Raccomandata |
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Incarto n.
fc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulla petizione del 19 maggio 2004 di
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Fondaz. istituto collettore LPP, _____________ |
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
ritenuto in fatto che
- per decisione n. 155.1.2233.51 del 29 ottobre 2002, cresciuta in giudicato il 30 novembre successivo, la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione), constatato che l’affilliazione al precedente istituto di previdenza (__________) era stata sciolta con effetto al 31 dicembre 1999, ha affiliato d'ufficio CV 1 di __________, quale datore di lavoro, ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto dal 1. gennaio 2000 (doc. A e B);
- la Fondazione ha in seguito stabilito e notificato al datore di lavoro l’ammontare dei contributi dovuti per il periodo dal 1. febbraio 2000 al 30 settembre 2003 (doc. C – F), diffidandone in seguito, con lettera 28 ottobre 2003, il relativo pagamento per un importo complessivo (comprensivo di spese, costi di decisione ed interessi) ammontante, a tale data, a fr. 11'512.30 (doc. G);
- a fronte del mancato pagamento dell'importo richiesto, la Fondazione ha quindi fatto spiccare dall'UE di __________ nei confronti di CV 1 il precetto esecutivo no.__________ per un importo di fr. 10'712.30 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 e spese di mora per fr. 150.-- (doc. I);
- l’escusso ha interposto opposizione (doc. I);
- con una petizione del 19 maggio 2004 la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare CV 1 al pagamento di fr. 10'862.30 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________ nonché la rifusione delle ripetibili (I);
- con risposta del 9 giugno 2004 CV 1 ha sostanzialmente chiesto la reiezione della petizione per quanto riferito al credito relativo al periodo dal 1. gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 sostendendo che sino al 31 dicembre 2002 egli era affiliato alla __________ (III);
- il 1. luglio 2004 la Fondazione ha dal canto suo prodotto della documentazione ribadendosi nelle proprie posizioni (V);
- in seguito il TCA si è rivolto alla __________, __________, rappresentata dalla __________, chiedendo la produzione dell’intera documentazione relativa all’affilliazione di CV 1 (VI); a tale richiesta la fondazione interpellata ha dato seguito in data 9 luglio 2004 (VII);
- il convenuto si è espresso in merito con osservazioni del 29 luglio 2004 (IX), l’attrice con lettera del 18 agosto 2004 (XI);
- la vicecancelliera ha proceduto in seguito a interpellare nuovamente la __________, la quale ha fornito ulteriori ragguagli il 3 novembre 2004 (XIII, XV) e 6 dicembre 2004 (XVIII, XXI) ;
- la fondazione attrice e CV 1 si sono espressi in merito con scritti del 30 novembre 2004 (XX) rispettivamente 13 novembre 2004 (XVII);
considerando in diritto che
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;
- l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP, art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);
- l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3);
- in concreto il convenuto non censura l’obbligo contributivo in quanto tale che gli incombe nella sua qualità di datore di lavoro; contesta invece l’affilliazione all’attrice e, quindi, di essere debitore nei suoi confronti, facendo valere che sino alla fine del 2002 egli era era già regolarmente affiliato alla __________ (in seguito Fondazione __________);
- in proposito questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che il convenuto non ha provveduto a contestare la decisione della Fondazione attrice concernente l’affilliazione d’ufficio del 29 ottobre 2002 conformemente all’indicazione dei mezzi di impugnazione apposta in calce alla decisione medesima e, quindi, deferendola con ricorso alla competente Commissione federale di ricorso di Losanna entro 30 giorni dalla notifica (doc. A); di conseguenza il provvedimento in oggetto è cresciuto in giudicato e non può quindi di principio più essere contestato;
- ma a prescindere da tale circostanza, si deve rilevare che gli accertamenti effettuati in corso di causa da questo Tribunale hanno permesso di accertare che il contratto d’affilliazione in essere tra CV 1 e la Fondazione della __________ a decorrere dal 1. agosto 1997 (VII/1) è effettivamente stato disdetto dall’istituto di previdenza con effetto al 31 dicembre 1999 a seguito del mancato pagamento dei premi dovuti (VII/2-10; XV/3; XXI/9); è vero che successivamente l’agenzia di __________ della Fondazione __________, su preavviso del Comitato di Cassa di __________ (doc. III/4), ha erroneamente emesso il prolungamento del contratto; tuttavia non è stata in seguito emessa alcuna fattura né CV 1 ha provveduto ad effettuare alcun pagamento (circostanza questa tacitamente ammessa dall’escusso) per cui la relativa copertura assicurativa era di fatto inesistente (XV, XXI); la fondazione della __________ ha del resto confermato di avere pure provveduto a trasferire le prestazioni di libero passaggio a favore di due dipendenti del convenuto alla Fondazione Istituto collettore, mentre che quella relativa al terzo salariato è stata versata in contanti all’assicurato (XV);
- alla luce di quanto precede, CV 1 deve essere considerato regolamente affiliato alla Fondazione attrice con effetto dal 1. gennaio 2000, le censure espresse in proposito dall’interessato essendo prive di ogni fondamento ed essendo chiaramente smentite dalla documentazione acquisita agli atti;
- secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. H);
- per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:
- con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
- con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;
- con elargizioni e donazioni." (Doc. H)
- la richiesta della fondazione attrice non è stata contestata, in quanto tale, dal convenuto, il quale si è limitato in proposito ad affermare di non aver comunicato alla Fondazione i salari dei propri dipendenti (cfr. III); né precedentemente risulta aver sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi previdenziali allestito dall’attrice;
- il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
- infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa e in particolare dalla distinta dei salari AVS 2000 e 2001 (doc. C-F). Per il biennio seguente la fondazione attrice ha precisato di aver ritenuto le medesime cifre in difetto di comunicazione diversa da parte del datore di lavoro (XI). Anche su questo punto CV 1 non ha sollevato obiezione alcuna. Il debito contributivo relativo al periodo in esame (1. gennaio 2000 – 30 settembre 2003) - calcolato in base a questi elementi e su quelli ricordati sopra - deve quindi essere cifrato in fr. 10'612.30 (doc. D, G, I, );
- in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo di fr. 10'612.30, oltre ai costi di diffida (fr. 100.--), e i costi d'esecuzione (fr. 150.--) devono essere pertanto confermati (cfr. I; cfr. anche doc. I, F;G; cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione; Tariffa costi amministrativi allegata alla Convenzione; DTF 117 II 258);
- la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 18 novembre 2003, data della domanda d'esecuzione, su fr. 10'712.30;
- ricordato come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS 1990 pag. 89; cfr. anche doc. H), poiché il convenuto è palesemente in mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- pertanto il convenuto dev’essere condannato a versare
fr. 10'862.30 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30;
- con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;
- secondo la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss, 251s);
- la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 10'862.30 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30 senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita;
- il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.
Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).
Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150).
Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA).
Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può essere riconosciuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§) Di conseguenza CV 1, __________ è condannato a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________, __________ fr. 10'862.30 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2003 su fr. 10'712.30 a titolo di contributi previdenziali e spese.
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. del __________ del __________ dell'UE di __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti