medesimo provvedimento la Cassa ha quantificato in
fr. 66'419.30 l'ammontare della prestazione di libero passaggio dovuta all'assicurata, oltre ai relativi interessi.

                               1.3.   Mediante un’altra petizione al TCA, AT 1 ha contestato l’ammontare e la decorrenza della mezza rendita LPP, nonché il relativo supplemento assegnatole dalla Cassa.


Con sentenza 22 febbraio 2001 questo Tribunale ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo all’assicurata una mezza rendita di fr. 1'982.-, oltre al supplemento di fr. 799.-, il tutto con effetto dal 1° ottobre 1993. Inoltre il TCA ha confermato l’importo della prestazione di libero passaggio determinata dalla convenuta (inc. 34.2000.4).

                               1.4.   Adito dalla Cassa, con sentenza 10 settembre 2003 il TFA, in accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, ha riformato la pronunzia cantonale nel senso di assegnare all’assicurata un mezza rendita d’invalidità LPP pari a fr. 1'949,- mensili, per 13 mensilità, oltre al supplemento AVS/AI di fr. 799.-, per 12 mensilità, con effetto dal 1° ottobre 1993 (B 28/01).

                               1.5.   Una volta intimata la succitata sentenza del TFA, con lettera 23 settembre 2003 AT 1 ha chiesto alla Cassa l’invio dei calcoli relativi alle prestazioni previdenziali (doc. 1), ricevendo in risposta la conferma che i conteggi erano in fase allestimento (doc. 2).

Sollecitata nuovamente dall’interessata (doc. 3), con lettera 22 ottobre 2003 la Cassa ha comunicato i calcoli definitivi, allegando il relativo conteggio esplicativo. Contestualmente essa ha chiesto all’assicurata l’accordo scritto ai succitati conteggi, in modo da poter eseguire i pagamenti retroattivi (doc. 4).

Non avendo ricevuto alcun riscontro, con lettera 25 novembre 2003 la Cassa ha sollecitato una risposta (doc. 6), mai avvenuta.

                               1.6.   Nel frattempo, con comunicazione 31 ottobre 2003 la Cassa ha fissato, conformemente alla STFA 10 settembre 2003, la rendita d’invalidità mensile fr. 1’949, determinata nella misura del 50% ai sensi dell’art. 29 della Legge sulla Cassa pensioni dello Stato (Lcpd; RL 25.5.1), con un supplemento mensile sostitutivo AVS/AI di fr. 799, il tutto con effetto dal 1° ottobre 1993. Nella medesima comunicazione è stato fatto presente che “il diritto alle prestazioni potrà essere esaminato applicando in analogia i criteri AI“, oltre all’indicazione di un grado d’invalidità al 100% (doc. 7).

 

                               1.7.   Contro la succitata comunicazione AT 1 ha inoltrato al TCA la petizione che ci occupa con cui ha chiesto:

1) lo stralcio della frase in cui si fa presente che la rendita sarà

                                              sottoposta a revisione conformemente all’assicurazione

                                              invalidità;
2) la conferma da parte della Cassa dell’applicazione dell’art. 15

                                              Lcpd, poiché l’articolo citato nella comunicazione si riferisce

                                              al vecchio diritto;
3) il versamento degli interessi di mora sulle rendite d’invalidità

                                              arretrate;
4) delucidazioni sul grado d’invalidità indicato al 100%.

Quale provvedimento da adottare pendente lite, l’attrice ha inoltre postulato una non meglio precisata concessione dell’ “effetto sospensivo” alle proprie richieste di petizione.
 
Le motivazioni addotte a sostegno delle succitate richieste verranno esposte, se necessarie per l’evasione della presente petizione, nei considerandi di diritto.

 

                               1.8.   Con risposta di causa 21 gennaio 2004 la Cassa ha invece postulato la reiezione della petizione e la conferma della comunicazione 31 ottobre 2003.
Le singole argomentazioni della convenuta verranno riprese, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.9.   Il 30 gennaio 2004 l’attrice ha chiesto lo stralcio della risposta di causa, essendo stata inoltrata abbondantemente oltre il termine assegnato dal Tribunale. In via subordinata, essa ha fatto richiesta di poter presentare una replica (V).

                                        

                                         Con decreto 3 febbraio 2003 il Giudice delegato ha assegnato all’assicurata un termine di 20 giorni per presentare l’atto di replica, facendo presente che la censura di intempestività della risposta di causa sarebbe stata evasa contestualmente alla sentenza di merito (VI).

 

                                         Su richiesta del TCA, con scritti 9 e 12 febbraio 2003 la Cassa ha preso posizione riguardo alla censura d’intempestività dell’atto di risposta sollevata dall’assicurata (VIII,XI).

                              1.10   AT 1 ha replicato il 1° marzo 2003 ribadendo tra l’altro la propria richiesta di concessione dell’ “effetto sospensivo” (XVI).
Con scritto 29 aprile 2004 il Giudice delegato ha precisato all’attrice quanto segue:

"  nella causa in epigrafe e con particolare riferimento alla sua richiesta (formulata in petizione e confermata nelle sue osservazioni del 1. marzo 2004) volta - per quanto è dato capire - ad una non meglio precisata concessione d'effetto sospensivo in relazione alle richieste di cui ai punti 1,3 e 4 del petitum, le comunico che una decisione in via incidentale a tale riguardo non entra in linea di conto, tale istituto non trovando applicazione nell'ambito di una procedura avviata tramite azione ex art. 73 LPP, dove non si è segnatamente in presenza di un provvedimento cui possa essere data attuazione.

D'altro canto, anche volendo trattare la sua domanda alla stregua di richiesta di provvedimenti cautelari giusta l'art. 56 PA, la stessa non può che essere disattesa. Infatti da un lato un giudizio provvisionale in punto agli interessi di mora costituirebbe all'evidenza un anticipazione del merito della lite e svuoterebbe di significato la procedura principale; d'altro lato, per quanto riguarda le questioni di cui ai punti 1 e 4 del petitum (richiesta di stralcio di una frase contenuta nella querelata comunicazione della Cassa e di delucidazioni circa l'errata indicazione del grado d'invalidità, errore per altro ammesso dalla cassa in sede di risposta), in relazioni alle stesse non è ravvisabile l'esistenza di un interesse preponderante giustificante l'emanazione di provvedimenti provvisionali nel senso da lei auspicato.
Su tali questioni verrà pertanto statuito in sede di sentenza di merito (XVI).

 

                             1.11.   Interpellata dal TCA, il 3 maggio 2004 la Cassa ha preso posizione in merito alla richiesta dell’assicurata di adeguare al rincaro le prestazioni erogate (XIX).

Il 21 maggio 2004 l’attrice ha presentato le proprie osservazioni su quanto precisato dalla convenuta (XXI).

                             1.12.   In data 15 luglio 2004 lo scrivente Tribunale ha chiesto alla convenuta delucidazioni riguardo agli interessi di mora ed al rincaro della rendita (XXIV).


                                         Con lettera 24 agosto 2004 la Cassa ha risposto alla richiesta d’informazioni (XXVI).

Le risultanze di cui sopra sono state in seguito trasmesse all’attrice per una presa di posizione (XXVII).

Dopo la concessione di alcune proroghe (XXX, XXXII), con lettera 18 ottobre 2004 AT 1 si è espressa sugli accertamenti eseguiti (XXXIV).

 

                                        

                                         in diritto

 

                                         In ordine

                               2.1.   Con scritto 30 gennaio 2004 AT 1 ha chiesto al TCA di stralciare la risposta di causa 23 gennaio 2003 della Cassa essendo stata prodotta oltre il termine di 20 giorni per l'inoltro della risposta intimato da questa Corte con ordinanza 15 gennaio 2004 (V).
 

                                         Va qui rilevato che ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA, RL 3.4.1.1), applicabile in forza del rinvio contenuto all'art. 8 cpv. 2 della Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LALPP, RL 6.4.8.1), immediatamente dopo aver esaminato la petizione o dopo che la stessa è stata completata e ritornata al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia alla controparte fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta cui sono da allegare tutti i documenti. Suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata (art. 3 cpv. 2 LPTCA).

 

                                         Secondo l'art. 8 LPTCA trascorso un termine fissato in applicazione della legge, il giudice delegato o il presidente del Tribunale assegna un termine perentorio suscettibile per fondati motivi di proroga o di restituzione in intero.

 

                                         Nell'evenienza concreta, il TCA, con ordinanza del 15 dicembre 2003 (II), notificata il giorno successivo (X), ha assegnato alla Cassa il termine di 20 giorni di cui all’art. 3 cpv. 1 LPTCA per presentare la propria risposta di causa.

                                         La Cassa, senza chiedere una proroga, non ha rispettato il termine di 20 giorni, avendo in data 26 gennaio 2004 spedito l'allegato di risposta (VIII), pervenuto al TCA il giorno 27 gennaio 2004 (III).

 

                                         Si tratta comunque di un termine d’ordine. Di conseguenza, anche alla luce delle considerazioni che seguono, la richiesta dell’attrice di considerare non avvenuta la risposta di causa, con i relativi documenti, non può meritare accoglimento.

 

                                         Secondo un principio generale delle assicurazioni sociali - non assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa ‑ l'autorità di ricorso deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio, assumendo le prove necessarie e apprezzandole liberamente (fra le tante: DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti, cfr. anche Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, 2003 Zurigo, § 68 n. 2s p. 443s; cfr. anche l'art. 73 cpv. 2 LPP). Il giudice agisce quindi di propria iniziativa, senza essere vincolato alle richieste delle parti.

 

                                         In una sentenza non pubblicata del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, l'Alta Corte, confermandosi nella propria giurisprudenza di cui alla DTF 122 V 157, ha, tra l'altro, ribadito che (le sottolineature sono del redattore):

 

"  (…)

    d) Sia rilevato infine che il diritto federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova. In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. (…)

 

Elemento determinante dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). (…)."

(STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d)

 

                                         In una sentenza del 30 novembre 2000 nella causa T (K 22/00), il TFA, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il TFA ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile.

 

                                         L'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:         

                                     

"  (…)

   nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio. Non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile,

(…)." (STFA del 30 novembre 2000 nella causa T., K 22/00)

 

Il TCA si è espresso in questo senso anche in un giudizio non pubblicato del 28 aprile 2004 nella causa S.L. riguardante una controversia in ambito di previdenza professionale (inc. 34.2003.9).

                                         Pertanto lo scrivente Tribunale é tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova - anche se prodotto intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela essere in qualche modo rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento di fatti giuridicamente importanti.
Nella presente lite questa Corte considererà quindi la risposta di causa e la documentazione allegata alla stessa nella misura in cui sono determinanti per l’evasione della presente petizione.
Del resto va fatto presente che l’attrice ha avuto modo di replicare in merito al citato allegato di causa (XIII).

 

                               2.2.   Con il punto no 1 della petizione l’attrice ha chiesto lo stralcio della frase “il diritto alle prestazioni potrà essere esaminato in analogia ai criteri AI” contenuta nella comunicazione 30 ottobre 2003 contestata.
La domanda verte implicitamente su un’eventualità futura e configura di conseguenza non un'azione condannatoria, ma un'azione di accertamento (STCA inedita 8 novembre
2001 nella causa M. S, inc. 34.2000.26, consid. 2.3)

Dottrina e giurisprudenza ammettono che l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 120 V 301 consid.
2a; RDAT I-1994 p. 198, DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372, 112 Ia 185, SZS 1992 pag. 234, SZS 1992 pag. 294; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 n° 4, pag. 128; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 183).

                                         Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215, RAMI 1991 pag. 315, RCC 1990 pag. 469, 1989 pag. 33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), essa è comunque proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse considerevole degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 231, 115 V 373, SZS 1992 pag. 234; Murer/Stauffer/Rumo, Bundesgesetz über die Unfallver- sicherung, pag. 283; Guldener, Schweizerisches Zivilprozes- srecht, pag. 207). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373, 114 V 202-203).

 

                                         L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102, SZS 1992 pag. 234, STFA 22 maggio 1991 in re K.).

                                         Al contrario, non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali (RDAT I-1993 pag. 233ss, DTF110 Ib 215, DTF 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 32-33; Rhinow-Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867).


Nel caso in esame, dunque, come detto la frase inserita nella comunicazione contestata si riferisce ad un’eventualità futura, assolutamente non certa, motivo per cui la domanda dell’attrice non può che essere dichiarata irricevibile, mancando un interesse degno di protezione.

Non va comunque dimenticato che nei casi di pensionamento per motivi di salute (invalidità) sanciti con decisione autonoma ex art. 29 Lcpd, come la fattispecie in esame, l’art. 29 cpv. 3 Lcpd prevede espressamente che “il grado d’invalidità e l’eventuale riduzione o revisione del caso sono fissati applicando in analogia i criteri dell’AI”, motivo per cui la Cassa legittimamente ha indicato nella delibera contestata il tenore della succitata disposizione di legge.

 

                               2.3.   Per quel che concerne le restanti richieste (il riconoscimento degli interessi di mora sulla rendita d’invalidità versata retroattivamente, nonché il rincaro della stessa), facendo le stessa parte di una controversia tra un istituto di previdenza ed aventi diritto, è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP, dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

 

                                         Nel merito

                               2.4.   Oggetto principale del contendere è il versamento degli interessi moratori sulla mezza rendita d’invalidità LPP, riconosciuta dalla Cassa con effetto retroattivo al 1° ottobre 1993.
Non sono invece oggetto di verifica giudiziale i conteggi relativi al conguaglio delle prestazioni da versare all’attrice allestiti dalla convenuta nello scritto 22 ottobre 2003 (doc. 4), così come risulta dalla petizione (I) e come espressamente indicato dall’attrice nei successivi scritti 1° marzo 2004 (XIII) e 18 ottobre 2004 (XXXIV).

Per il resto, va qui rilevato che, come ammesso dalla convenuta in sede di risposta di causa, la Cassa ha erroneamente indicato nella comunicazione impugnata un grado d’invalidità del 100%.
Tale errore è comunque ininfluente perché, come si vedrà in seguito, l’istituto di previdenza ha fondato i propri calcoli su una rendita d’invalidità del 50%, così come definitivamente confermato dal TFA.

                               2.5.   In materia di previdenza professionale, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131s; per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia cfr. STFA non pubblicata del 31 luglio 1992 citata in DTF 119 V 134 consid. 4b).

                                         Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).
In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (DTF 119 V 134).

                                        

                                         Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

"  il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).

                                        

                                         Nella fattispecie in esame, con la risposta di causa la convenuta sostiene che nella previdenza sovraobbligatoria non vi è un obbligo di corresponsione di interessi moratori.
Interpellata dal TCA in merito a tale assunto, con scritto 24 agosto 2004 la convenuta ha risposto:

"  L’affermazione contenuta nella risposta di causa del 23 gennaio 2004 (cfr. pagina 3) è stata ripresa dalla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 21 luglio 1986 in re OB, che a sua volta citava una sentenza del Tribunale federale delle assicurazione (cfr. sentenza allegata).”

                                         Effettivamente nella succitata sentenza, concernente una vertenza in cui la Cassa era stata convenuta, il TCA aveva riportato la giurisprudenza del TFA, allora in vigore, secondo la quale, in ambito delle assicurazioni sociali, vi era un l’obbligo di versamento degli interessi di mora solo in casi in cui “il ritardo nella prestazione è dovuto a manovre illecite o perlomeno defatigatorie. Con la precisione che oltre ad illecito il comportamento dell’amministrazione (o dell’autorità di ricorso) dev’essere pure colpevole “ (STCA 21 luglio 1986 in re O.B, consid. 2.2. inc. CP 11/85).
Nel frattempo, come accennato poc’anzi, con sentenza 3 febbraio 1993 (DTF 119 V 31ss), nella previdenza professionale l’Alto Tribunale ha sancito l’obbligo di versamento di interessi di mora anche sulle rendite d’invalidità.
Infatti, secondo l’Alto Tribunale, i motivi che avevano indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio (DTF 115 V 35 consid. 8) sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).

D'altro canto, non può essere seguita l'argomentazione della Cassa convenuta per la quale gli interessi di mora sarebbero dovuti solo nell'ambito della previdenza obbligatoria, considerato come secondo la giurisprudenza il rapporto giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid.
4a e 115 V 37 consid. 8c; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Zurigo 1985, pag. 101/102). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102ss. (DTF119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c con riferimenti di giurisprudenza; cfr. la già citata DTF 119 V 131 ove l’Alto Tribunale ha condannato la Cassa federale d’assicurazione, quindi un ente di diritto pubblico, al versamento d’interessi di mora sulle prestazioni d’invalidità sovraobbligatorie).

                                         Pertanto, in applicazione analogica dell’art. 105 cpv. 1 CO, gli interessi decorrono dalla data della (precedente) petizione 5 settembre 1994 benché il diritto alla rendita sia sorto già nel 1993. Non risulta infatti che antecedentemente alla prima petizione l’assicurata abbia proceduto in via esecutiva contro la Cassa.
Non prevedendo la Lcpd, né il relativo regolamento (RL 2.5.5.1.1.) alcun tasso d’interesse, in casu va riconosciuto un interesse moratorio del 5%, ma solo sino al 31 ottobre 2003, avendo l’assicurata dal 1° novembre 2003 iniziato a percepire la mezza rendita d’invalidità.

 

                               2.6.   Appurato il diritto agli interessi moratori, occorre accertare su quale importo gli stessi debbano essere calcolati.

Nella risposta di causa la Cassa ha sostenuto che:

 

"  Il __________ ritiene che semmai codesto lodevole Tribunale dovesse ammettere la legittimità della richiesta della controparte, gli interessi dovrebbero essere riconosciuti unicamente sulla differenza fra le prestazioni d'invalidità al 50% dovute dalla Cassa, e le prestazioni già versate dallo __________ (sempre sul 50%) a favore dell'assicurata in virtù dell'art. 18 Lstip.

 

In buona sostanza la differenza che potrebbe essere remunerata degli interessi dovrebbe essere calcolata nel modo seguente (es. base di calcolo 1993):

 

- prestazione mensile complessiva versata dallo Stato (50%)    fr. 1'911.00

- prestazione d'invalidità versata dalla Cassa pensioni (50%)    fr. 2'748.00

  differenza                                                                                               fr.    837.00

 

Gli interessi dovrebbero quindi essere riconosciuti sulla differenza mensile di fr. 837.00." (Doc. III)

                                        

                                         In effetti, dalla risposta di causa risulta che dal 1° giugno 1993 al 31 ottobre 2003 l’assicurata ha percepito dallo Stato __________ una prestazione prevista dall’art. 18 Legge cantonale sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lstip, RL 2.5.4.4.) al 100%.
Solo con effetto al 1° novembre 2003, a seguito della STFA 10 settembre 2003, la Cassa ha iniziato ad erogare la mezza rendita d’invalidità di fr. 2'933.— (supplemento sostitutivo AVS/AI incluso), continuando lo Stato, da parte sua, a versare contemporaneamente la citata prestazione ai sensi dell’art. 18 Lstip, ridotta tuttavia al 50% a seguito del riconoscimento della rendita d’invalidità.
Nel periodo 1° giugno 1993 – 31 ottobre 2003, come risulta dal conteggio 22 ottobre 2003 (doc. 4), all’assicurata è stata versata la prestazione ex art. 18 Lstip del 100% in luogo del 50%, circostanza che non giustifica tuttavia la corresponsione degli interessi sulla differenza tra la due prestazioni.
Si tratta infatti di due differenti prestazioni, una di natura previdenziale (rendita LPP) e l’altra derivante da un rapporto lavorativo (prestazione ex art. 18 Lstip.), versate da due distinti enti (Cassa pensioni CV 1 rispettivamente ___________ del __________), ritenuto che, come precisato di seguito, ad AT 1, contrariamente a quanto ipotizzato dalla Cassa, spetta il versamento da parte di quest’ultima dell’intero ammontare delle rendite d’invalidità anche per il periodo 1°giugno 1993 – 31 ottobre 2003 e ciò a prescindere dal versamento da parte dello Stato, nel medesimo periodo, di prestazioni giusta l’art. 18 Lstip.

Vero che nello scritto 18 ottobre 2004 (pag. 17, XXXIV) l’attrice non si è opposta al metodo di calcolo degli interessi proposto dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. scritto 18 ottobre 2004 pag. 17, XXXIV), ossia, come visto, sulla differenza tra prestazione ex art. 18 Lstip non dovuta e rendita LPP di diritto.
Ma è altrettanto vero che
l'acquiescenza - come la transazione - non vincola il giudice delle assicurazioni sociali, il quale deve esaminare la conformità della soluzione proposta ai fatti e al diritto e decidere se concedere o meno il proprio consenso (SZS 1994 pag. 231; DTF 104 V 165; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 28; cfr. anche Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 485).

                                         Nel conteggio 22 ottobre 2003 inviato all’assicurata risulta infatti come la Cassa, per quanto riguarda il versamento delle rendite arretrate, intenda effettuare una compensazione, riguardante il periodo 1° giugno 1993 – 31 ottobre 2003, tra la rendita d’invalidità al 50% di diritto e le prestazioni ex art. 18 Lstip versate in eccesso (50%), nonché fr. 9'600.— di stipendio “rimborsabili” allo Stato (doc. 4).

Va al riguardo fatto presente che la compensazione di due pretese configura un principio generale del diritto, previsto in ambito civile agli art. 120ss CO e applicabile, in via analogica, anche al diritto amministrativo, rispettivamente al diritto delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1994 p. 217 consid. 3; DTF 128 V 228 consid. 3a con riferimenti, 110 V 185 consid. 2), e quindi anche nella previdenza professionale [al proposito va fatto presente che la LPP prevede una norma specifica in materia di compensazione, secondo cui il diritto alle prestazioni - rendita di invalidità, di vecchiaia, per i superstiti e prestazione di libero passaggio - può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono mai stati dedotti dal salario (art. 39 cpv. 2 LPP; DTF 126 V 315). L’art. 21 cpv. 2 Lcpd è del medesimo tenore].
Inoltre, è opportuno rammentare che, come nel diritto privato, anche nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i medesimi soggetti giuridici, ossia deve sussistere una reciproca identità tra debitore e creditore (“gegenseitige Identität von Gläubiger und Schuldner”); la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre scaduta ed esigibile giuridicamente (Imhof/Rhinow, Verwaltungs-rechtsprechung, 6.a edizione, volume 1, p. 196/7; DTF 128 V 224 consid. 3b; cfr. anche STFA non pubblicata 21 novembre 2002 nella causa L consid. 4.1, B 78/00).
Infine, va ricordato che un istituto di previdenza può operare una compensazione di prestazioni assicurative (future) con crediti (scaduti) vantati nei confronti di un assicurato tenendo comunque conto che per effetto di detta compensazione non venga intaccato il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo (DTF 128 V 54 consid. 4, 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103; RAMI 1991 N. U 268 p. 39; SZS 2000 p. 548; STFA non pubbl. del 17 settembre 1991, consid. 5c).

In tale contesto va rilevato che con sentenza inedita del 13 maggio 2004 nella causa F.C. (inc. 34.2003.15) questo TCA aveva annullato una compensazione tra una rendita di vecchiaia LPP erogata dalla stessa convenuta e lo stipendio versato in eccesso dallo Stato al medesimo assicurato, mancando la reciprocità tra creditore e debitore.
In un’altra decisione, invece, lo scrivente Tribunale aveva confermato la compensazione tra parte della rendita LPP, sempre erogata dalla Cassa pensioni CV 1, dovuta ad un assicurato con il credito vantato dalla stessa nei confronti della medesima persona risultante dalla restituzione di prestazioni previdenziali indebitamente percepite a seguito di una sovrassicurazione (STCA inedita del 5 maggio 2000 nella causa M.M., inc. 34.1998.34).

 

                                         Nel caso in esame, non sussistono le premesse per compensare la rendita d’invalidità, erogabile con effetto retroattivo dalla Cassa pensione, con le prestazioni ex art. 18 Lstip versate dallo Stato.
Come detto sopra, per poter validamente procedere alla compensazione, è necessario che la prestazione e controprestazione sussista tra i medesimi soggetti giuridici, presupposto che in concreto non risulta adempiuto.
Di conseguenza, secondo questo Tribunale, la Cassa dovrà

                                         procedere all’integrale versamento all’attrice delle prestazioni assicurative dovute per il periodo 1° giugno 1993 - 31 ottobre 2003 unitamente agli interessi di mora del 5% dal 5 settembre 1994 al 31 ottobre 2003. Spetterà, se del caso, in un secondo tempo allo Stato richiedere all’interessata l’eventuale restituzione di prestazioni indebitamente versate.

                               2.7.   L’attrice ha chiesto che le rendite d’invalidità vengano adeguate al rincaro.

Nel merito, con lettera 3 maggio 2004 la Cassa ha precisato quanto segue:

 

"  Per quanto riguarda la pensione d'invalidità al 50% precisiamo che la stessa è stata adeguata al rincaro sino al 31 dicembre 1998.

A partire dal 1° gennaio 1999, in applicazione della norma transitoria generale contenuta nella Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 maggio 1985, non è più stata adeguata al rincaro.

Al momento in cui il rincaro cumulato supererà il limite del 5%, la rendita acquisita al 31 dicembre 1998 sarà nuovamente adeguata al rincaro – per la parte eccedente il 5% (allegato 2)." (Doc. XIX)

 

 

                                         Per quel che concerne l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi, l’art. 36 LPP prevede quanto segue:

"  1 Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e quelle d’invalidità devono essere adattate all’evoluzione dei prezzi, secondo quanto disposto dal Consiglio federale, fino all’età di 65 anni per gli uomini e fino all’età di 62 anni per le donne.

2 L’istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni sull’adattamento delle altre rendite in corso."


Sulla base dell’art. 36 cpv. 1 LPP, il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sull’adeguamento delle rendite superstiti e e invalidità all’evoluzione dei prezzi, in vigore dal 1° gennaio 1998 (SR 831.426.3).

                                         Va tuttavia fatto presente che l’art. 36 LPP è applicabile unicamente alla previdenza obbligatoria, ma non a quella sovraobbligatoria, come è il caso in esame.
Nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria l’adeguamento al ricaro delle rendite è disciplinato dal relativo regolamento della fondazione di previdenza, rispettivamente dalle norme di diritto pubblico applicabili all’istituto di previdenza (DTF 127 V 264 s consid. 2a con riferimenti; STCA inedita 8 maggio 1998 nella causa G.C., inc. 34.1997.59; cfr. anche DTF 130 V 82 consid. 3.2.2).

                                         Nel caso in esame, l’adeguamento delle rendite versate dalla Cassa pensioni CV 1 è sancito dalla Legge cantonale concernente l’adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro (RL 2.5.4.5.), la quale disciplina anche l’adeguamento degli stipendi e le indennità per famiglia e figli dei dipendenti statali e dei docenti comunali.
Con la “norma transitoria generale” alla succitata legge cantonale, entrata in vigore dal 1° gennaio 1999, l’adeguamento del rincaro delle rendite in corso e future è stato sospeso temporaneamente sino al limite cumulato del 5% a contare dall’entrata in vigore della norma stessa. La disposizione transitoria stabilisce che l’adeguamento delle rendite riprenderà nella misura in cui il rincaro cumulato raggiungerà il 5%.
Occorre qui ricordare che, in una sentenza del 2001, pubblicata in DTF 127 V 264s, il TFA ha giudicato legale la prassi amministrativa secondo la quale l’adeguamento al rincaro delle rendite per i superstiti e d’invalidità, il cui importo eccede il minimo predisposto dalla legge, non è obbligatorio sino a che l’ammontare totale della rendita è superiore a quella della rendita (minima) LPP adeguata all’evoluzione dei prezzi (cosiddetto principio dell’imputazione).
Per questo motivo, in data 15 luglio 2004 questo TCA ha chiesto alla Cassa di illustrare se la rendita in questione sia maggiore di un’eventuale rendita minima della previdenza obbligatoria, adeguamenti compresi.

                                         Questa la risposta della Cassa convenuta:

 

"  La controparte ha diritto secondo le disposizioni della Legge sulla Cassa pensioni ad una pensione d'invalidità al 50%, con l'adeguamento al rincaro secondo la Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali del 10 giugno 1985 sino al 31 dicembre 1998 di fr. 26'473.00, oltre al supplemento sostitutivo AVS/AI al 50%, aggiornato al 2004 di fr. 10761.00 / annui.

Queste prestazioni sono a carico della Cassa pensioni.

Secondo gli artt. 24 e 36 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, indichiamo l'ammontare della pensione d'invalidità al 50% quale valore di comparazione, con l'aggiunta dell'indicizzazione.

 

In sintesi il calcolo è il seguente:

 

▪   Avere di vecchiaia determinante

                                               all'età di 62 anni                      fr. 170'363.20

 

▪   Tasso di conversione LPP     7.2

 

▪   Ammontare della pensione

    d'invalidità AI 50% al

    1° ottobre 1993                                                     fr.      6'133.00

 

 

▪   Adeguamento al rincaro secondo l'art. 36 LPP:

 

    1997 = 3.2%                           fr.          196.25

    1999 = 0.5%                           fr.            31.65

    2001 = 2.7%                           fr.          171.75

    2003 = 1.2%                           fr.            78.40       fr.         478.05

 

Ammontare pensione d'invalidità

al 50% secondo LPP                                                fr.       6'611.05

 

Come si può rilevare da questi calcoli la pensione d'invalidità assegnata secondo le disposizioni di Legge sulla Cassa pensioni è superiore per rapporto a quanto prevede la LPP, per cui il blocco dell'indicizzazione contenuto nella Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali del 10 giugno 1985(RL 2.5.4.5) non tocca le prestazioni complessive che devono essere garantite secondo gli artt. 24 e 36 LPP.

 

A parere del Comitato tuttavia, questo principio non è applicabile nella fattispecie.

Secondo l'art. 23 LPP hanno diritto ad una pensione d'invalidità le persone che, nel senso dell'AZ sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.

 

Ora nel caso concreto l'assicurata non beneficia di una pensione d'invalidità al 50% a seguito di una decisione presa dall'Assicurazione federale per l'invalidità; nell'ambito dei primo pilastro la rendita federale d'invalidità in favore dell'assicurata è stata rifiutata.

 

La controparte ha invece diritto alla pensione d'invalidità al 50% in applicazione dell'art. 29 Lcpd determinata nell'ambito della procedura autonoma della Cassa pensioni CV 1 (cfr. sentenza TCA del 19 ottobre 1999).

 

Per queste ragioni, a nostro parere, il raffronto fra le prestazioni dovute autonomamente dalla Cassa pensioni in applicazione dell'art. 29 Lcpd e quelle previste dagli artt. 24 e 36 LPP non è

pertinente." (Doc. XXVI)


Indipendentemente dalla questione a sapere se alla presente rendita d’invalidità, stabilita a seguito di una decisione autonoma ex art. 29 Lcpd, siano applicabili le disposizioni degli art. 24 e 36 LPP, occorre evidenziare come la sospensione del rincaro, sancita dalla legislazione cantonale, rispetti il suddetto principio dell’imputazione.
Dal succitato calcolo risulta infatti che la sola rendita d’invalidità di fr. 26'473.--, rivalutata sino al 31 dicembre 1998, è comunque maggiore alla rendita minima LPP di fr. 6'611,05, adeguamento al 2003 incluso.

Di conseguenza, la Cassa legittimamente può sospendere il rincaro delle rendite in corso e future sino al limite cumulato del 5%, così come previsto dalla norma transitoria della Legge concernente l’adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno 1995 (RL 2.5.4.5), entrata in vigore al 1° gennaio 1999.
L’adeguamento avverrà, appunto, solo nel caso in cui il cumulo di rincaro supererà il 5%, così come prescritto dalla norma transitoria citata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione, nella misura in cui ricevibile, è accolta ai sensi dei considerandi.

                                         §)     La Cassa pensioni CV 1 è condannata a versare

ad AT 1 interessi moratori del 5% sull’intero ammontare delle rendite d’invalidità dovute dal 5 settembre 1994 al 31 ottobre 2003.

 

§§) La Cassa pensioni CV 1 non è autorizzata ad operare una compensazione delle rendite d’invalidità di spettanza di AT 1 per il periodo 1° giugno 1993 – 31 ottobre 2003 con le prestazioni versate a quest’ultima dallo __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                     

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti