Raccomandata |
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Incarto n.
RG |
Lugano 1° febbraio 2005
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sull’istanza 28 dicembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di previdenza professionale |
considerato in fatto e in diritto che
- con istanza 28 dicembre 2004 - formulata in lingua francese e successivamente tradotta in lingua italiana - la AT 1 ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla CO 1, __________ al precetto esecutivo n. __________dell'UE di __________, concernente un credito di fr. 6'560.05 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti dalla società escussa;
- giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
- per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);
- in casu, come detto, tramite precetto n. __________dell'UE di __________ la RI 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 6'560.05;
- l'escussa ha interposto opposizione;
- giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;
- in concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss; Praxis 73 n. 195);
- infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
- per applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
- stante quanto sopra, ritenuta la manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza in oggetto, la stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'istanza 28 dicembre 2004 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza conformi alla LPP.
2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti