Raccomandata |
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Incarto n.
rg/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sulla petizione del 19 giugno 2006 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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considerato in fatto e in diritto
che - con contratto d’adesione 9 febbraio 2001 la CV 1, quale datrice di lavoro, ha aderito con effetto dal 1. gennaio 2001 alla AT 1 (in seguito: Fondazione) allo scopo di attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti;
- a fronte del mancato pagamento dei contributi (e spese) di cui ai conteggi 3. trimestre 2005 (fr. 43'261.20) e 4. trimestre 2005 (fr. 80'843.75), datati 29 settembre rispettivamente 1. dicembre 2005, disdetto il 12 gennaio 2006 il contratto d’ade-sione con effetto al 31 gennaio 2006, adite le vie esecutive nel febbraio 2006 per l’incasso dell’importo di fr. 124'104.95 oltre interessi al 5.5 % dal 9 dicembre 2005 e spese di diffida per fr. 100.--, con petizione 19 giugno 2006 la Fondazione ha chiesto la condanna della CV 1 al pagamento di suddetti importi nonché delle spese esecutive, postulando pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________;
- con la risposta di causa parte convenuta, pur riconoscendo le proprie inadempienze nei confronti della Fondazione, contesta nondimeno - per i motivi che verranno di seguito esposti - l’ammontare della pretesa attorea, riconoscendosi segnatamente debitrice unicamente dell’importo di fr. 89'002.50 oltre interessi al 5% a far tempo dall’intimazione del summenzionato precetto esecutivo;
- con osservazioni 2 ottobre 2006 alla risposta di causa, la Fondazione, producendo ulteriore documentazione ed evidenziando l’inconsistenza delle argomentazioni di controparte, si è riconfermata nella propria domanda di giudizio;
- invitata dal TCA a prendere posizione sulle osservazioni 2 ot-tobre 2006 e sulla relativa documentazione prodotta, parte convenuta è rimasta silente;
- su richiesta del TCA, il 24 novembre 2006 la Fondazione ha prodotto i giustificativi riguardanti il versamento, avvenuto a seguito dello scioglimento del contratto d’adesione, delle prestazioni di libero passaggio di spettanza dei singoli assicurati dipendenti della CV 1;
- nel termine concessole con scritto 27 novembre 2006, parte convenuta non ha presentato osservazioni in merito a suddetta nuova documentazione;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvor- sorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562);
- nel caso di specie secondo l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione (doc. A). L’obbligo contributivo - non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali - dev’essere quindi riconosciuto;
- parte convenuta convenuta, come accennato, pur ammettendo la poca serietà e non tempestività nell’adempimento dei propri obblighi in materia di previdenza professionale, contesta ciononostante l’ammontare del credito contributivo posto in giudizio. Al riguardo essa - per quanto è dato di capire dalla non sempre limpida esposizione delle proprie argomentazioni - dopo aver ricordato come, in base a quanto deciso dalla Commissione di previdenza della CV 1, sia stato pagato il debito contributivo sino al 30 giugno 2006 tramite prelievo da “misure speciali”, contesta la correttezza dei conteggi di cui ai doc. R e S allestiti dalla Fondazione, sostenendo che da essi debbano essere defalcate le posizioni “sino al 30 giugno 2005” come pure (per quanto è dato di capire) quelle relative a personale erroneamente ritenuto siccome impiegato nei periodi considerati nei citati conteggi. Con riferimento a questi ultimi parte convenuta ammette tuttavia di aver omesso di comunicare alla Fondazione l’esatta composi-zione del personale, ma evidenzia come tale omissione (che riconosce costituire una violazione contrattuale) non possa comunque rendere esigibili contributi relativi a personale di fatto non impiegato, evidenziando inoltre che trattasi comunque di differenze minime e riferite ad una minima parte dei dipendenti. Al riguardo, richiamando l’art. 3.1 cpv. 3 del contratto d’adesione, osserva come il datore di lavoro possa essere reso responsabile unicamente delle spese e dei danni eventualmente cagionati da sua negligenza, circostanza questa che la convenuta non ritiene essere stata dimostrata. Evidenzia inoltre che eventuali differenze riscontrate in relazione ai conteggi sino al 30 giugno 2005 dovranno essere addebitate al conto “misure speciali”. Contesta infine l’applicazione di un tasso d’interesse di mora del 5.5%, sostenendo che, nella misura in cui dovuto, vista l’assenza di messa in mora, deve essere applicato un interesse al 5% e ciò a far tempo dalla data d’intimazione del precetto esecutivo fatto spiccare dalla Fondazione;
- dal verbale 15 luglio 2005 della Commissione di previdenza della CV 1 risulta chiaramente che la compensazio-ne dei premi arretrati tramite fondi liberi (e non, come erroneamente indicato da parte convenuta, tramite prelievo dal conto “misure speciali”) era riferita al debito contributivo ammontante, al 30 giugno 2005, a fr. 192'312.20, importo che, come riportato nel verbale, risultava composto da: “saldo 31.12.2003 fr. 41'577.80”, “fatture 1-4 trimestre 2004 fr. 104’261.45”, “interessi 2004 fr. 4’003.70”, “spese esecutive fr. 300”, “fattura 1. trimestre 2005 fr. 20'081.55” e “fattura 2. trimestre 2005 fr. 20'087.70” (doc. Z). Gli importi oggetto di petizione si riferiscono per contro unicamente ai successivi conteggi (e relative richieste di pagamento), emessi dalla Fondazione nelle rispettive date 29 settembre e 1. dicembre 2005 (per altro non contestati dal datore di lavoro nel termine di cui all’art. 3.3 cpv. 3 del contratto d’adesione). Se detti conteggi sono stati allestiti dalla Fondazione senza tener conto delle mutazioni intervenute e quindi non tengono conto dell’effetti-vo personale impiegato, ciò è da ricondurre, per ammissione stessa di parte convenuta, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro dell’esatta composizione del personale (dall’elenco dei “dipendenti CV 1 negli ultimi 5 anni civili”, fornito dal datore di lavoro il 21 settembre 2005 alla Fondazione nell’ambito e ai fini dell’allestimento della ripartizione del conto “misure speciali” e non per il calcolo dei contributi, non poteva ragionevolmente essere desunto - come sembra invece voler sostenere parte convenuta - che i lavoratori per i quali è stato indicato in luogo della “data di uscita” la data del 30 giugno 2005, fossero da considerare come lavoratori che hanno cessato la propria attività al 30 giugno 2005 e fossero quindi usciti dal servizio a tale data; cfr. doc. 3 e 4; per altro per nessuno di questi lavoratori la data del 30 giugno 2005, quale asserita data d’uscita dal servizio, trova riscontro nei periodi d’impiego riportati nella distinta salari AVS 2005 allestita dal datore di lavoro; doc. BB).
Ammesso e non concesso che le invocate modifiche siano effettivamente intervenute (cfr. la citata distinta salari AVS i cui periodi lavorativi corrispondono a quelli considerati nei litigiosi conteggi), rilevato altresì che una violazione contrattuale (che in concreto parte convenuta, pur ammettendola, cerca di minimizzare) non presuppone necessariamente l’esitenza di un dolo ma possa essere riconducibile anche a negligenza (art. 99 CO; sull’applicazione della parte generale del Codice delle obbligazioni ai contratti d’adesione a istituti di previdenza cfr. DTF 116 V 222 nonché Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2005, ad art. 11 BVG, p. 65), come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA 7 giugno 2006 nella causa D., inc. 34.05.45) in caso di notifica tardiva di modifiche concernenti l’effettivo del personale (tra cui l’uscita dal servizio), un nuovo calcolo dei premi (e l’eventuale retrocessione di premi versati in più) non può aver luogo quando l’istituto di previdenza ha già provveduto, a seguito dello scioglimento del contratto d’adesione, al versamento delle prestazioni di libero passaggio dei singoli dipendenti (in casu alla Fondazione Istituto collettore LPP; cfr. XVI/1-3). Il mancato incasso di tali contributi provocherebbe infatti un danno economico per la Fondazione non potendo quest’ultima più disporre della totale copertura finanziaria necessaria per le prestazioni di libero passaggio già erogate. Oltretutto una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo che di costi. Il datore di lavoro deve di conseguenza sopportare le conseguenze del suo agire. In tal senso va ricordato che l’art. 3.1 cpv. 3 del contratto di adesione prevede espressamente che “il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze legali che possono derivare dall’infrazione dell’obbligo di notifica”. Diversamente - ma ciò non corrisponde al caso in esame - sarebbe stato se la violazione dell’ob-bligo d’informazione da parte del datore di lavoro procurasse un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario assicurato anche se l’errore è dovuto dalla violazione dell’obbligo d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16.7.1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 pag. 69);
- ne consegue che l’importo di fr. 124'104.95 rivendicato dalla Fondazione sulla base dei conteggi di cui ai doc. R e S deve essere confermato;
- su detto importo la Fondazione chiede il versamento di interessi di mora del 5.5% a partire dal 9 dicembre 2005.
Al riguardo parte convenuta rileva come non vi sia stata una messa in mora da parte della Fondazione che giustifichi la richiesta di interessi moratori, osservando che nel caso in cui dovuti, essi - al tasso del 5% e non del 5.5% - devono comunque essere fatti decorrere al più presto dalla data d’inti-mazione del precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________.
Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, come accennato, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998, p. 46; SZS 1990 p. 89; DTF 119 V 134). Tale norma tuttavia, al contrario di quanto stabilito dalla legge per gli interessi attivi (art. 12 OPP 2), si limita a prevederne il principio, senza enunciare l’entità degli stessi. Per questi motivi il tasso da prendere in considerazione è innanzitutto quello previsto dal regolamento (SZS 1990 p. 161; DTF 117 V 350; art. 104 cpv. 2 CO). Le parti sono infatti vincolate reciprocamente da un contratto di adesione (Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, 1985, p. 98). Nel caso in cui la questione non è stata disciplinata dal regolamento, torna applicabile l’articolo 104 cpv. 1 CO, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. Gli statuti possono tuttavia prevedere un tasso inferiore (DTF 119 V 134; STFA 13 giugno 1995 nella causa A.I.C.G. SA).
Nel caso di specie il contratto di adesione non stabilisce un tasso di interesse preciso. L’art. 3.3 prevede unicamente che l’interesse di mora viene stabilito dalla Fondazione in base alla situazione di mercato. In tali circostanze va esaminato se quanto è stato pattuito nel contratto d’adesione può essere considerato quale valida deroga all’articolo 104 cpv. 1 CO, il quale è di natura dispositiva, ma prevede un tasso fisso.
A tale riguardo, nelle sentenze 29 gennaio 1996 nella causa P. SA (inc. 3495.65), 5 agosto 1996 nella causa R.M. SA (inc. 34.96.08), 24 settembre 1996 nella causa R. Sagl (inc. 34.96.02) e 16 aprile 1997 nella causa D. (inc. 34.96.50) - concernenti vertenze che opponevano la Fondazione LPP Winterthur a rispettivi datori di lavoro - il TCA ha rilevato che la possibilità di introdurre a livello legislativo, nell’ambito dell’art. 104 cpv. 1 CO, un tasso variabile dell’interesse moratorio è stata esplicitamente rigettata dal Consiglio federale nel 1971, a seguito di una petizione che chiedeva un innalzamento del tasso legale del 5% e l’introduzione di un tasso variabile (comunicato del Consiglio federale alle Camere federali del 20 settembre 1971, pubblicato in SJZ 1972 pag. 181ss.; Weber; Berner Kommentar, n. 127 ad art. 73 CO). Secondo il Consiglio federale infatti una soluzione flessibile, la cui conseguenza configurerebbe un mutamento frequente del tasso di interesse, creerebbe una situazione di insicurezza giuridica, poiché la parte contrattuale interessata non sarebbe più in grado di quantificare esattamente le conseguenze della mora. In tali circostanze l’articolo 104 cpv. 1 CO va considerato di natura dispositiva, nella misura in cui le parti possono prevedere un tasso diverso da quello legale, il cui ammontare può essere fisso, non tuttavia variabile. Nella misura in cui le parti hanno voluto derogare al tasso legale prevedendo un tasso variabile, questa deroga non è consentita dalla legge (RDAT I-1995 pp. 233ss. n. 70).
Nelle citate sentenze il TCA ha inoltre stabilito che anche nella denegata ipotesi in cui la pattuizione di un tasso di interesse variabile dovesse essere ritenuta conforme alla legge, la clausola contenuta nel contratto d’adesione (interesse di mora stabilito in base alla situazione di mercato) non potrebbe essere considerata valida in quanto il tasso non risulta sufficientemente determinato. Esso è considerato sufficientemente determinato nel caso in cui la clausola fa riferimento al tasso di sconto di un determinato istituto di credito (Weber, Berner Kommentar, ad art. 73 Nr. 118; RDAT I-1995 pp. 233ss. N. 70). Ciò non è palesemente il caso nella fattispecie in esame.
Ne consegue che nel caso concreto il tasso applicabile agli interessi di mora è quello del 5% giusta l’articolo 104 cpv. 1 CO;
- il contratto d’adesione sottoscritto dalla Fondazione e dalla __________ prevede che i contributi sono fatturati alla fine di ogni trimestre e vengono a scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno e devono essere saldati entro 30 giorni dalla loro scadenza. Contemplando suddetta norma contrattuale delle scadenze per il pagamento dei contributi, il datore di lavoro si trova in mora dal momento in cui il termine previsto è trascorso (art. 102 CO; STFA 26 agosto 2004 nella causa J. [B 106/03], consid. 4.2.2). In casu i contributi dovuti nel 3. trimestre 2005 venivano a scadenza il 30 settembre 2005 e dovevano essere saldati entro il 30 ottobre 2005, quelli dovuti nel 4. trimestre 2005 venivano a scadenza il 31 dicembre 2005 e dovevano essere saldati entro il 30 gennaio 2006. Ne consegue che gli interessi moratori al 5% devono essere fatti decorrere sulla somma di fr. 43'261.20 (3. trimestre 2005) dal 1. novembre 2005, sulla somma di fr 80'843.75 (4. trimestre 2005) dal 1. febbraio 2006;
- le spese di diffida di fr. 100.-- di cui è chiesto il rimborso a parte convenuta appaiono giustificate alla luce dell’art. 3.3 cpv. 2 del contratto d’adesione e vanno pertanto riconosciute;
- la Fondazione chiede vengano poste a carico della CV 1 non meglio precisate spese esecutive.
Al riguardo va precisato che tale spesa - nella misura in cui riferita, come è dato desumere dal tenore del petitum, alle spese di precetto - segue le sorti dell’esecuzione in quanto costituisce un accessorio del credito, e meglio deve essere sopportata dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa é aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B.). Né l’ammini-strazione né il giudice possono quindi porre tale spesa a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175; STCA 30 giugno 2006 nella causa N.LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA);
- l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________.
Secondo la giurisprudenza federale il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la pro-cedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251 e 252). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previa-mente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- in materia di LPP l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). Se però il comportamento processuale della controparte si di-mostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135, AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giu-dice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la te-merarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompa-gnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA 13 luglio 1998 nella causa T.). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per rite-nere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl).
Nel caso concreto, pur considerando l’infondatezza di talune argomentazioni di parte convenuta, una temerarietà o leggerezza nel senso della succitata giurisprudenza non è nella specie ravvisabile, per il che non si giustifica l’assegnazione di ripetibili a parte attrice ancorché patrocinata da un avvocato. Né si giustifica, avuto riguardo all’insieme delle circostanze, l’attribuzione di ripetibili a controparte, anch’essa patrocinata in causa, per la sua vittoria in punto alla questione del tasso d’interesse moratorio applicabile, di evidente scarsa entità e rilevanza per rapporto alla questione litigiosa principale;
- la convenuta, oltre l’edizione di taluni documenti, in seguito prodotti da controparte (cfr. doc. AA, doc. Z), ha chiesto l’as-sunzione di altri mezzi probatori (generico richiamo di ulteriori documenti, interrogatorio formale delle parti e non meglio precisate audizioni testimoniali).
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. - che include tra
l'altro anche il diritto di fornire prove (DTF 127 I 56, 126 V 130) - si
riferisce unicamente ai fatti giuridicamente determinanti e presuppone che i
fatti da dimostrare vadano sostanziati in maniera sufficiente e indicati in
maniera completa al fine di poter assumere le prove necessarie (DTF 127
III 368; SZS 2003 p. 501). Inoltre, per un principio giurisprudenziale
consolidato, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; RCC 1986 p. 202; STFA 3 dicembre 1993
nella causa M. T., 27 ottobre 1992 nella causa A. B. P., 13 febbraio 1992 nella
causa M. O.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito (RCC 1986 p.
202; RAMI 1985 p. 238; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
Il diritto alla prova in Svizzera: in: Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 1991, p. 1292).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere ulteriori prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 124'204.95 oltre interessi al 5% dal 1. novembre 2005 su fr. 43'261.20 e dal 1. febbraio 2006 su fr. 80'843.75.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ per l’importo di fr. 124'204.95 oltre interessi al 5% dal 1. novembre 2005 su fr. 43'261.20 e dal 1. febbraio 2006 su fr. 80'843.75.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti