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Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sulla petizione del 13 luglio 2005 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1 AT 1, classe 1956, nel 1999 lavorava presso la ditta __________, società attiva nel settore del taglio dei boschi, dei lavori selvicolturali e forestali (cfr. estratto RC informatizzato).
Ai fini previdenziali egli è stato assicurato, per il tramite del suo datore di lavoro, alla CV 1 (in seguito: Fondazione) (cfr. certificato di previdenza al 1° gennaio 1999, doc. 1).
1.2. In data 1° settembre 1999 l’assicurato ha subito un infortunio professionale; cadendo da un’altezza di 3-4 metri egli ha sbattuto al suolo la schiena.
Con decisione 19 aprile 2000 la __________, presa a seguito della valutazione 17
aprile 2000 del medico di circondario (doc. 34 inc. LAINF), ha ritenuto
l’assicurato pienamente abile al lavoro per quel che concerne i postumi
dell’infortunio ed ha quindi cessato l’erogazione delle indennitià giornaliere
ed il trattamento fisioterapico (doc. 35 inc. LAINF). Contro tale decisione
l’assicurato ha introdotto tempestiva opposizione (doc. 38 inc. LAINF).
In data 19 giugno 2000 l’assicuratore infortuni, revocando la precedente
decisione, ha deciso di continuare il versamento delle prestazioni assicurative
poiché l’assicurato aveva dimostrato una frattura conseguente all’infortunio
rimasta inosservata da parte del loro medico (doc. 49).
Una volta accertati, sulla base del rapporto 4 aprile 2001 del neurologo dr. __________
(doc. 90 inc. LAINF), l’estinzione al 31 agosto 2000 dei postumi somatici
dell’infortunio, nonché l’assenza di un nesso causale naturale tra l’evento assicurato
e i disturbi psichici lamentati (cfr. perizia 20 novembre 2001 della dr.ssa __________,
doc. 103 inc. LAINF), con lettera 21 gennaio 2002 la __________ ha comunicato
all’assicurato di voler mettere fine alle prestazioni assicurative a decorrere
dal 28 gennaio 2002 (doc. 110 inc. LAINF).
Dopo che l’assicurato aveva presentato una perizia di parte eseguita dal dr. __________
- il quale era giunto alla conclusione dell’esistenza di una causalità tra
l’incidente e l’affezione psichica (doc. 111 inc. LAINF) -, l’assicuratore
infortuni ha trasmesso gli atti alla propria direzione di __________. Con
rapporto 11 settembre 2002 il dr. __________ della __________ ha ammesso una
causalità naturale tra l’evento infortunistico ed i disturbi psichici di cui
l’assicurato soffre (cfr. doc. 121 inc. LAINF).
A seguito di diversi colloqui avuti con il rappresentante dell’assicurato, in data 27 gennaio 2003 la SUVA ha sottoposto a quest’ultimo una transazione del seguente tenore:
" La __________ riconosce al signor AT 1, 25.2.1959, un'indennità unica in capitale, conformemente all'articolo 23 Lainf, per un totale di frs. 63'256.00, calcolati come segue:
1. 12 mesi al 100% frs. 3' 514.00 x 12 = frs. 42'168.00
4 mesi al 75% frs. 2' 636.00 x 4 = frs. 10'544.00
4 mesi al 50% frs. 1' 757.00 x 4 = frs. 7'028.00
4 mesi al 25% frs. 879.00 x 4 = frs. 3'516.00
Totale = frs. 63'256.00
================
2. Il pagamento dell'indennità avverrà con un unico versamento.
3. Il versamento dell'indennità giornaliera è sospeso col 31.12.2002.
4. In caso di postumi tardivi l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi.
5. La presente transazione non tange il diritto alle eventuali prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità." (Doc. LAINF 134)
Il 24 marzo 2003 l’assicurato ha firmato la transazione “alla luce delle rassicurazioni ricevute e per evitare un lungo contenzioso dall’incerto esito” (doc. 136 inc. LAINF).
Da parte sua, con decisione 29 aprile 2003 la __________ ha formalizzato la transazione.
Facendo riferimento all’art. 23 LAINF, l’assicuratore infortuni ha evidenziato
che l’indennizzo è stato calcolato sulla base di un guadagno assicurato di fr.
52'709 e di una teorica e decrescente inabilità lavorativa (100% dal 1.1.2003,
50% dal 1.5.2004, 25% dal 1.9.2004 e 0% dal 1.1.2005; cfr. doc. 141 inc.
LAINF).
1.3. Nel mese di ottobre 2000 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 15 aprile 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto un’incapacità al guadagno del 100% per motivi psichici, ponendo l’assicurato al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2000 (doc. 150 inc. LAINF).
1.4. Dalla Fondazione qui convenuta l’assicurato ha beneficiato dal 1° maggio al 31 agosto 2004 una mezza rendita d’invalidità, dal 1° settembre al 31 dicembre 2004 una rendita d’invalidità del 75% e dal 1° gennaio 2005 una rendita completa (cfr. conteggio 17 maggio 2004; doc A).
Con scritto 15 giugno 2004 l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, contestando l’inclusione dell’indennità ex art. 23 LAINF nel calcolo della sovrassicurazione, ha chiesto il versamento della rendita d’invalidità anche dal 1° gennaio 2003 (doc. B).
In data 5 luglio 2004 la __________ (in seguito: __________) ha risposto come
segue:
" Come l'assicurato ha ricevuto delle prestazioni dall'assicurazione LAA, da una parte il rischio dell'infortunio è escluso e dall'altra parte le prestazioni dell'AI e dalla __________ superano il 90% del suo salario.
Per questi motivi, il nostro conteggio non può essere cambiato." (Doc. C)
Il 19 luglio 2004 e l’11 maggio 2005 l’assicurato ha ribadito la propria richiesta (doc. D, G), senza aver ricevuto alcuna risposta.
1.5. Con la presente petizione l’assicurato, sempre rappresentato dal succitato sindacato, ha chiesto che il TCA accerti il suo diritto ad un rendita intera d’invalidità LPP anche per il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2004.
In sostanza egli è del parere che l’indennità unica ex art. 23 LAINF non possa
essere equiparata alle prestazioni periodiche dell’assicurazione contro gli
infortuni e quindi non va inclusa ai fini della sovrassicurazione.
1.6. Con risposta di causa 26 settembre 2005 la Fondazione, rappresentata dall’avv. RA 2, ha invece chiesto la reiezione della petizione. Dopo aver dettagliatamente esposto i fatti che hanno portato all’assegnazione dell’indennità unica in capitale, la convenuta ha spiegato che tale indennità rientra nel concetto di prestazioni assicurative, motivo per cui deve essere conteggiata nel calcolo del sovraindennizzo previsto dalla LPP, sia nell’ambito obbligatorio che sovraobbligatorio.
La Fondazione ha poi sostenuto che in effetti la somma ricevuta dall’assicurato
non corrisponde all’indennità ai sensi dell’art. 23 LAINF ma ad una rendita o indennità
giornaliera per una durata determinata e quindi a maggior ragione deve essere
computata.
considerando in diritto
2.1. Oggetto del contendere è l’inclusione nel conteggio della sovrassicurazione dell’indennità in capitale riconosciuta dalla SUVA all'assicurato nell’ambito della transazione conclusa il 23 marzo 2003 (doc. LAINF 134).
Trattandosi di una controversia tra un istituto di previdenza ed assicurato, è
data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in
relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con
riferimenti).
2.2. Nella risposta di causa l’avv. RA 2 ha rilevato che l’assicurato ha convenuto in giudizio la __________, recentemente assorbita dalla __________ Società di assicurazioni sulla vita (doc. 2), la quale fungeva da ente riassicurativo della CV 1 e che quindi la __________ non è l’eventuale debitrice della chiesta prestazione previdenziale. Facendo presente di rappresentare sia la CV 1 che la __________, il legale ha rilevato di non sollevare l’eccezione di legittimazione, chiedendo al TCA di modificare d’ufficio la denominazione della convenuta da __________ in CV 1, ciò che poi è stato eseguito senza obiezione alcuna da parte dell’attore.
2.3. Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Essendo sostanzialmente controversa la mancata erogazione della rendita
d’invalidità limitatamente agli anni 2003 e 2004, sono dunque applicabili le
norme sino al 31 dicembre 2004 (DTF 126 V 470 consid. 3).
Non sono pertanto applicabili le disposizioni di diritto materiale della
1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005,
eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA
del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella
causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente
litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della
modifica legislativa del 3 ottobre 2003.
2.4.
2.4.1. L’art. 34a cpv. 1 LPP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003 rimasto invariato a seguito della 1° revisione della LPP, stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni.
Il
capoverso 2 dello stesso articolo dispone che:
" Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare."
L’art. 66 cpv. 2 LPGA recita:
" Le rendite e le indennità in
capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e
nel seguente ordine:
a. dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione
per l’invalidità;
b. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;
c. dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
secondo la legge federale del 25 giugno 19821 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)."
In base alla delega di cui all’art. 34a cpv. 1 LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24 OPP 2 che, nel tenore valido dal 1° gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2004, recita:
" 1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.
2 Sono considerati redditi conteggiabili
le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi
diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni
in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da
assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad
eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni
dell’integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito
dell’attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni
d’invalidità."
L'art. 24 cpv. 1 OPP 2 é stato dichiarato conforme alla legge dal TFA (DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 consid. 6b). In particolare l’Alta Corte ha precisato che questo limite è stato stabilito per tener conto del fatto che l’assicurato, dopo la realizzazione del rischio è liberato da certi oneri sociali, stimati all’incirca nel 10% del salario lordo (DTF 122 V 314).
2.4.2. Nell’ambito della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di adottare, per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente da quella prevista all’art. 24 s. OPP 2 (DTF 128 V 248 consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, Zurigo 2005, p. 346). Se tale regolamentazione è contraria alle disposizioni legali, essa si applica solo alla prestazione più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo separato e comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta calcolata secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella determinata secondo le disposizioni di legge, l’assicurato ha comunque diritto a quella della previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG Nr. 6 pp. 31s; cfr. anche STFA inedita 29 marzo 2004 nella causa U, B 74/03, consid. 3.3.3 in fine, dove ha applicato tale principio non solo alla rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della rendita).
Al riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo. Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato sono per contro valide (cd. “Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987 p. 123s). Con l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato.
2.5. Nel caso in esame, l’art. 35 cifra 1 del Regolamento della Fondazione, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1998, concerne la riduzione e coordinamento delle prestazioni, dispone quanto segue:
" Qualora le prestazioni in caso di morte e invalidità della Cassa di previdenza, unitamente alle seguenti prestazioni computabili a norma di legge:
- dell’AVS/AI
- dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
- dell’assicurazione militare
- di assicurazioni sociali estere
- di un’assicurazione alla quale la ditta o una fondazione in sua vece abbia versato almeno il 50% dei premi
- e ad un eventuale reddito da lavoro del beneficiario di una rendita d’invalidità, producano un reddito superiore al 90% del mancato guadagno presunto, le prestazioni della Cassa di previdenza vengono ridotte dell’importo eccedente il 90%. Su richiesta motivata, la Commissione amministrativa può rinunciare interamente o in parte a questa riduzione." (doc. 7)
2.6. L'art. 23 LAINF prevede che se dalla natura dell'infortunio e dal contegno dell'assicurato si può arguire che egli riacquisterà la capacità di guadagno mercé l'assegnazione di un'indennità unica, cessano le prestazioni effettuate fino allora e l'assicurato riceve tale indennità, pari al massimo a tre volte il guadagno annuo assicurato (cpv. 1). Eccezionalmente può essere erogata un'indennità unica oltre alla rendita ridotta (cpv. 2).
Ragionamento base di questa prestazione è che “dopo un infortunio o una malattia professionale compaiono talvolta dei disturbi psichici che non sono di natura organica (p. es. dopo traumi cranioencefalici) e che provengono da un’elaborazione psichica anomala dell’infortunio e delle sue conseguenze. Si tratta di regola di disturbi psicogeni temporanei che, per esperienza, il paziente riesce a sormontare attraverso un miglioramento graduale entro un termine ragionevole“ (da: Guida SUVA all’assicurazione contro gli infortuni).
L’art. 23 LAINF viene quindi generalmente applicato ai casi di nevrosi
da infortunio, ma anche ad assicurati che, una volta ristabilitisi dal punto di
vista somatico dagli effetti infortunistici, sono impediti ad una ripresa lavorativa
a causa di disturbi psicogeni (DTF 103 V 88).
Per il versamento dell’indennità unica deve innanzitutto esistere un nesso causale naturale tra l’evento assicurato e la neurosi, nonché un nesso di causalità adeguata. Deve inoltre sussistere la prospettiva di un riacquisto della capacità lavorativa (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum UVG, Zurigo 2003, ad art. 23 pp. 157s).
Per quel che concerne in particolare il prospettato riacquisto della capacità
lavorativa, in una sentenza del 17 dicembre 2001 nella causa M. (246/01), il
Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato:
" (…) Nach der Rechtsprechung ist bei Neurosen davon auszugehen, dass die Abfindung nach Art. 23 UVG in der Regel das geeignete therapeutische Mittel darstellt, um dem Versicherten zur Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit zu verhelfen. Aufgrund dieser (auf immer wieder bestätigte ärztliche und unfalladministrative Erkenntnisse abgestützten) Erfahrungsregel braucht nicht in jedem Einzelfall näher geprüft zu werden, ob die Abfindung tatsächlich geeignet ist, den gesetzlich vorausgesetzten Zweck zu erreichen. Ob eine Ausnahme von der Erfahrungsregel vorliegt, ist nur dann durch eine psychiatrische Begutachtung näher abzuklären, wenn erhebliche Zweifel darüber bestehen, ob die Erledigung der Versicherungsansprüche tatsächlich zu einer Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit zu führen vermag. Eine Ausnahme von der Erfahrungsregel ist dann anzunehmen, wenn im Einzelfall durch eine ganz eindeutige, allgemein geltender Lehrmeinung entsprechende Beurteilung eines Psychiaters bestätigt wird, dass die Abfindung den erwähnten therapeutischen Zweck nicht erreichen wird (BGE 107 V 241, RKUV 1995 Nr. U 221 S. 114, unveröffentlichte Erwägung 2B des Entscheides vom 31. März 1994)." (STFA del 17 dicembre 2001 nella causa M., U 246/01; cfr. anche Ghélew, Ramelet et Ritter in Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 118-119; di opinione critica: cfr. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrechts, Berna 1995, pag. 404 ss).
2.7. Nel caso in esame, questa Corte condivide le esaustive e concludenti argomentazioni addotte in risposta di causa dalla Fondazione secondo cui è da ritenere giustificata l’inclusione nel calcolo della sovrassicurazione dell’indennità in capitale percepita dall’attore a seguito della nota transazione conclusa con la __________.
Va dapprima ricordato che, conformemente all’art. 24 cpv. 2 OPP2, “sono
considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che
vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento
danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di
trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti
di previdenza svizzeri (…)”. Si tratta quindi di prestazioni che sorgono a
causa di un “evento danneggiante” (evento assicurato) e che servono a compensare
il mancato guadagno (Stauffer, Kommentar zur Beruflichen Vorsorge, Zurigo 2005,
N. 870 p. 324).
Come visto al considerando precedente, scopo dell’indennità ex art. 23 LAINF è
quello di facilitare il reinserimento professionale di un assicurato (incapace al
lavoro al momento dell’assegnazione dell’indennità), partendo dal presupposto
di un graduale recupero della capacità lavorativa. Di per sé, tale indennità sostituisce
una rendita d’invalidità LAINF (Ghélew,
op. cit., p. 117). Sta di
fatto che tale indennità, analogamente alle rendita e le indennità giornaliere,
serve a compensare il mancato guadagno a seguito di un infortunio (evento assicurato)
ed è quindi da includere nel calcolo della sovrassicurazione.
L’indennità in capitale non è del resto paragonabile “agli assegni per grandi invalidi ed alle indennità per menomazioni dell’integrità“, prestazioni escluse dal calcolo della sovrassicurazione, non essendo quest’ultime versate a titolo di compensazione del mancato guadagno (Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, Zurigo 2005 pag. 353). L’assegno per grandi invalidi si prefigge infatti di indennizzare l’assicurato per l’aiuto di terzi di cui necessita per l’espletamento degli atti ordinari della vita (quale il vestirsi, il mangiare, il deambulare; cfr. art. 42 LAI e art. 43bis LAVS), mentre l’indennità per menomazione (art. 25 LAINF in relazione all’art. 36 OAINF) è indipendente dalla questione relativa alla capacità al guadagno (Ghélew, op. cit., p. 123), motivo per cui rettamente la Fondazione ha sostenuto che quest’ultima prestazione può essere considerata come una sorta di indennità per torto morale (risposta p. 14).
2.8. La convenuta ha illustrato in modo pertinente che la somma di fr. 63'256 riconosciuta formalmente dalla __________ nell’aprile 2003 non corrispondeva in effetti ad un’indennità ai sensi dell’art. 23 LAINF. In particolare essa ha sottolineato come in casu non vi fosse stata la minima prospettiva di un miglioramento della capacità lavorativa, presupposto essenziale per l’erogazione di tale prestazioni, evidenziando al riguardo che dal settembre 1999 l’assicurato non aveva più lavorato, che nell’ottobre 2000 egli aveva inoltrato all’Ufficio AI una domanda di rendita e che i medici a suo tempo consultati avevano accertato una cronicizzazione dei disturbi ed un prognostico di guarigione sfavorevole. Inoltre, continua la convenuta, la questione del nesso di causalità naturale era perlomeno incerta (la dr.ssa __________ lo aveva negato, mentre il dr. __________ lo aveva ammesso), mentre il nesso causale adeguato non era stato nemmeno menzionato nella decisione 29 aprile 2003 della __________. La Fondazione ha poi concluso che la transazione era stata stilata per risparmiare sia alla __________ che all’assicurato un lungo iter procedurale dall’esito incerto e che di fatto l’indennità in questione non era altro che una rendita a tempo determinato capitalizzata e quindi dev’essere considerata quale reddito computabile.
Sia come sia, con riferimento al consid. 2.7, l’indennità in capitale ex art. 23 LAINF è da considerare quale reddito conteggiabile ai fini del calcolo della sovrassicurazione, sia nell’ambito obbligatorio (art. 24 OPP 2) che sovraobbligatorio (art. 35 del Regolamento).
Di conseguenza, sulla scorta del conteggio allestito nella risposta di causa relativo agli anni 2003 e 2004 (punto n. 2.3), a cui va data piena adesione, la Fondazione non deve versare all’assicurato quanto richiesto con la presente petizione. Ne consegue pertanto la reiezione della stessa.
2.9. Il tema della rifusione delle ripetibili non è disciplinato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.
Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.
Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha perso la causa.
L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 p. 174; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).
Nella specie, malgrado la Fondazione convenuta sia vittoriosa, non è giustificato assegnarle indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti