Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.38

 

RG/ss

Lugano

11 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

statuendo nella causa che oppone

 

 

1. AT 1

1 rappr. da: RA 1

2. AT 2

 

 

a

 

 

 

 

 

1. CV 1

1 rappr. da: RA 2

2. CV 2

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto

 

che                              -   con sentenza 1. aprile 2005, cresciuta in giudicato il 25 aprile 2005, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi CV 1 e AT 1, disponendo, al dispositivo n. 4 della sentenza, la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio;

 

                                     -   il Pretore ha in seguito trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;

 

                                     -   ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

 

                                     -   in corso d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti presso gli istituti previdenziali interessati; delle relative risultanze, trasmesse agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione, si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;

 

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP

 

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

 

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge
(art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

 

                                     -   per l'art. 142 CC

 

"  1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

 

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

 

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

 

-   a norma dell'art. 25a LFLP

 

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

 

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

 

                                     -   giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25°
cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio
(DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

 

                                     -   a norma dell'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in caso di matrimoni anteriori al
1. gennaio 1995,

 

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il
1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

 

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

 

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

 

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

 

la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

 

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

 

                                     -   l'art. 22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS,
34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

 

                                     -   dagli atti all'inserto non risulta che al momento del matrimonio
(3 dicembre 1987) CV 1 fosse assicurata presso un istituto previdenziale né che disponesse a quell'epoca di qualsivoglia avere di libero passaggio. Essa è stata per la prima volta assicurata presso un istituto di previdenza, segnatamente presso la CV 2, con effetto da gennaio 1992 (doc. V). All'uscita da questo istituto (dicembre 1998), la prestazione previdenziale di fr. 16'457.45 ivi accumulata risulta esserle stata versata in contanti da parte di suddetto istituto previdenziale causa partenza per l’estero (doc. V, V/1). Il pagamento in contanti di detta prestazione in pendenza di matrimonio, con regolare consenso del coniuge (doc V/2, V/4), ha comportato quindi l'uscita della stessa dal ciclo della previdenza con la conseguente impossibilità, ora, di una sua divisione ai sensi degli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 22 cpv. 2 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 123 III 437; FF 1996 I 110; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000, p. 255; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein?
Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000, p. 213; Vetterli/Keel,
op. cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, p. 58).
Al riguardo occorre rilevare che, contrariamente all’assunto dell’ex marito, un capitale previdenziale prelevato in costanza di matrimonio deve essere considerato ai fini di una divisione ex art. 122 CC solo in caso di prelievo indebito, avvenuto segnatamente in mancanza del consenso del coniuge, in dispregio quindi dei dettami di cui all’art. 5 cpv. 2 LFLP (in argomento cfr. Geiser, La previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio, in: AA.VV., Il nuovo diritto del divorzio, atti CFPG, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pp. 27ss, 50; Geiser, op. cit., in: ZBJV 2000, p. 103; Zünd, Probleme im Zusammenhang mit der schriftlichen Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung des nicht am Vorsorgeverhältnis beteiligten Ehegatten (Art. 5 Abs. 2 und 3 FZG), in: SZS 2000 pp. 421s; SJZ 2001, pp. 84s); in tale evenienza, per giurisprudenza di questa Corte, vanno inoltre computati su tale capitale gli interessi maturati sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, in tal modo la prestazione d’uscita da dividere ex art. 22 LFLP corrispondendo alla prestazione che il coniuge avrebbe maturato se non fosse avvenuto un prelevamento indebito (STCA 9 settembre 2004 nella causa F., inc. 34.2004.6);

 

                                     -   se il pagamento in contanti è stato effettuato - come nella fattispecie in esame - nelle ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 1 LFLP e in ossequio a quanto prescritto al capoverso 2 della medesima disposizione, l'eventuale compensazione delle aspettative previdenziali deve essere considerata - contrariamente alla tesi sostenuta dall’ex marito nelle more della presente procedura - ad opera del giudice del divorzio in applicazione dell'art. 124 CC rispettivamente nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti; JdT 2002 p. 350; Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in: AJP 2002 pp. 662ss, 664; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 255; Vetterli/Keel, op. cit., p. 1622; Grüttner/ Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in: FamPra 2002 pp. 641ss, 650);

 

                                     -   in seguito, rientrata in Svizzera, CV 1 è stata e risulta a tutt’oggi assicurata presso la __________, dove al momento del divorzio CV 1 disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 1'336.-- (doc. IX);

 

                                     -   di conseguenza la prestazione di __________ da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, corrisponde a suddetta prestazione d'uscita esistente al momento del divorzio presso la __________;

 

                                     -   il credito a favore di AT 1 ammonta dunque a fr. 668.-- (1’336 : 2);

 

                                     -   dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle dichiarazioni delle parti risulta che all'epoca del matrim__________ disponeva presso la AT 2 di una prestazione d’uscita pari a fr. 20'647.-- calcolata da detto istituto in applicazione dell’art. 22a LFLP (doc. IV/bis). Al momento del divorzio presso il medesimo istituto previdenziali, AT 1 disponeva per contro di una prestazione d'uscita di fr. 187'699.-- (doc. IV);

 

                                     -   di conseguenza l'avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio corrisponde alla differenza tra la prestazione d'uscita esistente al momento del divorzio
(fr. 187'699.--) e quella acquisita al momento del matrimonio aumentata degli interessi maturati sino al divorzio (complessivamente fr. 39'693.--; art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP), l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo infatti a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, n. 65ss);

 

                                     -   in casu l'avere accumulato da AT 1 e soggetto a divisione ammonta di conseguenza a fr. 148'006.--;

 

                                     -   il credito a favore di CV 1 deve quindi essere cifrato in fr. 74'003.-- (148’006 : 2);

 

                                     -   considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 73'335.--;

 

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in: SVZ 2000, p. 258);

 

                                     -   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

 

                                     -   l'importo di fr. 73'335.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(25 aprile 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di __________ presso la __________, dove essa risulta attualmente assicurata;

 

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di __________, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 1'336.--.

 

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 148'006.--.

 

                                 3.-   E' fatto ordine alla AT 2, __________ di versare alla __________, __________ a favore di __________, la somma di fr. 73'335.--, oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 aprile 2005.

 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti