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Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sulla petizione del 19 maggio 2005 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, classe
1956, è affiliato, per il tramite del suo datore di lavoro, alla Fondazione per
la previdenza professionale CV 1 (in seguito: Fondazione CV 1).
Avendo acquistato un terreno per edificarvi la propria abitazione, nella
primavera del 2004 egli ha inoltrato alla succitata fondazione una richiesta di
versamento del suo avere previdenziale ai fini del promovimento dell’abitazione
primaria.
Con lettera 8 giugno 2004 la Fondazione CV 1, facendo riferimento alla
giurisprudenza del TFA ed alle direttive dell’UFAS applicabili in concreto, ha
negato la richiesta, essendo l’assicurato parzialmente invalido (doc. B).
Essa ha anche rifiutato il versamento (parziale) dell’anticipo riferito alla parte
di avere previdenziale ancora assicurato a seguito della capacità lavorativa
residua (cosiddetta “parte attiva”; doc. I, L).
1.2. Con la
presente petizione AT 1, rappresentato dalla RA 1 protezione giuridica, ha
chiesto l’accertamento del diritto al versamento anticipato del suo avere di
libero passaggio per l’acquisto di un’abitazione primaria ai sensi dell’art.
30c cpv. 1 LPP nella misura e nei limiti del suo grado di capacità al guadagno
residua.
Facendo presente che tuttora è pendente presso il TCA un ricorso con la
richiesta di ottenimento di una rendita d’invalidità del 50%, in luogo del 43%
riconosciuto dall’Ufficio AI (inc. 32. 2005.09), l’attore ha motivato come
segue la propria richiesta di giudizio:
" Ai fini dell'accertamento del diritto dell'attore, si consideri che è assodata un'abilità al lavoro nella misura del 50%. Per questa percentuale egli non è quindi invalido, né può essere considerato nell'imminenza di diventarlo (cfr. Bollettino della previdenza professionale no. 55 del 30 novembre 2000 pagina 11, che concerne il caso di invalidità totale).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che: "l'utilisation d'un même avoir de prévoyance pour l'indemnisation des éventualités assurées d'une part, et pour l'acquisition d'un logement d'autre part, est absolument incompatible avec le système de prévoyance instauré par la LPP. Il s'ensuit qu'à l'instar de la personnne qui a atteint l'âge minimum de la retraite (voir arrêt publié aux ATF 124 V 276), l'assuré reconnu totalement invalide ne saurait prétendre un versement anticipé en vertu de l'art. 30c LPP" (DTF 130 V 191, allegato in copia). Ciò significa che, a contrario, in caso d'invalidità parziale, il versamento anticipato dell'avere di previdenza deve essere possibile, perlomeno fino a concorrenza e nei limiti del grado di capacità lavorativa residua. Il prelevamento anticipato avviene, in tale evenienza, sulla parte "libera". Ciò, a mente dell'attore, è conforme e compatibile con il sistema della previdenza professionale e con la normativa vigente.
Si osserva infine che il Regolamento della Fondazione CV 1 non prevede nulla di particolare in merito alla questione qui sollevata (doc. M/Statuto e Regolamento della Fondazione CV 1, vedi Regolamento art. 6)." (Doc. I)
1.3. Con risposta
10 giugno 2005 la Fondazione CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, ha invece
chiesto la reiezione della petizione.
Oltre a ribadire il concetto che con l’insorgenza di un caso d’invalidità, anche
se parziale, non vi è più il diritto al prelievo anticipato del capitale per il
finanziamento della casa d’abitazione, la convenuta ha inoltre evidenziato come
anche il principio delle prestazioni, da lei scelto per la regolamentazione
delle prestazioni assicurative, osti a quanto richiesto con la petizione in
oggetto. Infatti, con il versamento della prestazione di libero passaggio essa
non disporrebbe più dei mezzi per finanziare maggiori prestazioni dipendenti
dal possibile futuro aggravamento dell’invalidità dell’assicurato.
1.4. Con sentenza del 16 novembre 2005 questo Tribunale ha confermato la decisione su opposizione 1° dicembre 2004 con cui l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato, con effetto dal 1° settembre 2000, il diritto ad un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 43% (inc. TCA 32.2005.09).
in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato ha diritto al versamento anticipato del suo
avere di previdenza da utilizzare per l’acquisizione della propria abitazione,
nonostante egli presenti un’invalidità parziale.
Detto altrimenti, occorre verificare se l’anticipo può essergli versato
limitatamente al grado della residua capacità al guadagno ancora assicurato (“parte
attiva”).
Trattandosi in casu di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere
precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le
relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre
2003 nella causa C., B 28/01).
Ritenuto
che gli eventuali effetti giuridici della richiesta di versamento anticipato
della prestazione della prestazione di libero passaggio sono temporalmente
collocabili anteriormente al 1° gennaio 2005, non sono di conseguenza
applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP,
bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella
causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).
2.3. Il 1° gennaio 1995, sono entrate in vigore le disposizioni da 30a a 30f LPP relative alla promozione della proprietà di abitazioni.
Secondo l’art. 30c LPP
" per
la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, l'assicurato può chiedere al suo
istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto
alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo” (cpv. 1).
Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo
alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni
possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero
avuto diritto all’età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero
passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo" (cpv. 2)."
Le
modalità di versamento sono regolate nell’Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla
promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza
professionale (OPPA; RS 831.411), in particolare l’importo minimo del prelievo
anticipato ammonta a fr. 20'000 (art. 5 cpv. 1 OPPA; per l’eccezioni cfr. art.
5 cpv. 2 OPPA).
2.4. Conformemente
all’art. 2 cpv. 1 della Legge sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42),
applicabile anche alle disposizioni relative alla promozione della
proprietà di abitazioni (DTF 130 V 1919 consid. 2), l’assicurato che lascia
l’istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di
libero passaggio) ha diritto a una prestazione d’uscita.
Vi è un caso di previdenza al momento in cui l’istituto previdenziale accorda sulla base del proprio regolamento un diritto alle prestazioni per il raggiungimento del limite d’età oppure per il caso di morte o d’invalidità (DTF 126 V 92; FF 1992 III 513).
In una sentenza dell’11 febbraio 2004, pubblicata in DTF 130 V 191s., il TFA ha stabilito che con l'insorgenza di un caso di previdenza a seguito d'invalidità (totale), la concessione di un versamento anticipato in vista dell'acquisto di un'abitazione è esclusa anche se l'assicurato interessato non percepisce alcuna prestazione da parte del proprio istituto di previdenza in ragione di un sovrindennizzo (in quel caso vi era un concorso tra prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione militare; cfr. in merito Bollettino della previdenza professionale, edito dall’UFAS, no. 74 del 30 aprile 2004 cifra 442).
2.5. Secondo l'art. 23 LPP, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2004 (in merito alla nuova regolamentazione in vigore dal 1° gennaio 2005, cfr. RU 2004 1682), hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. A norma dell'art. 26 cpv. 1 LPP, per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 4 cpv. 2 e art. 29 LAI). In particolare, l'art. 29 cpv. 1 LAI dispone che il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a) oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b).
Conformemente all’art. 4.11.2 cpv. 2 del Regolamento della Fondazione CV 1, nel
tenore applicabile in concreto, il diritto ad una rendita per l’invalidità
sorge già con un grado d’invalidità superiore al 25% (“ Un grado
d’invalidità superiore ai due terzi dà diritto alla rendita intera
d’invalidità, mentre uno inferiore al 25% non dà diritto a prestazione alcuna”,
doc. 1 e doc. M).
2.6. Nel caso in
esame, con decisione 17 dicembre 2003, confermata con decisione su opposizione
1° dicembre 2004, l’Ufficio AI ha riconosciuto a AT 1 un grado d’invalidità del
43% con diritto ad un quarto di rendita.
Con sentenza del 16 novembre 2005 questo TCA, confermando l’operato
dall’amministrazione, ha respinto il ricorso dell’assicurato con cui chiedeva
l’erogazione di una mezza rendita.
Pacifico è che la Fondazione, basandosi sulla decisione dell’AI, ha posto l’assicurato
al diritto ad un quarto di rendita d’invalidità per un’incapacità al guadagno
del 43% (cfr. risposta pag. 3), prevedendo il Regolamento l’erogazione di una
prestazione assicurativa già a partire da un grado d’invalidità del 25% (art.
4.11.2).
Oggetto del contendere è sapere se l’attore abbia diritto all’anticipo della
sua prestazione di libero passaggio per finanziare la sua abitazione primaria,
nonostante che sia subentrato un caso di previdenza, rappresentato in concreto
dall’invalidità parziale.
Con riferimento alla sentenza dell’11 febbraio 2004, pubblicata in DTF 130 V
191s. (cfr. consid. 2.4), l’assicurato sostiene che solo in caso di rendita intera
d’invalidità sussiste un caso di previdenza che vieta il versamento della
prestazione di libero passaggio ai fini del promovimento dell’abitazione ex
art. 30c cpv. 1 LPP, ciò che tuttavia non esclude un anticipo nella misura del
suo grado di capacità lavorativa (recte: al guadagno) residua.
Orbene, va ricordato che, vigente il vecchio diritto (cfr. consid. 2.1), in
caso di mezza rendita d’invalidità (va qui ricordato che ai sensi del nuovo
art. 23 cpv. 1 LPP, entrato in vigore al 1° gennaio 2005, il diritto alla
rendita sorge a partire da un grado d’invalidità del 40%), l’istituto
previdenziale divide l’avere di vecchiaia in due parti uguali. Una metà viene “trasformata”
in una rendita, mentre l’altra metà è assimilata all’avere di vecchiaia di un assicurato
esercitante un’attività lucrativa a tempo pieno (cosiddetta “parte attiva”).
Nel caso d’invalidità parziale rimane tuttavia una prestazione d’uscita che
tecnicamente può essere divisa (cfr. DTF 129 III 485 consid. 3.2.2 con numerosi
riferimenti di dottrina).
Di conseguenza, tale parte attiva può essere rivendicata per un prelievo
anticipato ai fini della promozione dell’abitazione primaria (in tal senso:
cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005 pag. 981 con riferimento al
messaggio sulla promozione della proprietà d’abitazione, BBl 1992 VI 265).
Nella risposta di causa la Fondazione convenuta, facendo riferimento alla STFA non pubblicata 30 marzo 2005 in re F., B 107/03, consid. 5.3 e 5.4, ha sostenuto che per ammettere l'insorgenza di un caso di previdenza basta anche un'invalidità parziale (cfr. risposta punto no. 3).
A mente del TCA, tale
riferimento non è pertinente al caso in esame, poiché la
citata sentenza federale si riferiva alla ripartizione della prestazione di
libero passaggio (dal 1° gennaio 2000 denominata “prestazione d’uscita”, cfr.
art. 2 LFLP) in caso di divorzio (art. 122 CCS; art. 22s. LFLP). Allineandosi
alla dottrina in vigore, nonché da un’interpretazione letterale dell’art. 122
cpv. 1 e 124 cpv. 1 CCS, il TFA ha precisato che in caso di invalidità parziale
di un coniuge l’avere di previdenza non può essere suddiviso, motivo per cui
all’altro coniuge spetta in sostituzione un’indennità adeguata ai sensi
dell’art. 124 cpv. 1 CCS (“Un’indennità adeguata è dovuta allorché è già
sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero
allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il
matrimonio non possono essere divise per altri motivi”) (cfr. DTF 129 III
485 consid. 3.2.2 e 3.2.3; cfr. anche la citata STFA non pubblicata 30
marzo 2005 in re F., B 107/03, consid. 5.3 con riferimenti di dottrina. Lo stesso principio vale anche in caso di un grado d’invalidità
inferiore al 50% - secondo l’art. 23 vLPP tale grado d’invalidità non dà
diritto ad alcuna prestazione previdenziale obbligatoria -, ma che, a dipendenza
di una norma del regolamento più favorevole, può aprire il diritto ad una
rendita d’invaldità, cfr. Sutter/Freibugburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, no. 15 agli art. 122/141-142 CC, pag. 197).
Quindi, se da una parte nell’ambito del divorzio in caso di invalidità parziale
la prestazione d’uscita non può essere suddivisa fra gli ex coniugi per motivi
“pratici” (cfr. in merito DTF 129 III 485 consid. 3.2.3) - circostanza che
comunque non esclude un’indennità ex art. 124 CCS -, dall’altra non vi è motivo
per non permettere un prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP, limitatamente
alla “parte attiva” (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005 pag. 981
con riferimento al messaggio sulla promozione della proprietà d’abitazione, BBl
1992 VI 265).
Infine, la Fondazione convenuta ha sostenuto:
" Vigente il principio del primato delle prestazioni, la prestazione di libero passaggio viene determinata in funzione della rendita cui avrebbe diritto l'assicurato (al compimento dei 65 anni d'età) con le eventuali riduzioni dipendenti dalla durata effettiva del periodo contributivo/di lavoro. Ciò facendo, astrazione dai premi pagati (artt. 4.5.2 e 4.11.3 del citato regolamento).
Così determinata (e non vi è possibile di calcolarla diversamente) la prestazione di libero passaggio comprenderebbe necessariamente, nel caso qui a giudizio, parte dei premi destinati a finanziare le prestazioni per invalidità aggiuntive a quelle attualmente erogate all'assicurato. Ciò, evidentemente per il caso il cui il suo stato invalidante si aggravasse in futuro.
Erogando la prestazione di libero passaggio, la Cassa non disporrebbe più dei mezzi per finanziare le maggiori prestazioni dipendenti dal possibile futuro aggravamento della invalidità." (Doc. III)
Ora, se nel
caso in esame le prestazioni di vecchiaia e d’invalidità sono determinate in
base al salario assicurato (art. 4.5.2 e 4.11.3 del Regolamento: primato delle
prestazioni; cfr. in merito Stuaffer, op. cit., N 574, pag. 217), dall’altra
occorre rilevare che, conformemente all’art. 66 LPP, nel suo regolamento la
Fondazione CV 1 ha segnatamente previsto per il finanziamento delle prestazioni
il pagamento dei contributi del datore di lavoro e dei salariati (“Contributi
ordinari”, art. 7.2 del Regolamento), e quindi per la “parte attiva”
l’assicurato continuerà a versare i contributi nella misura in cui risulti
essere ancora affiliato all’Istituto previdenziale convenuto.
Per quanto riguarda invece l’asserita mancanza di copertura finanziaria per le
prestazioni da erogare in caso di aggravamento dello stato invalidante dell’assicurato,
va fatto presente che analoga situazione si riscontrerebbe anche nell’ipotesi di
prelievo senza che si sia ancora verificato un evento assicurato e che subentri
in seguito un caso di previdenza.
Infatti, in
entrambi i casi il prelievo anticipato comporta una riduzione delle successive
eventuali prestazioni assicurative, motivo per cui, conformemente all’art. 30c
cpv. 4 LPP, per evitare perdite di copertura previdenziale “l’istituto di
previdenza offre un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario
per la stipulazione di un’assicurazione del genere” (cfr. anche art. 331e
cpv. 4 CO; in merito alle conseguenze del prelievo anticipato nella previdenza
sovraobbligatoria: cfr. Stauffer, op. cit., N 976 pag. 362).
Visto quanto sopra, la petizione in oggetto dev’essere accolta motivo
per cui la Fondazione dovrà determinare l’importo soggetto a prelievo
anticipato calcolato in rapporto alla “parte attiva”, corrispondente alla
residua capacità lavorativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§ AT 1 ha diritto ad un versamento anticipato della sua prestazione di libero
passaggio per l’acquisto dell’abitazione primaria ai sensi dell’art. 30c cpv. 1
LPP limitatamente al suo grado di capacità lavorativa residua.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Fondazione convenuta verserà all’attore fr. 1'000.-- di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti