Raccomandata |
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Incarto n.
RG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sull'"istanza" del 5 novembre 2004 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
In materia di previdenza professionale |
considerato in fatto e in diritto che
- con atto 5 novembre 2004 la AT 1 (in seguito: __________) ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare la cancellazione dell'opposizione interposta dalla CV 1, __________ al precetto esecutivo n. __________dell'UEF di __________, concernente un credito di fr. 2'072,80 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti nel 1998 e spese per fr. 9.00;
- giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
- per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);
- in casu, come detto, tramite precetto n. __________dell'UEF di __________ la AT 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP relativi al 1998 per un importo complessivo di fr. 2'072.80 e spese per fr. 9.00;
- l'escussa ha interposto opposizione;
- giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;
- in concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss; Praxis 73 n. 195);
- infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
- per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
- stante quanto sopra - e a prescindere dalla questione della legittimazione dell'istante, quale istituto assicurativo, a far valere pretese di spettanza dell'omonima Fondazione collettiva LPP - ritenuta la manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza in oggetto, la stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, art. 14 cpv. 2 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152);
- posta la palese irricevibilità dell'istanza, a carico della AT 1- che si (ri)constata essere per altro abituata a proporre dinanzi a questo TCA, con ripetuta ed evidente leggerezza, gravami di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie di cui agli artt. 13 e segg. LALEF (cfr. incarti TCA __________, __________, __________, __________) - vanno poste tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 200.- (art. 8 cpv. 2 LALPP, art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'"istanza" 5 novembre 2004 della AT 1.
2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della AT 1.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti