Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2004.13

 

rg/gm

Lugano

13 aprile 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

vista la petizione del 15 marzo 2004 promossa da

 

 

ATTO1

 

 

contro

 

 

 

_CONV1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

richiamata la petizione 15 marzo 2004 con cui la Fondazione Istituto collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 2'953.40 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese per il periodo luglio - dicembre 2002, rispettivamente di pronunciare il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________dell'UEF di __________;

 

 

visto lo scritto 20 marzo 2004 con cui la convenuta ha dichiarato di ritirare l'opposizione al PE n. __________"totalmente ed incondizionatamente in quanto i premi pretesi sono più che dovuti";

 

 

rilevato,

 

che il riconoscimento della pretesa attorea di cui allo scritto 20 marzo 2004 configura atto di acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175s, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 502) -  pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere stralciata dai ruoli;

 

 

vista la LPTCA;

 

 

 

decreta                   1.-   La causa é stralciata dai ruoli per acquiescenza.

 

                                         § E' attestata l'esecutività del PE n. __________dell'UEF di __________ per effetto del ritiro dell'opposizione.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi