Raccomandata

 

Incarto n.
34.2005.36

 

FC/ss

Lugano

24 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 22 aprile 2005 di

 

 

AT 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   AT 1, nato nel __________, ha lavorato sin dal __________ alle dipendenze della __________ e, di conseguenza, è stato affiliato per la previdenza professionale alla Fondazione di previdenza __________ (in seguito divenuta Fondazione per la previdenza CV 1; cfr. III pag. 1) a far tempo dal dal 1. gennaio 1987 (doc. 25).

 

                               1.2.   Mediante decisione del 1. settembre 1999, l’Ufficio Assicurazione invalidità cantonale (UAI) ha riconosciuto ad AT 1 un grado d’invalidità del 50% con conseguente concessione di una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1. settembre 1998 (doc. 57).

                                         Di conseguenza anche la Fondazione di previdenza __________ gli ha riconosciuto le prestazioni d’invalidità, e meglio una mezza rendita annua a far tempo dal 29 settembre 1999 e un capitale d’invalidità di fr. 63'000, oltre a fr. 3’892 di interessi maturati sul capitale nel periodo dal 26 marzo 1998 all’11ottobre 1999 (doc. D, 50, 51).

 

                               1.3.   A seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, con provvedimento del 29 aprile 2004 l’UAI, accertato un grado d’inabilità del 75%, gli ha concesso una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1. febbraio 2003 (doc. 18).

                                         Con comunicazione del 25 giugno 2004 la Fondazione per la previdenza CV 1 (in seguito: Fondazione CV 1), rappresentata dalla RA 2, ha di conseguenza comunicato all’assicurato quanto segue:

 

"  Conformément à la décision du 29.4.2004 de l'assurance invalidité fédérale, vous percevez depuis le 1.2.2003 une rente d'invalidité complète. Comme il s'agit d'une augmentation de l'invalidité survenue le 26.9.1997, les prestations sont conformes au règlement en vigueur du 1.1.1996 de la Fondation de CV 1 Assurances.

 

Après la vérification des faits, nous pouvons vous soumettre le décompte suivant.

 

Rente d'invalidité annuelle assurée (100%)               CHF 63'000.00

 

Décompte des prestations

 

Genre de rentes

Annuelle

trimestrielle

période

Total

Rente d'invalidité

CHF 63'000.00

CHF 15'750.00

1.2.03 - 30.6.04

CHF 89'250.00

Capitale d'invalidité

CHF 63'000.00

 

 

 

 

 

Déduction faite des rentes déjà versées

CHF -44'625.00

 

 

 

 

 

Total paiement rétroactif

CHF 107'625.00

 

Nous verserons ce montant sur votre compte à la fin du mois de juin.

 

Les autres paiements de la rente d'invalidité vous seront versés trimestriellement en avance.

 

Conformément aux dispositions légales, nous notifierons ce versement à l'Administration fédérale des contributions à Berne." (doc. 14)

 

                                         Il pagamento è stato effettuato alla fine di giugno 2004.

 

                               1.4.   In seguito AT 1 si è rivolto alla Fondazione CV 1 chiedendo il versamento degli interessi sulle prestazioni previdenziali arretrate, sottolineando come peraltro tali interessi fossero già stati riconosciuti al momento del versamento della prima parte del capitale d’invalidità (doc. 6, 10, 12, 13).

                                         La Fondazione interessata ha rifiutato tale richiesta (doc. 4, 9).

 

                               1.5.   Con petizione del 22 aprile 2005 AT 1 ha convenuto la Fondazione CV 1 dinanzi al TCA chiedendo:

 

"           1.       La petizione è accolta. Di conseguenza:

 

                  §     La CV 1 è condannata a versare al Signor AT 1, __________, la somma di CHF 4'835.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2004 a titolo di interessi per le prestazioni arretrate di previdenza erogate alla fine del mese di giugno 2004.

 

         2.       Protestate tasse, spese e ripetibili." (doc. I)

 

                                         A motivazione della sua pretesa ha fatto valere:

                                        

"  (…)

Con decisione del 29 aprile 2004 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha riconosciuto al Signor AT 1 un grado d'invalidità del 75% e il diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1. febbraio 2003. Egli era già al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dal 26 settembre 1997.

 

A seguito della decisione AI, la convenuta ha provveduto in data 25 giugno 2004 a comunicare il conteggio delle prestazioni previdenziali dovute all'assicurato (Doc. A) dettagliate come indicato di seguito.

 

      Capitale d'invalidità (50%)                              CHF   63'000.--

      Rendita d'invalidità 01.02.2003-30.06.2004      CHF   44'625.--

 

Su tali prestazioni, versate alla fine del mese di giugno 2004, non sono stati conteggiati gli interessi remunerativi.

 

Prove:      Doc. A - Lettera 25.06.2004, __________ /AT 1;

                  Doc. B - Attestati di previdenza 01.01.2003 e 01.01.2002;

                  Doc. C - Regolamento della Fondazione di previdenza, 01.01.1996.

 

Il Signor AT 1 ha provveduto a richiedere il versamento degli usuali interessi sulle prestazioni previdenziali arretrate, come del resto furono versati al momento del versamento della prima parte del capitale d'invalidità.

A seguito della decisione d'invalidità che riconosceva al Signor AT 1 il diritto alla mezza rendita d'invalidità del 26 settembre 1997, gli furono riconosciuti interessi a partire dalla scadenza del semestre regolamentare d'attesa (art. 25 Regolamento) e sino al momento del versamento (Doc. D).

 

Gli interessi richiesti dall'attore, sul capitale d'invalidità e sulle rendite retroattive, corrispondono a

 

  Capitale d'invalidità (50%)                                  CHF   63'000.--

  - interessi al 4% dal 01.08.2003 al 30.06.2004  CHF    2'312.--

 

  Rendita d'invalidità dal 01.02.2003-30.06.2004     CHF   44'625.--

  - interessi al 4% dal 01.02.2003 al 30.06.2004  CHF    2'523.--

                                                                        ----------------------

                     Interessi totali                             CHF    4'835.--

 

 

Su tali importi sono inoltre dovuti gli interessi legali di mora dal 1. luglio 2004.

 

Gli interessi remunerativi sulle prestazioni arretrate sono dovuti al Signor AT 1 in considerazione del fatto che dal momento in cui è sorta l'invalidità al momento in cui gli importi assicurati sono stati versati, sono stati prodotti frutti civili di spettanza dell'assicurato, conformemente ai principi generali di diritto privato che trovano applicazione analogetica e suppletoria nel diritto amministrativo e, in concreto, della previdenza professionale.

 

Con lettera 23 febbraio 2005 la convenuta, per il tramite della sua rappresentante, ha rifiutato il versamento degli interessi remunerativi sulle prestazioni previdenziali arretrate erogate a favore del Signor AT 1.

 

Prove:      Doc. D - Conteggio 05.10.1999;

                  Doc. E - Lettera 23.02.2005, __________ /AT 1."

(doc. I)

 

                               1.6.   Con risposta di causa del 12 maggio 2005 la Fondazione CV 1, rappresentata dalla RA 2, ha postulato la reiezione della petizione facendo valere:

 

"  In fatto ed in diritto

 

Ci riferiamo alla petizione del signor AT 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ed esprimiamo la seguente posizione in merito:

 

l'amministrazione della Fondazione previdenziale __________ ovvero della Fondazione per la previdenza professionale CV 1 è affidata dal 1.1.2003 alla RA 2. In data 1.7.2003 si procedeva alla fusione fra le due fondazioni, talché la Fondazione previdenziale di __________ risulta oggi cancellata dal Registro della previdenza professionale.

Il signor AT 1 è incapace al guadagno dal 26.9.1997. A fine settembre 1999 alla Fondazione previdenziale __________ veniva notificata la decisione AI che certificava un grado d'invalidità del 50% a partire dal 1.9.1998.

 

In base all'art. 25 del regolamento vigente, una condizione d'invalidità che si prevede permanente dà diritto a beneficiare di un capitale di invalidità dopo un termine di attesa di sei mesi. Secondo la prassi corrente, un caso di invalidità può considerarsi permanente laddove l'AI si sia espressa con una decisione in merito. Inoltre, l'esatto importo del capitale d'invalidità può essere definitivamente determinato soltanto sulla base della suddetta decisione AI. In data 5.10.1999 veniva notificato al signor AT 1 il conto delle prestazioni calcolate sulla base di un grado di invalidità del 50%, in esso figurava un interesse di mora che, a nostro parere, non trovava alcun fondamento nelle disposizioni del regolamento.

 

All'inizio di maggio 2004 l'Ufficio AI del Cantone Ticino notificava alla Fondazione per la previdenza CV 1 l'aumento del grado di invalidità del 75% con effetto dal 1.2.2003. In base all'art. 25 cpv. 2 del regolamento la cassa pensioni avrebbe pertanto erogato prestazioni (capitale e rendita) calcolate su un grado di invalidità del 100%. Dopo gli accertamenti del caso, in data 25.6.2004 veniva inviato al Signor AT 1 il conto relativo all'aumento delle prestazioni e si predisponeva il pagamento della differenza.

 

Da parte nostra si osserva quanto segue:

 

    -    riteniamo che non vi sia stata alcuna mora di pagamento del capitale di invalidità maggiorato: tale capitale è stato infatti erogato entro due mesi, quindi prima della scadenza dei sei mesi, dalla notifica del grado di invalidità del 75% (100%); non è dovuto quindi alcun interesse di mora;

    -    l'errato pagamento di interessi di mora relativo al conteggio del 5.10.1999, sulla base del grado di invalidità del 50% accertato in quel momento, non giustifica alcuna richiesta di ulteriore pagamento di interessi di mora;

    -    ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 CO, l'interesse di mora sulle prestazioni di rendita diviene esigibile soltanto dal momento in cui si procede in giudizio contro il debitore; anche da questo punto di vista è prassi usuale erogare le prestazioni di rendita maggiorate entro due mesi da quando viene notificate l'aumento della rendita da parte dell'Ufficio AI del Cantone Ticino; per questa ragione non è dovuto alcun interesse di mora sul pagamento della differenza effettuato a fine 2004." (doc. II)

 

                               1.7.   Su richiesta dell’attore (V), il TCA ha in seguito chiesto alla Fondazione convenuta la produzione di tutto l’incarto relativo al rapporto d’assicurazione con l’attore (doc. VI-IX).

                                        

Con uno scritto del 14 settembre 2005 AT 1 si è ribadito nelle sue posizioni e ha ulteriormente osservato:

 

"1.  I fatti allegati con la petizione 22 aprile 2005 sono ammessi integralmente dalla convenuta, ragione per la quale la questione da dirimere riguarda unicamente il diritto agli interessi rimunerativi sulle prestazioni LPP versate all'assicurato.

 

2. Il Signor AT 1 non ha mai affermato, contrariamente all'interpretazione della convenuta che emerge dai suoi scritti, che siano dovuti interessi di mora nel periodo 01.02.2003 al 30.06.2004.

 

    Egli pretende unicamente e legittimamente gli interessi rimunerativi sulle prestazioni d'invalidità LPP erogate a suo favore in ragione della sua integrale invalidità alla fine del mese di giugno 2004.

 

    Gli interessi legali di mora sono invece richiesti dal 1. luglio 2004 sull'importo che la convenuta non ha inteso versare a titolo di interessi rimunerativi, ovvero sulla somma di CHF 4'835.--.

 

3. Dall'esame degli atti e degli allegati di causa emerge chiaramente che la convenuta misconosce il principio stesso della rimunerazione del capitale, sottomurando le sue argomentazioni riferendosi unicamente all'assenza di motivi che fondano una richiesta di interessi di mora.

    Ella ritiene pertanto che gli interessi pagati nel 1999 sulla prima metà del capitale d'invalidità fossero interessi di mora ingiustificati: a torto, visto che si trattava di interessi rimunerativi giustificati.

 

    Il sistema della previdenza professionale è incentrato sulla capitalizzazione individuale e di conseguenza all'assicurato sono dovuti gli interessi maturati sulle prestazioni a lui dovute dal momento in cui sorge il diritto a quando vengono corrisposte.

 

4. Secondo l'art. 25 del Regolamento il capitale d'invalidità è dovuto dopo un semestre d'attesa da quanto l'invalidità risulta permanente.

 

    In concreto l'invalidità del Signor AT 1 è stata accertata dal 1. febbraio 2003 ed è da questo momento che deve essere computato il semestre d'attesa e gli interessi rimunerativi sul capitale dovuto sino al suo versamento.

 

    Per il capitale d'invalidità al Signor AT 1 sono dovuti gli interessi rimunerativi maturati nel periodo compreso tra il 1. agosto 2003 e il 30 giugno 2004.

 

    Per le prestazioni sottoforma di rendita, per le quali non v'è periodo d'attesa, gli interessi rimunerativi sono invece dovuti per il periodo che va dal 1. febbraio 2003 al 30 giugno 2004.

 

    Il tasso degli interessi rimunerativi è stato determinato sulla base del tasso medio applicato in occasione del versamento della prima parte delle prestazioni d'invalidità nel 1999.

 

5. Gli interessi richiesti dall'attore sul capitale d'invalidità e sulle rendite retroattive possono essere quantificati come esposto di seguito.

 

 

 

 

    Capitale d'invalidità (50%)                                     CHF  63'000.--

    - interessi al 4% dal 01.08.2003 al 30.06.2004     CHF  2'312.--

 

    Rendita d'invalidità 01.02.2003-30.06.2004             CHF  44'625.--

    - interessi al 4% dal 01.02.2003 al 30.06.2004     CHF  2'523.--

                                                                             -------------------------

    Interessi totali                                                   CHF  4'835.--

 

Su tali importi sono inoltre dovuti gli interessi legali di mora dal 1. luglio 2004." (doc. X)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del
10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di interessi su delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale riconosciute retroattivamente all’attore a far tempo dal 1. febbraio 2003 e versate nel giugno 2004, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.

 

                               2.2.   Tema del contendere è il versamento di interessi, per un importo complessivo di fr. 4'835 (oltre interessi di mora dal 1. luglio 2004), sulla rendita intera e sul capitale d’invalidità concessi  all’attore dalla fondazione convenuta a dipendenza dell’invalidità completa riconosciuta dall’UAI con effetto retroattivo dal 1. febbraio 2003.

                                         Non sono invece oggetto di verifica giudiziale l’ammontare delle prestazioni dovute all’assicurato.

 

                               2.3.   In concreto, va preliminarmente stabilito qual è il regolamento previdenziale applicabile, ritenuto che il Regolamento della Fondazione di previdenza __________ __________, applicabile dal 1. gennaio 1996 (doc. C), è stato successivamente sostituito dal Regolamento della Fondazione CV 1 in vigore dal 1. gennaio 2003 (doc. 1, 9, C).

 

                                         Secondo i principi generali del diritto, in caso di modifica di norme giuridiche, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 121 V 100; SVR 1994 LPP No. 12; H. U Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996,
p. 67). Questi principi valgono anche in caso di mutamento delle disposizioni del regolamento o degli statuti dei fondi di previdenza.

                                         La loro applicazione non causa difficoltà nell’ipotesi in cui si è confrontati con un avvenimento unico, che può essere facilmente isolato nel tempo (SVR 1994 BVG no. 12 p. 31; DTF 119
V consid. 2).

                                         Nel caso di una situazione durevole, non ancora evoluta nell’istante in cui interviene il cambiamento di legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo vi sia una disposizione transitoria che prevede il contrario. In tal caso non vi è retroattività vera e propria (si tratta della cosiddetta "retroattività impropria",
DTF 121 V consid.
1a e dottrina ivi citata; cfr. anche R. Schnyder, Minimal Standards im nichtstreitigen Verfahren der beruflichen Vorsorge, Referat am 477 Veranstaltun des schw. Institut für Verwaltungskurse, St. Gallen, p. 11).

                                         Per quanto riguarda in particolare il diritto e l’ammontare della rendita di invalidità sono di principio determinanti le norme regolamentari vigenti al momento della nascita del diritto alle prestazioni e non già quelle applicabili all’epoca in cui è iniziata l’incapacità lavorativa che ha causato l’invalidità (DTF 121 V 97; SZS 1997 p. 411).

                                         In effetti la situazione di fatto dalla quale deriva il diritto alle prestazioni non è l’inizio dell’incapacità di lavoro, considerata come evento isolato nel tempo, bensì l’incapacità di lavoro come tale, che è uno stato di fatto duraturo. La situazione giuridica che dà luogo ad una rendita di invalidità dura, quindi, fino al momento della nascita del diritto alle prestazioni (DTF 121 V 101 consid. 1c).

 

D'altra parte, in una vertenza concernente l'aumento del grado d'invalidità (da parziale a totale) di un'assicurata beneficiaria di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale, il TCA dapprima e il TFA in seguito hanno avuto modo di precisare che l'aumento del grado d'invalidità non è un nuovo evento assicurato, ma è semplicemente una modifica dell'evento previsto dagli art. 23segg. LPP (vale a dire la sopravvenienza di un’incapacità lavorativa di una certa importanza; DTF 118 V 35; cfr. STFA non pubblicata del 1. marzo 1996 nella causa P.,
B 19/94 - menzionata nel Bollettino della previdenza professionale n. 36 edito dall'UFAS - che conferma la sentenza del TCA resa in data 14 febbraio 1994, CP 26/93). Tale aumento del tasso d'inabilità dà di conseguenza luogo ad un aumento della prestazione assicurativa. Ciò in analogia con le altre materie della sicurezza sociale e, segnatamente, con l'art. 41 LAI (cfr. Pratique VSI 2002 pag. 147 seg.; cfr. anche l'art. 22 cpv. 1 LAINF e l'art. 26 LAM).

Di conseguenza, in caso di peggioramento del grado d’inabilità l’istituto di previdenza tenuto a corrispondere la rendita parziale dovrà adattare la prestazione al mutato tasso d'incapacità a decorrere dal momento in cui l’UAI, in via di revisione (art. 41 LAI e art. 88a OAI), riconosce il diritto alla rendita più elevata
(DTF 118 V 35segg. e Moser, op. cit. in SZS 1995 pag. 416).

Considerato come per la giurisprudenza la modifica del grado d’invalidità (riconducibile alla medesima causa) non costituisce di principio un nuovo evento assicurato, ma semplicemente la modifica dell’evento previsto all’art. 23 LPP, ossia la revisione dell’invalidità, per la fissazione dell’ammontare della prestazione dovuta in ragione dell’aumento del grado d’inabilità sono determinanti le medesime basi legali e regolamentari che furono determinanti per la fissazione della rendita parziale erogata in precedenza e, quindi, nel momento del realizzarsi dell'evento previdenziale "invalidità" (vale a dire nel momento dell'inizio della pretesa alla rendita parziale) (cfr. Moser, op. cit. in SZS 1995
p. 416, 419-421).

 

In concreto, premesso che dal fascicolo processuale si evince, peraltro incontestatamente, che l’aumento del grado d’invalidità di AT 1 sia da ascrivere ad un peggioramento dei medesimi problemi alla salute che già avevano originato l’attribuzione della mezza rendita e, quindi, alla stessa causa, a ragione quindi le parti partono dal presupposto che le prestazioni d’invalidità dovute all’attore a far tempo dal febbraio 2003 siano da stabilire sulla base del Regolamento della Fondazione __________ valido dal 1. gennaio 1996 (doc. C).

 

                               2.4.   In concreto la Fondazione convenuta ha riconosciuto il diritto, di  AT 1, alle prestazioni d’invalidità dovutegli a dipendenza dell’aumento del grado d’invalidità accertato dall’UAI con provvedimento del 29 aprile 2004 e con effetto retroattivo dal 1. febbraio 2003 (doc. 14, 18). 

                                         Secondo l’attore gli interessi “rimunerativi” sulle prestazioni arretrate sarebbero dovuti in considerazione del fatto che dal momento in cui è sorta l’invalidità a quello in cui gli importi assicurati sono stati versati, sono stati prodotti frutti civili di spettanza dell’assicurato, e questo conformemente ai principi generali del diritto privato che trovano applicazione analogica e suppletoria nel diritto amministrativo e, in concreto, della previdenza professionale (cfr. I consid. 5).

 

                                         Per le considerazioni che seguono, a tale assunto non può essere prestata adesione.

                                        

                               2.5.   L’art. 26 cpv. 1 v. LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità
(art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

                                        

                                         Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI:

 

"  Il diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato:

a. presenta un’incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40%, oppure

 

b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.”

                                        

L’inizio del diritto alla rendita è quindi coordinato con l’assicurazione invalidità: un assicurato che riceve una rendita da parte dell’AI ha quindi di principio diritto ad una rendita della previdenza professionale a partire dal medesimo momento (SZS 1997 p. 554).

                                        

                                         Gli art. 23 segg. del Regolamento della Fondazione di previdenza __________ in vigore dal 1. gennaio 1996, applicabile in concreto, con riferimento alle prestazioni di invalidità prevedono, tra l’altro, quanto segue:

 

"  b) Prestations en cas d'invalidité

 

23     Rente d'invalide

 

23.1  Droit à une rente d'invalide

 

         Lorsqu'un assuré devient totalement incapable de gain par suite d'une maladie (risque accidents exclu) avant qu'il n'ait atteint l'âge de la retraite, il a droit à une rente d'invalide à l'expiration d'un délai d'attente de 24 mois ou dès que s'éteint le droit aux prestations de l'assurance d'indemnités journalières de l'entreprise.

 

         Il y a incapacité de gain lorsque l'assuré, du fait d'une maladie (y compris la perte des forces intellectuelles et physiques), n'est plus capable passagèrement ou de manière durable d'exercer sa profession ou une autre activité qui corresponde aux connaissances, aux capacités et à la position sociale antérieure de l'assuré.

 

         Le droit aux prestations cesse le jour du décès de la personne assurée, mais, au plus tard, lorsque celle-ci recouvre une capacité de gain de plus de 75% ou qu'elle atteint l'âge terme.

 

         Les conditions de l'art. 13.2 sont applicables en cas d'incapacité de gain par suite d'accident.

 

23.2  Importance de la rente d'invalide

 

         En cas d'incapacité total de gain, la rente d'invalidité se monte à 50% du gain annuel assuré.

 

         En cas d'incapacité de gain partielle, les prestations sont adaptées au degré de l'incapacité; une incapacité de gain de moins de 25% ne donne droit à aucune prestation, alors qu'une incapacité de 66 2/3% et plus donne droit à des prestations complètes.

 

         En cas de modification du degré de l'incapacité de gain, la rente d'invalide est adaptée en conséquence.

 

(...)

 

25     Capital d'invalidité

 

25.1  Droit à un capital d'invalidité

 

         Le droit à un capital est accordé à condition que l'incapacité de gain (risque accidents exclu) puisse être considérée comme vraisemblablement durable et que le délai d'attente de 6 mois été dépassé.

 

 

 

25.2  Importance du capital d'invalidité

 

         Le capital d'invalidité si monte, en cas d'incapacité total de gain, à 100% du gain annuel assuré. Le capital est versé proportionnellement au degré de l'incapacité de gain; une incapacité de moins de 25% ne donne droit à aucune prestation, alors qu'une incapacité de 66 2/3% et plus donne droit à des prestations complètes." (doc. C)

 

                                         Infine, per l’art. 18 del Regolamento le prestazioni d’invalidità sono versate solamente quando l’avente diritto ha presentato i giustificativi necessari e meglio i relativi certificati medici e l’eventuale decisione di rendita dell’AI.

 

                               2.6.   Per la dottrina e la giurisprudenza, anche quando in base alle circostanze appare verosimile che il diritto alla rendita d’invalidità nei confronti dell’assicurazione per l’invalidità (AI) verrà riconosciuto, non esiste per l’istituto di previdenza un obbligo di accordare prestazioni fintantoché l’AI non ha deliberato in merito. Un obbligo per l’istituto di previdenza di versare le prestazioni in anticipo non è previsto né dalla legge né è stato sancito dalla giurisprudenza (cfr. tuttavia l’art. 70 cpv. 2 LPGA per il caso di concorrenza con prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare).

                                         Per contro costituisce prassi - riconosciuta e legittima - degli istituti di previdenza di far dipendere il versamento delle loro prestazioni di invalidità dalla resa di una decisione definitiva dell’AI, nella sua qualità di titolare primario dell’obbligo prestativo (Stauffer, Berufliche Vorsorge, Ginevra 2005, pag. 288; cfr. anche SZS 1999 p. 376).

                                         In ragione dell’effetto (di principio) vincolante della decisione dell’UAI per la definizione delle prestazioni previdenziali, l’istituto di previdenza riconosce di regola il suo obbligo prestativo solo di fronte ad un provvedimento definitivo dell’AI: le prestazioni previdenziali vengono quindi di regola versate retroattivamente per un periodo di tempo che va dal momento fissato dall’AI per la decorrenza della rendita di invalidità e la decisione di rendita (Stauffer, op. cit. pag. 288).

 

                                         Ora, la LPP non prevede un obbligo per l’istituto di previdenza di corrispondere degli interessi "remunerativi" sulle prestazioni versate retroattivamente a seguito della relativa pronuncia dell’AI per cui un simile diritto non può in alcun modo essere ammesso, in difetto di base legale e giurisprudenziale, a meno che lo stesso possa evincersi dalle disposizioni regolamentari applicabili, ricordato come agli istituti di previdenza sia permesso di derogare alle norme legali minime a favore degli assicurati (art. 6 LPP; cfr. il cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247).

 

                                         La giurisprudenza e la dottrina si sono invece occupate del tema di sapere se sulla prestazione previdenziale dovuta retroattivamente sia dovuto un interesse di mora.  

                                         Secondo il TFA nell'ambito delle assicurazioni sociali, gli interessi di mora non sono dovuti, salvo disposizione legale contraria (DTF 119 V 132; 117 V 131 e 351; cfr. anche Stauffer, op. cit. p. 288).  In materia di previdenza professionale ed in modo particolare di prestazioni previdenziali, contrariamente a quanto previsto in materia di contributi (art. 66 cpv. 2 LPP; DTF 119 V 134; SZS 1990 p. 161), la LPP non si esprime.

                                         Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che, in caso di versamento tardivo di una prestazione di libero passaggio, gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 133; 116 V 112).

                                         Il TFA ha poi specificato che lo stesso deve valere per il pagamento tardivo di un capitale di vecchiaia (STFA non pubblicata del 31 luglio 1992 nella causa S.L), di contributi da parte del datore di lavoro (cfr. SZS 1990 p. 155) e per quel che riguarda una rendita di invalidità (DTF 119 V 131 e 134).

                                         Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).

                                     

                                         In tal caso si applica il tasso previsto dal regolamento
(cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133;
DTF 117 V 350).

                                         Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si fa riferimento all’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore
(cfr. DTF 119 V 134).  

                                        

                                         Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA ha stabilito l’applicabilità dell’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

"  il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale”

                                                                                                          
(DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).

 

 

                               2.7.   Nella fattispecie, alla luce di quanto precede, bisogna concludere che la pretesa dell’attore intesa a percepire degli interessi "remunerativi" sulle prestazioni di invalidità riconosciutegli retroattivamente dalla fondazione convenuta in forza del provvedimento dell’UAI non può essere ammessa, giacché non sorretta dalle basi legali che regolano il  rapporto di previdenza di cui è parte l’attore.

                                         Già si è detto infatti (cfr. consid. 2.6) che la LPP non prevede un obbligo di versare interessi su una prestazione d’invalidità dovuta con effetto retroattivo.

                                         Inoltre, l’attribuzione dei pretesi interessi sulle prestazioni previdenziali dovute retroattivamente in forza di un provvedimento dell’AI non è prevista neanche dal Regolamento applicabile in concreto (cfr. sopra consid. 2.5 e doc. C).

                                         In conclusione quindi, poiché la chiesta concessione degli interessi sulla rendita e sul capitale d’invalidità dovuti con effetto retroattivo non è prevista né dalla legge né dal Regolamento, e ritenuto che, anche nell’ambito delle assicurazioni sociali, vige il principio della legalità secondo cui una prestazione viene erogata solo in virtù di una base legale (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 84; DTF 103 Ia 380segg.), la richiesta di AT 1 non può essere accolta.

 

                                         Né del resto possono essere riconosciuti degli interessi di mora, considerato come le prestazioni dovute siano state versate già verso la fine di giugno 2004 (doc. 14) e, quindi, meno di due mesi dopo l’emanazione della decisione, del 29 aprile 2004, con la quale l’UAI ha stabilito la totale incapacità lavorativa dell’attore e, quindi, il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera (doc. 18).

Del resto, come si è detto (consid. 2.7), per la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 CO. Ne consegue che in ogni modo nella fattispecie, anche se le prestazioni non fossero ancora state versate all’attore, gli eventuali interessi di mora sarebbero dovuti dalla data della petizione al TCA benché il diritto alla rendita sia sorto già nel 2003, non avendo l’attore, antecedentemente all’inoltro della presente causa, proceduto in via esecutiva contro la Fondazione __________.

                               2.8.   La domanda di AT 1 non può trovare accoglimento nemmeno sulla base dell’addotta circostanza per cui in occasione della concessione del capitale d’invalidità parziale, nell’ottobre 1999, la Fondazione gli aveva concesso gli interessi su tale capitale per il periodo dalla scadenza del semestre regolamentare d’attesa sino all’effettivo versamento (doc. 50, 51; cfr. consid. 1.2).

                                        

                                         Infatti, da quanto precede, per i motivi già evocati, è pacifico che l’attore non aveva diritto, nel 1999, ad interessi calcolati sulla prestazione d’invalidità parziale riconosciutagli retroattivamente. Ora, il fatto che tali interessi gli siano, ciò nonostante, stati riconosciuti non può ora consentire all’interessato di costruire un diritto ad analoghi interessi sulla prestazione dovuta dal febbraio 2003. In effetti, il fatto che l’istituto di previdenza convenuto, preso atto della mancanza di una relativa base legale o regolamentare, abbia negato l’attribuzione di interessi in occasione dell’aumento del grado d’invalidità, sta a significare unicamente la mancata - e legittima - volontà della Fondazione di perpetuare una pratica contraria alla legge e al Regolamento nei confronti dell’interessato. Tale presa di coscienza avrebbe del resto persino potuto spingere la Fondazione CV 1 a chiedere all’attore la restituzione dei fr. 3'892 versatigli nel 1999 senza valida base legale o regolamentare.

                                        

                                         Né infine manifestamente l’attore può tentare di invocare l’errore commesso dalla Fondazione appellandosi al principio della buona fede, i presupposti giurisprudenziali (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66, 119 V 307 consid. 3 e riferimenti) e dottrinali (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere  tutelata nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, facendo in concreto manifestamente difetto. In particolare l’errore commesso dalla Fondazione nel 1999 non ha comunque senz'altro indotto il destinatario ad adottare, nel periodo in cui ancora si trovava in errore, un comportamento che gli è stato pregiudizievole (requisito 4; cfr. DTF 121 V 67). Né del resto l'attore fa valere altrimenti in corso di causa.

                                         E questo a prescindere dalla considerazione che comunque l’istituto di previdenza, chiamato a statuire sull’attribuzione ad un assicurato di una prestazione previdenziale, è tenuto a procedere al relativo esame e alla relativa decisione senza essere vincolato da provvedimenti anteriori (cfr. anche STFA non pubblicata del 2 settembre 2005 nella causa X., C 180/05).      

 

Di conseguenza, l’assicurato non può avvalersi dell’avvenuta attribuzione degli interessi nel 1999 per ottenere i chiesti interessi remunerativi sulla prestazione d’invalidità dovuta a dipendenza dell’aumento del grado d’invalidità.

                                        

                                         Ne discende che la petizione di AT 1 deve essere respinta.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è respinta.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti