Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.12

 

rg/fz

Lugano

6 aprile 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

vista la petizione del 7 febbraio 2005 della

 

 

Fondaz. istituto collettore LPP, _________

 

 

contro

 

 

 

 

CV 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

richiamata l'ordinanza 10.02.05 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);

 

 

vista la lettera 6 aprile 2005 della parte attrice che comunica, con protesta di ripetibili, il ritiro della petizione la convenuta avendo, nel frattempo, integralmente pagato i premi oggetto della lite (X);

 

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

 

ritenuto che non si giustifica, nella specie, l’assegnazione di indennità per ripetibili

(cfr.  per tutte DTF 128 V 133);

 

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                        

                                         3.  non si assegnano ripetibili;

 

                                         4.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Raffaele Guffi