Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2004.40

 

BS/sc

Lugano

15 febbraio 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 8 luglio 2004 di

 

 

AT 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

Personalvorsorgestiftung CV 1

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   AT 1, classe 1945, ha svolto attività lucrativa presso la ditta __________ AG (__________) in qualità di montatore di linee di contatto elettriche dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1999, data in cui il rapporto di lavoro è stato sciolto in seguito ad una riorganizzazione aziendale (doc. A2).

 

                                         Nel frattempo la succitata ditta ha operato una fusione con la __________ di __________ (doc. 2), quest’ultima modificando in seguito la ragione sociale dapprima __________ AG (doc. 3) e poi in __________ AG __________ (doc. 4).

                                         Ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, il datore di lavoro era originariamente affiliato alla Personalvorsorgestiftung __________, __________ e, dopo la succitata fusione, alla Personalvorsorgestiftung __________ AG, __________ (doc. XI/3 inc. TCA 34.2003.55 relativo ad una precedente causa introdotta dall’attore con petizione 7 ottobre 2003, cfr. consid. 1.6). Quest’ultima fondazione ha poi modificato i suoi statuti in data 16 novembre 2001, ciò che ha anche implicato un cambiamento del nome in Personalvorsorgestiftung CV 1 (doc. 5).

 

                                         Il contratto d’assicurazione collettiva concluso originariamente dalla Personalvorsorgestiftung __________ in data 21 novembre 1989 con la __________ (contratto n. 1115, doc. XI/1 inc. TCA 34.2003.55) è rimasto in vigore senza modifiche materiali dopo la fusione e il cambiamento di nome della fondazione (cfr. doc. XI/1, p.to 6 inc. 34.2003.55 ).

 

                               1.2.   AT 1, dopo un periodo d’incapacità lavorativa al 100% (dal 1° ottobre 1998, doc. A2 inc. TCA 34.2003.55 ), durante il quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra di tipo non cementato (doc. A4 inc. 34.2003.55), ha inoltrato una richiesta di prestazioni all’Ufficio dell’assicurazione invalidità (UAI).

                                         Con decisione del 14 aprile 2000 (doc. A6), l’UAI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 1999 (grado d’invalidità: 62%).

 

                               1.3.   Scaduto il periodo di attesa regolamentare, con effetto dal 1° gennaio 2000 AT 1 è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità della previdenza professionale per un grado d’invalidità del 62 % ed una rendita per il figlio __________, il tutto con effetto dal 1° ottobre 2000, erogate dalla  Personalvorsorgestiftung der __________ AG, __________, divenuta in seguito (2001) Personalvorsorgestiftung CV 1 (doc. 11).

 

                               1.4.   Adducendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute, nell’ottobre 2001 AT 1 ha presentato una domanda di revisione della rendita AI.

                                         Sulla base del rapporto medico allestito dal dr. __________ (doc. A10), con decisione 6 maggio 2002 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) a far tempo dal 1° ottobre 2001 (doc. A15).

 

                               1.5.   Con scritto del 21 maggio 2002 AT 1, rappresentato dall’RA 1, ha chiesto alla __________, Fondazione Collettiva LPP (__________), di voler rivedere le prestazioni della previdenza professionale in seguito alla decisione emessa dall’Ufficio AI (doc. A 16).

                                         Con una prima presa di posizione del 17 gennaio 2003, la __________ (__________), società gerente della succitata fondazione, ha comunicato all’assicurato che non poteva prendere in considerazione la possibilità di aumentare le prestazioni d’invalidità della previdenza professionale (doc. A 17), cio’ che è stato ribadito il 9 aprile 2003 (doc. A 18).

                                         Le successive rivendicazioni formulate dall’RA 1 in data 25 giugno 2003 (doc. A 19) non sono state accetate dall’assicurazione (doc. A 20).

 

                               1.6.   Con petizione del 7 ottobre 2003 introdotta al TCA, AT 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha convenuto la __________ chiedendo “la condanna all’erogazione, con effetto dal 1 ottobre 2001, analogicamente alla decisione AI, una rendita intera d’invalidità della previdenza professionale secondo il contratto di adesione concluso con la __________ SA ed il relativo regolamento, oltre agli interessi di mora del 5%, così come di una rendita per il figlio __________.”

 

                                         La petizione è stata respinta, con sentenza 12 dicembre 2003, dallo scrivente Tribunale per carenza di legittimazione passiva (inc. 34.2003.55).
In particolare il TCA aveva rilevato che la petizione andava introdotta nei confronti della Fondazione previdenziale per il personale del CV 1 e non contro la __________, quest’ultima non competente per l’attuazione del contratto di previdenza professionale in esame.

 

 

                               1.7.   Dopo aver rivolto invano alla Personalvorsorgestiftung der CV 1 la richiesta di erogazione di una rendita intera (doc. A 24), AT 1, per il tramite dell’RA 1, ha nuovamente presentato al TCA una petizione postulante:

 

"  1.   La petizione è accolta,

§   di conseguenza le decisioni emanate dalla __________, su incarico della Fondazione per la previdenza a favore della Personalvorsorgestiftung CV 1, 17 gennaio e 2 luglio 2003, della __________, sono annullate.

 

2.      AT 1, con effetto dal 1 ottobre 2001, analogicamente alla decisione AI, ha diritto ad una rendita intera d’invalidità della previdenza professionale, oltre agli interessi di mora del 5%, così come di una rendita per il figlio __________.

 

3.      Ripetibili protestate.”

 

                                         A motivazione della propria pretesta l’attore ha fatto valere:

"  L'assicurato non contesta che:

 

dagli atti AI ed in particolare dal "Rapporto medico", di data 22 ottobre 2001, il Dott. __________ indichi come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, da un canto, la coartrosi sinistra e dall'altro incipiente coxartrosi destra;

 

come neppure che il diritto alla mezza rendita d'invalidità sia insorto per le patologie concernenti l'anca sinistra.

 

È però altrettanto vero ed inoppugnabile che a AT 1 già alla fine degli anni '80, come si evince dal referto 22.12.1989 del servizio di Radiodiagnostica dell'Ospedale di __________ e quello del 18.8.1991 dell'Ospedale __________ di __________, sia stata diagnostica una coxartrosi bilaterale.

 

Ergo! Alla luce delle circostanze mediche succitate, l'assegnazione di una rendita intera è, quindi, riconducibile a patologie di cui egli era portatore in costanza di assicurazione e che era causa di incapacità lavorativa.

 

A mente di AT 1, quindi, non può trovare tutela la negativa decisione della __________, giacché, poca importa se il peggioramento dello stato di salute e il relativo riconoscimento della rendita intera sia intervenuto a distanza di qualche anno, essendo accertato che la sopravvenienza dell'incapacità lavorativa è intervenuta durante un periodo in cui egli era assicurato. (...)" (Doc. I)

 

                               1.8.   Con risposta 20 settembre 2004 la Personalvorsorgestiftung CV 1 (Fondazione) ha invece chiesto la reiezione della petizione.

Sostanzialmente la Fondazione sostiene che l’aumento del grado d’invalidità non è dovuto all’affezione per cui l’attore era assicurato (coxartrosi all’anca sinistra), evidenziando in particolare:

 

"  (...)

14. II riconoscimento di un grado d'invalidità più elevato da parte dell'ufficio dell'AI competen­te mediante la decisione del 6 maggio 2002, con effetto retroattivo a partire dal 1° otto­bre 2001, è dovuto a varie cause non legate in alcun rapporto di causalità materiale con la causa della prima incapacità lavorativa del 1998 (coxartrosi sinistra). Si tratta di una serie di disturbi di salute quali la incipiente coxartrosi destra polare inferiore (cfr. rapporto del 6 ottobre 2001 del Dott. __________ per l'ufficio dell'AI), dolori anche anca destra, gomiti, mani, gotta e crampi gamba sinistra (cfr. questionario per la revisione della rendita riem­pito dall'attore il 29 ottobre 2001), una sindrome del canale carpale soprattutto a destra (cfr. lettera del 1 "febbraio 2002 del dott. __________ all'ufficio dell'AI).

 

Nella determinazione del nuovo grado d'invalidità sembrano inoltre avere avuto un ruolo anche argomenti estranei all'invalidità. In particolare, sia i medici sia l'Ufficio dell'AI competente non hanno considerato solo il fatto che dopo l'operazione all'anca non si poteva pretendere dall'attore che si arrampicasse sui pali dell'elettrico (cfr. rapporto del 31 ottobre 2001 del dottor __________ per l'Ufficio dell'AI) bensì anche che una reintegrazione professionale dell'attore appariva impossibile a causa della sua età e della mancanza di formazione professionale. In tal senso esprime chiaramente la sua valutazione l'orientatore dell'istituto delle assicurazioni sociali di __________ nel rapporto finale del 17 gennaio 2000 (cfr. anche l'allegato al rapporto medico del 2 novembre 2001 del dott__________ e la sua lettera del 1° febbraio 2002 all'ufficio dell'AI). (...)" (Doc. IV, pto. 14)

 

                                         Nel caso il TCA dovesse stabilire un obbligo di versamento della rendita d’invalidità, la convenuta ha tuttavia rimarcato:

 

"  (...) Dalla descrizione regola­mentare dell'invalidità risulta infatti che il regolamento non considera un rischio assicura­to l'incapacità lavorativa quanto piuttosto l'incapacità di guadagno (cfr. 5 (1) del regola­mento, allegati 6 e 6a). Secondo la giurisprudenza (SZS 2000 pag. 301, 1995 pag, 462; ASM 1995 LPP n. 43 pag. 127) è pertanto escluso l'aumento dell'obbligo di versare le prestazioni al termine del rapporto di previdenza nell'ambito della previdenza sovraobbli­gatoria (art. 49 LPP). Visto che il peggioramento dello stato di salute è manifestamente subentrato solo dopo la scadenza del prolungamento della copertura assicurativa se­condo l'art. 10 cpv. 3 LPP, in mancanza di una copertura assicurativa derivante dalla previdenza sovraobbligatoria l'attore non può richiedere ulteriori prestazioni della convenuta per il grado d'invalidità che supera il 62% (cfr. sentenza del TFA del 19 agosto 2004, B 57/02).

La rendita d'invalidità a cui l'attore avrebbe diritto secondo le disposizioni della LPP am­monterebbe al 7,2% dell'avere di vecchiaia legale secondo l'art. 24 cpv. 2 LPP, quindi al 7,2% di CHF 93'010.00, ossia a CHF 6'697.00 all'anno risp. al 38% di essi, vale a dire a CHF 2'545.00. Anche la rendita per figli d'invalidi dovrebbe essere calcolata sulla stessa base e ammonterebbe a CHF 509.00 all'anno."

(Doc. I, pto. 15)

 

                               1.9.   In sede d’istruttoria il TCA ha richiamati dall’UAI gli atti riguardanti l’attore, dando alle parti in causa la possibilità di consultarli e di presentare delle osservazioni in merito.
Entrambe hanno rinunciato a tale consultazione.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’assegnazione a AT 1 di una rendita d'invalidità intera (dal 1° ottobre 2001) da parte della Fondazione convenuta - succeduta alla “Personalvorsorgestiftung __________” presso la quale il succitato era assicurato al momento dell’erogazione della mezza rendita - a seguito dell’aumento del grado d’incapacità al guadagno al 70%, così come stabilito il 6 maggio 2002 dall’Ufficio AI.

La Fondazione si oppone a tale richiesta, facendo presente che la revisione della rendita, rispettivamente l’aumento del grado d’invalidità, sono dovuti ad affezioni invalidanti diverse da quelle che hanno dato origine all’erogazione della mezza rendita. In via subordinata, essa fa valere che, in caso di obbligo assicurativo, l’assicurato avrebbe diritto solo ad una rendita intera della previdenza professionale obbligatoria.

 

                               2.3.   L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; DTF 118 V 898, 35; Maurer, Bundessozialver-sicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).

                                        

                                         Per poter aver diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA non pubblicate del 16 febbraio 2001 in re V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 in re B., B 78/99). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re  R. consid. 2).

                                         Il richiedente dev'essere quindi assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa  (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R consid. 2).

                                         Questa soluzione è stata introdotta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1a; DTF 120 V 116 consid. 2b; STFA del 6 marzo 1996 in re S.P, citata anche in bollettino UFAS no. 36).

 

                                         Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR 1994 p. 38; DTF 118 V 98).

                                         I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332 consid. 3).                                                              

                                     

                                          Qualora, inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49 cfr. RDAT 1996 II, p. 248 seg.; STFA non pubbl. del

                                          20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15 marzo 2000 in re N., 34.1999.17).

 

                                         Va altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG N° 80).

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno  versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 in re B., B 64/99).

                                         Secondo la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

                                         Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

                                         La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:

 

"  l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c)

 

                                         In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).

                                        

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

                                         Per risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso concreto, e meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato (SZS 2002 pag. 156 consid.

                                         2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b).

 

Si osservi infine che il requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente, in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.).

 

                               2.5.   L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

                               2.6.   L’art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, DTF 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

                                         In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

                                         Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229; a determinate condizioni l’istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili, DTF 123 V 271 consid. 2a, SVR 1995 BVG nr. 22 pag. 57 consid. 2°, DTF 115 V 208 consid. 2c).
Va infine fatto presente che, ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

 

                               2.7.   In virtù dell’art. 6 LPP le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; SZS 1995 p. 465/466 consid. 4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

                                         Inoltre, se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).   


Nel caso in esame, ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 del regolamento della Personalversorgestiftung __________ (ripreso dalla fondazione convenuta), il concetto d’invalidità è lo stesso della LAI. Analogamente all’assicurazione per l’invalidità, il regolamento non prevede il diritto a delle prestazioni inferiori al quarto di rendita (art. 5 cpv. 3).

 

                               2.8.   Oggetto controverso della presente vertenza è il diritto dell’attore a percepire una rendita intera, a seguito dell’aumento del grado d’invalidità al 70% stabilito dall’Ufficio AI, della previdenza professionale.

La Fondazione convenuta non contesta che vi sia stato un aumento del grado d’incapacità al guadagno. Essa fa tuttavia presente che il peggioramento della situazione invalidante è da ricondurre unicamente ad affezioni diverse da quelle per le quali l’assicurato è stato precedentemente posto al beneficio di una mezza rendita, motivo per cui essa non è tenuta a corrispondere all’assicurato una rendita intera d’invalidità.

 

                               2.9.   Dagli atti di causa risulta che la precedente mezza rendita AI è stata accordata a seguito di una coxartosi sinistra diagnostica dal dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, nel suo rapporto 27 maggio 1999 all’attenzione dell’Ufficio AI, in cui l’inizio di una totale inabilità lavorativa duratura è stato fatto risalire al 1° ottobre 1998 (cfr. incarto AI).
Nel medesimo atto il sanitario, che aveva eseguito un intervento chirurgico di artroprotesi all’anca sinistra nel 1998, ha evidenziato che oltre ai problemi deambulatori dell’anca sinistra, il paziente presentava anche una distorsione del ginocchio sinistro avvenuta nel 1996, precisando in seguito che non vi sono altre affezioni degne di nota.
Egli ha poi ritenuto l’assicurato non abile nella sua originaria professione di montatore di linee elettriche, poiché impossibilitato ad arrampicarsi sui tralicci, evidenziando tuttavia la possibilità di eseguire attività senza carichi di rilievo e senza dover percorrere terreni troppo accidentati.

Sulla scorta dei summenzionati dati medici, con rapporto 5 novembre 1999 il consulente in integrazione professionale dell’AI ha proceduto al raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 62% (cfr. incarto AI).
L’Ufficio AI ha conseguentemente riconosciuto all’assicurato una mezza rendita, scaduto l’anno di attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° gennaio 1999.

                                         La rendita d’invalidità LPP è stata invece erogata, in applicazione delle disposizioni regolamentari, dal 1° gennaio 2000 (doc. 11).

                                        

                             2.10.   A seguito della domanda di revisione presentata nel mese di ottobre 2001 da AT 1, l’Ufficio AI ha raccolto la documentazione medica pertinente.
Dagli atti AI risulta che con rapporto 15 febbraio 2000 del dr. __________ aveva attestato un buon recupero dell’anca sinistra grazie all’intervento di artroprotesi totale eseguita nel 1998, tant`è che egli aveva sostenuto che dal profilo medico il paziente potrebbe essere integrato in un’attività lavorativa adeguata dal mese di agosto 1999.
Egli aveva poi fatto presente che “ la funzione dell’anca destra è conservata e si osserva radiologicamente leggere alterazioni artrosiche che non hanno assunto finora un carattere evolutivo” (sottolineatura del redattore, cfr. incarto AI).
Nel successivo rapporto 31 ottobre 2001 lo stesso specialista ha tuttavia evidenziato l’apparizione di altri disturbi (“ Si sono presentati dolori coxofemorali pure a destra. Dolorosità ai gomiti e alle mani”) e posto di conseguenza quale diagnosi aggiuntiva quella di incipiente coxartrosi destra, valutando nel contempo il paziente inabile (dall’ottobre 1999) al 70% nella professione di montatore di linee elettriche, ma abile in un lavoro sedentario (doc. A 10).

In data 1 febbraio 2002 il dr. __________ ha infine segnalato delle difficoltà sorte durante l’attività occupazionale svolta dal paziente nonché la presenza di una sindrome del canale carpale soprattutto a destra, confermando il grado d’incapacità lavorativa del 70% nell’abituale professione (cfr. inc. AI).

Con decisione 6 maggio 2002 l’UAI, accertato un aumento del grado d’invalidità al 70%, con effetto dal 1° ottobre 2001, ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (doc. A6).

In queste circostanze, appare evidente che i motivi per la revisione del grado d’invalidità sono da far risalire alla coxartorsi all’anca destra ed alla sindrome del canale carpale, che hanno procurato all’assicurato un’incapacità al guadagno del 70% con diritto alla rendita intera a partire dal 1° ottobre 2001, e non ad un peggioramento dei disturbi all’anca sinistra.

 

                             2.11.   La documentazione medica prodotta dall’attore con la petizione non è suscettibile di modificare la succitata conclusione.

Vero che nel referto 22 dicembre 1989 del servizio di radiodiagnostica dell’Ospedale di __________ e in quello del 18 agosto 1991 dell’Ospedale __________ è stata diagnosticata una coxartrosi bilaterale. Ma è altrettanto vero che da questi due atti medici non può essere desunto che la citata coxartrosi bilaterale, in particolare quella all’anca destra, causasse già a quell’epoca un’incapacità lavorativa rilevante. Nel primo si parla infatti di “coxartrosi bilaterale d’entità moderata” (doc. A 21), nel secondo di “ iniziale coxartrosi dx e coxartrosi sn di discreta entità” (doc. A 22).

Con certificato 28 febbraio 2002 il dr. __________ ha fra l’altro attestato che dal 17 novembre 1992 l’assicurato era in cura per “una coxartrosi sinistra importante e coxartrosi destra allora importante” (doc. A 23). A prescindere dal fatto che ciò contrasta con quanto certificato dallo stesso medico curante nel precedente rapporto 6 ottobre 2001 all’Ufficio AI - in quell’occasione egli aveva riferito dei dolori all’anca destra del suo paziente sorti “da fine 2000” (incarto AI) -, determinante è comunque che al momento dell’inizio dell’incapacità lavorativa (1999) all’origine del riconoscimento di una mezza rendita LPP, la coxartrosi destra non provocava all’attore alcuna inabilità al lavoro.
D’altronde lo stesso assicurato, nella domanda di revisione della rendita AI del 29 ottobre 2001, ha indicato l’estate 2000 quale momento in cui egli ha accusato il peggioramento del suo stato di salute.
Pertanto, come detto, l’inizio dell’incapacità lavorativa dovuta all’affezione all’anca destra non può essere fatto risalire al 1999, anno in cui l’attore era ancora assicurato presso la Fondazione di previdenza della __________ AG.


Concludendo, in base alle certificazioni mediche agli atti, risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante, valida nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; RAMI 1994 p. 210/211), che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurato ed il relativo aumento del grado d’invalidità non possono essere posti a carico della Fondazione convenuta, nella sua qualità di ente previdenziale succeduto alla Personalvorsorgestiftung der __________ AG presso cui l’attore era assicurato quando era sorta l’inabilità lavorativa che ha condotto a riconoscergli la mezza rendita, poiché riconducibile ad una nuova causa.
La
Personalvorsorgestiftung der CV 1 non può pertanto essere condannata al versamento di una rendita intera, ma dovrà continuare a versare la mezza rendita d’invalidità.
Ne consegue la reiezione della petizione.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è respinta.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti