Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2004.10

 

RG

Lugano

13 agosto 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo nella causa che oppone

 

 

1. AT1

1 rappr. da: RA1

2. AT2

 

 

a

 

 

 

 

 

1. AT1

2. CV2

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto

 

                                     -   che con sentenza 15 gennaio 2004, cresciuta in giudicato il 9 febbraio 2004, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi AT1 disponendo, al dispositivo n. 2 della sentenza, la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;

 

                                     -   che il 20 febbraio 2004 il Segretario assessore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;

 

                                     -   che ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi AT1 il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

 

                                     -   che in corso d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti presso gli istituti previdenziali interessati; delle relative risultanze, trasmesse agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione, si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;

 

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];

 

                                     -   che giusta l'art. 22 LFLP

 

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

 

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

 

                                     -   che per l'art. 142 CC

 

"  1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

 

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

 

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

 

-   che a norma dell'art. 25a LFLP

 

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

 

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

 

                                     -   che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253); 

 

                                     -   che a norma dell'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995,

 

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

 

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

 

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

 

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

 

 

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

 

la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

 

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

 

                                     -   che l'art. 22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia - come nel caso in esame (cfr. infra) - va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

 

                                     -   che dagli atti all'inserto non risulta che al momento del matrimonio (novembre) AT1 fosse assicurata presso un istituto previdenziale né che disponesse a quell'epoca di qualsivoglia avere di libero passaggio; al momento del divorzio (9 febbraio 2004, data della crescitra in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620), per contro, essa disponeva di una prestazione d'uscita pari a fr. 94'793.-- presso la AT2, unico istituto previdenziale cui essa risulta essere assicurata a far tempo dal 1° aprile 1988 (doc. VI, XII, XX);

 

                                     -   che la prestazione accumulata da AT1 durante il matrimonio coincide quindi con l'importo di fr. 94'793.-- esistente al momento del divorzio presso la AT2;

 

                                     -   che anche CV1 non risulta dagli atti essere stato assicurato, al momento del matrimonio, presso un istituto previdenziale, né egli disponeva di qualsivoglia avere di libero passaggio a tale momento; egli è stato per la prima volta assicurato presso un istituto di previdenza, segnatamente presso la __________, con effetto dal 1° gennaio 1972 (doc. XXV). All'uscita da questo istituto (dicembre 1986), la prestazione previdenziale di fr. 58'638.90 ivi accumulata risulta essergli stata versata in contanti da parte di suddetto istituto previdenziale causa inizio di attività lucrativa a titolo indipendente (doc. XXV). Nessuna contestazione è stata sollevata al riguardo, nell'ambito della presente procedura, da parte dell'ex coniuge. Il pagamento in contanti di detta prestazione in pendenza di matrimonio ha comportato quindi l'uscita della stessa dal ciclo della previdenza con la conseguente impossibilità, ora, di una sua divisione ai sensi degli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 22 cpv. 2 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 123 III 437; FF 1996 I 110; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000, p. 255; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Vetterli/Keel, op. cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, p. 58);

 

                                     -   che in seguito, a far tempo dal 1° gennaio 1989 e sino al 1° luglio 1999, CV1 è stato assicurato presso la __________ (doc. XXVI). Dal 1° agosto 1999 l'ex marito risulta per contro essere assicurato presso la CV2dove il capitale di previdenza precedentemente accumulato (fr. 106'411.35) è stato trasferito nel settembre 2002 (doc. Vbis, XIII, XXXII, XXXIV). Al momento del divorzio CV1 disponeva presso questo istituto di una prestazione d'uscita di fr. 145'816.-- (doc. Vbis, XXXIV);

 

                                     -   che di conseguenza la prestazione di CV1 da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, corrisponde alla prestazione d'uscita accumulata a far tempo dal 1° gennaio 1989 ed esistente al momento del divorzio presso la __________ per complessivi fr. 145'816.--;

 

                                     -   che stante la chiave di ripartizione pari, per ognuno, alla metà della prestazione accumulata dall'altro durante il matrimonio, il credito a favore di AT1 ammonta a fr. 72'908 (145'816 : 2), quello a favore di CV1a fr. 47'396.50 (94'793 : 2);

 

                                     -   che considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 25'511.50;

 

                                     -   che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258);

 

                                     -   che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

 

                                     -   che l'importo di fr. 25'511.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (9 febbraio 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di AT1 presso la AT2, dove essa risulta attualmente assicurata;

 

                                     -   che in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT1 interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da CV1 durante il matrimonio ammonta a fr. 145'816.--.

 

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT1 durante il matrimonio ammonta a fr. 94'793.--.

 

                                 3.-   E' fatto ordine alla CV2 __________ di versare alla, a favore di AT1 (n. AVS __________), la somma di fr. 25'511.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 febbraio 2004.

 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti