Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.1

 

RG

Lugano

1° febbraio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo sull’istanza 28 dicembre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

considerato in fatto e in diritto che

 

                                     -   con istanza 28 dicembre 2004 - formulata in lingua francese e successivamente tradotta in lingua italiana - la AT 1 ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla CO 1, __________ al precetto esecutivo n. __________dell'UE di __________, concernente un credito di fr. 6'560.05 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti dalla società escussa;

 

                                     -   giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

                                         Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);

 

                                     -   per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie  afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);

 

                                     -   in casu, come detto, tramite precetto n. __________dell'UE di __________ la RI 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 6'560.05;

 

                                     -   l'escussa ha interposto opposizione;

 

                                     -   giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;

 

                                     -   in concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss;  Praxis 73 n. 195);

 

                                     -   infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;

 

                                     -   per applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;

 

                                     -   stante quanto sopra, ritenuta la manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza in oggetto, la stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito

                                         dell'istanza 28 dicembre 2004 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza conformi alla LPP.

 

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti