Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.26

 

RG/sc

Lugano

7 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo sulla petizione 11 marzo 2005 promossa da

 

 

 

Fondaz. istituto collettore LPP, __________

 

 

contro

 

 

 

CV 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata la petizione 11 marzo 2005 con cui la Fondazione Istituto collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare la CV 1 al pagamento di fr. 10'759.85 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese per il periodo novembre 2001 - giugno 2004, rispettivamente di pronunciare il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di __________;

 

visto lo scritto 23 marzo 2005 con cui la convenuta, dopo aver brevemente  illustrato la difficile situazione finanziaria in cui versa sin dall’inizio della sua attività, non ha contestato la pretesa attorea ma ha chiesto la concessione di una “riduzione del 50% dei premi da pagare affinché mi sia possibile affrontare il debito”, postulando altresì una dilazione di pagamento tramite versamenti rateali di fr. 400.-- mensili (III);

 

 

 

visto lo scritto 5 aprile 2005 con cui la Fondazione attrice ha dichiarato di non poter accettare l’auspicato abbandono del 50%, di essere disposta a eventualmente rivedere i conteggi allestiti sulla base dei salari 2002 dietro trasmissione da parte della ditta convenuta delle distinte per gli anni 2003-2004, precisando - dopo aver ricordato come un precedente ammortamento dilazionato del debito contributivo era stato rispettato solo parzialmente - che un nuovo piano d’ammortamento è possibile unicamente per una durata massima di 12 mesi con versamenti mensili di fr. 1'100.-- ai quali aggiungere i contributi correnti (V);

 

rilevato che invitata in data 8 aprile 2005 a voler determinarsi sullo scritto 5 aprile 2005 della Fondazione attrice, parte convenuta è rimasta silente (VI);

 

 

considerato che,

 

la presente lite può essere decisa dal TCA nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

la pretesa attorea non è contestata;

 

dal fascicolo emerge che in effetti tanto l’esistenza quanto l’ammontare del credito contributivo e delle spese posti in giudizio risultano comprovati dalla necessaria documentazione (doc. A-G) e trovano fondamento nella disciplina legale e regolamentare applicabile (artt. 11, 60 e 66 LPP; art. 3 Ord. concernente i diritti dell’IC in materia di PP; cifra 7 Regolamento IC e cifra VI/A Piano di previdenza [sub doc. H]; art. 4 Condizioni d’affiliazione, Regolamento dei costi [sub. doc. B] e DTF 117 II 258 per le spese);

 

pure la richiesta di interessi moratori al 5% dal  28 agosto 2004 deve essere accolta (art. 4 Condizioni d’affiliazione; artt. 102 e segg. CO);

 

in questa situazione, ricordato come la decisione di eventuale (parziale) condono rispettivamente di concessione di una dilazione di pagamento a favore del datore di lavoro debitore dei contributi previdenziali non compete  in concreto allo scrivente Tribunale ma spetta esclusivamente alla Fondazione attrice, la petizione in oggetto deve essere accolta con consecutivo rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. ___________ dell’UEF di ___________ (art. 79 e 80 LEF; DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60; Adler in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251ss);

 

richiamati l’art. 73 LPP e la LPTCA;

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione  è accolta e di conseguenza:

 

      §    La convenuta è condannata a versare all’attrice fr. 10'759.85 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 10'609.85.

 

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di __________.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.        

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti