Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.37

 

fc/sc

Lugano

29 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 4 marzo 2005 di

 

 

AT 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   AT 1, nato il __________, ha lavorato alle dipendenze di diverse imprese nel settore edile in qualità di muratore, da ultimo per la __________, poi caduta in fallimento. A decorrere dal 3 marzo 2003 egli ha lavorato per conto della __________ (azienda attiva nel collocamento di personale a prestito) per due imprese di costruzioni di __________.

 

                               1.2.   In data  29 dicembre 2003 AT 1, rappresentato dall’ RA 1, ha inoltrato alla CV 1 (in seguito CV 1) una richiesta di pensionamento anticipato in applicazione del Contratto collettivo di lavoro per il __________ e del relativo Regolamento (Regolamento __________) (doc. C).

In risposta, il 30 aprile 2004 la CV 1 ha comunicato all’istante che la richiesta non poteva essere accolta, poiché secondo il CCL __________ per poter usufruire del pensionamento anticipato il richiedente doveva aver lavorato gli ultimi sette anni precedenti la richiesta ininterrottamente in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL __________. Considerato come AT 1 dal 1. marzo 2003 fosse alle dipendenze di una ditta che fornisce personale a prestito che, in quanto tale, non rientra nel campo d’applicazione del contratto collettivo, tale requisito non poteva essere considerato adempiuto (doc. E).

 

In data 19 maggio 2004, l’interessato, tramite l’RA 1, si è nuovamente rivolto alla CV 1 ribadendo la sua richiesta e l’adempimento dei relativi presupposti considerato come egli avesse lavorato dal 3 marzo 2003, pur per il tramite della  __________, per due imprese di costruzioni del __________ assoggettate al CCL. Determinante a suo dire era infatti che egli avesse lavorato in un’impresa edile, non invece se in qualità di dipendente o di personale a prestito (doc. F). Subordinatamente l’interessato ha chiesto alla fondazione di esaminare la concessione della prestazione come caso di rigore (doc. F). 

 

Il 16 luglio e 8 settembre 2004, la fondazione ha comunicato che per decisione della commissione ricorsuale la domanda di AT 1 veniva respinta (doc. G e H).

 

Nuovamente interpellata dall’interessato, sempre tramite il suo rappresentante (doc. H), con provvedimento dell’11 gennaio 2005, intimato il successivo 21 febbraio 2005, il Consiglio di fondazione della CV 1 ha confermato il diniego della chiesta rendita escludendo pure che nel caso specifico fossero dati gli estremi per una penalizzazione ingiusta ai sensi dell’art. 14 CCL __________ (doc. I).

 

                               1.3.   Con istanza 4 marzo 2005 alla Pretura di __________ AT 1, assistito dall'RA 1, ha chiesto di giudicare:

 

"  (...)

1.   L'istanza è accolta.

      § Di conseguenza la convenuta CV 1 è condannata a pagare all'istante l'importo di Fr. 18'918.85 quale rendita arretrata dal 1° ottobre 2004 al 28 febbraio 2005.

 

2.   È fatto obbligo alla CV 1, di ulteriormente corrispondere all'istante e fino al compimento del 65° anno di età la rendita mensile di Fr. 3'783.77.

 

3.   Tasse, spese e ripetibili protestate." (Doc. I, pag. 10)

 

                                         A sostegno della propria domanda ha fatto, tra l’altro, valere:

 

"  (...)

 

8.

AT 1 e per esso l'RA 1 in risposta a quanto sopra, con scritto di data 19 maggio 2004, così indica:

 

"          Contrariamente a quanto a torto indicato il nostro patrocinato non "presta servizio alla __________ " ma per conto di essa - dopo la cessata attività alle dipendenze della Impresa __________, ora in fallimento - ha lavorato dal 3 marzo al 31 maggio 2003 presso l'Impresa __________, __________, e dal 3 giugno 2003 a tutt'oggi presso l'Impresa __________, __________."

 

Per quanto sopra, è quindi adempiuto il requisito richiesto dall'art. 14 cpv. 1 lett. c) giacché, AT 1:

 

"                                     ha lavorato ... in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL __________."

 

La norma prefata, infatti, non prevede che il beneficiario della prestazione

debba "avere lavorato .... «alle dipendenze» di un'impresa" ma «in un'impresa».

Quanto sopra trova pure conferma all'art. 3 cpv. 1 che indica

 

"                                     Il CCL __________ vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri ..."';

 

quindi senza distinzione di sorta tra personale dipendente e/o personale a prestito.

Senso e tenore delle citate norme sono di meridiana chiarezza e non lasciano adito ad interpretazione di sorta.

Alla fattispecie in esame non torna pure applicabile il richiamato "Decreto del Consiglio federale", giacché, a' sensi dell'art. 2 cpv. 1.

 

"                                     L'obbligatorietà Generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Cantone __________.

  cpv. 2

  Ne sono escluse:

  ...

  cpv. 3

  Sono parimenti escluse:

  a) le aziende che forniscono personale a prestito."

 

 

Tale ultima disposizione non elide quindi i benefici di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. c, se il prestatore d'opera, "... ha lavorato ... in un impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL __________ ".

È inconfutabile, infatti, che il AT 1, dal marzo 2003, lavori in un'impresa edile e poco importa se in qualità di dipendente o di personale a prestito.

Pure è comprovato che sia l'Impresa __________, sia la __________ sono assoggettate al CCL __________.

A mente di AT 1 la esclusione delle "aziende che forniscono personale a prestito" non può che riferirsi all'obbligo contributivo previsto dall'art. 8 cpv. 2 CCL __________.

Appare evidente come i partner contrattuali del CCL __________ dopo l'inoltrato ricorso da parte dell'__________ contro il preteso assoggettamento delle Agenzie di collocamento temporaneo - pur di salvare "capre e cavoli" - hanno aderito acciocché esse fossero escluse, però, dimenticando di prevedere che l'obbligo contributivo, in ogni caso, debba essere assunto dall'impresa che si avvale della prestazione lavorativa di personale a prestito.

 

Se così non si ritenesse, di fatto, si legittimerebbe una palese concorrenza tra imprese: ossia, tra quelle che non fanno capo ad Agenzie di collocamento temporaneo e versano, giusta l'art. 28 cpv. 2, per la totalità dei dipendenti un contributo del 4.66% del salario determinante e quelle che si avvalgono della prestazione lavorativa di personale a prestito che, invece, sarebbero esentati da tale onere.

 

AT 1, ad ogni buon conto, osserva che ad egli sulla mercede mensilmente corrisposta dalla __________ gli è dedotto, giusta l'art. 8 cpv. 1 CCL __________, il contributo a suo carico dell'1%.

Per le motivazioni sopra addotte, la qui contestata decisione deve essere annullata e conseguentemente a AT 1 dal 1° giugno 2004 è riconosciuto il diritto al pensionamento anticipato.

Diversa decisione, evento escluso, apparirebbe una manifesta ed intollerabile violazione ai propositi chiaramente espressi nel "Preambolo" (pag. 2) del CCL __________.

In via subordinata, s'invita la Fondazione pensionamento anticipato, Ufficio di pagamento __________, di volere compiutamente esaminare il riconoscimento della rendita, eventualmente come caso di rigore, sulla base della normativa di cui all'art. 14 cpv. 3 e 17 cpv. 1 e 2 CCL __________.

 

(...)

 

 

11.

Il Consiglio di fondazione della CV 1, con decisione 11 gennaio 2005 ed intimata con scritto di data 21 febbraio u.s. ha respinto la richiesta, che così motiva:

(...)

 

 

13.

Orbene, il Consiglio di Fondazione ugualmente ha ritenuto che non siano soddisfatti i requisiti richiesti dalle prefate norme, per la concessione di una rendita.

Alla luce di quanto sopra, appare in tutta evidenza come AT 1 non possa condividere la qui contestata decisione.

Mal si comprende, infatti, come il Consiglio di fondazione, ai sensi dell'art. 14 cpv. 3, può concedere, per evitare penalizzazioni ingiuste, una rendita transitoria se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo anche superiore ai due anni e "se ha svolto un'attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell'edilizia principale per motivi legati alla situazione di disoccupazione" ed invece, come nel caso di specie, volerlo negare a AT 1 che, al fine di evitare lo stato di disoccupato, si è adoperato a ricercare un'occupazione nel settore edile e che ha trovato tramite l'agenzia interinale __________.

 

14.

Appare ulteriormente incomprensibile la decisione della convenuta, alla luce della palese incoerenza, allorquando, da un canto si sostiene con la lettera di data 16 luglio 2005, che

 

"                                     nella dichiarazione d'obbligatorietà generale del 5 giugno 2003, il Consiglio federale ha escluso le imprese che forniscono personale a prestito"

 

e dall'altro si indica che

 

"                                     Un rappresentante della __________, parte contraente del CCL __________ entrerà in contatto con la società __________ per discutere un eventuale assoggettamento volontario."

 

15.

Onestà intellettuale avrebbe imposto alla CV 1, tenuto conto che essa ritiene non siano soddisfatti i requisiti per la concessione della rendita, che a AT 1 avendo lavorato, da ultimo, nel settore edile tramite una agenzia di collocamento temporaneo, fosse dato il diritto, come previsto dall'art. 14 cpv. 3, al pagamento "retroattivo dei contributi pregressi non versati durante il succitato periodo" ed inteso tale quello per l'attività prestata, tramite la __________, presso le Imprese di costruzioni __________ e __________.

 

16.

Rammenti, infatti, la CV 1 che, se da un canto è vero che la __________ quale azienda che fornisce personale a prestito, ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 lett. a) del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CCL __________, ne è esclusa "dal profilo aziendale," dall'altro è inconfutabile che, "dal profilo personale", come sancito dall'art. 3 cpv. 1 CCL __________, quest'ultimo è applicabile ai "... lavoratori (indipendentemente dallo loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle imprese di costruzioni ai sensi dell'art. 2 CCL __________ ".

 

Prove: decreto del CF; CCL __________

 

 

17.

AT 1, per le motivazioni addotte, ritiene che siano adempiuti i requisiti per poter beneficiare del pensionamento anticipato.

Tenuto conto che egli ha cessato definitivamente l'attività di muratore il 30 settembre 2004, il diritto alla rendita decorre dal 1 ° ottobre 2004.

 

(…)" (Doc. I)

 

                               1.4.   All’udienza di discussione indetta il 6 aprile 2005 di fronte al Pretore di __________ (sez. 1), la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha sollevato l’eccezione di incompetenza del giudice civile e quella di incompetenza territoriale.

                                         Nel merito ha chiesto la reiezione dell’istanza osservando quanto segue:

 

"  (...)

Come indicato in istanza, controparte ha lavorato per un lungo periodo presso la __________ di __________ con la quale ha concluso un contratto di lavoro (doc. 4).

 

Giusta l'art. 3 del Regolamento __________ lo stesso e applicabile alle imprese ed alle categorie di lavoratori assoggettati al CCL __________ mediante la dichiarazione di obbligatorietà generale (cfr. anche art. 5 CCL __________) : l'elenco delle imprese assoggettate figura all'art. 2 CCL __________ ed è esaustivo alla luce delle esclusioni decise dal Consiglio federale all'art. 2 del Decreto di obbligatorietà generale del 5 giugno 2003.

L'art. 2 cpv. 3 di questo Decreto appunto esclude esplicitamente le società che forniscono manodopera in prestito.

L'istante non adempie ad una delle condizioni (cumulative) poste all'art. 13 cpv. i lett. C Regolamento __________, ovvero sette anni ininterrotti di lavoro prima di riscuotere le prestazioni pensionistiche presso un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL __________, dal quale sono, come detto, per volontà del Consiglio Federale, escluse le aziende che prestano manodopera.

Tale restrizione è ovvia: queste aziende non partecipano al finanziamento del pensionamento anticipato (art. 9 Regolamento __________)." (Doc. II)

 

                                         In replica, all’udienza di discussione il richiedente, sempre tramite il suo patrocinatore, ha fatto valere quanto segue:

 

"  (...)

Nel merito si rileva che il rapporto assicurativo in ogni caso è regolato dal contratto __________ il quale dal profilo personale (art. 3) è applicabile ai dipendenti operanti in cantieri edilizi. Certo è che la ditta __________ rispettivamente la __________ imprese edili sottostanno al contratto collettivo dell'edilizia rispettivamente di pensionamento e conseguentemente l'attività prestata da AT 1 in queste aziende lo legittimano a beneficiare delle prestazioni previste dal CCL __________. Si rileva che imprese di collocamento temporaneo solamente dal profilo aziendale sono escluse dal CCL __________ ma non dal contratto collettivo di lavoro. Infatti come si evince dall'art. 2 cpv. 1 lett. c) del contratto nazionale mantello dell'edilizia le imprese di collocamento e prestito di personale sui cantieri conformemente alla legge sul collocamento sottostanno al contratto collettivo di lavoro nel settore dell'edilizia. Ne discende che AT 1 abbia diritto alle prestazioni assicurate in quanto egli lavorava in un'impresa sottoposta a GCL edilizia. AT 1 ha richiesto alla fondazione di esaminare il diritto a prestazioni, in via subordinata, alla luce di quanto previsto dall'art. 14 CCL __________.

La prefata disposizione indica infatti che il consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo superiore a 2 anni e se ha svolto un'attività lavorativa in un ramo diverso del settore dell'edilizia principale per motivi legati alla situazione di disoccupazione. Questa norma chiarisce che volontà delle parti contraenti di CCL __________ era quella di "offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato" e ciò tenuto conto "delle sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell'edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata" (cfr. preambolo CCL __________). Lo stesso CCL __________ all'art. 17 prevede al cpv. 2 che "chi non adempie al requisito dei 7 anni per motivi di disoccupazione può ... versare retroattivamente la totalità dei contributi pregressi datore di lavoro e lavoratore relativamente al periodo mancante, in caso contrario la rendita transitoria è ridotta di 1/15 per ogni anno mancante".

Da quanto sopra si evince inconfutabilmente che si intende accordare prestazioni assicurate al dipendente dell'edilizia che sia rimasto disoccupato anche per un periodo superiore a 2 anni ed abbia se del caso prestato attività in un ramo diverso dal settore dell'edilizia e si intende invece negarlo a AT 1 che ha prestato la sua attività lavorativa da sempre nel settore dell'edilizia e che da ultimo è stato licenziato dall'impresa costruzioni __________ per ristrutturazione e che poi ha portato al suo fallimento. AT 1 per tale motivo al fine di evitare lo stato disoccupato si è adoperato con tutte le sue forze per trovare un'attività confacente e che ha trovato presso la Impresa __________ e la Impresa __________ per il tramite della __________, agenzia temporanea di collocamento. Appare chiaro che volontà delle parti non era e non è quella di escludere i lavoratori che sono occupati nei settori edili dal pensionamento anticipato ma unicamente le imprese di collocamento temporaneo non sono assoggettate al contributo di cui all'art. 28 cpv. 2 CCL __________.

Dall'esame dello stesso CCL __________ infatti in nessuna disposizione non si evince che il personale rispettivamente le agenzie di collocamento temporaneo non erano assicurate. La loro esclusione è avvenuta successivamente a seguito di una opposizione interposta dalla __________ circa l'assoggettamento al contributo previsto dall'art. 28 CCL __________. Questa la dice lunga su quale effettivamente fosse la volontà delle parti al fine che i lavoratori dell'edilizia potessero beneficiare di un pensionamento anticipato.

Che volontà delle parti contraenti del CCL __________ fosse quella che tutti i lavoratori dal profilo personale sottostanno è pure data dalla lettera 16.7.2005 (doc. G) con la quale tra l'altro si comunica all'RA 1 che "un rappresentante della __________ parte contraente del CCL __________ entrerà in contatto con la società __________ per discutere un eventuale assoggettamento volontario".

Mal si comprende come da un lato si sostenga che le agenzie di collocamento temporaneo non sottostanno al CCL __________ e dall'altro la stessa fondazione del CCL __________ indica che si entrerà in contatto con la __________ per discutere un eventuale assoggettamento. Si deve quindi ritenere che le agenzie di collocamento non sottostanno al contributo di cui all'art. 28 cpv. 2 CCL __________, ma invece sottostanno dal profilo personale i lavoratori ed ai quali può essere richiesto, se del caso, di versare (art. 17 cpv. 2) la totalità dei contributi datore di lavoro e lavoratore relativi al periodo mancante. (...)" (Doc. II, pag. 2-4)

                                        

A sua volta in duplica, la convenuta, assistita dal suo patrocinatore, ha ribadito le proprie conclusioni argomentando:

 

"  (...)

Nel merito si osserva che l'istante chiede una rendita pensionistica i cui requisiti sono stabiliti agli art. 11 e segg. del regolamento __________ (doc. 3); egli calcola il quantum della sua pretesa sulla base dell'art. 15 regolamento __________ i cui requisiti cumulativi sono disposti all'art. 13 dello stesso regolamento; è esatto in particolare un periodo lavorativo di almeno 15 anni di cui 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente presso un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL __________.

All'art. 3 dello stesso regolamento __________ si stabilisce che il regolamento stesso, e quindi il diritto alla rendita pensionistica, è applicabile alle imprese ed alle categorie di lavoratori assoggettati al CCL __________ mediante la dichiarazione di obbligatorietà generale. La dichiarazione di obbligatorietà generale è costituita da un decreto del Consiglio Federale circa l'obbligatorietà generale del CCL per il pensionamento flessibile nel settore dell'edilizia principale del 5.6.2003 (doc. L) il quale all'art. 2 cpv. 3 esclude esplicitamente le aziende di collocamento personale dal campo di applicazione del CCL. La __________ è notoriamente azienda di questo tipo.

L'opposizione della convenuta all'istanza è data dal fatto che a norma dell'art. 5 cifra 1 del regolamento __________ il pensionamento anticipato è finanziato da fondi di contributi di datore di lavoro e di lavoratori. Or bene nel caso specifico, siccome l'azienda di collocamento personale non ha versato alcun contributo alla fondazione convenuta, questa non è tenuta a corrispondere alcuna prestazione di pensionamento anticipato e questo non per sua volontà ma per volontà delle parti al CCL le quali si sono impegnate a chiedere al Consiglio Federale la declaratoria di obbligatorietà generale escludendo le aziende di prestito di manodopera.

Per questi motivi si ribadisce l'opposizione all'istanza." (Doc. II, pag. 4-5)

 

 

                               1.5.   Mediante ordinanza del 2 maggio 2005 il Pretore di __________ (__________) ha trasmesso al TCA per competenza materiale il procedimento motivando come segue:

 

"  (...)

considerato         che l'istante non fa valere delle pretese a titolo di mercede e/o salari, bensì delle pretese previdenziali di pensionamento anticipato, nei con­fronti della fondazione incaricata di mettere in atto simile diritto previsto nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel set­tore dell'edilizia principale (CCL __________);

 

che dall'atto costitutivo della convenuta si legge che trattasi di un istitu­to della previdenza non iscritto nel relativo registro con lo scopo descrit­to nello stesso, il quale ha manifestamente carattere previdenziale. Del resto questa stessa fondazione ha pure rilasciato il Regolamento __________ agli atti quale doc. 3;

 

che giusta l'art. 73 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono giudicati da un tribunale ad hoc, che in Tici­no è il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, al quale va dunque tra­smesso ai sensi dell'art. 126 CPC;

 

che non si assegnano ripetibili, siccome il presente costituisce un mero giudizio preliminare (suscettibile di riesame da parte del TRAS) confe­zionato sottoforma di ordinanza." (Doc III)

 

                               1.6.   Il 9 maggio 2005 il vicepresidente del TCA, ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per presentare eventuali considerazioni di ordine e di merito ad integrazione di quanto in precedenza esposto e per presentare eventuali altri mezzi di prova (IV).

 

                                         Con scritto del 17 maggio 2005 AT 1, assistito dall’RA 1, ha dichiarato di rimettersi alla decisione del TCA in punto alla competenza (V).

 

                                         Dal canto suo, in data 25 maggio 2005 la CV 1, rappresentata dal suo legale, riconfermatasi nelle considerazioni già espresse innanzi al giudice civile, ha contestato la competenza territoriale del TCA per i seguenti motivi:

 

"  (...)

La mia mandante contesta esplicitamente la competenza territoriale di codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (cfr. memoriale di risposta allegato al verbale del 6 aprile 2005, pag. 3) per i seguenti motivi.

 

L'art. 73 LPP è applicabile alla presente fattispecie in virtù del rinvio contenuto nell'art. 89-bis cpv. 6 CC: poco importa dunque che la Fondazione convenuta sia o no registrata (art. 48 LPP), poiché lo scopo del rinvio di cui all'art. 89 bis cpv. 6 CC è quello di dichiarare applicabile il contenzioso di cui all'art. 73 LPP per i casi di assicurazione contro i rischi età, morte ed invalidità che vanno oltre i limiti di obbligatorietà statuiti dalla stessa LPP (A. Grüninger in Commentario basilese, Zivilgesetzbuch 1, 2a edizione, Basilea, Monaco e Ginevra 2002, n. 17 ad art. 89 bis CC, pag. 587); tale è il caso di specie trattandosi di stabilire le prestazioni pensionistiche in caso di pensionamento anticipato, ovvero prima del limite di età fissato dalla legge (art. 13 LPP e art. 12 cpv. 2 CCL __________).

L'art. 73 cpv. 3 LPP stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto; la prima ipotesi non torna applicabile la Fondazione convenuta avendo sede a __________.

Per la seconda ipotesi, premesso che è ammesso da controparte e quindi incontestato che l'attore ha lavorato negli ultimi anni prima del pensionamento anticipato presso la __________ di __________, va specificato che il foro può essere quello dell'azienda datrice di lavoro unicamente se questa ha obbligatoriamente versato i contributi pensionistici finalizzati al finanziamento del pre­-pensionamento.

__________ non ha mai versato tali contributi.

 

Non solo.

Addirittura per esplicita volontà prima delle parti contrattuali che si sono obbligate a chiedere al Consiglio federale la declaratoria di obbligatorietà generale del CCL __________ (art. 5 CCL __________) e poi dello stesso CF (art. 2 cpv. 3 lett. a), le imprese di manodopera a prestito sono state escluse dal campo di applicazione del CCL __________.

Ne discende che siccome __________ non è azienda che ha assunto un assicurato ai sensi dell'art. 73 LPP non è dato il foro della sede dell'azienda stessa.

 

L'attore è pertanto da rinviare eventualmente al foro della Fondazione convenuta, stante l'incompetenza territoriale di codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino. (...)" (Doc. VI, pag- 1-3)

 

Nel merito ha postulato la reiezione della domanda attorea facendo valere:

 

"  (...)

Nel merito la Fondazione convenuta ribadisce che l'attore non ha diritto ad alcuna prestazione pensionistica per le ragioni indicate al punto n. 4 (pagg. 4-5) del memoriale di risposta di cui al verbale dell'udienza del 6 aprile 2005 svoltasi innanzi il giudice civile.

 

La decisione di escludere le imprese di manodopera a prestito dal campo di applicazione del CCL __________ (art. 2 cpv. 3 lett. a) del Decreto di obbligatorietà generale del 5 giugno 2003 del Consiglio Federale è determinazione che non può essere rimessa in discussione né dai tribunali né da divergente eventuale volontà delle parti al CCL __________; in questo senso si ribadisce l'opposizione all'esecuzione dei testimoni notificati da controparte.

Dal profilo materiale non appare congruo con il sistema di finanziamento delle rendite pensionistiche stabilite dal CCL __________ e dal Regolamento __________ che la Fondazione convenuta venga chiamata a versare degli averi pensionistici ad un richiedente che nulla, con il datore di lavoro ultimo del richiedente stesso, hanno versato per il finanziamento di queste prestazioni." (Doc. VI, pag. 3-4)

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Preliminarmente va rilevato che l’assicurato, tramite l’RA 1, ha presentato “istanza” nei confronti della CV 1 alla Pretura di __________.

Con ordinanza del 2 maggio 2005 il pretore ha trasmesso l’incarto al TCA per ragioni di competenza ai sensi dell’art. 73 LPP evidenziando che le pretese vantate dall’istante non configuravano pretese a titolo di mercede/salari, bensì delle pretese di natura previdenziale vantate nei confronti di un istituto di previdenza (III).

                                                                                                                         

La convenuta dal canto suo ha ribadito in questa sede l’eccezione di incompetenza territoriale di questo TCA.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2  LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174). Con la 1. revisione della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è aperta anche per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal 3. pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2005).

                                         E’ d’altra parte irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I p. 608, 613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata;  Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988 p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);

                                        

                                         Per quanto attiene a controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro, per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere “riversate”, vale a dire inserite, (anche) negli statuti o nel regolamento dell’istituto di previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (cfr. SVR 1995 BVG n. 29 p. 85; Meyer-Blaser, in SZS 1995 p. 106).

                                         Il TFA ha avuto per esempio modo di stabilire che il giudice LPP è competente per determinare se un assicurato, in base ad un contratto collettivo di lavoro, può riscuotere una prestazione di libero passaggio più elevata di quella dovuta secondo la legge e il regolamento, solo se le pattuizioni del contratto collettivo di lavoro sono state recepite a livello statutario e regolamentare dell’istituto di previdenza (SVR 1995 BVG no. 29 pag. 85).

 

                                         Nel caso di specie la controversia oppone la CV 1 (fondazione istituita nel marzo 2003 con lo scopo di applicare il CCL __________, doc. 2), vale a dire un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CC (doc. 1 e 2), ad un assicurato e ha per oggetto un tema di natura previdenziale. Si tratta infatti di decidere se AT 1 ha diritto al pensionamento anticipato volontario mediante versamento di una rendita transitoria giusta le norme del CCL __________ e del Regolamento __________  e, quindi, un quesito concreto e di natura prettamente previdenziale. La pretesa si fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente nel Regolamento __________ della CV 1, con la conseguenza che, anche da questo profilo, giusta la ricordata giurisprudenza, nulla osta alla via ex art. 73 LPP.

                                         Il TCA si trova quindi confrontato con una vertenza che ha come oggetto una controversia in materia previdenziale in senso stretto ai sensi della suesposta giurisprudenza (STFA 24 maggio 1993 in re F.P. per il personale della B.C.L. c/P.R.; RDAT 1993 I n° 91 pag. 234, DTF 117 V 341 consid. 1a, DTF 116 V 113, DTF 115 V 228 consid. 1a; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, pag. 127-128; Meyer, "Die Rechts­wege nach dem BVG" in RDS 106/1987 I pag. 613 e 629).

                                         Dal punto di vista materiale questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta l’art. 73 LPP, è quindi competente a dirimere la vertenza e la petizione è, sotto quest’aspetto, ricevibile.

 

                                         Alla competenza del TCA per statuire nella lite concreta non può evidentemente mutare “la proroga di foro” contenuta all’art. 26 cpv. 1 del CCL __________ che dispone che la composizione delle controversie è di competenza dei tribunali ordinari (doc. B) e ciò nella misura in cui in tale nozione non rientrino anche i tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali.

                                         In effetti, per consolidata giurisprudenza, la competenza ex art. 73 LPP è di natura imperativa sia nel campo della previdenza obbligatoria che di quella sovraobbligatoria, circostanza che per la parte più autorevole della dottrina esclude la possibilità di una proroga di foro o il rinvio ad un’istanza arbitrale (Meyer Blaser, op. cit. in RDS 1987 I pag. 617; Meyer Blaser, op. cit. in SZS 1995 p. 110; Riemer, op. cit. , pag. 131; cfr. STCA del 10 dicembre 2002 nella causa E.Z e LLC, 34.2001.12-21).

                                                                                                                        

 

                               2.3.   Dal punto di vista della competenza territoriale, si osserva che, secondo l’art. 73 cpv. 2 LPP,

 

"  Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.”

                                        

                                         Con luogo dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in cui essa viene effettivamente gestita (H. R: Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo dove l’assicurato è stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460 consid. 1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica anche il foro.

 

                                         In concreto dall’incarto emerge che, al momento della presentazione della domanda di pensionamento anticipato  l’assicurato lavorava per conto di una società attiva nel settore del collocamento di personale, la __________ di __________, quale muratore per la ditta edile Impresa __________, con sede a __________ (doc. F, R).

 

                                         In virtù della giurisprudenza dianzi esposta quindi, questo TCA è competente a dirimere la vertenza, considerato come sia la ditta di collocamento di personale con rapporto lavorativo diretto con AT 1 sia l’impresa edile presso la quale egli svolgeva praticamente la sua attività di muratore hanno la loro sede nel Cantone __________.

 

                                         Non può essere seguita la convenuta laddove ritiene non data la competenza del TCA dal profilo territoriale per il fatto che l’azienda per la quale ha da ultimo lavorato l’attore, la __________, non ha versato i contributi destinati al prepensionamento ed è un’impresa esclusa dal campo d’applicazione del CCL __________.

                                         La competenza di questo TCA è in effetti decisa esclusivamente sulla base dell’art. 73 cpv. 2 LPP che stabilisce, alternativamente, il foro del luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato è stato assunto e della relativa giurisprudenza, il riferimento all’assoggettamento al CCL non essendo quindi né pertinente né di rilievo.

 

                               2.4.   Rimane da osservare che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare, riferendosi all'art. 73 LPP, che la legge, in materia di previdenza professionale, non prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, contrariamente a quanto predisposto per altre amministrazioni delle assicurazioni sociali (casse di compensazione, casse malati, casse dell'assicurazione disoccupazione, gli assicuratori che partecipano all'applicazione dell'assicurazione infortuni obbliga­toria), di rendere decisioni vincolanti, in applica­zione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195).                        

                                         Le loro prese di posizione rivestono quindi il valore di semplici dichiara­zioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art. 129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 242 nota 653).

                                         Esse sono pertanto suscettibili di imporsi solo in virtù di una decisione di un tribunale, tramite l’introduzione, presso l'autorità giudicante, di una petizione. Esse non crescono in giudicato, contrariamente alle decisioni, e non possono quindi diventare esecutive (RDAT I-1994  p. 196, DTF 118 V 162, DTF 117 V 242, DTF 117 V 343, DTF 115 V 229, DTF 115 V 242-243; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 241-242; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I pag. 615ss; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984 pag. 15 nota 3; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 182-183; Walser, "Der Rechtschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflichen Vorsorge" in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, pag. 473).

 

Nel caso di specie, visto il diniego della chiesta prestazione da parte della CV 1, il rimedio giuridico è quindi quello dell’azione, non del ricorso. Correttamente ha quindi proceduto AT 1 introducendo alla Pretura un’istanza che è poi stata trasmessa al TCA per ragioni di competenza.

 

                                         Nel merito

 

                               2.5.   Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, visto che l’attore ha postulato il pensionamento anticipato dal 1. ottobre 2004 e oggetto della lite è il diritto alla relativa rendita dovuta da quel momento, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003. 

                                     

                               2.6.   Oggetto della lite è la richiesta dell’attore di beneficiare, a far tempo dal 1° ottobre 2004, vale a dire ad avvenuto compimento dei 63 anni d’età, del pensionamento anticipato mediante attribuzione della rendita transitoria prevista dal CCL __________ e dal Regolamento __________.

La fondazione convenuta respinge la pretesa ritenendo che il richiedente non soddisfi un requisito cumulativo per l’attribuzione della stessa quale quello dell’adempimento di un periodo d’attività lavorativa di sette anni ininterrotti presso un’azienda sottoposta al CCL prima della domanda.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 13 cpv. 1 v. LPP, hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:

a) gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b) le donne che hanno compiuto i 62 anni.

Il capoverso 2 dell’art. 13 v. LPP stabilisce che le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata.

 

                               2.8.   Nella fattispecie la pretesa dell’attore è fondata sul Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’__________ (CCL __________) concluso il 12 novembre 2002 e entrato in vigore il 1. luglio 2003 e sul relativo Regolamento __________ (doc. B e 3).

                                         Il CCL __________ è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera __________, da una parte, e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. B).

Preposta all’attuazione del CCL è la “Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CV 1)”, la quale è competente per l’intera attuazione del CCL (art. 23 CCL __________, doc. 1,2). La stessa è stata istituita nel marzo 2003 (doc. 2) e, in applicazione dei suoi statuti e in osservanza del CCL, ha emanato il Regolamento __________ (doc. 3) che disciplina concretamente il pensionamento anticipato (cfr. il Preambolo e l’art. 1 del Regolamento __________). 

 

I fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono principalmente dai contributi dei lavoratori (1% del salario determinante) e dei datori di lavoro (4% del salario determinante) (cfr. gli art. 7 e 8 CCL e gli art. 5, 7, 8 Regolamento __________, doc. B e 3).

                                        

                                         Facendo uso della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 v.LPP e nel rispetto della libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. l’art. 6 LPP, cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124) il CCL __________ e il relativo regolamento della fondazione convenuta prevedono dunque la possibilità di chiedere il pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria (doc. B e 3).

 

                                        L’art. 13 del Regolamento __________ (Rendita transitoria) (di tenore analogo l’art. 14 CCL __________) prevede:

 

"  Art.13   Rendita transitoria

1       Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

         a)  ha compiuto il 60' anno d'età (fatto salvo I'art. 36 cpv. 1),

         b) non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS,

         c) negli ultimi vent'anni ha lavorato almeno quindici anni - di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente - presso un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL __________,

         d) si ritira definitivamente dall'attività lavorativa.

 

2       Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione (cpv. 1 lett. c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se

         a)  negli ultimi vent'anni ha lavorato soltanto dieci anni nel settore dell'edilizia principale in Svizzera, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente e/o

         b) negli ultimi sette anni prima del pensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni.

 

3       In singoli casi, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo più lungo ai sensi del cpv. 2 lett. b e se ha svolto un'attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell'edilizia principale per motivi legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi pregressi, non versati durante il succitato periodo, e può inoltre prevedere una riduzione della rendita.

4       Le persone che, al momento dell'entrata in vigore del CCL __________, beneficiano già di un pensionamento anticipato nell'ambito di una soluzione aziendale, possono chiedere una rendita transitoria della CV 1 se soddisfano i requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria AVS. Il diritto alla rendita esistente è da computare." (doc. 3)

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CCL __________ (Disposizioni transitorie), durante la fase introduttiva i lavoratori possono andare in pensione:

 

                                         ●   dal 1° luglio 2003: al compimento del 63° anno (classi d'età 1938, 1939, 1940)

                                         ●   dal 1° gennaio 2004: al compimento del 62° anno (classi d'età 1941 e 1942)

                                         ●   dal 1° gennaio 2005: al compimento del 61° anno (classi d'età 1943 e 1944)

                                         ●   dal 1°gennaio 2006: al compimento del 60° anno (classi d'età 1945 e 1946)

 

Quanto alle norme di applicazione previste dal contratto collettivo, le parti hanno concordato l’attuazione congiunta ai sensi dell’art. 357b CO e a tale scopo hanno istituito , come detto, la CV 1.  

Riguardo alla procedura di domanda per il pensionamento anticipato, l’art. 25 del Regolamento __________ dispone quanto segue:

 

"  Art. 25                              Presentazione della domanda

1         I lavoratori che desiderano beneficiare del pensionamento anticipato e i loro datori di lavoro presentano congiuntamente o a titolo individuale una domanda in tal senso alla CV 1 al più tardi sei mesi prima dell'inizio auspicato della prestazione. Nei primi sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento vige un termine più breve deciso dal Consiglio di fondazione.

2         Unitamente alla domanda, o in un secondo tempo, occorre presentare una dichiarazione nella quale il richiedente attesta di rinunciare definitivamente a un'attività lucrativa (fatto salvo l'art. 15 CCL __________) e di essere a conoscenza del fatto che dovrà restituire le presta­zioni previste dal presente regolamento se svolgerà delle attività a tenore dell'art. 24 cpv. 1.

3         Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia alle prestazioni sostitutive per casi di rigore.

4         La Fondazione può prescrivere l'uso di determinati moduli." (doc. 3)

 

La fondazione decide sulla domanda; se la risposta è negativa il richiedente può sottoporre la stessa al Consiglio di fondazione per verifica, riservato altresì un controllo giudiziario della stessa (art. 28 del Regolamento __________, doc. 3).                                          

 

 

                               2.9.   Decisiva ai fini del presente contendere risulta la definizione del campo d’applicazione del CCL.

                                         Pacificatamene data l’applicazione dal profilo geografico (art. 1 CCL), dal profilo aziendale il campo d’applicazione è regolato dall’art. 2 come segue:

 

"  Art.2   Dal profilo aziendale

1       Il CCL __________ si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:

         a)  edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)

         b) aziende per lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali ecc.

         c) carpenteria

         d) lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura

         e) aziende per la costruzione e l'isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sotto­struttura e isolamento termico)

         f)   aziende per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo

         g) aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo

         h) aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini

i)   aziende la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.

 

2       Sono escluse

         a)  le imprese del Canton __________ che eseguono lavori di impermeabilizzazione

         b) le imprese del Canton __________ operanti nella lavorazione del marmo

         c) le imprese del Canton __________ che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali

         d) le professioni della lavorazione della pietra nel Canton __________

         e) le aziende che eseguono pavimentazioni industriali e betoncini nel Canton __________ e nel circondario di __________.

 

3       Le imprese la cui attività rientra nel campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2005), ma non nel campo di applicazione del pre­sente CCL PEAN dal profilo aziendale possono, dietro approvazione delle parti contraenti, aderire al CCL__________ mediante accordo scritto, a condizione che i contributi di entrata di cui all'articolo 28 così come tutti i contributi dovuti dall'entrata in vigore del presente contratto o dall'inizio dell'attività aziendale siano pagati retroattivamente. L'adesione deve avere una durata minima di cinque anni." (doc. B)

 

 

Dal profilo personale il campo applicazione è definito dall’art. 3 come segue:

 

"  Art. 3   Dal profilo personale

1       Il CCL __________ vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 2. Ciò vale in particolare per

         a)  capi muratori e capi fabbrica

         b) capi squadra

         c) professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori

         d) lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)

         e) specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione che rientrino anche nel campo di applicazione del __________.

2       I lavoratori sono assoggettati al CCL __________ dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo AVS.

3       Il CCL __________ non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate."

 

 

In proposito va detto altresì che in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 del CCL, le parti contraenti hanno postulato la dichiarazione di obbligatorietà generale al CCL.

Con Decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL ___________ per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ e di alcune imprese espressamente designate (doc. L).

 

In particolare l’art. 2 del Decreto 5 giugno 2003 dispone:

 

"  Art. 2

1                                                                                                       L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________.

 

2Ne sono escluse:

  a.  le imprese di impermeabilizzazione del Canton __________;

  b.  le imprese del marmo del Canton __________;

  c.  le imprese d'asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del Canton __________;

  d.  i mestieri della pietra del Canton __________;

  e.  le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Canton __________ e del distretto di __________.

 

3     Sono parimenti escluse:

  a.  le aziende che forniscono personale a prestito;

  b.  i datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori dal campo d'applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2."

                                        

                                         (doc. L; le evidenziature sono della redattrice)

 

Infine, secondo l’art. 3 del Regolamento __________, esso regolamento è applicabile alle imprese e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL __________ nonché alle imprese e alle categorie di lavoratori assoggettate mediante la dichiarazione di obbligatorietà generale (doc. 3).

 

                             2.10.   Nella fattispecie la CV 1 ha negato a AT 1 il riconoscimento della rendita transitoria ai sensi dell’art. 13 del Regolamento __________ sostenendo il mancato adempimento del requisito previsto all’art. 13 cpv. 1 lett. c quale quello di aver lavorato negli ultimi venti anni almeno quindici anni – di cui sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – presso un’impresa rientrante nel campo di applicazione del __________ (cfr. sopra consid. 1.2 e 1.3).

 

                                         Dalla documentazione versata agli atti risulta che l’attore ha lavorato per numerosi anni nel settore edile svizzero e ticinese (doc. C).

                                         Dopo essere stato alle dipendenze della __________ di __________ dal 1999 sino alla fine del 2002, a seguito del fallimento di tale ditta si è rivolto alla __________, __________, società attiva nel collocamento del personale, per il tramite della quale a far tempo dal  3 marzo 2003 ha lavorato dapprima per la __________ di __________ e dal successivo 3 giugno 2003 per l’Impresa __________ di __________, anch’essa attiva nell’edilizia (doc. F, R).

                                         Dall’inserto risulta che durante i due ultimi periodi lavorativi AT 1 è stato retribuito non dalle ditte per le quali ha effettivamente prestato la sua opera, ma direttamente dalla __________ (doc. M, F, T), con la quale ha concluso del resto un formale contratto di assunzione (doc. M, P, Q).

 

                                         Ora, indiscutibilmente e peraltro incontestatamente la __________ fa parte delle imprese che sono escluse dall’applicabilità del CCL giusta l’art. 2 cpv. 3 lett. a del Decreto 5 giugno 2003 del Consiglio Federale che esclude espressamente “le aziende che forniscono personale a prestito” (doc. L).

                                         Tale esclusione deriva comunque e contrario già anche dalla definizione del campo d’applicazione dal profilo aziendale prevista dall’art. 2 cpv. 1 CCL, norma che contiene un elenco di imprese  che è da ritenersi esaustivo (cfr. sopra, consid. 2.9).

                                         Del resto anche l’applicabilità del Regolamento __________ è espressamente limitata alle imprese assoggettate al CCL __________ dal CCL stesso o dalla dichiarazione di obbligatorietà generale (Art. 3 Regolamento __________, doc. 3).

                                         Considerato dunque che nel corso dell’anno e mezzo prima dell’inizio auspicato della prestazione transitoria (ottobre 2004) l’interessato ha lavorato per una ditta, la __________, non rientrante nel campo d’applicazione del CCL __________ e, quindi, nemmeno del Regolamento __________, in quanto ditta che fornisce personale a prestito (doc. P, Q), la CV 1, in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. 2 del Regolamento __________, ha negato la prestazione in difetto dell’adempimento del requisito cumulativo dell’attività lavorativa per sette anni ininterrotti prima di riscuotere le chieste prestazioni alle dipendenze di un’impresa rientrante nel campo d’applicazione del contratto collettivo (cfr. anche l’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL __________, doc. B).

 

                                         Questa conclusione si basa su una corretta applicazione delle norme applicabili e deve essere condivisa da questo TCA, l’attività lavorativa dell’attore per conto di un’agenzia di collocamento di lavoro temporaneo non potendo in effetti essere computata come attività assoggettata al CCL __________.

 

                                         L’interessato censura tale conclusione sostenendo di aver di fatto lavorato, anche nel periodo successivo al 3 marzo 2003, per due ditte attive nel settore edile e come tali – peraltro incontestatamente – assoggettate al CCL __________.

                                         Sarebbe a suo dire in effetti determinante il fatto che il lavoratore che intende beneficiare delle prestazioni previste dal CCL e dal Regolamento __________ abbia lavorato “in un’impresa edile” rispettivamente in un cantiere edile, e questo senza distinzione tra il personale dipendente e quello a prestito.    

 

                                         A tale argomentazione questo tribunale non può aderire.

                                         Come detto infatti, dalla documentazione agli atti risulta inconfutabilmente che nel periodo controverso l’attore fosse legato da un contratto di lavoro con la __________, la quale provvedeva del resto al versamento del salario che gli spettava per l’attività effettuata per le due ditte attive nel settore edile. Risulta pure che tale ditta fornitrice di personale non provvedeva, giacché non assoggettata al contratto collettivo, al pagamento dei contributi prescritti alla CV 1.

                                         Se si considera ora che il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale è un’istituzione nazionale fondata e gestita indipendentemente dai datori di lavoro e dai lavoratori nell’edilizia principale, tramite le loro associazioni (art. 2 Regolamento __________, doc. 3, art. 7 CCL __________, doc. B)  e che i fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono essenzialmente dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 5 Regolamento __________), il severo requisito temporale previsto dall’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL __________ e dall’art. 13 cpv. 1 lett. c del Regolamento __________ per la concessione della rendita transitoria appare legittimo.

                                         Altrettanto legittimo appare di conseguenza il diniego pronunciato nella specie dalla CV 1 se si considera che la ditta per la quale ha lavorato AT 1 e dalla quale egli è stato retribuito dal marzo 2003 è un’azienda che non partecipa al finanziamento del pensionamento anticipato (art. 9 Regolamento __________).

 

                                         L'esame delle motivazioni per cui taluni lavoratori attivi presso imprese edili (e cioè quelli contrattualmente legati ad un'agenzia di lavoro temporaneo) sono stati esclusi dall'assoggettamento al CCL __________, esula dalle competenze del TCA (al riguardo cfr. le osservazioni del patrocinatore dell'assicurato al Doc. I pag. 5, Doc. F e Doc. H).

 

Quanto al fatto che in alcuni mesi dal salario versato a AT 1 dalla __________ sia stato dedotto l’1% di contributo per il prepensionamento anticipato (cfr. doc. M), tale circostanza nulla può mutare alle conclusioni che precedono, non da ultimo considerando che dagli atti risulta chiaramente che tale deduzione non è stata riversata alla CV 1, né del resto nemmeno il 4% che sarebbe stato a carico della datrice di lavoro (cfr. consid. 2.8). È d’altra parte evidente che all’attore spetta la restituzione di tale contributo, giacchè prelevato indebitamente.

 

                             2.11.   In via subordinata AT 1 ha chiesto alla fondazione convenuta di esaminare il riconoscimento della rendita come caso di rigore sulla base della normativa di cui all’art. 14 cpv. 3 (in relazione all’art. 17 cpv. 1 e 2) CCL __________.

                                         Tale norma, di tenore analogo all’art. 13 cpv. 3 del Regolamento, recita quanto segue:

 

"  In singoli casi, per evitare penalizzazioni ingiuste, il consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo più lungo ai sensi del cpv. 2 lett. b e se ha svolto un’attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell’edilizia principale per motivi legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi pregressi, non versati durante il succitato periodo, e può inoltre prevedere una riduzione della rendita.” (doc. B) 

 

                                         La fondazione ha respinto anche tale richiesta con la motivazione che l’interessato non era iscritto, nel periodo in questione, alla disoccupazione, ma era alle dipendenze di un’agenzia di collocamento temporaneo che lo aveva impiegato in un’impresa di costruzione. Non erano quindi dati i requisiti posti dall’art. 14 cpv. 3 CCL __________ (e art. 13 cpv. 3 Regolamento __________) per la concessione di una rendita tesa ad evitare una penalizzazione ingiusta (doc.  G e H ).

 

                                         In questa sede l’attore contesta tale conclusione qualificandola come incoerente e incomprensibile, senza tuttavia apportare alcuna valida argomentazione che possa in qualche modo giustificare una diversa conclusione da quella tratta dalla convenuta sulla base di una chiara base contrattuale e regolamentare.

                                         D’altra parte questo Tribunale deve osservare che la norma in questione (art. 14 cpv. 3 CCL __________ risp. Art. 13 cpv. 3 Regolamento __________) contiene una cosiddetta “Kann-Vorschrift”, vale a dire una norma potestativa che dà la facoltà al consiglio di fondazione della convenuta di attribuire, in determinati casi, una rendita transitoria. I lavoratori destinatari della norma non hanno in altre parole un diritto individuale sulla prestazione, ma vantano una semplice aspettativa e, quindi, solo la possibilità di chiederne l’attribuzione alla fondazione, la quale rimane libera, pur nei limiti del principio della parità di trattamento al cui rispetto la fondazione è comunque vincolata (cfr. DTF 115 V 109; SVR 2005 BVG n. 16 pag. 53; SZS 2000 p. 142), di concederla o meno secondo il proprio apprezzamento.

                                         In queste condizioni, ammessa la competenza del TCA, alla luce della più recente giurisprudenza, a statuire in merito a prestazioni da parte di istituti di previdenza fondate sull’apprezzamento (cfr. DTF 128 II 389, 130 V 81), questa Corte non può censurare la risoluzione negativa in oggetto, rientrando la stessa nel potere decisionale attribuito dalla norma contrattuale e regolamentare alla fondazione. Del resto non si può fare a meno di osservare come rettamente la convenuta abbia osservato che nella specie i requisiti posti dall’art. 14 cpv. 3 CCL __________ fossero manifestamente inadempiuti.        

 

                             2.12.   Per quanto precede la petizione di AT 1 non può che essere respinta.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione é respinta.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti