|
Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
BS |
Lugano 29 marzo 2007
|
In nome |
|
||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
|||||
|
|
|||||
statuendo sulla petizione del 3 maggio 2006 presentata da
|
|
AT 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
|
|
|
|
Cassa Pensioni CV 1
in materia di previdenza professionale |
|
considerato in fatto ed in diritto
che - con petizione 3 maggio 2006 AT 1 ha chiesto che la Cassa pensioni CV 1 sia condannata a ripristinare, con effetto dal 1° aprile 2006, il versamento integrale della rendita d’invalidità pari a fr. 962.-- mensili;
- con la risposta di causa la Cassa pensioni CV 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto la reiezione della petizione;
- con scritto 14 marzo 2007 il legale della Cassa pensioni CV 1 ha comunicato quanto segue:
" Con petizione 3 maggio 2007, l'attrice ha chiesto che le venga ripristinata la rendita invalidità, pari a CHF 962.--, a far tempo dal 1. aprile 2006. Dalla petizione risulta che l'attrice contesta il computo del "reddito da attività lucrativa presumibilmente ancora percepibile", pari al 25%, che ha portato alla riduzione delle prestazioni a suo favore. Per contro l'attrice non contesta il limite della sovrassicurazione secondo le disposizioni regolamentari del 90%, in quanto l'introduzione del limite della sovrassicurazione al 90% non ha alcuna influenza sulle prestazioni di cui beneficia l'attrice, ritenuto che la prestazione massima assicurata è di CHF 962.-- (petizione pag. 2, pto 5).
Con la presente la Cassa pensioni CV 1 dichiara di aderire alle richieste dell'attrice, nel senso che nel calcolo della sovrassicurazione non verrà computato il reddito da attività lucrativa presumibilmente ancora percepibile" del 25%. Il limite della sovrassicurazione viene invece mantenuto al 90%.
Per quanto necessario, la presente è pure firmata dalla signora AT 1." (Doc. XIII)
- suddetta soluzione appare conforme ai fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175s, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 502);
- in effetti, richiamato il calcolo di sovrassicurazione 1° aprile 2006 (doc. E), con lo stralcio del “reddito da attività presumibilmente ancora esigibile”, i redditi computabili risultano essere la rendita AI (fr. 1'703.-- ) e la rendita d’invalidità LPP (fr. 962.--). Essendo i redditi computabili (fr. 2'665.--) inferiori al limite di sovrassicurazione (90% del guadagno presumibilmente perso, pari a fr. 3'065.--), la prestazione d’invalidità della Cassa pensioni CV 1 non deve essere ridotta;
- di conseguenza, dal 1° aprile 2006 a AT 1 spetta il versamento integrale della rendita d’invalidità di fr. 962.-- mensili;
- l’attrice ha inoltre chiesto la corresponsione di un interesse di mora del 5% sulla somma di fr. 452.-- (differenza tra la rendita di fr. 962.-- e quella di fr. 510.-- ridotta) e ciò su ogni scadenza mensile sino al giorno del pagamento. Su tale questione la comunicazione 14 marzo 2007 di parte convenuta è silente.
Il TFA ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione d’invalidità gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134; STFA non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).
In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133, 117 V 350). Nel caso in cui la questione non è disciplinata dal regolamento, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (DTF 119 V 134);
- nel caso di specie, non prevedendo la Cassa pensioni CV 1 nel proprio regolamento alcuna disposizione in merito agli interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente l’interesse del 5%.
Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui
" il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale." (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata)
Dagli atti non risulta che l’attrice abbia promosso una procedura esecutiva nei confronti della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora decorrono dal 3 maggio 2006, data dell’inoltro della petizione;
- per quanto concerne l'indennità per ripetibili, richiesta dall’attrice con la petizione, essa può venire assegnata, di regola, solo all’assicurato vittorioso patrocinato in causa (DTF 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, 105 V 89 consid. 4, 105 Ia 122, 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Partei-entschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialver-sicherungsrecht, in: SZS 1991 pp. 180 ss).
L'Alta Corte riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81 consid. 7, 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 394);
- nell'evenienza concreta, se da una parte la causa non poteva essere definitiva non complessa, dall’altra l’impegno profuso dall’attrice non ha comportato una perdita di guadagno, poiché quest’ultima non svolge alcuna attività lucrativa, motivo per cui la pretesa d'indennità per ripetibili deve essere negata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.
§ La Cassa pensioni CV 1 è condannata a versare a AT 1, a titolo di rendita d’invalidità, in aggiunta all’importo di fr. 510.-- mensili riconosciutole, l’importo di fr. 452.-- mensili dal 1. aprile 2006 oltre interessi di mora al 5% dal 3 maggio 2006.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti