Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2005.77

 

BS/td

Lugano

18 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 1° dicembre 2005 di

 

 

AT 1

 

 

contro

 

 

 

 

 

Cassa pensioni CV 1

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   AT 1, classe 1923, si è sposata il 2 aprile 1955 con __________, dipendente del Cantone Ticino.
Con sentenza 29 aprile 1985 del Pretore di __________, cresciuta in giudicato il 20 maggio 1985, il matrimonio è stato sciolto per divorzio e la convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio è stata omologata.
La convenzione in particolare precisa ai punti n. 2 e 4 quanto segue:

 

"  2.
Il signor __________ si impegna a versare alla signora AT 1 a titolo di contributo alimentare ricorrente, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la prima volta il 5 gennaio 1985, l’importo di fr. 1'100 (franchi millecento) mensili.

4.
La signora AT 1, la quale dall’ottobre 1985 diventerà beneficiaria della rendita AVS, si impegna esplicitamente a imputare il controvalore di detta rendita sul contributo alimentare definito al punto n. 1 di questa convenzione, in modo che l’ing. __________ sarà tenuto a versare solo la differenza fra il contributo alimentare medesimo e l’ammontare della rendita AVS percepita dalla signora AT 1." (doc. 20/1)

                                        

                               1.2.   A seguito del decesso di __________, avvenuto il 13 settembre 2003, AT 1 ha chiesto alla Cassa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa), dalla quale l’ex marito percepiva una rendita di vecchiaia, l’erogazione di una prestazione vedovile.


Dopo aver proceduto alla raccolta della documentazione pertinente, con scritto 4 agosto 2004, la Cassa ha tuttavia negato il diritto ad una rendita vedovile, motivando come segue:

 

"  Vista la richiesta della signora AT 1, __________, __________, del 29 settembre 2003, completata con la documentazione il 18 luglio 2004, con la quale chiede il riconoscimento della pensione quale ex coniuge del signor __________;

 

preso atto del decesso del sig. __________ avvenuto il 13 settembre 2003;

 

accertato che il signor __________ è divorziato dalla moglie __________ dal 20 maggio 1985;

 

considerato che il defunto era tenuto a versare una pensione alimentare alla signora AT 1, e che secondo la sentenza di divorzio al momento della nascita del diritto della rendita AVS, la stessa deve essere computata sulla pensione alimentare;

 

considerato che al verificarsi dell'evento (13 settembre 2003) la pensione alimentare, compresa l'indennità di rincaro corrispondeva a fr. 18'672.00/annui e che la rendita AVS, alla stessa data ammontava a fr. 18'912.00/annui;

 

richiamato l'art. 38 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976;

 

risolve:

 

1. Al 30 settembre 2003 il diritto alla rendita quale ex coniuge della signora AT 1, __________, __________ è determinato nel modo seguente:

 

 

 

        Pensione vedovile statutaria       fr. 33'286.00

        Rendita AVS                                fr. 18'912.00

        Totale                                                                  fr. 52'198.00

        Pensione alimentare                                          fr. 18'672.00

        Riduzione pensione vedovile statutaria              fr. 33'526.00    

 

Tenuto conto che la riduzione è superiore alla prestazione statutaria, la signora AT 1 non ha diritto alla pensione quale ex coniuge." (Doc. 20/2)

 

                               1.3.   Con la presente petizione AT 1 ha chiesto che la Cassa le versi una rendita vedovile. Facendo presente che con il decesso dell’ex marito non riceve più alcun alimento, essa è del parere che spetterebbe all’istituto previdenziale colmare tale perdita finanziaria.

 

                               1.4.   Mediante risposta di causa la Cassa ha invece confermato il diniego di prestazioni assicurative.

                               1.5.   Con scritto 23 gennaio 2006 l’attrice ha replicato, mentre in data 30 gennaio 2006 la Cassa ha duplicato.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’attrice, a seguito del decesso dell’ex coniuge avvenuto il 13 settembre 2003, ha diritto ad una rendita vedovile erogabile dalla Cassa.


Trattandosi quindi di una controversia in materia previdenziale che vede opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto, è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b; 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                                        

                                         Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Essendo sostanzialmente controverso l’eventuale erogazione di una rendita vedovile dal 13 settembre 2003, non sono pertanto applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della suddetta modifica legislativa.

 

                               2.2.   L’art. 19 cpv. 1 LPP, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, prevedeva che la vedova aveva diritto alla rendita per vedove se, alla morte del coniuge, doveva provvedere al sostentamento di almeno uno o più figli (lett. a) o se aveva compiuto i 45 anni e se il matrimonio era durato almeno 5 anni (lett.b).

 

                                         Il diritto alle prestazioni per superstiti della donna divorziata era disciplinato dal Consiglio Federale all’art. 20 OPP 2, in forza della delega conferitagli dall’art. 19 cpv. 2 LPP.

L’art. 20 cpv. 1 OPP 2, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, disponeva:

 

"  Dopo la morte dell’ex marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, la donna abbia beneficiato di un rendita o di un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia."

Il capoverso 2 dell’art. 20 OPP 2 prevedeva:

"  Le prestazioni dell’istituto di previdenza possono essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell’AVS e dell’AI, superano l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio."

 

                                         Questo è quanto disponeva la LPP.

 

                               2.3.   Per quel che concerne la Cassa, l’art. 38 Lcpd, nel tenore valido dal 3 maggio 1991, disciplina la rendita vedovile al coniuge divorziato in modo analogo alla LPP, ossia:

 

"  1Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era tenuto a versargli una prestazione alimentare corrente al momento del decesso.

 

2La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta se, cumulata alle prestazioni AVS/AI, supera la prestazione alimentare dovuta dal coniuge defunto.

 

3La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la prestazione alimentare che era dovuta dal coniuge defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità."

 

                                         Dal 1° luglio 2001 l’art. 22 del Rcpd dispone inoltre quanto segue:

"  1L’ex coniuge dell’assicurato(a) o del pensionato(a) deceduto(a) deve comprovare direttamente alla Cassa il diritto alle prestazioni, producendo la seguente documentazione:

a) l’atto di famiglia;

b) la sentenza di divorzio;

c) il documento attestante l’obbligo del versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell’ex coniuge;

d) le decisioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali inerente alla rendita AVS/AI;

e) eventuale altra documentazione necessaria su richiesta della Cassa.

 

2In caso di riconoscimento in favore dell’ex coniuge superstite di una rendita AVS/AI, prima del verificarsi dell’evento, quest’ultime vanno aggiunte alla pensione alimentare versata dal defunto per determinare le prestazioni della Cassa.

 

3In ogni caso le prestazioni in favore dell’ex coniuge superstite non possono superare i 2/3 della pensione di vecchiaia del beneficiario primario."

 

                               2.4.   Nel caso in esame, l’attrice è stata sposata con __________ per oltre 10 anni e la sentenza di divorzio le ha conferito un diritto agli alimenti.

 

                                         La Cassa ha tuttavia negato il riconoscimento di una rendita vedovile, poiché il contributo di fr. 400 che l’attrice riceveva dall’ex marito sino al decesso di quest’ultimo è stato versato a titolo volontario e non in virtù della sentenza di divorzio (cfr. risposta di causa).
A ragione.


Occorre innanzitutto rilevare che il senso dell'art. 20 OPP2 (e, quindi, anche dell'art. 38 cpv. 2 Lcpd) è di compensare la perdita di sostentamento subita dalla donna divorziata a seguito della morte dell'ex coniuge e la conseguente privazione degli alimenti (Praxis 1/2002 pag. 76; SVR 2001 BVG n. 19 pag. 74 consid.
3a; SVR 1994 BVG n. 8 pag. 22 consid. 3b; SZS 1995 pag. 139 consid. 3a).

                                         In proposito, la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di precisare che non è determinante la perdita di sostentamento effettiva. Decisivo è per contro che il diritto agli alimenti della donna divorziata si evinca espressamente dalla sentenza di divorzio o dalla convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice. Prestazioni alimentari più alte versate spontaneamente dal coniuge divorziato - e, quindi, anche alimenti erogati oltre la scadenza  stabilita dal giudizio di divorzio - non sono per contro determinanti (SZS 1995 pag. 91 e 139; cfr. anche Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 22 seg.). Né lo sono importi a titolo di contributi versati prima della pronuncia del divorzio, segnatamente durante la procedura giudiziale o durante la separazione di fatto (SZS 1995 pag. 136).

                                         Diversamente che per l’analoga regolamentazione di cui all’art. 23 cpv. 2 LAVS - per la quale per fondare un diritto ad una rendita vedovile dell’ex coniuge divorziato bastano alimenti versati limitatamente nel tempo -, nella LPP, dove viene maggiormente sottolineato il citato principio della perdita di sostegno, l’assegnazione della prestazione vedovile alla moglie divorziata presuppone l’attribuzione di una rendita alimentare a vita (cfr. SZS 1995 pag. 91 e, implicitamente, pag. 135 e 139; cfr. anche Stauffer, op. cit., pag. 23).
In una recente sentenza relativa ad un caso ticinese il TFA ha confermato che la perdita di sostegno ai fini dell'attribuzione di una rendita per vedove presuppone il diritto alla pensione alimentare da parte dell’ex coniuge superstite stabilito nella sentenza di divorzio. Siccome in quel caso difettava una modifica per via giudiziaria dell’assetto alimentare, il versamento di alimenti effettuato dall’ex marito oltre il periodo fissato nella convenzione sulle conseguenze accessorie (versamento volontario) non è stato ritenuto quale valido presupposto per l’erogazione della rendita vedovile ( STFA 12 dicembre 2005 in re P.F, B 72/02).

                                        

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, come visto, i punti 2 e 4 della convenzione omologata stabilivano che l’attrice riceveva mensilmente fr. 1’1000 di alimenti, che la rendita AVS da lei percepita dall’ottobre 1995 veniva imputata agli alimenti e che di conseguenza l’ex marito era tenuto a versare la differenza fra il contributo alimentare e l’ammontare della rendita AVS.

L’intenzione dell’ex coniuge era infatti quella di garantire all’ex-moglie un introito mensile di fr. 1'000 (scritto 19 febbraio 1985 dell’allora legale alla Cassa, doc. 6).

                                         Orbene, dagli atti di causa risulta che, al momento del decesso dell’ex marito, l’attrice riceveva una rendita AVS di fr. 18'912 (doc. 18 ), mentre la pensione alimentare, calcolata dalla Cassa ed indicizzata all’evento assicurato, ammontava a fr. 18'672 (cfr. risposta di causa pag. 2). In queste circostanze, dunque, gli alimenti sono stati integralmente coperti dalla rendita AVS. Conformemente al punto n. 4 della succitata convenzione, essa non aveva più diritto ad una pensione alimentare. La Cassa ha pertanto rettamente concluso come i fr. 400 mensili percepiti dall’attrice sino all’evento assicurato (decesso dell’ex marito) siano da considerare alla stregua di un contributo volontario.

                                         Ne consegue che, con riferimento alla succitata giurisprudenza, il cessato versamento del contributo volontario non costituisce una perdita di sostentamento e quindi da parte dell’istituto previdenziale non vi è nulla da compensare. È per questo motivo che la Cassa non è obbligata ad intervenire, mediante l’erogazione di una rendita vedovile, e non a seguito del calcolo di riduzione ex art. 38 cpv. 2 Lcpd riportato nello scritto 4 agosto 2004 (cfr. consid. 1.2).

                                         Del resto, va ricordato che ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 Lcpd il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se, oltre al requisito della durata di un matrimonio di almeno dieci anni, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era tenuto a versargli una prestazione alimentare corrente al momento del decesso (cfr. consid. 2.4), ciò che, come visto, non corrisponde al caso in esame.


Visto quanto sopra, la petizione dev’essere respinta.   

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è respinta.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti