Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2006.21

 

RG/td

Lugano

20 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

statuendo nella causa deferitagli il 10 maggio 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

 

 

1. AT 1

    rappr. da: RA 1

2. AT 2

 

 

a

 

 

 

 

 

1. CV 1

2. CV 2

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

 

 

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

che                              -     con sentenza 29 marzo 2006, cresciuta in giudicato il 5 maggio 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1, omologando la convenzione 9 luglio 2005 in cui è stata concordata la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio e stabilito il 30 giugno 2005 quale data determinante per il calcolo;

 

                                    -     il 10 maggio 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

 

                                     -   ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito. Delle rispettive determinazioni si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2  LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere cor-risponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

 

                                     -   l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

 

                                     -   a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

 

                                     -   competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

 

                                     -   in concreto dagli atti all’inserto risulta che la prestazione d’uscita accumulata da AT 1 e soggetta a divisione ammonta a fr. 44'004.70, importo corrispondente alla differenza tra l’avere di fr. 52'324.80 presente al 30 giugno 2005 presso la AT 2 e la somma di fr. 8'320.10 a valere quale prestazione esistente, presso il medesimo istituto, al momento del matrimonio (10 aprile 1992) con aggiunta degli interessi maturati sino al 30 giugno 2005 (II/2). La prestazione accumulata da CV 1 e soggetta a divisione ammonta invece a fr. 64'544.35, importo depositato presso CV 2 e corrispondente alla differenza tra l’avere di fr. 70'446.05 presente al 30 giugno 2005 e quello di fr. 3'626.-- (cfr. estratto sub XIV/3) - da ritenere, in base agli atti ed in assenza di più attendibili e precise indicazioni (XIV, XXI), quale prestazione presente al momento del matrimonio - aumentato degli interessi di fr. 2'275.70 scaduti al 30 giugno 2005 e calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2; Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindest-zinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s. Per il calcolo degli interessi cfr. www.berechnungsblaetter.ch);

 

                                     -   considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 32'272.20 e fr. 22'002.35, a AT 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l’accredito di fr. 10'269.85;

 

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

 

                                     -   la somma di fr. 10'269.85, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 30 giugno 2005 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso la AT 2;

 

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 64'544.35.

 

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 44'004.70.

 

                                 3.-   E' fatto ordine a CV 2 (__________), a debito del conto di libero passaggio __________, di versare a favore di AT 1 (n. AVS __________) presso la AT 2 (__________) la somma di fr. 10'269.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 giugno 2005.

 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti