Raccomandata |
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Incarto n.
RG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sulla petizione dell’8 febbraio 2005 di
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Fondaz. istituto collettore LPP, ___________
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
considerato in fatto e in diritto che
- ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con convenzione d’adesione 16 maggio 2003 avente effetto dal 1. gennaio 2003 CV 1, titolare del Bar __________ in __________, si è affiliata alla Fondazione Istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione);
- la Fondazione ha quindi allestito e notificato alla datrice di lavoro i conteggi dei contributi dovuti, per quanto qui interessa, nel periodo 1. gennaio - 30 novembre 2003, diffidandone da ultimo con lettera 27 gennaio 2004 il relativo pagamento per un importo complessivo (comprensivo di spese) ammontante, a tale data, a fr. 4'290.50;
- nell’ottobre 2004 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UEF di __________ nei confronti di CV 1 il precetto esecutivo n. __________ per un importo di fr. 3'508.75 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2004 a titolo di contributi scoperti per il periodo 1. gennaio - 30 novembre 2003 e spese di mora per fr. 150.--;
- l’escussa ha interposto opposizione;
- con la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA di condannare CV 1 al pagamento di fr. 3’124. 45 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2004 su fr. 2'974.45, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta a suddetto precetto nonché la rifusione delle ripetibili;
- con la risposta di causa la convenuta chiede la reiezione “in ordine” della petizione sostenendo che debitore delle pretese poste in giudizio deve essere ritenuto l’ex marito __________, nella convenzione 2 febbraio 2004 sulle conseguenze accessorie del divorzio (in seguito omologata dal Pretore con sentenza 6 settembre 2004) gli ex coniugi avendo concordato che “i debiti dell’unione coniugale ed in particolare quelli attinenti alla gestione del Ristorante __________ a __________ verranno assunti dal marito”; per il resto la convenuta non contesta nel merito la pretesa attorea rilevando come non vi sia “motivo per contestare i riscontri oggettivi della documentazione versata agli atti da controparte”;
- con istanza 2 marzo 2004 la convenuta ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);
- il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. Per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta per il periodo 1. gennaio - 30 novembre 2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1a revisione della LPP eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J. [U 158/03], del 24 maggio 2004 nella causa M. [C 205/03] consid. 1);
- l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;
- l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato, tra l’altro, ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza rispettivamente ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a e b LPP);
- secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi ((Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in vigore dal 1. gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato;
- per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:
- con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
- con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;
- con elargizioni e donazioni."
- l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in ”ordine” (recte: nel merito) dalla convenuta non ha pregio. La pattuizione operata in sede di regolazione delle conseguenze accessorie del divorzio secondo cui “i debiti dell’unione coniugale ed in particolare quelli attinenti alla gestione del __________ verranno assunti dal marito” configura infatti, a non aver dubbi, contratto di assunzione interna di debito tra debitore ed assuntore ai sensi dell’art. 175 CO, ritenuto che giusta l’art. 176 cpv. 1 CO la sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l’assuntore e il creditore, condizione che nella specie non risulta adempiuta, nulla in merito ad un’eventuale accettazione ai sensi dell’art. 176 cpv. 3 CO da parte del creditore essendo stato addotto né tantomeno provato dalla convenuta;
- per il resto la richiesta attorea non è stata contestata, la convenuta avendo per altro pure dato atto della pertinenza della documentazione versata agli atti dalla Fondazione attrice a sostegno della propria pretesa;
- il calcolo del debito contributivo effettuato dalla Fondazione attrice risulta effettivamente suffragato dalla necessaria documentazione; le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa; il calcolo dei contributi dovuti relativamente al periodo 1.gennaio – 30 novembre 2003 e rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli ricordati in precedenza e tiene conto delle mutazioni intervenute;
- alla luce delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sulla scorta della documentazione in atti, all’attrice deve essere riconosciuto un credito di fr. 2'874.45 per contributi previdenziali scoperti nel periodo 1. gennaio - 30 novembre 2003, oltre all’importo di fr. 100.-- per spese di diffida e di fr. 150.-- per spese di esecuzione (art. 4 convenzione d’adesione; Tariffa costi amministrativi allegata alla convenzione; DTF 117 II 258);
- la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 17 settembre 2004 su fr. 2'974.45;
- ricordato come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS 1990 p. 89), poiché il convenuto è palesemente in mora (art. 4 convenzione d'adesione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
- pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare
fr. 3'124.45 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2004 su
fr. 2'974.45;
- con la petizione la Fondazione chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________;
- secondo la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione. Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss, 251s);
- la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di __________ per l’importo di fr. 3'124.45 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2004 su fr. 2'974.45 senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che giusta art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita (per le eccezioni cfr. DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.; cfr. art. 20 cpv. 2 LPTCA);
- in materia di LPP il diritto a ripetibili è esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA; per le eccezioni cfr. DTF 128 V 133 consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278);
- nel caso concreto un’indennità per ripetibili a favore della Fondazione attrice non può quindi essere riconosciuta;
- la convenuta per il tramite dell'avv. RA 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
- presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (cfr. artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);
- la causa in oggetto - oltre a non aver presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio e non aver richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un patrocinatore - non presentava all’evidenza già sin dall’inizio alcuna probabilità di esito favorevole per la convenuta;
-l'istanza d’assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§) Di conseguenza CV 1 è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________ fr. 3'124.45 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2004 su fr. 2'974.45 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1. gennaio - 30 novembre 2003.
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________ per l’importo di fr. 3'124.45 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2004 su fr. 2'974.45.
2.- L’istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti