Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.3

 

FC/td

Lugano

23 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 5 gennaio 2005 di

 

 

Fondaz. RI 1,  

 

 

contro

 

 

 

 

 

CO 1

rappr. da: RA 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

Considerato in fatto e in diritto che

 

                                     -   ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1. gennaio 1995 la CO 1, __________ ha aderito alla Fondazione RI 1 (in seguito: Fondazione) (doc. A/1);

 

                               -   nel corso del 2003, a seguito del mancato pagamento di parte

                                   dei contributi dovuti conformemente ai conteggi trasmessi al

                                   datore di lavoro (doc. A/6-31), dopo diverse diffide (doc. A/32

                                         segg) e la notifica della disdetta del contratto d'adesione n.34’617/000 con effetto al 31 dicembre 2003 (doc. IX/bis) e diffidato da ultimo il pagamento di complessivi fr. 299'270.60

                                   (saldo dovuto, unitamente alle spese, al 31 dicembre 2003, doc.

                                         A/26 , 27 e 36), importo in seguito corretto in fr. 292'563.10 a seguito di alcune correzioni (doc. A/28-31, 33-38), con domanda di esecuzione del 28 aprile 2004 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UEF di __________ il precetto esecutivo n. __________ nei confronti della CO 1, __________ per complessivi fr. 292'963.10 (di cui fr. 400.- per spese), oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004 (doc. A/39);

 

                                     -   contro il citato precetto l’escussa ha interposto opposizione;

 

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la CO 1 al pagamento di fr. 292'963.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004 e delle spese d'esecuzione, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al succitato precetto nonché la rifusione di ripetibili;

                                        

                                     -   mediante risposta di causa del 31 gennaio 2005, la convenuta, rappresentata dall’avv. RA 1, rilevato dapprima come la sede della CO 1 sia a __________, ha sollevato l’eccezione di incompetenza materiale del TCA; nel merito ha rilevato che la pretesa della Fondazione è sostanzialmente giustificata pur postulando la verifica dei conteggi e degli atti (III);

 

                                     -   il TCA ha chiesto delle precisazioni dall’attrice e le relative risultanze sono state intimate alla convenuta la quale è rimasta silente (VIII-X);  

 

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.

                                         Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 1 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP).

                                         L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2  LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).

                                         Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129; DTF 119 V 443; DTF 116 V 112; 221; DTF 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, ZSR 1987 I p. 608¸613).

                                         Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113; DTF 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; H. Walser, aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, SZS 1988 p. 293).

 

                                         Nel caso di specie la convenuta ha contestato la competenza del TCA rilevando come nella fattispecie non sarebbe ravvisabile alcuna controversia, trattandosi di una pretesa finanziaria che, sotto riserva di adeguato controllo,  è sostanzialmente giustificata. Ne conseguirebbe che l’attrice avrebbe dovuto seguire la normale procedura di incasso che prevede il rigetto dell’opposizione o la petizione di fronte al giudice civile (cfr. III).

                                         L’eccezione non può essere accolta.  

                                         Contrariante a quanto allega la CO 1 infatti, la controversia è di natura prettamente contributiva, vertendo segnatamente sull’ammontare dei contributi previdenziali e sul relativo obbligo per il datore di lavoro di versarli all’istituto di previdenza in virtù dell’art. 66 LPP (cfr. DTF 119 II 399ss.; Meyer Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössichem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 2000 p. 316 e SZS 1995 p. 106; cfr. anche SZS 2002 p. 499, 2000 p. 145.).

                                         La stessa deve quindi essere ritenuta relativa alla previdenza professionale (cfr. U. Meyer/Blaser, op. cit., SZS 1995 p. 106). Questo TCA, quale istanza giudicante statuita giusta l'art. 73 LPP, è quindi competente a statuire nel merito della lite e la petizione va considerata ricevibile;

 

                                     -   l’azione è stata presentata contro la CO 1 con sede a __________. Nella sua risposta la ditta convenuta ha fatto rilevare che la sede va corretta in __________, pur non contestando comunque la legittimazione ad causam e, meglio, di essere la  debitrice della pretesa fatta valere in causa. Ne consegue che deve essere ammessa una concorde correzione della parte convenuta e il difetto sanato, rilevato altresì come il cambiamento di sede non ha influenza sulla competenza territoriale di questo Tribunale e come del resto il PE di cui si chiede il rigetto dell’opposizione, così come del resto i vari solleciti di pagamento, fossero indirizzati – correttamente - alla sede di __________;

                                        

                                     -   preliminarmente va osservato che nel merito la CO 1 ha dichiarato di ritenere la pretesa attorea “sostanzialmente giustificata”, pur “prudenzialmente contestata e sotto riserva di adeguato controllo” (III). Anche con riferimento ai singoli considerandi di petizione ha integralmente ammesso le allegazioni dell’attrice limitandosi a postulare il controllo degli atti, delle somme e dei conteggi. Ne consegue che non si è in presenza di un atto d’acquiescenza incondizionato con la conseguenza che il TCA deve procedere alla verifica della pretesa attorea emettendo una sentenza nel merito della vertenza;   

                                     

                                     -   sempre in via preliminare val la pena di ricordare che il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) ha i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). In particolare, nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame. D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500; SZS 2001 pag. 562);

 

                                     -   il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1, 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta sino al 31 dicembre 2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della citata modifica legislativa;

 

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

 

                                     -   in concreto la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati al cap. II, art. 3.3., cap. V del Contratto d'adesione (doc. A/1), agli art. 6, 7, 8 delle Condizioni generali per l’assicurazione collettiva sulla vita (doc. A/3), alla cifra 4 della Convenzione d’adesione e agli artt.  5, 6 del Regolamento di previdenza (doc. A/5).

                                         In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cifre III e V del Contratto d'adesione; artt. 5, 6 del Regolamento di previdenza, doc. A/5).

 

                                         I contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza e contratto d’adesione; art. 66 cpv. 1 LPP).

                                         Mentre che gli accrediti di vecchiaia sono determinati singolarmente per ciascun assicurato secondo percentuali del salario coordinato variabili a seconda dell’età dell’assicurato (cfr. l’art. 16 v. LPP e art. 4.3.1 del Regolamento), i premi di rischio sono definiti in base al tariffario per l’assicurazione collettiva approvato dall’Ufficio federale delle assicurazioni private. Per quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per  l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP (cfr. cifra V del Contratto d'adesione, doc. A/1; cfr. anche gli art. 5, 6 del Regolamento, doc. A/5; art. 6 delle Condizioni generali, doc. A/3);

                                                                                                                        

                                     -   dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla CO 1 a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute (doc. A/6-37).

                                         Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.

                                         Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi e anche in questa sede ha ribadito che il credito della Fondazione è sostanzialmente giustificato (cfr. III).

                                         In simili condizioni la  convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti ammontanti a fr. 292'563.10 (spese parzialmente incluse; cfr. doc. A/27 e 38);

 

                                     -   per quanto riguarda le spese amministrative, di richiamo e di esecuzione addebitate per complessivi fr. 1’080 (doc. A/26, 27 e 39) (non tuttavia quelle di fr. 700.- indicate nel precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione, cfr. SVR 1995 KV Nr. 57, p. 175, STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.) le stesse in quanto giustificate e conformi al regolamento (doc. A/4 cfr. anche il doc. A/3) vanno riconosciute (DTF 117 II 258);                    

 

                                     -   l'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1. gennaio 2004.

                                         Giusta l'art. 66 cpv. 2 v. LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                        

                                     -   ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi fr. 292’963.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004;

 

                                     -   l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell'UEF di __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                         Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo  può essere ammessa.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;

 

                                     -   per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita;

 

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150).

                                         Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA).

                                         Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

                                         Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può essere riconosciuta.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §    Di conseguenza la CO 1, __________ è condannata a versare alla Fondazione RI 1, __________ fr. 292'963.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004.

 

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UEF di __________.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti