Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulla petizione 19 dicembre 2003 di
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AT1
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contro |
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CV1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto, in fatto
1.1. AT1 classe
1938, dipendente presso la ditta __________ __________, __________, ed è stato
affiliato, per il tramite del suo datore di lavoro, in ambito previdenziale
presso ____________________.
In data 28 febbraio 2001 egli ha firmato una dichiarazione con la quale chiedeva
il versamento integrale in capitale delle prestazioni di vecchiaia (doc. A3)
Cessata l’attività presso la ditta __________, con conteggio 15 gennaio 2003
relativo al pensionamento anticipato al 1° dicembre 2002, la __________,
società gerente della succitata Fondazione, ha determinato in fr. 44'249
l’importo dell’avere di vecchiaia posto in liquidazione (doc. A2).
1.2. A seguito
dell’inizio della nuova attività lucrativa di presso il Comune di __________,
in virtù della convenzione previdenziale stesa con la Cassa pensione CV1 (in
seguito: Cassa), il Municipio ne ha chiesto l’affiliazione del succitato con
effetto dal 1° febbraio 2003 (doc. 2), successivamente avvenuta.
In data 22 aprile 2003 la __________ ha quindi allestito il conteggio della prestazione
di libero passaggio (stato al 31 gennaio 2003) per complessivi fr. 45,288.—
(interessi inclusi), annullando di fatto il conteggio 15 gennaio 2003
concernente la liquidazione della rendita di vecchiaia a seguito del
prepensionamento (sub doc. 4).
Il 6 maggio 2003 la __________ ha comunicato all’assicurato il versamento della
prestazione di libero passaggio alla Cassa (doc. 4).
Con certificato d’affiliazione del 25 giugno 2003 la Cassa ha quindi confermato
all’assicurato l’avvenuto trasferimento della prestazione di libero passaggio,
con l’indicazione che l’importo di fr. 44'861 .— gli ha permesso l’acquisto di
4926 giorni al 100% (doc. 7).
1.3. Avendo AT1
compiuto 65 anni al 12 settembre 2003, con comunicazione del 31 ottobre 2003 la
Cassa ha riconosciuto il diritto ad una pensione di vecchiaia di fr. 217.—
mensili, con effetto dal 1° ottobre 2003 (doc. 18).
Con lettera 13 novembre 2003 l’assicurato contesta la rendita di vecchiaia,
sostenendo che la __________ gli aveva garantito la liquidazione in capitale
della pensione (doc. 21).
Il 16 dicembre 2003 la Cassa ha spiegato all’interessato che egli aveva diritto
ad una rendita e non al versamento in capitale dell’avere di vecchiaia (doc.
24).
1.4. Con la
presente petizione l’attore ha chiesto la condanna della Cassa al versamento in
capitale delle prestazioni di vecchiaia, rilevando di trovarsi in una precaria
situazione finanziaria
In particolare egli ha fatto presente:
" Fino alla fine del 2002 ero alle dipendenze della ditta __________ giardini a __________ dalla quale a pochi mesi dal beneficio sono stato licenziato dopo 25 anni di servizio.
Grazie all'Autorità comunale di __________ sono stato assunto in qualità di operaio esterno avventizio, il rapporto di lavoro è cessato in questi giorni dove ho pagato i contributi della Cassa CV1.
Prima di essere licenziato ho sottoscritto la dichiarazione di liquidazione in capitale presso la __________, assicurazione per i dipendenti della __________ giardini, allo scopo di ricevere la somma in contanti di fr. 44'249.-.
Ho ricevuto conferma in tal senso il 15.1.2003.
Al momento dell'inizio dell'attività lavorativa presso il Comune di __________, nessuno mi ha comunicato che il capitale disponibile, nel caso di passaggio alla CP cantonale non avrebbe più potuto essere rilevato. Sinceramente ho sempre creduto che lo stesso fosse a mia disposizione presso un conto del cantone.
Il Sindacato al quale mi sono sempre rivolto è pure stato silente ed anche la pratica relativa all'ottenimento dell'AVS non è stata gestita in modo concreto. Solo grazie alla collaborazione dei servizi comunali, in data odierna ho potuto finalmente ricevere la rendita.
In sostanza non sono stato informato dei diritti e doveri che dovevano e devono essere rispettati." (Doc. I)
1.5. Con risposta di causa 23 gennaio 2004 la Cassa ha chiesto la reiezione della petizione, ribadendo che non vi sono i requisiti per una liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia.
1.6. In corso di
causa, a due riprese il TCA ha chiesto delle delucidazioni alla __________,
ricevendo risposta il 19 maggio 2004 (VI) rispettivamente il 4 agosto 2004
(XI).
Le risultanze sono state intimate alle parti per osservazioni.
Solo la
Cassa, con scritti 1° giugno 2004 e 18 agosto 2004, ha preso posizione in
merito (IX,XIII).
Le risultanze di questi accertamenti verranno esposte nei considerandi di
diritto nella misura in cui necessari per l’evasione della vertenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 della Legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre
1999).
Oggetto del contendere è sapere se rettamente la Cassa deve versare
all’assicurato la liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia in
luogo dell’erogazione di una rendita mensile.
Trattandosi quindi di una controversia in materia previdenziale che vede
opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto, è data la competenza,
ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b;
125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. Secondo l’art. 13 cpv. 1 LPP, nel tenore in vigore dal hanno
diritto
alle prestazioni di vecchiaia:
a) gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b) le donne che hanno compiuto i 62 anni.
Il capoverso 2 dell’art. 13 LPP stabilisce che le disposizioni regolamentari
dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il
diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività
lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è
corrispondentemente adattata.
2.4 L'art. 14 LPP prevede l'ammontare della rendita di vecchiaia, mentre a proposito della modalità di pagamento l'art. 37 LPP stabilisce che:
" 1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola, assegnate come rendite."
Di principio, in materia di previdenza professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid).
Il versamento in forma di capitale è quindi un’eccezione (cfr. SVR 1994 BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell’11 aprile 1997 in re A).
Infatti i capoversi 2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:
" 2 L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.
3 Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto."
Tramite questa deroga al principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha voluto offrire all’assicurato una certa libertà nell’utilizzazione del capitale di vecchiaia.
Secondo l'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo.
Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato sono, per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124). Con l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato.
2.5. L'art. 22 cpv.1 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello stato (Lcpd; RL 2.2.5.1) stabilisce che:
" La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5% dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%".
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l'art. 17 cpv. 4 LCP prevede:
" Le prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per superstiti sono di regola assegnate come rendite. Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidata in capitale solo l'eccedenza rispetto ad una rendita pari al 30% dello stipendio assicurato."
Infine va
ancora rilevato che l'art. 17 cpv. 4 Lcpd, anche se più restrittivo dell'art.
37 cpv. 2 LPP, non viola le disposizioni minime LPP (cfr. consid. 2.4), in
quanto questa norma ha carattere potestativo e quindi in questo ambito
attribuisce potere d'apprezzamento al fondo di previdenza (DTF 117 V 316
consid. 4a; STCA 14 agosto 2000 nella causa A.A, inc. 34.2000.20).
L’art. 13a cpv. 1 del relativo regolamento (Rcpd; RL 2.5.5.1.1) dispone invece che la domanda di capitalizzazione della rendita deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi prima dell’inizio del versamento della pensione. La capitalizzazione parziale della pensione di vecchiaia è calcolata sullo stipendio determinante secondo l’ art. 22 cpv. 1 e secondo la norma transitoria B, cpv. 1 Lcpd.
2.6. Nella fattispecie
in esame, la Cassa ha ricevuto dal Municipio di __________ la richiesta di
affiliazione 25 marzo 2003 inerente la nuova attività lucrativa iniziata da
AT1 il 1° febbraio 2003 (doc. 2).
Di conseguenza, la __________ ha allestito il conteggio della prestazione di
libero passaggio ed il 6 maggio 2003 ha comunicato all’assicurato il versamento
della prestazione d’uscita alla Cassa (doc. 4).
La Cassa, mediante certificato d’assicurazione del 25 giugno 2003, ha
confermato l’avvenuta affiliazione nonché il trasferimento della prestazione di
libero passaggio, con l’indicazione che l’importo di fr. 44'861 .— ha permesso
l’acquisto di 4926 giorni al 100% (doc. 7).
Avendo il 12 settembre 2003 l’assicurato compiuto 65 anni, con la contestata
comunicazione 31 ottobre 2003 l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto
ad una pensione di vecchiaia di
fr. 217.— mensili, con effetto dal 1° ottobre 2003 (doc. 18).
Non prevedendo le norme previdenziali della CV1 la liquidazione integrale delle
prestazioni di vecchiaia, la convenuta aveva in precedenza esaminato se, sulla
base dell’art. 17 cpv. 4 Lcpd (cfr. consid. 2.6), vi fossero i requisiti per la
capitalizzazione parziale delle prestazioni di vecchiaia, giungendo alla
conclusione che in concreto essi non erano dati, motivo per cui essa ha
riconosciuto il diritto alla rendita mensile di vecchiaia (cfr. risposta pag.
5).
2.7. AT1 ha fatto valere di aver dichiarato il 28 febbraio 2001 alla __________ di optare, in caso di pensionamento, per la liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia in luogo della rendita (doc. A3).
Tale dichiarazione non può tuttavia essere opposta alla Cassa. Infatti, quest'ultima ha dato seguito alla richiesta di affiliazione inoltrata dal nuovo datore dell'assicurato (Municipio di __________), ricevendo dal precedente istituto previdenziale (__________) la prestazione di libero passaggio che è stata in seguito accredita.
A seguito del pensionamento per vecchiaia dell'attore, in applicazione delle disposizioni di legge menzionate (consid. 2.42.6) la Cassa ha rettamente determinato i diritti previdenziali, riconoscendo una rendita di vecchiaia mensile di fr. 217.
L'assicurato non può nemmeno invocare nei confronti dell'amministrazione una protezione della buona fede per ottenere la liquidazione della prestazione di vecchiaia, non essendovi infatti stata alcuna informazione errata da parte della Cassa qui unica convenuta. AI riguardo va fatto presente che in materia di diritto amministrativo il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 136 consid. 3a, 126 11 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
2.8. Dagli atti
risulta tuttavia che, come visto, in data 15 gennaio 2003 la __________ aveva
allestito un conteggio di versamento dell’avere di vecchiaia a seguito del “pensionamento
anticipato al 1° dicembre 2002” dalla ditta Vivai __________ di __________
(doc. A2).
Interpellata in merito dal TCA, con lettera 19 maggio 2004 la medesima
assicurazione ha fatto presente di aver annullato il conteggio 15 gennaio 2003,
sostituendolo con il conteggio d’uscita ordinaria dal Fondo di previdenza al 31
gennaio 2003 (doc. V/1), datato 22 aprile 2003 (V/1) e di aver avvisato, con
lettera 6 maggio 2003, l’assicurato dell’avvenuto versamento alla Cassa della
prestazione di libero passaggio accumulata fino al 31 gennaio 2003, con
relativi interessi (doc. 4).
Pertanto, al momento dell’uscita dalla __________ (31 gennaio 2003), a seguito
della cessazione del rapporto lavorativo con la Vivai __________ (VI/3),
l’assicurato (classe 1938) aveva compiuto 64 anni ed avrebbe effettivamente
potuto beneficiare del prepensionamento. Secondo il regolamento previdenziale
della __________, richiamato d’ufficio dal TCA, il prepensionamento è infatti
possibile al più presto 5 anni prima dell’inizio del versamento della rendita
di vecchiaia ordinaria, ovvero a 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini
(XI bis).
Stando alla giurisprudenza del TFA, nel caso in cui la disdetta del rapporto di
lavoro viene data ad un’età in cui per l’assicurato esiste già un diritto ad
una rendita di vecchiaia ai sensi di un prepensionamento, non può essere
pretesa una prestazione di libero passaggio, essendo la stessa sussidiaria alle
prestazioni di vecchiaia (DTF 129 V 381 = SVR 2003 BVG Nr. 24; nel caso in cui
il regolamento dell’istituto previdenziale condiziona il pensionamento
anticipato ad una dichiarazione di volontà in tal senso, cfr. STFA inedita 24
giugno 2002 in re S, B38/00).
In queste condizioni, dunque, la __________, alla luce degli atti all’inserto,
nonostante avesse saputo dell’inizio di una nuova attività lucrativa, non
avrebbe dovuto trasferire la prestazione di libero passaggio ma porre
innanzitutto l’assicurato al beneficio del prepensionamento, così come chiesto
dall’attore nella forma di un versamento in capitale.
Tale questione non merita ulteriore approfondimento, poiché non rientra
nell’oggetto del contendere.
Va infatti ricordato che nella fattispecie in esame oggetto della petizione è
la richiesta dell’attore formulata nei confronti della Cassa CV1 di
ottenere la liquidazione in capitale dell’avere di vecchiaia.
Vero che nello scritto 18 agosto 2004 la convenuta ha rilevato che, qualora
questo TCA dovesse decidere per la non legittimità del trasferimento della
prestazione di libero passaggio, disporrebbe il rimborso di detta prestazione
(fr. 44'861 più interessi) alla __________, compensata dalle prestazioni
assicurative già versate (rendite di vecchiaia) (XIII).
Ma è altrettanto vero che, come visto, spetta piuttosto all’assicurato far
valere nei confronti della __________ un eventuale diritto al prepensionamento,
e quindi al versamento della già postulata liquidazione in capitale, con tutte
le conseguenze del caso, tra cui l’eventuale “rimborso” ipotizzato dalla Cassa
convenuta.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l’operato della
Cassa merita conferma e, di conseguenza, la petizione dev’essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti