Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.73

 

rg/td

Lugano

3 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

statuendo sulla petizione del 17 novembre 2005 di

 

 

AT 1

 

 

contro

 

 

 

 

 

CV 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con contratto 9 aprile 2002 la CV 1 quale datore di lavoro ha aderito, con effetto dal 1. gennaio 2000, alla AT 1 (in seguito: Fondazione), allo scopo di attuare la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti;

 

                                     -   a fronte del mancato pagamento dei premi (e spese) non soluti per il 2003 e conteggiati sulla base dei salari notificati dal datore di lavoro, dopo aver dato avvio a diverse procedure esecutive di cui si dirà nel prosieguo, con petizione 17 novembre 2005 la Fondazione ha chiesto la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 24’992.90 (comprensivi di fr. 23'417.90 per contributi, fr. 1’275 per interessi di mora, fr. 200.-- per danni di mora e fr. 100.-- per anticipo versato all’ufficio esecuzione) oltre interessi al 5 % dal 17 novembre 2005, postulando pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al non meglio precisato precetto esecutivo n. __________;

 

                                     -   la convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta;

 

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP pag. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

 

                                     -   nel caso di specie secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione (doc. A1);

 

                                     -   l’obbligo contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali - dev’essere quindi  riconosciuto;

 

 

 

                                     -   le modalità di calcolo e versamento dei contributi sono previste nel contratto d'adesione e nel relativo piano di previdenza __________ la cui applicazione è stata concordata tra le parti (doc. A1, A2, A6);

 

                                     -   le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. A4, A5). Il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente. Dalla documentazione in atti emerge che detto calcolo è stato effettuato conformemente alle surrichiamate disposizioni, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute. Il calcolo tiene altresì conto dei versamenti effettuati dal datore di lavoro durante il periodo litigioso.

 

                                         Per il che la convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti per fr. 23'417.90;

 

                                     -   l’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dal 15 settembre 2004 al 17 ottobre 2005 sui contributi non soluti, nonché ulteriori interessi di mora al 5% dal 17 novembre 2005 sull'ammontare dei contributi sommato agli interessi di ritardo relativi al succitato periodo.

 

                                         Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; art. 3.3 contratto d'adesione).

 

                                         In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta, ma - contrariamente a quanto richiesto - limitatamente agli interessi sul capitale di fr. 23'417.90 decorrenti dal 15 settembre 2004, la legge vietando il cd. anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO; STFA 11 dicembre 2002 nella causa S., B 21/02);

 

                                     -   per quanto riguarda i danni di mora conteggiati per un ammontare complessivo di fr. 200.--, gli stessi non possono essere riconosciuti. Secondo l’art. 106 CO il debitore è infatti tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti;

 

                                     -   per quel che concerne l’anticipo di fr. 100.-- versato all'Ufficio esecuzione - e che la Fondazione chiede venga posto a carico della ditta convenuta - va precisato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio del credito, e meglio deve essere sopportata dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre tale spesa a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175);

 

                                     -   con la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1001998. Il menzionato precetto non è stato prodotto con la petizione, nella quale neppure è stato indicato da quale Ufficio esso sia stato emanato. Dalla documentazione richiamata d’ufficio dal TCA (V-IX) risulta tuttavia che non esiste alcuna procedura esecutiva, recante siffatto numero, promossa dalla Fondazione attrice nei confronti della ditta convenuta (non conferente appare inoltre il riferimento fatto in petizione ad una procedura esecutiva di cui al precetto n. __________, che non concerne le parti in causa, cfr. IX). Risulta per contro che una prima procedura esecutiva, avviata dalla AT 1 nei confronti della CV 1 con precetto n. __________ dell’UE di __________, è stata in seguito annullata e sostituita tramite domanda d’esecuzione 18 ottobre 2004 in relazione alla quale suddetto Ufficio ha in seguito spiccato il nuovo precetto n. __________ notificato all’escussa in data 26 ottobre 2004. Invitata a voler produrre il precetto oggetto della domanda di rigetto in petizione, la Fondazione attrice ha trasmesso copia del precetto n. __________, riguardante cioè la procedura esecutiva che, come visto, risulta essere stata annullata. Orbene, anche volendo considerare che l’opposizione di cui è chiesto il rigetto sia quella interposta al precetto n. __________ dell’UE di __________, alla richiesta attorea non può essere dato seguito ritenuto che detto precetto risulta nel frattempo essere scaduto. Secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF infatti, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione. Secondo il capoverso 2 questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione. In concreto con azione si intende la procedura di riconoscimento (art. 79 LEF) o disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) o quella di rigetto dell’opposizione (art. 80 e 82 LEF).

 

                                         Nel caso in esame il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato in data  26 ottobre 2004 (doc. VI/3). Il termine di validità di un anno dello stesso è scaduto l'anno successivo il medesimo giorno, la petizione in oggetto essendo stata presentata solo il 17 novembre 2005. Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta non può quindi essere ammessa, ritenuto che quand’anche fosse rigettata in via definitiva l’opposizione, l’atto esecutivo non potrebbe essere considerato un titolo valido per proseguire l’esecuzione, in quanto non esplica alcun effetto (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, § 22 N 11);

 

                                     -   per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la LPTCA (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

 

                                         Nel caso in esame la ditta convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al/ai precetto/i esecutivo/i e non è intervenuta in causa. Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va quindi considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300.--;

 

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135, AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

 

                                         Nel caso concreto, stante la non complessità della causa, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

 

     Di conseguenza la CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 23'417.90 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2004.

 

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della convenuta.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti