Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.17

 

BS/td

Lugano

17 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 15 febbraio 2005 di

 

 

AT 1  

 

 

contro

 

 

 

 

 

Cassa pensione CV 1  

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  AT 1, dopo 30 anni di attività presso la __________ di __________, in data 31 agosto 2004 ha terminato il rapporto di lavoro.

Con scritto 10 settembre 2004 la Cassa pensione di CV 1 (in seguito: Cassa pensione) ha sollecitato l’assicurata a trasmettere la documentazione necessaria per determinare la prestazione di libero passaggio (doc. A1). In risposta, il 22 settembre 2004 essa ha spiegato che la domanda di prestazione d’uscita è da ritenere sospesa essendo in attesa di alcune delucidazioni da parte dell’Ufficio del Personale di __________ di __________, nonché dell’estratto conto previdenziale (doc. A2).

                                  Il 5 ottobre 2004 la Cassa pensione ha trasmesso all’ex dipendente il certificato di assicurazione al 31 agosto 2004 (doc. A3) ed il conteggio d’uscita per il 31 agosto 2004 indicante una prestazione d’uscita, all’11 ottobre 2004, di complessivi fr. 247'310,75 (fr. 246'608,60 di prestazione di libero passaggio più fr. 702,15 d’interessi di mora dal 31 agosto all’11 ottobre 2004) da trasferire all’Istituto collettore LPP di __________ (doc. A 4).

Con scritto 10 novembre 2004 AT 1 ha ribadito all’Ufficio Risorse umane dell’ex datore di lavoro di non aver ancora inoltrato la domanda di prestazione d’uscita in quanto attende ancora la documentazione e le informazioni relative all’importo della prestazione di libero passaggio apportata (doc. A13). La Cassa pensione ha risposto il 16 novembre 2004 facendo presente che il calcolo della prestazione in oggetto è stato eseguito conformemente all’art. 45 del regolamento e che la prestazione di libero passaggio, indipendentemente dai contributi del collaboratore e del datore di lavoro, corrisponde al valore attuale della rendita ed è stata calcolata secondo l’art. 16 LFLP (doc A14).

 

                                  Non ritenendo di aver ricevuto delle risposte esaustive, l’8 gennaio 2005 l’assicurata ha chiesto alla Cassa pensione di fornire una dettagliata spiegazione del calcolo della prestazione di libero passaggio in questione avendo infatti riscontrato notevoli differenze tra il certificato d’assicurazione ed il conteggio d’uscita (doc. A 15.1 e 15.2).

Il 19 gennaio 2005 la Cassa pensione ha dato risposta ai quesiti posti dall’assicurata (doc. A 16).

A seguito del colloquio telefonico avuto con il marito dell’assicurata, con scritto 31 gennaio 2005 la Cassa pensione ha apportato ulteriori spiegazioni (doc. A 17).
 

                          1.2.  Con la presente petizione AT 1, dopo aver illustrato i fatti appena esposti, ha chiesto al TCA:

 

" Vi chiedo d'intervenire controllando com'è stato fatto il conteggio, quali articoli hanno applicato e in che modo sono arrivati alla cifra finale, includendo i contributi del dipendente, del datore di lavoro, i tassi d'interesse, gli estratti conti dei vari piani rendita, capitale e risparmio ed eventualmente le eccedenze. Che il calcolo del libero passaggio avvenga secondo termini di legge, in particolare che sia applicato l'art. 17 LFLP e che gli interessi siano calcolati fino al momento del trasferimento in un nuovo istituto." (Doc. I)

 

                                  In particolare essa ha evidenziato:

 

" Desidero sapere per quale motivo visto il libero passaggio di Sfr. 165'604.-- ora apportato (e non più fondi liberi vedi anche certificati d'assicurazione allegati 5-12) nella nuova cassa pensione di CV 1 non risulti nell'importo minimo comparativo art. 17 LFLP ma sia Sfr. 106'623.45 e i contributi personali secondo la dichiarazione delle imposte (come allegati 15.2  15.9 e da allegato 17 punto 4) non siano conteggiati per un totale di sfr. 19'673.95 e non come comunicato sul conteggio d'uscita sfr. 16'806.50 come d'altronde risulta dalle dichiarazioni fiscali e da mio conteggio (allegato 18). Pertanto il 200% corrisponde a Sfr. 39'347.90. Viste così le cose il valore attuale della rendita acquisita dovrebbe essere superiore all'importo di sfr. 144'480.10 secondo l'art. 16 LFLP." (Doc. I)

 

                          1.3.  Con risposta di causa 2 marzo 2005 in lingua tedesca, in seguito tradotta il 14 marzo 2005, la Cassa pensione ha illustrato il conteggio della prestazione di libero passaggio.
Sostenendo come la stesso sia conforme alla legge ed al regolamento, la convenuta ha postulato la reiezione della petizione (V).

 

                          1.4.  L’attrice ha replicato il 24 marzo 2005 (VII), mentre la Cassa pensione ha duplicato con scritto 15 aprile 2005 (XI).

                          1.5.  Nell’ambito dell’istruzione della causa, il TCA ha diverse volte chiesto alla Cassa delle delucidazioni in merito alla quantificazione della prestazione di libero passaggio. Le risposte ricevute sono state trasmesse all’attrice, la quale ha presentato le sue osservazioni scritte sugli accertamenti eseguiti.

                                  Delle risultanze verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

 

 

                                  in diritto

                                 
                                 
In ordine

                          2.1.  Oggetto del contendere è l’ammontare della prestazione d’uscita determinata dalla Cassa pensione spettante all’attrice.


Trattandosi di una controversia in materia previdenziale che vede opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto, è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF 130 V 104 consid. 1.1 con riferimenti).

                                 



                                  Nel merito

 

                          2.2.  Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                  In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                 
Essendo controverso l’importo della prestazione di uscita a cui l’attrice ha diritto al 30 agosto 2004, data in cui è cessata l’affiliazione alla Cassa pensione convenuta, non sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della suddetta modifica legislativa.

 

                          2.3.  Applicabile per contro è la legge federale sul libero passaggio (LFLP), entrata in vigore il 1° gennaio 1995, essendo l’attrice uscita dalla Cassa pensione al 31 agosto 2004 (cfr. la disposizione transitoria di cui all'art. 27 cpv. 1 LFLP: “Le prestazioni d’entrata e d’uscita sono fissate in base al diritto vigente al momento dell’affiliazione ad un istituto di previdenza o dell’uscita da un istituto”).

 

                                  In generale, la LFLP (cfr. art. 1 cpv. 2) si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento del limite d'età oppure in caso di morte o invalidità (caso di previdenza), ciò che è il caso in esame.

 

                                  Secondo l'art. 2 cpv. 1 LFLP, l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d’uscita. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve versare la prestazione d’uscita al nuovo istituto (art. 3 cpv. 1 LFLP). Assicurati che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono, a norma dell'art. 4 cpv. 1 LFLP, notificare al loro istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intendano mantenere la previdenza. Per l'art. 5 cpv. 1 LFLP la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita segnatamente se lascia definitivamente la Svizzera (lett. a). Se l'avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge (art. 5 cpv. 2 LFLP).

 

                          2.4.  A proposito della prestazione d’uscita la LFLP prevede che

 

" In caso di libero passaggio l'istituto di previdenza deve allestire all'assicurato il conteggio della prestazione d'uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d'uscita, l'ammontare del contributo minimo (art. 17) e l'ammontare dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP)" (art. 8 cpv. 1 LFLP).

 

L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4." (art. 2 cpv. 2 LFLP)

 

Gli art. 15 e 16 LFLP stabiliscono le modalità di calcolo della prestazione di uscita nel caso di fondi che si basano sul principio del primato dei contributi rispettivamente su quello del primato delle prestazioni.

                                  Per quel che riguarda l'importo minimo di uscita l'art. 17 LFLP dispone che:

 

" Quando lascia l'Istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4% per anno di età a partire dai 20 anni al massimo però del 100%. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita."

 

                                  Questa disposizione si riferisce, in particolare, agli istituti di previdenza con primato di prestazioni (art. 16 LFLP). In tali casi infatti, il valore delle prestazioni acquisite, calcolato come prestazione d'uscita, può essere inferiore alla somma dei

               contributi degli assicurati e/o dell'avere di vecchiaia (Messaggio sulla LFLP pubblicato in FF 1992 II pag. 532).

                                  In ogni caso la prestazione di uscita dev'essere pari a quella prevista all'avere di vecchiaia giusta l'art. 15 LPP (art. 18 LFLP).

 

                                  Questo è quanto prevede la LFLP.

 

                          2.5.  Per quel che concerne la regolamentazione dalla Cassa pensione, occorre innanzitutto rilevare che detto istituto previdenziale gestisce tre piani assicurativi, vale a dire il piano di rendita, il piano di risparmio ed il piano di capitale, concilianti ed integrativi fra di loro (art. 2.1. del Regolamento).
I seguenti articoli del Regolamento, applicabile al caso in esame, definiscono i singoli piani previdenziali:

 

" 2.2      Il piano di rendita è il piano base, nel quale lo stipendio

imputabile è assicurato secondo il principio del primato delle prestazioni. Il piano di rendita eroga prestazioni previdenziali in caso d'invalidità e morte come pure per la vecchiaia. Su richiesta dell'assicurato, al massimo il 50% della rendita di vecchiaia può essere commutato in capitale e percepito come liquidazione unica in capitale (sottolineatura del redattore).

 

2.3      Per completare le prestazioni del piano di rendita, nel piano di risparmio si accumula un capitale di risparmio individuale che al momento del pensionamento consente all'assicurato di finanziare una rendita-ponte AVS, oppure di percepire lo stesso come prestazione in capitale.

 

2.4.     In base al principio del primato dei contributi, il piano di capitale assicura le parti di stipendio che superano il limite massimo I fissato nel piano di rendita, come pure un eventuale cash-bonus corrisposto individualmente. Al pensionamento, il capitale di previdenza accumulato scade come prestazione in capitale; su richiesta dell'assicurato, il capitale di previdenza può essere convertito in una rendita di vecchiaia a vita. Sono inoltre assicurate le prestazioni rischi, subentrando un caso d'invalidità o morte prima del pensionamento di vecchiaia." (Art. 2)

 

                                  Va qui ricordato che le casse pensioni possono strutturare liberamente la previdenza professionale tuttavia rispettando i principi e requisiti minimi previsti dalla LPP (cfr. artt. 6 e art. 49 LPP).

Poiché, come verrà esposto in seguito, contestato è il calcolo della prestazione d’uscita relativamente al piano di rendita, occorre ricordare la norma di regolamento applicabile:

 

" Art. 45 Prestazione di libero passaggio

 

45.1    La prestazione di libero passaggio è conteggiata ai sensi della LFLP, in particolare secondo l'art. 16 LFLP «Diritti dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni».

 

45.2    L'importo della rendita di vecchiaia acquisita corrisponde alla rendita di vecchiaia assicurata, ridotta dello 0.1464% dello stipendio assicurato all'uscita dalla Cassa pensione per ogni mese che precede il 62° anno d'età.

 

45.3    La prestazione di libero passaggio corrisponde al valore attuale della rendita di vecchiaia acquisita. Il valore attuale risulta moltiplicando l'importo ridotto della rendita di vecchiaia assicurata per il fattore del valore attuale relativo all'età d'uscita.

 

45.4    Per il conteggio della rendita di vecchiaia acquisita la riduzione della rendita di vecchiaia assicurata in percentuale dello stipendio assicurato risulta dalla tabella E dell'allegato, i fattori del valore attuale dalla tabella F.

 

45.5    In ogni caso, l'importo minimo della prestazione di libero passaggio comprende le prestazioni di libero passaggio apportate e accreditare  al piano di rendita all'affiliazione ed eventuali importi di riscatto pagati al fine di diminuire le riduzioni della rendita, con interessi, come pure i contributi personali completi dell'assicurato, senza interessi, maggiorati di un supplemento in percentuale dei contributi personali pari al 4% per ogni anno d'età a partire dal 20°, al massimo tuttavia del 100%.

L'importo minimo della prestazione di libero passaggio si riduce del valore contante delle riduzioni di rendita a seguito di prelievi anticipati (promozione della proprietà di abitazione e/o divorzio).

 

45.6    I supplementi di vecchiaia in percentuale dei contributi personali completi risultano dalla tabella G dell'allegato." (Art. 45)

 

                          2.6.  Nel caso in esame, dopo aver cessato l’attività presso l’__________ di __________, l’attrice ha ricevuto dalla Cassa pensione il seguente conteggio d’uscita relativo al 31 agosto 2004 (doc. A4):

 

"  Conteggio d'uscita per il 31.08.2004                                                                                                                               CHF

_______________________________________________________________________________________

Piano di rendita

Conteggio comparativo (determinante è l'importo maggiore):

- Valore attuale della rendita di vecchiaia acquisita (art. 16 LFLP)

  Rendita di vecchiaia acquisita (Regolamento allegato E)                  16'605.00

  x fattore del valore attuale (Regolamento allegato F)                            8,7010

  Totale                                                                                                                                  144'480.10

 

- Importo minimo (art. 17 LFLP)

  Prestazione di libero passaggio apportata e

  somma di riscatto personale, con interessi                                       106'623.45

  Contributi personali completi, senza interessi                                     16'806.50

  Supplemento sui contributi personali completi                                    16'806.50

  (4% all'anno dall'età di 20 anni, massimo 100%)

  Totale                                                                                                                                  140'236.45

_______________________________________________________________________________________

Prestazioni regolamentari di libero passaggio

- Piano di rendita: importo maggiore, secondo conteggio comparativo (art. 45)         144'480.10

- Piano di risparmio: capitale di risparmio acquisito (art. 55)                                            28'584.20

- Piano di capitale: capitale di previdenza acquisito (art. 71)                                            73'544.30

                                                                                                                                          __________

Prestazioni regolamentari di libero passaggio                                                           246'608.60

_______________________________________________________________________________________

Paragone con LPP (determinante è l'importo maggiore)

- Prestazioni regolamentari di libero passaggio                                                               246'608.60

- Avere di vecchiaia LPP (art. 18 LFLP)                                                                              95'521.70

_______________________________________________________________________________________

 

Prestazione d'uscita

Prestazione di libero passaggio                                                                                        246'608.60

Interesse di mora dal 31.08.2004 al 11.10.2004                                             2,5%                702.15

 

Prestazioni d'uscita per il 11.10.2004                                                                            247'310.75

                                                                                                                                           __________

 

 

Trasferimento a: __________

                              AT 1

                              __________

_______________________________________________________________________________________

 

Costituzione in pegno per promozione della proprietà d'abitazioni                                             NO

Prelievo anticipato per promozione della proprietà d'abitazioni                                                 0.00

Prima prestazione d'uscita comunicata, secondo LFLP (art. 2 OPL) al 01.01.1995      59'126.00

 

                                  Due sono sostanzialmente le contestazioni sollevate dall’assicurata e riguardano entrambe il calcolo ex art. 17 LFLP (importo minimo della prestazione d’uscita obbligatoria).
L’attrice si chiede per quale motivo nel succitato conteggio è stata presa in considerazione una prestazione di libero passaggio apportata di soli fr. 106'623, 45 e non fr. 165'674 e perché sono stati computati unicamente fr. 16'806,50 di contributi personali, senza interessi, visto che dai certificati salariali risultano essere stati versati complessivamente

                                  fr. 19'673,95 di contributi. Per questi motivi, a detta dell’attrice, la prestazione di libero passaggio minima ex art. 17 LFLP sarebbe  maggiore di quella calcolata secondo l’art. 16 LFLP (prestazione d’uscita con primato delle prestazioni) motivo per cui, ai fini del calcolo comparativo, la Cassa pensione deve tenere conto della prima.
 

                          2.7.  Da un attento esame della documentazione di causa, questo TCA non può che confermare la correttezza del calcolo effettuato dall’istituto di previdenza per i motivi che seguono.

                       2.7.1.  La Cassa pensione ha innanzitutto proceduto alla determinazione della prestazione di libero passaggio conformemente all’art. 16 LFLP (secondo il sistema del primato delle prestazioni) e all’art. 45 del regolamento (art. 45. 1 – 45.4) giungendo ad un importo di fr. 144’4801,10.
Il calcolo (non contestato) è stato riportato in dettaglio nella lettera 19 gennaio 2005 all’attrice e fa riferimento ai dati contenuti nel certificato d’assicurazione al 31 agosto 2004:

" Salario assicurato CHF 42'288.00 moltiplicato per il fattore 29,1336 della tabella E, risultato CHF 12'320.00.
Dalla rendita di vecchiaia di CHF 28'925 viene dedotto l’importo di CHF 12'320.00 e il risultato di CHF 16'605.00 moltiplicato per il fattore 8,701 della tabella F.
Alla fine risulta esattamente l’importo sul conteggio d’uscita di CHF 144'480.10" (doc. A 16)

 

                                  Va qui ricordato che, conformemente all’art. 22 del regolamento, il salario assicurato di fr. 42'288.-- è la differenza tra lo stipendio annuo (fr. 66'000) e la quota di coordinamento (fr. 23'712), così come risulta dal certificato di assicurazione.
In merito l’attrice, con riferimento ai certificati salariali prodotti (doc. 15.2 – 15.9), ha sostenuto che il salario lordo percepito è maggiore dello stipendio annuo considerato dalla Cassa pensione. Va qui rilevato che la differenza d’importo è dovuta al fatto che i salari indicati nei citati certificati sono comprensivi delle spese; la rifusione spese non costituisce salario determinante AVS (art. 7 OAVS) e di conseguenza non è assicurabile alla LPP (art. 7 cpv. 2 LPP).

 

                       2.7.2.  La Cassa ha in seguito fissato, a titolo comparativo, la prestazione d’uscita minima ex art. 17 LFLP, la cui normativa corrisponde essenzialmente all’art. 45.5 del regolamento (cfr. consid. 2.5).

                                  La contestazione principale riguarda la prestazione di libero passaggio apportata dall’attrice a seguito dell’uscita (30 giugno 1999) dalla precedente Cassa pensione CV 1 all’attuale nuova Cassa pensione (fondata a seguito della fusione tra __________ e __________).
Dal conteggio 30 giugno 1999 risulta che la prestazione d’uscita (suddivisa in prestazione d’uscita regolamentare, garanzia tariffaria, capitale per la rendita complementare donne e partecipazione ai fondi liberi) ammontava a fr. 156'131.00 (doc. A 11). Nell’aprile 2000 si è aggiunta una seconda assegnazione di fondi liberi di fr. 9'543 (doc. 9), contabilizzata nel piano di capitale (doc. XXXV/3).

                                 
Nella risposta di causa la Cassa ha così spiegato la suddivisione dei due apporti complessivi di fr. 165'674 (fr. 156'131 + 9'543):

 

" Al 30 giugno 1999 la prestazione di libero passaggio per la __________ ammontava a 156'131 CHF, importo che è stato poi apportato nella nuova Cassa pensione di CV 1 e suddiviso sui tre piani come descritto di seguito:

- Piano di rendita                                 CHF                  88'674            (per il riscatto della riduzione della rendita e

- Piano di risparmio                            CHF                  17'869            la rendita complementare)

- Piano di capitale                               CHF                  49'588

Totale                                                    CHF               156'131       (prestazione di libero passaggio apportata

in data 1.7.1999 corrispondente alla prestazione di uscita del 30.6.1999 dell'ex Cassa pensione __________)

 

Nel piano di rendita è stato versato soltanto l'importo necessario, in conformità all'art. 25.1, tabelle A e B del Regolamento della Cassa pensione di CV 1, per riscattare la riduzione della rendita, pari a 10'638 CHF, in essere il 1° luglio 1999 all'entrata nella Cassa pensione di CV 1. A seguito della fusione, alla signora __________ era stata assegnata dalla Cassa pensione CV 1 una rendita complementare (bonus per donne). Il capitale necessario per questa rendita complementare di 1'437 CHF è stato ugualmente trasferito nel piano di rendita, pertanto il totale a 88'674.00 CHF. Il certificato di assicurazione all'1.7.1999 mostra quindi che per la signora AT 1 era stato effettuato un riscatto integrale nel piano di rendita e che non era possibile nessun altro riscatto.

Al piano di risparmio sono stati accreditati 17'869.00 CHF (art. 48.2 e tabella H del Regolamento della Cassa pensione di CV 1 (riscatto massimo possibile: 45% dello stipendio assicurato di  39'708.00 CHF).
L'impossibilità di un ulteriore riscatto nel piano di risparmio emerge parimenti dal certificato di assicurazione all'1.7.1999.

Il trasferimento di 49'588.00 CHF nel piano di capitale risulta dal medesimo certificato di assicurazione.
La seconda assegnazione di fondi liberi in ragione di 9'543.00 CHF è stata contabilizzata in entrata nel piano di capitale nell'aprile 2000." (Doc. V)


Da quanto sopra esposto si può concludere che, ai fini del calcolo ex art. 17 LFLP, la convenuta ha giustamente considerato unicamente le prestazioni apportate nel piano di rendita (fr. 88'674), necessarie, come spiegato sopra, per riscattare la riduzione di rendite a seguito dell’affiliazione alla nuova Cassa pensione CV 1 (cfr. anche 12.1 del regolamento) nonché per il finanziamento della rendita complementare. Infatti, come previsto dall’art. 2.2 del regolamento (cfr. consid. 2.5), il piano di rendita corrisponde al piano previdenziale di base (prestazioni obbligatorie) e quindi oggetto del calcolo comparativo (cfr. vedi pure la sentenza del 21 aprile 2005 nella causa S., B 36/04, consid. 4.3:

 

" Enthält die Austrittsleistung einer Vorsorgeinrichtung, wie im hier zu beurteilenden Fall diejenige der Pensionskasse B.________ AG, nebst einem obligatorischen auch einen vor-, unter- und/oder überobligatorischen Teil, stellt sich die von den Beschwerdeführerinnen aufgeworfene Frage, was mit dem nicht verwendeten Teil der mitgebrachten Austrittsleistung geschieht (hiezu Art. 13 FZG), erst dann, wenn die Austrittsleistung höher ist als die nötige Eintrittsleistung für die obligatorischen und reglementarischen Leistungen (vgl. hiezu Art. 9 FZG "Aufnahme in die reglementarischen Leistungen")."

                                 

                                  L'art. 17 LFLP richiama peraltro esplicitamente il concetto di prestazione d'entrata, il cui ammontare, secondo l'art. 10 LFLP è fissato dall'istituto di previdenza nel suo regolamento.

 

                                  Pertanto, giustamente, l'istituto di previdenza nel contesto del calcolo comparativo, non ha considerato l'intero importo di fr. 165'674.--.

 

                                  In seguito, la Cassa convenuta ha accreditato la restante prestazione di libero passaggio apportata nel piano di risparmio e di capitale (cfr. conteggio dettagliato allegato allo scritto 26 luglio 2005, doc. XXXV/2 e XXXV/3). A tal proposito, nello scritto 4 luglio 2005 al TCA la Cassa ha spiegato:

" Dopo il riscatto completo del piano di rendita l'eventuale eccedenza viene apportata nel piano di risparmio oppure nel piano di capitale, dove frutta interessi. I contributi del datore di lavoro (2%) e del collaboratore (1%) vengono registrati nel piano di risparmio e beneficiano di una remunerazione corrente. Il Consiglio di fondazione fissa in anticipo il tasso d'interesse per il pagamento di interessi sul capitale di risparmio. Il tasso d'interesse corrisponde almeno al tasso d'interesse minimo LPP. Il saldo dei contributi di risparmio e gli interessi formano il capitale di risparmio che viene versato in caso di uscita.
Nel piano di capitale vengono versati e remunerati su base annua gli eventuali contributi del datore di lavoro e del collaboratore relativi ai bonus sottoposti a contributi." (Doc. XXXI)

 

                                  Resta comunque il fatto, come verrà esposto al consid. 2.8, che la Cassa ha integralmente tenuto conto della prestazione di libero passaggio apportata dall’attrice. Del resto l’art. 9 cpv. 1 seconda frase LFLP obbliga l’istituto di previdenza di accreditare le prestazioni d’uscita che l’assicurato ha portato con sé.

 

                                  Per quel che concerne l’ammontare della prestazione di libero passaggio relativa al piano di rendita, su richiesta dello scrivente Tribunale, con scritto 15 aprile 2005 la Cassa ha esposti in dettaglio il calcolo:

 

"  L'importo di CHF 106 623.45 secondo l'art. 17 della LFLP è composto come segue:

 

                                                                                                         CHF                                                                                              CHF

Apporto dell'avere di libero passaggio nel piano

di rendita al 1° luglio 1999                                                                                                    88 674.00

Il 4% di interessi dall'1.7. al 31.12.1999 su 88 674.00              1 773.50                         90 447.50

Il 4% di interessi dall'1.1. al 31.12.2000 su 90 447.50              3 617.90                         94 065.40

Il 4% di interessi dall'1.1. al 31.12.2001 su 94 065.40              3 762.60                         97 828.00

Il 4% di interessi dall'1.1. al 31.12.2002 su 97 828.00              3 913.10                      101 741.10

Il 3,25% di interessi dall'1.1. al 31.12.2003 su 101 741.10      3 306.60                      105 047.70

Il 2,25% di interessi dall'1.1. al 31.08.2004 su 105 047.60      1 575.75                      106 623.45

 

                                  Ai complessivi fr. 106'623,45 di prestazione di libero passaggio apportata (inclusi le somme per il riscatto dei contributi e gli interessi), la Cassa pensione ha aggiunto i contributi personali versati dall’assicurata, senza interessi, di fr. 16'806,50 più il supplemento (fr. 16'806,50) pari al 4% all’anno a partire dall’età di 20 anni, ma che comunque non può superare il 100%.
La prestazione di libero passaggio, conformemente all’art. 17 LFLP ed all’art. 45.5 del regolamento, corrisponde all’importo di

                                  fr. 140'236,45.

L’attrice sostiene di aver versato complessivamente fr. 19'673,95 di contributi previdenziali. E` vero che tale importo risulta dai certificati salariali prodotti, ma è altrettanto vero che, come già spiegato dalla Cassa all’interessata nella lettera 19 gennaio 2005 al punto no. 5 (doc. A16), tali contributi si riferiscono ai tre piani previdenziali. Quelli per finanziare il piano di rendita ammontano a fr. 16'806, 50 (e non fr. 18'806 come erroneamente indicato nella risposta di causa in tedesco, errore di battitura ammesso dalla Cassa pensioni stessa nello scritto 15 aprile 2005, doc.XI), fr. 2'263,60 sono stati utilizzati per il piano di risparmio e la differenza (fr. 878,20) per il piano di capitale. I citati importi (inclusivi degli interessi sino al 31.08.2004) sono indicati nel conteggio dettagliato del 25 luglio 2005, a cui va fatto riferimento (doc. XXXV/1-3).
Siccome per la determinazione della prestazione di libero passaggio ex art. 17 LFLP vanno considerati solo i contributi relativi al piano di rendita, la convenuta ha giustamente computato l’importo di fr. 16'806,50.

 

                       2.7.3.  Visto che la prestazione di libero passaggio determinata secondo l’art. 16 LFLP (fr. 144'480,10) è maggiore di quella minima ex art. 17 LFLP (fr. 140'236,45), nel contestato conteggio d’uscita la Cassa ha rettamente considerato l’importo maggiore.

                          2.8.  La prestazione di libero passaggio complessiva di fr. 246'608,60 risulta composta da fr. 144'480,10 di prestazioni di libero passaggio del piano di rendita, fr. 28'584,20 del piano di risparmio e fr. 73'544,30 del piano di capitale (cfr. conteggio d’uscita al 31 agosto 2004, doc. A4, nonché il calcolo dettagliato del 25 luglio 2005, doc. XXXV/1-3).

Va qui ricordato che secondo l’art. 18 LFLP la prestazione d’uscita deve corrispondere almeno all’avere di vecchiaia ex art. 15 LPP.

                                  A sua volta, l’art. 15 LPP, nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, stabilisce che l’avere di vecchiaia si compone da:

 

" a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;


b. dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato.

2
 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili."

 

                                  Nel caso in esame, dal più volte citato conteggio 25 luglio 2005 si evince che la Cassa pensione ha proceduto al calcolo dell’avere di vecchiaia (cfr. conto testimone”, il quale, come giustamente fatto presente dalla convenuta nello scritto 26 settembre 2005, funge da strumento di controllo per accertare se le prestazioni della Cassa pensione di CV 1 corrispondano almeno alle prestazioni minime legali previste dalla LPP; XLIII), partendo da fr. 55'544,30 che costituisce l’avere di vecchiaia apportato (cfr. certificato di assicurazione 30 giugno 1999, doc. XXV/6/21). Al 31 agosto 2004 l’avere di vecchiaia ammonta a fr. 95’521,70 (XXXV/1).


Ne consegue che la prestazione di libero passaggio totale determinata secondo le disposizioni regolamentari

                                  (fr. 246'608,60) è superiore ai fr. 95'521,70 dell’ avere di vecchiaia ex art. 15 LPP e quindi la Cassa pensione ha ampiamente dato seguito all’art. 18 LFLP.

Di conseguenza, al 31 agosto 2004 la prestazione di libero passaggio ammonta a fr. 246'608,60 (incluse quindi le prestazioni di libero passaggio di fr. 165'674,00 apportate all’assicurata ed indicate nel certificato di assicurazione 31.08.2004), a cui rettamente la Cassa pensioni ha aggiunto gli interessi di mora dal 31 agosto 2004 all’11 ottobre 2004, giorno del versamento all’Istituto collettore di __________. In totale la prestazione d’uscita ammonta a fr. 247'310,75, così come risulta dal conteggio d’uscita contestato.

Infine, l’attrice ha fatto presente di non aver autorizzato il versamento della prestazione d’uscita all’Istituto collettore.
Ora, conformemente all’art. 1 cpv. 2 OLP (Ordinanza sul libero passaggio), p
rima dell’uscita dall’istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d’uscita. L’art. 15.2 seconda frase del regolamento prevede inoltre che le prestazioni di libero passaggio degli assicurati usciti, non affiliati ad un nuovo istituto, che entro la fine del mese che segue il mese d’uscita non si sono pronunciati sulla forma in cui desiderano ricevere la prestazione di libero passaggio, sono trasferite all’istituto collettore.
In casu, dopo aver invitato il 10 settembre 2004 l’assicurata a compilare la “domanda di prestazioni d’uscita” e citato l’art. 15.2 del regolamento (doc. A1) e non avendo ricevuto alcuna indicazione sulla destinazione della prestazione d’uscita, la Cassa pensione ha proceduto al versamento all’Istituto collettore. Vero che il 22 settembre 2004 l’attrice ha chiesto delle delucidazioni nonché il conteggio della prestazione d’uscita, ma è altrettanto vero che, come pertinentemente sottolineato dalla convenuta il 15 aprile 2005 (XI), nel certificato d’assicurazione inviato il 31 agosto 2004 essa poteva desumere l’ammontare della prestazione d’uscita. Certo che possono sorgere delle contestazioni in merito – come è il caso in esame, dovuto alla particolare complessità del calcolo della prestazione d’
uscita -, ma questo non deve impedire o tardare eccessivamente il trasferimento della prestazione di diritto, dovendo l’istituto di previdenza versare degli interessi di mora.
Quindi, la Cassa pensioni ha giustamente trasferito la prestazione d’uscita all’Istituto collettore.


In conclusione, visto quanto sopra, la Cassa convenuta ha correttamente stabilito la prestazione d’uscita in fr. 247'310,75 e quindi il conteggio d’uscita per il 31 agosto 2004 non può che essere confermato.


Ne consegue, pertanto, la reiezione della petizione.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                            1.-  La petizione é respinta.

 

                            2.-  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                            3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                         Fabio Zocchetti