Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2004.19

 

RG/sc

 

11 giugno 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

vista la petizione del 17 marzo 2004 promossa da

 

 

ATTO1

 

 

contro

 

 

 

CONV1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata la petizione 17 marzo 2004 con cui l'attrice ha chiesto al TCA di condannare la convenuta al versamento di fr. 18'030.30, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2003 su fr. 17'880.30 a titolo di contributi previdenziali e spese relativi al periodo 1.1.1999-31.1.2001, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di __________;

 

visto lo scritto 26 maggio 2004 (IV) e la successiva comunicazione 8 giugno 2004 con cui la convenuta ha dichiarato che "riconosciamo incondizionatamente le pretese fatte valere dall'Istituto collettore LPP. Chiediamo tuttavia di poter fare dei pagamenti rateali per noi sostenibili" (VI).

 

 

   considerato

 

    che tale scritto configura atto d'acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge - pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere stralciata dai ruoli (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 167 consid. 4a; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176, 104 V 162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387s; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 56);

 

    che quo alla modalità di pagamento dell'importo riconosciuto, spetterà alla Fondazione attrice valutare se concedere eventuali facilitazioni nel senso auspicato dalla convenuta;

 

 

decreta                    1.   La causa é stralciata dai ruoli per acquiescenza.

 

                                         § E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ del 1° ottobre 2003 dell'UEF di __________.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   3.   Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi