Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2007.33

 

RG/sc

Lugano

4 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo nella causa deferitagli il 20/21 giugno 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

 

 

1. AT 1

1 rappr. da: RA 1

2. AT 2

 

 

a

 

 

 

1. CV 1

1 rappr. da: RA 1

2. CV 2

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

                                   1.   Con sentenza 22 maggio 2007, cresciuta in giudicato il 13 giugno 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 21 giugno 1985. Dopo aver rilevato come le parti, nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, hanno pattuito una divisione a metà le rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio senza tuttavia un accordo circa l’importo da trasferire (cfr. sentenza di divorzio p. 2), il Segretario assessore ha deciso una ripartizione per metà delle rispettive prestazioni d'uscita, ordinando la trasmissione dell’incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo la crescita in giudicato della decisione sulla quota di ripartizione (cfr. dispositivo n. 3 della sentenza).

 

                                    2.   In data 20/21 giugno 2007 la Pretura di __________ ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

 

                                         Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza notificatigli ex art. 142 cpv. 3 CC dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

 

                                   3.   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

 

                                   4.   A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                                   5.   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

                                   6.   L'art. 122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio.

 

                                         L'applicazione dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica durante il matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza diviene allora impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124 CC secondo cui, allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità), è dovuta indennità adeguata (DTF 130 III 297; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beriflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, in: AJP 2001 pp. 155ss, 155-156; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999 pp. 1613ss, 1618-1619; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce (2e partie), in: SVZ 2000 pag. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in: SZS 1998, pp. 423ss; FamPra 2003 p. 166).

 

                                   7.   Dal profilo temporale, l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità) è data nel momento in cui nasce il diritto a prestazioni nei confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui sono dovute prestazioni assicurative (STFA 21 marzo 2007 nella causa C. [B 104/05]; RSAS 2004 p. 572; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-recht, 1999, p. 238; Kieser, cit., p. 157; Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp. 89ss, 91; FamPra 2002 p. 649, 2003 p. 413; SZS 1997 383 N. 44). Il sopraggiungere di un caso di previdenza e quindi la nascita del diritto a prestazioni previdenziali prima del divorzio (e precisamente prima della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, DTF 130 III 301), rendendo inattuabile una ripartizione ai sensi dell'art. 122 CC, la compensazione delle aspettative previdenziali deve di conseguenza essere effettuata, esclusivamente ad opera del giudice del divorzio (STFA 8 marzo 2007 nella causa A. [B 48/06] consid. 3), in applicazione dell'art. 124 CC.

 

                                         Per ammettere un caso di previdenza basta anche un’invalidità parziale (DTF 129 III 481; STFA 30 marzo 2005 nella causa P. [B 107/03], 30 gennaio 2004 nella causa S. [B 19/03]; Walser, Commentario Basilese, 2a ed., n. 5 ad art. 124 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13s ad art. 122/141-142). In tale evenienza non è possibile procedere da un lato, per la prestazione ancora disponibile, ad una divisione ex art. 122 CC e dall’altro prevedere un’indennità ex art. 124 CC per compensare la parte rimanente della previdenza. Quando un’invalidità parziale ha condotto al versamento di prestazioni da parte dell’istituto di previdenza è quindi dovuta unicamente un’indennità ai sensi dell’art. 124 CC (DTF 129 III 481 consid. 3.2.3).

 

                                   8.   Nella fattispecie in esame il matrimonio tra i coniugi __________ - per i quali il giudice del divorzio ha disposto la ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali giusta l'art. 122 CC - è stato concluso il 21 giugno 1985, mentre che la pronunzia del divorzio è cresciuta in giudicato il 13 giugno 2007.

 

                                         Dal fascicolo risulta da un lato che CV 1 al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio disponeva di un avere di libero passaggio di fr. 26'240.45 presso la CV 2 (XII; cfr. anche i documenti prodotti dal patrocinatore degli ex coniugi sub VII/1-2 e X/2-3), dall’altro che AT 1 beneficia, da parte della AT 2, di una rendita LPP - circostanza per altro già nota al giudice del divorzio (cfr. certificato di rendita 2005 sub doc. 7 e notifica di pagamento rendita gennaio 2007 sub doc. 5, inc. n. OA.2007.18) - per un grado d’invalidità del 50.27% a far tempo dal 1. aprile 2002 (VI; cfr. anche i documenti prodotti dal patrocinatore degli ex coniugi sub IV/1).

 

                                         Al momento del divorzio risulta quindi nella specie essersi già realizzato un caso di previdenza (invalidità parziale) per uno dei coniugi, ciò che, come visto, esclude la possibilità di una divisione ai sensi dell'art. 122 CC.

 

                                   9.  Stante l'impossibilità di eseguire la divisione ai sensi dell'art. 25a LFLP la causa dovendo essere trattata in applicazione dell'art. 124 CC - come d’altronde rettamente evidenziato dalla AT 2 nelle more della presente procedura (VI) -, gli atti vengono rinviati al giudice del divorzio per ragione di competenza (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, pp. 195ss, 259; Bollettino UFAS n. 63 del 15 gennaio 2003, 401/2c p. 12).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita acquisite dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio.

 

                                   2.   Gli atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti