Raccomandata |
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Incarto n.
rg/gm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sulla petizione del 20 giugno 2006 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
considerato in fatto e in diritto
- che con “istanza” 20 giugno 2006 la AT 1 ha convenuto CV 1CV 1 al pagamento di fr. 37'984.40 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 2006 a titolo di contributi previdenziali (e spese) non versati nel periodo 2003-2005, chiedendo pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
- che l’”istanza” (recte: petizione) di cui sopra è stata immediatamente trasmessa per ragione di competenza allo scrivente TCA. Malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta di causa la convenuta è rimasta silente. Su richiesta del TCA, l’attrice ha prodotto la documentazione a sostegno della propria richiesta;
- che da suddetta documentazione emerge chiaramente che la richiesta attorea in realtà ha per oggetto il mancato versamento alla AT 1 di contributi previdenziali dovuti nel periodo 2003-2005 dalla __________ (presso cui CV 1 risulta aver lavorato sino al 31 dicembre 2005) affiliata alla AT 1 quale datrice di lavoro (cfr. contratto d’adesione concluso tra AT 1 e __________ quale datore di lavoro, sub. doc. A/3; cfr. estratti conto 2003, 2004, 2005 e 1° semestre 2006 relativi alla situazione contributiva della __________, sub. doc. A/14-17; cfr. PE n. __________, di cui in petizione è chiesto il rigetto, spiccato nei confronti della __________, sub. doc. A/1; cfr. lettera 1° febbraio 2006 di AT 1 chiedente all’UE di __________ l’adeguamento a fr. 36'745.35 dell’importo fatto valere con suddetto PE (richiesta di pagamento 01), sub. doc. A/2; cfr. petizione p. 1 rispettivamente il conteggio 2 febbraio 2006 relativo al 31 dicembre 2005 in cui è parimenti indicato uno scoperto contributivo di fr. 36'745.35, sub. doc. A/4; cfr. distinta salari 2005 della __________ posta alla base del conteggio 2 febbraio 2006, sub. doc. A/5);
- che debitrice della pretesa fatta valere dalla AT 1 essendo la __________, la petizione promossa nei confronti di CV 1 deve di conseguenza essere respinta per carenza di legittimazione passiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti