Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
rg/td |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
|||||
|
|
|||||
statuendo nella causa deferitagli il 13 dicembre 2004 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone
|
|
1. AT 1 2. AT 2
a |
|
|
1. CV 1 2. CV 2 3. CV 3
in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio) |
considerato in fatto e in diritto
che - con sentenza 18 novembre 2004, cresciuta in giudicato il 9 dicembre 2004, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________ e CV 1, disponendo, secondo quanto pattuito dalle parti, la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;
- il Pretore ha in seguito trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
- ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
- in corso d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti, delle cui risultanze, trasmesse agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione, si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA;
- giusta l'art. 22 LFLP
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- per l'art. 142 CC
" 1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- dagli atti all'inserto e dagli accertamenti esperiti pendente causa risulta che al momento del matrimonio (21 maggio 1999) CV 1 disponeva presso la __________ - presso cui è stato assicurato a far tempo dal maggio 1994 - di una prestazione di libero passaggio ammontante a fr. 12'348.15 (XXV);
- al momento del divorzio CV 1 disponeva per contro di un avere di libero passaggio di fr. 27'641.35 presso la CV 2 (XXVII) come pure di un avere di libero passaggio di fr. 1'174.80 presso la CV 3 (XIII);
- ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
- l'avere di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 12'348.15) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 2'653.80) - calcolati applicando il tasso del 4% sino al 31 dicembre 2002, del 3.25% dal 1. gennaio 2003 e del 2.25% dal 1. gennaio 2004 e sino la data del divorzio [art. 12 lett. b OPP 2 nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004] - deve quindi essere cifrato in fr. 15'001.95;
- di conseguenza l'avere di previdenza di CV 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 13'814.20 (28'816.15 – 15'001.95);
- il credito a favore di AT 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 6'907.10 (13'814.20 : 2);
- per quanto riguarda AT 1, dal fascicolo risulta che all'epoca del matrimonio essa non disponeva di alcun avere previdenziale mentre che al momento del divorzio essa aveva acquisito presso la AT 2 una prestazione d’uscita pari a fr. 2'672.-- (VIII);
- il credito a favore di CV 1 ammonta pertanto a fr. 1'336.-- (2'672 : 2);
- considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 5'571.10;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- l'importo di fr. 5'571.10 - di cui, proporzionalmente fr. 5'342.70 a carico del conto di libero passaggio presso la CV 2 e fr. 228.40 a carico del conto di libero passaggio presso la CV 3 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (9 dicembre 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2, dove essa risulta attualmente assicurata (V);
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 13'814.20.
2.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 2'672.--.
3.- E' fatto ordine alla CV 2, __________, a carico del conto di libero passaggio n. __________ intestato a __________, di versare alla AT 2 (contratto d’adesione n. __________) a favore di AT 1 (n. __________) la somma di fr. 5'342.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 dicembre 2004.
4.- E' fatto ordine alla CV 3, __________, a carico del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1, di versare alla AT 2 (contratto d’adesione n. __________) a favore di AT 1 (n. __________) la somma di fr. 228.40 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 dicembre 2004.
5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti