Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.23

 

RG/sc

Lugano

6 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo nella causa che oppone

 

 

1. AT 1

1 rappr. da: RA 1

2. AT 2

 

 

a

 

 

 

1. CV 1

2. CV 2

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

 

 

 

considerato in fatto e in diritto che

 

 

                                     -   con sentenza 8 novembre 2004, cresciuta in giudicato il 21 febbraio 2005, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi AT 1 e CV 1, stabilendo una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;

 

                                     -   di seguito il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

 

                                     -   ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi, come pure agli istituti di previdenza interessati, di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti;

 

                                     -   l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi -  è  stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];

 

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP

 

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

 

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

 

-    l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

-     il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

 

                                     -   per l'art. 142 CC

 

"  1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

 

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

 

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

 

-   a norma dell'art. 25a LFLP

 

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

 

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

 

                                     -   in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

 

                                     -   dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio (19 maggio 1976) gli ex coniugi __________ disponessero di una prestazione ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP);

 

                                     -   di conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con quelle accumulate durante il matrimonio e presenti alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620);

 

                                     -   dal fascicolo risulta che la prestazione accumulata da AT 1 durante il matrimonio corrisponde all’importo di fr. 52'878.50 presente al momento del divorzio presso la AT 2, dove la citata risulta a tutt’oggi essere assicurata (doc. XVI);

 

                                     -   il credito a favore di CV 1 (metà della prestazione accumulata dalla ex moglie in costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 26'439.25;

 

                                     -   la prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio risulta invece corrispondere all’importo di fr. 82'423.-- presente al momento del divorzio sulla polizza di libero passaggio ad esso intestata presso la CV 2 (doc. VII/1-2);

 

                                     -   il credito a favore di AT 1 (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in costanza di matrimonio) ammonta quindi a fr. 41'211.50;

 

                                     -   considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore diCV 1AT 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 14'772.25;

 

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

 

                                     -   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

 

                                     -   l'importo di fr. 14'772.25, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (21 febbraio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di AT 1 presso la AT 2;

 

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA del 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]);

 

                                     -   per il tramite dell'avv. RA 1 con istanza 21 marzo 2005 AT 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

-presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (cfr. artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato  è  data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari);

 

-che a non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario l'intervento di un patrocinatore. Dando seguito alla richiesta del TCA di data 7 marzo 2005, AT 1, per il tramite della sua patrocinatrice, si è limitata a comunicare allo scrivente Tribunale alcune informazioni - corredate da alcuni documenti per altro non decisivi ai fini istruttori - contenute nello scritto 21 marzo 2005. La presente procedura ha in ogni caso potuto essere evasa sulla base della documentazione , per altro di facile lettura ed interpretazione acquisita d’ufficio dal TCA, il quale ha segnatamente interpellato gli istituti previdenziali interessati, richiedendo loro la trasmissione dei dati e dei conteggi determinanti per la divisione. Con ulteriori osservazioni 11 aprile 2005 AT 1, preso atto dei dati forniti dalla CV 2 e dalla AT 2, ha evidenziato la necessità di determinare con precisione, come del resto espressamente già indicato in sudetta richiesta 7 marzo 2005 del TCA, l’ammontare degli averi previdenziali esistenti presso suddetti istituti alla data della crescita in giudicato della sentenza del divorzio, producendo al riguardo una tabella di calcolo degli interessi, non utilizzabile tuttavia ai fini del presente giudizio.

                                        

                                           L'istanza d’assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

 

 

 

 

                                                                               

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 82'423.--.

 

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 52'878.50.

 

                                 3.-   E' fatto ordine alla CV 2, __________ di versare, tramite prelevamento dalla polizza di libero passaggio n. __________ intestata a CV 1, a favore di AT 1 presso la AT 2, __________ la somma di fr. 14'772.25, oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 21 febbraio 2005.

 

                                 4.-   L'istanza 21 marzo 2005 di AT 1 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                 5.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 6.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti