Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2007.36

 

BS/sc

Lugano

7 agosto 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 27 giugno 2007 di

 

 

AT 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

 

 

CV 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La società CV 1, costituita l’8 gennaio 1981, aveva la seguente ragione sociale: la partecipazione ad imprese e società finanziarie, l’esecuzione di operazioni commerciali, finanziarie, fiduciarie di ogni genere, la compra vendita, la gestione, l’amministrazione di beni mobili e immobili, la locazione, la vendita chiavi in mano nonché l’attività nel settore assicurativo; l’esercizio di una impresa di costruzioni e l’esecuzione di opere edili di ogni genere, nonché la progettazione e direzione lavori.

                                         Dal 31 luglio 2006 lo scopo è cambiato in: la gestione tecnica di beni immobili, in particolare lavori di manutenzione, tinteggio, pulizia e ripristino di appartamenti, immobili e giardini. La partecipazione ad imprese o società finanziarie; l'esecuzione di operazioni commerciali e finanziarie. La compra-vendita, la gestione, l'amministrazione e locazione di beni mobili ed immobili (cfr. estratto RC, doc. D).

 

                                         La società non è membro della Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).

 

                               1.2.   In data 22 gennaio 2004 la CV 1 inviò alla AT 1 (Fondazione AT 1) il certificato dei salari del 2003, nonché la notifica della massa salariale per il medesimo anno (doc. E). In data 5 gennaio 2005 la società notificò i salari del 2004, indicando anche la massa salariale provvisoria per il 2005 (doc. F).

 

                                         Con lettera 15 marzo 2005 la CV 1 informò la Fondazione AT 1 di una avvenuta modifica aziendale dal 1° gennaio 2005, nel senso che i suoi dipendenti rimasti (un pittore gessatore, un aiuto pittore e un collaboratore amministrativo), dopo l’infortunio dell’unico muratore, svolgevano attività non riconducibili all’edilizia ma ad un’impresa di pittura (doc. G). Sussistendo dubbi sull’annunciato mutamento aziendale, con lettera 5 aprile 2005 la direzione della Fondazione AT 1 incaricò la Commissione paritetica Cantonale dell’Edilizia e del Genio Civile del Cantone Ticino (CPP TI) di effettuare dei controlli presso la CV 1 (precedentemente annunciati alla società) sull’assoggettamento della stessa al Contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile (CNM) (doc. H). A seguito degli accertamenti eseguiti, il 15 luglio 2005 la citata Commissione concluse che la CV 1 aveva svolto e svolgeva attività nel settore dell’edilizia principale e che la società era assoggettata al CNM (sub doc. I).

 

                                         Parallelamente, in data 7 settembre 2005 la Commissione Ricorsi della Fondazione AT 1 (Commissione AT 1), sulla base delle verifiche condotte dalla CPP TI e dei propri riscontri, decretò l’assoggettamento, dal 1° luglio 2003, della CV 1 al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Contestualmente la CV 1 fu obbligata, in virtù della conseguente affiliazione ai fini previdenziali alla Fondazione AT 1, a pagare i contributi sia dei lavoratori che del datore di lavoro; di notificare il dipendente __________ mai annunciato e pagare il contributo d’entrata per quest’ultimo e di comunicare la “decisione” di assoggettamento ai lavoratori interessati dal CCL PEAN (doc. L). Il 29 ottobre 2005 la società si oppose alla citata “decisione” di assoggettamento, ribadendo che con il cambiamento aziendale l’attività svolta non rientrava nel campo di applicazione del menzionato contratto collettivo (doc. M).

                                         Il 22 giugno 2006 la Commissione AT 1 respinse la contestazione della CV 1 e confermò l’assoggettamento al contratto collettivo in parola (doc. N).

 

                               1.3.   Con la presente petizione la Fondazione AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto la condanna della CV 1 a produrre le liste salariali dei lavoratori dal 1° luglio 2003 al 30 marzo 2007; a versare i contributi del lavoratore pari all’1% e del datore di lavoro pari al 4,66% del salario determinante per il periodo 1° luglio 2003 - 31 dicembre 2004, nonché i contributi del lavoratore dell’1% e del datore di lavoro del 4% dal 1° gennaio 2005 al 30 marzo 2007, oltre l’interesse del 5% da ogni scadenza trimestrale sui contributi non soluti; a versare fr. 600.— per ogni lavoratore soggetto al CCL PEAN non annunciato.

                                         In sintesi, la Fondazione AT 1 ribadisce che il campo di attività della CV 1 rientra nel campo dell’edilizia principale, motivo per cui, essendo la stessa obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN e di conseguenza alla Fondazione AT 1, i chiesti contributi sono dovuti. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha innanzitutto contestato la competenza decisionale del TCA, sostenendo che, come previsto dallo stesso CCL PEAN, le controversie in seno al contratto collettivo sono da dirimere dai tribunali ordinari, motivo per cui la petizione risulta essere irricevibile.

                                         Nel merito, riassumendo, la società ha postulato la reiezione della petizione. Essa ha ribadito che dal 1° gennaio 2005 l’unico muratore (__________) alle sue dipendenze ha cessato l’attività e che gli altri lavoratori (__________, pittore; __________, aiuto pittore__________, operaio con formazione da macellaio) svolgono una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo in discussione.

                                        

                               1.5.   Durante l’istruttoria, il TCA ha richiamato dalla CPP TI e dalla Commissione di vigilanza LEPIC (Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore) gli atti relativi alla società convenuta (VIII, IX).

 

                                         Avendo la CV 1, nonostante i diversi richiami, ottemperato parzialmente alla richiesta di edizione di documentazione del 22 ottobre 2007 (VII), con ordinanza 10 marzo 2008 il Vicepresidente del TCA ha assegnato alla società convenuta un ultimo termine di 10 giorni per produrre l’elenco, corredato dalla relativa documentazione, descrittivo di tutti i mandati/commesse/ appalti ed ogni eventuale altro incarico ricevuto ed eseguiti nel 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 (sino a marzo) e relative fatture emesse. In tale contesto parte convenuta è stata richiamata al suo obbligo processuale di collaborazione e avvertita delle conseguenze in caso d’inadempienza, segnatamente in merito al rischio di sopportare le conseguenze dell’assenza di prove e del fatto che il rifiuto di fornire informazioni decisive ai fini del giudizio viene tenuto in considerazione a sfavore della parte inadempiente nell’ambito dell’apprezzamento delle prove ed é suscettibile di costituire indizio all’appoggio della tesi di controparte (XVII).

 

                                         Il 20 marzo 2008 il legale della CV 1 ha fatto presente di non essere riuscito, malgrado ripetuti solleciti, ad ottenere ulteriore documentazione diversa da quella già prodotta il 9 novembre 2007 (XVIII).

                                        

                                         Con scritto 20 aprile 2008 la Fondazione attrice ha quantificato l’ammontare dei contributi dovuti dalla CV 1 (XXXII).

 

                                         La società, con lettera 15 maggio 2008, ha contestato il conteggio confermando quanto sostenuto in sede di risposta di causa (XXXIV).

 

                                     

considerando                 in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La convenuta contesta la competenza decisionale del TCA, poiché l’art. 26 cpv. 1 CCL PEAN prevede, in caso di controversie, la competenza dei tribunali ordinari.

 

                            2.1.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese (art. 49 cpv. 2  LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CC; DTF 119 V 443, 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a; RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48; SZS 1994 p. 65, 1988 p. 47; RDAT I-1994 p. 195; RDAT I-1993 p. 233; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174). Con la 1. revisione della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è aperta anche per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal 3. pilastro (A) (art. 73 cpv. 1 lett. a nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2005).

                                         E’ d’altra parte irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a, 119 V 443, 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I pp. 608, 613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I-1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata;  Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988 p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);

 

                                         Per quanto attiene alle controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro, per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere “riversate”, vale a dire inserite, (anche) negli statuti o nel regolamento dell’istituto di previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 p. 85; Meyer-Blaser, in SZS 1995 p. 106).

                                         Il TFA ha avuto per esempio modo di stabilire che il giudice LPP è competente per determinare se un assicurato, in base ad un contratto collettivo di lavoro, può riscuotere una prestazione di libero passaggio più elevata di quella dovuta secondo la legge e il regolamento, solo se le pattuizioni del contratto collettivo di lavoro sono state recepite a livello statutario e regolamentare dell’istituto di previdenza (SVR 1995 BVG n. 29 p. 85).

 

                            2.1.2.   Nel caso di specie l’attrice la Fondazione CV 1 è preposta all’attuazione del CCL PEAN; in particolare essa può avviare procedure d’esecuzione e intentare cause a proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2006). La fondazione convenuta è un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CCS.

                                         In concreto si tratta di una controversia tra istituto di previdenza e datore di lavoro avente quale oggetto il pagamento dei relativi contributi. La pretesa si fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente nel Regolamento PEAN della Fondazione AT 1, con la conseguenza che, anche da questo profilo, giusta la ricordata giurisprudenza, nulla osta all’applicazione dell’art. 73 LPP, così come confermato anche dal TF (STF 6 febbraio 2008 [B106/06], 18 aprile 2007 [B39/06], 7 maggio 2008 nella causa B. AG [9C_211/2008] consid. 3.2).

 

                                         In questo senso, alla competenza del TCA per statuire nella presente lite non può evidentemente mutare la norma di foro contenuta all’art. 26 cpv. 1 del CCL PEAN che, come detto, dispone che la composizione delle controversie è di competenza dei tribunali ordinari e ciò nella misura in cui in tale nozione non rientrino anche i tribunali competenti in materia di assicurazioni sociali.

                                         In effetti, per consolidata giurisprudenza, la competenza ex art. 73 LPP è di natura imperativa sia nel campo della previdenza obbligatoria che di quella sovraobbligatoria, circostanza che per la parte più autorevole della dottrina esclude la possibilità di una proroga di foro o il rinvio ad un’istanza arbitrale (Meyer Blaser, cit., in RDS 1987 I p. 617; Meyer Blaser, cit. in SZS 1995 p. 110; Riemer, op. cit. , p. 131; STCA 10 dicembre 2002 nella causa E.Z e LLC, 34.2001.12-21).

 

                            2.1.3.   Va poi detto che il TCA è parimenti competente a statuire, in via pregiudiziale, sull’assoggettamento della convenuta al CCL PEAN, premessa indispensabile per fondare l’obbligo contributivo.

 

                                         Al riguardo, nella già citata sentenza del 7 maggio 2008 l’Alta Corte, ricordando che generalmente le controversie circa l’assoggettamento di un’impresa ad un contratto collettivo obbligatorio (come è il caso per il CCL PEAN, di cui si parlerà in seguito) sono di competenza della giustizia civile, non ha tuttavia individuato alcun motivo per non riconoscere al giudice delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla vertenza previdenziale, la competenza per decidere, in via preliminare, in merito al contestato assoggettamento (STF 7 maggio 2008 nella causa B. AG [9C_211/2008], consid. 4, in particolare consid. 4.6).

 

                            2.1.4.   Visto quanto sopra, la competenza materiale di questa Corte è data. Essendo inoltre pacifica la competenza territoriale, il TCA deve entrare nel merito della petizione.

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In via preliminare occorre stabilire se la CV 1 deve essere assoggetta al CCL PEAN.

 

                               2.3.   Il CCL PEAN è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-costruttori (SSIC), da una parte, e il Sindacato __________ (ex __________) e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003.

I lavoratori, che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60 anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL-PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).

                                         Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un contributo pari all’1% rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN).

 

Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ e di alcune imprese espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del decreto stesso. Modifiche al decreto federale sono state apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007, che comunque non concernono la fattispecie in esame.

 

Quello che in casu interessa è l’art. 1 cpv. 4 del citato decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 2 CCL PEAN), che recita (la sottolineatura è del redattore):

 

"  Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’Allegato sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei seguenti settori:

a. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la pavimentazione stradale);

 

b. aziende per lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;

 

c. estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;

 

d. aziende per la costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

 

e. aziende per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

 

f.  aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;

 

g. aziende che eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini;

 

h. aziende la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.

 

                                         Dal profilo personale, l’art. 1 cpv. 5 del decreto 5 giugno 2003 (cfr. art. 3 CCL PEAN) stabilisce:

 

"  Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:

 

a. capi muratori e capi fabbrica;

b. capi squadra;

c. professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;

 

d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);

 

e. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti;

 

f.  altri lavoratori, a condizione che eseguano attività ausiliarie in un’impresa che rientra nel campo d’applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate."

 

Va qui rilevato che le disposizioni concernenti la dichiarazione di obbligatorietà di un contratto collettivo hanno carattere normativo e di conseguenza soggiacciono alle regole d’interpretazione dei testi di legge. Pertanto tali disposizioni devono essere interpretate in primo luogo secondo il loro tenore letterale. Qualora il senso letterale è chiaro ed univoco, l’autorità che le deve applicare è di conseguenza legata (STF 17 agosto 2006 [4C.191/2006], consid. 2.2 penultimo paragrato con riferimenti).

 

                               2.4.   La decisione di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo anche ai datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).

                                         Al fine di sapere se una azienda rientra nel ramo economico o nella professione del contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza diretto (STF 17 agosto 2006 nella causa X [4C.191/2006] consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1 con riferimenti).

 

                                         Va poi rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere esclusi alcune funzioni e condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali posso essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza un’azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento alle STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1; 12 marzo 2001 [4C.350./2000] consid. 3b).

 

                               2.5.   Nella fattispecie concreta, la vertenza trae origine dalla modifica aziendale annunciata per iscritto dalla CV 1 alla Fondazione AT 1 il 15 marzo 2005, avente il seguente tenore:

 

"  Dando seguito al colloquio telefonico intercorso vi preghiamo di voler considerare la situazione che qui sotto viene esposta, riferentesi al nostro personale con decorrenza 1° gennaio 2005.

 

1.   __________ - manovale - ora è aiuto pittore.

 

2.   __________           pensione anticipata dal 1.7.2005 è assente dal

                                                                               22.12.04 per infortunio non professionale.

 

3.   __________ - pittore gessatore -.

 

4.                                __________,                       in infortunio professionale dal 1.9.2004 fino

      aprile 05 con la ripresa probabile dell'attività potrà svolgere nella società soltanto lavori amministrativi.

 

Vi preghiamo di voler vagliare questa nuova situazione, in tale attesa vi salutiamo." (Doc. G)

 

                                         La società sostiene dunque che dal 1° gennaio 2005 i dipendenti rimasti svolgono attività nel settore della pittura e quindi non nell’edilizia, motivo per cui gli stessi non sono assoggettabili al CCL PEAN.

                                         A seguito degli accertamenti eseguiti, la Fondazione attrice è invece del parere che la società, non affiliata alla SSIC, è una azienda assoggettata al CCL PEAN, essendo attiva principalmente nel settore dell’edilizia (art. 1 cpv. 4 lett. a del decreto 5 giugno 2003). A ragione.

 

                                         Per statuire in merito all’assoggettamento o meno al CCL PEAN è determinate accertare se il genere di attività svolto da CV 1 ricade nel settore edilizio.

                                         Al riguardo, va qui evidenziato che con ordinanza 22 ottobre 2007 questo TCA aveva fra l’altro chiesto alla convenuta di produrre l’elenco di tutti i mandati/commesse/appalti ed ogni eventuale altro incarico ricevuti negli anni 2003 -2007 (marzo). Non avendo dato seguito, il 10 marzo 2008 il Vicepresidente di questa Corte ha nuovamente ordinato alla CV 1 di trasmettere la documentazione richiesta, avvertendola delle conseguenze in caso di mancata collaborazione (XVIII; cfr. consid. 1.5). In risposta, il 20 marzo 2008 il legale della CV 1 ha comunicato di non essere riuscito, malgrado ripetuti solleciti, ad ottenere ulteriore documentazione diversa da quella già prodotta il 9 novembre 2007. Egli ha comunque allegato le notifiche di tassazione riferite agli anni 2003 a 2006 (XVIII).

 

                                         L’unico documento prodotto dalla convenuta attestante il genere di attività aziendale da lei svolta è un estratto contabile della fatturazione complessiva per lavori di fr. 1'476'753 relativo al 2003. In calce, con caratteri dattiloscritti è stato indicato che fr. 1'430'000.-- sono stati i lavori subappaltati ad altri artigiani, impresa di costruzioni compresi (sono state menzionate le singole imprese edilizie); che dei rimanenti fr. 270'000.--- sono stati svolti lavori di pittura per fr. 40'000.-- e che “tutto ciò a sostegno del fatto che la CV 1 non disponendo di maestranze qualificate (1 muratore __________, 1 aiuto pittore __________, 1 macellaio __________, 1 pittore __________) non ha mai assunto mandati specificatamente riferiti all’attività di impresa di costruzione “ (doc. 1).

                                         Da queste “spiegazioni” si deduce comunque che la CV 1 è stata ed è principalmente attiva nel settore dell’edilizia. Da una parte va fatto presente che nel 2003 la convenuta ha comunque ricevuto diversi appalti nel settore edilizio, anche se la gran parte di questi lavori sono stati subappaltati a terzi, dall’altra essa aveva in organico un muratore (__________).

                                        

                                         Oltre a questo, numerosi sono gli elementi che portano a concludere che la società convenuta sia stata e rimanga attiva nel campo dell’edilizia, vale a dire:

                                        

·        l’adesione di CV 1 datata il 1° marzo 2004 al Contratto nazionale mantello collettivo per l’edilizia principale (sub doc. I);

 

·        in data 21 aprile 2005 CV 1 ha compilato il modulo di autodichiarazione al CNM, anch’esso dichiarato di obbligatorietà generale, e di assoggettamento allo stesso dei salari per l’anno 2003 (sub doc. I);

 

·        il 26 maggio 2003, 9 marzo 2004 e il 22 marzo la CV 1 ha compilato il formulario per l’adesione all’albo delle imprese 2005 per gli anni 2003 – 2005 (cfr. IX);

 

·        la “decisione” 15 luglio 2005 della CPP circa l’assoggetta-mento della CV 1 al CNM;

·        il riassunto dell’incontro avvenuto il 23 agosto 2005 presso la Sottocommissione regionale edilizia e genio del __________ in cui fra l’altro si legge che la CV 1 dal 1981 al 31 dicembre 2004 si è sempre occupata di lavori nell’ambito dell’edilizia e che l’assenza dal gennaio 2005 del muratore __________ è dovuta ad infortunio (sub doc. I).

                                        

                                         A conferma che, malgrado __________ non svolgeva più alcuna attività di muratore a seguito dell’infortunio occorsogli il 1° gennaio 2005, non vi è stato un mutamento aziendale duraturo, va fatto riferimento alla “decisione” 11 gennaio 2006 della Fondazione __________. In particolare:

 

"  (...)

Rileva inoltre che la classificazione __________ è rimasta invariata e che la ditta si è sempre considerata un'impresa attiva nel settore dell'edilizia principale. Da un lato ha firmato, il 22 marzo 2005, il modulo «Commissione di vigilanza LEPIC» nel quale dichiara di essere un'impresa generale di costruzioni e dall'altro ha confermato, il 21 aprile 2005, nell'autodichiarazione CNM 2005, di essere attiva esclusivamente nel settore dell'edilizia principale (cfr. pag. 2 dell'autodichiarazione). La motivazione avanzata dalla CV 1, secondo cui non è più attiva nel settore dell'edilizia principale dal 1° gennaio 2005, è quindi in contraddizione con le sue stesse dichiarazioni. (...)" (Doc. N pag. 5)

 

                                         Va poi ricordato che la società convenuta aveva (rettamente) notificato alla Fondazione AT 1 i salari 2003, 2004 e 2005 (quest’ultimo a titolo provvisorio) di tre suoi dipendenti, eccetto __________ (doc. E). In questo contesto appare poco verosimile che alla Fondazione attrice, come in definitiva sostiene la convenuta, siano stati erroneamente versati i contributi (cfr. contestazione 29 ottobre 2005 di CV 1 alla Fondazione AT 1, doc. M p. 2).

 

                                         In conclusione, in virtù del citato principio dell’uniformità salariale e visti i menzionati accertamenti, considerata non da ultimo la mancata produzione, malgrado le ripetute richieste del TCA (l’ultima di cui all’ordinanza 10 marzo 2008, nella quale parte convenuta è stata resa attenta circa il suo obbligo di collaborazione e le conseguenze sul piano probatorio in caso d’inadempienza; cfr. consid. 1.5), da parte della CV 1 della documentazione attestante la tipologia dei mandati/commesse/appalti (e relative fatturazioni) svolti nel periodo 2003-2007 – e che la convenuta sostiene, alla stregua di semplice allegazione rimasta allo stadio di puro parlato, non essere stati di natura edile –, l’attività della CV 1 è da ritenersi principalmente indirizzata e caratterizzata al settore edile, ritenuto inoltre che l’impresa non dispone di reparti aziendali autonomi attivi in altri settori (quale la pittura). Tenuto conto che la società ha sede nel Cantone Ticino e che i collaboratori non ricoprono una posizione dirigenziale ai sensi dell’art. 1 cpv. 5 del decreto 5 giugno 2003, la convenuta è assoggettata al CCL PEAN dal 1° luglio 2003.

 

                               2.6.   La società convenuta ha chiesto l’audizione di __________ (dipendente della CV 1) e di __________ (segretario della Sottocommissione regionale edilizia e genio del __________, nonché sindacalista presso l’__________).

 

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Questo Tribunale ritiene che gli atti all’inserto contengono elementi chiari e sufficienti per statuire in merito all’assoggettamento di CV 1. In questo senso, a prescindere dal fatto che non è dato a sapere su cosa i due testi dovrebbero deporre,  l’audizione di entrambi non è tuttavia necessaria. Non occorre sentire __________, dal febbraio 2006 unico operaio rimasto alle dipendenze della società convenuta (cfr. riposta punto no. 5). Infatti, al considerando precedente sono stati esaurientemente esposti i motivi per ritenere dato l’assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN. Parimenti non necessario è sentire __________, visto che, come già detto al consid. 2.5, agli atti è contenuto il riassunto dell’incontro 23 agosto 2005 tra il citato e la società convenuta (sub. doc. I).

 

                               2.7.   Considerato l’obbligo di assoggettamento, la CV 1 deve versare i contributi previsti per il datore di lavoro e per i lavoratori. Nel periodo 1° luglio 2003 - 31 dicembre 2004 essi ammontano al 4,66% rispettivamente al 1% del salario determinante (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN); dal 1° gennaio 2005 il contributo del datore di lavoro è del 4% e quello del lavoratore è rimasto invariato all’1%(art. 8 CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN). Inoltre, per ogni lavoratore l’impresa assoggettata versa fr. 680.-- (contributo d’entrata; art. 28 cpv. 3 CCL PEAN),

                                         Per quel che concerne gli interessi va fatto riferimento all’art. 9 cpv. 3 e 4 RPEAN:

 

"  Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono calcolati in base alla massa salariale determinante per la fattura definitiva o all’ultima notifica della massa salariale a tenore del cpv. 2.” (cpv. 3)

"  La Fondazione fattura un importo di CHF 50.– per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza della fattura”. (cpv. 4)

 

                                         In data 30 aprile 2008 la Fondazione AT 1, sulla scorta della documentazione agli atti, ha allestito il seguente conteggio di contributi ancora da versare:

 

"  (...)

CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DA CV 1

 

 

SALARI

 %

CONTRIBUTI

PAGATO

  DA PAGARE

CONTRIBUTO

  D'ENTRATA

 

        2003

        2004

        2005

        2006

1° trim. 2007

 

 

 

fr. 117'316.50

fr. 224'693.80

fr. 153'197.10

fr.   58'736.50

 

 

 

 

5.66

5.66

5.00

5.00

5.00

 

fr.     2'720.00

 

fr.     6'640.10

fr.   12'717.65

fr.     7'659.85

fr.     2'936.85

           625.95

 

fr.     2'040.00

 

fr.     4'832.05

fr.     9'277.20

fr.     4'000.00

fr.            0.00

               0.00

 

 fr.        680.00

 

 fr.     1'080.05

 fr.     3'440.45

 fr.     3'659.85

 fr.     2'936.85

            625.95

 

    TOTALE

 

 

fr. 553.943.90

 

 

      33'300.40

 

      20'149.25

 

       13'151.15


Chiedo pertanto che la ditta convenuta sia condannata a versare alla Fondazione AT 1 in __________ l'importo di fr. 13'151.15, con il rilievo che, in parziale modificazione e per semplificazione dei petitum n. 2 e 3, gli interessi del 5% sono calcolati dal 1. di aprile dell'anno successivo alla scadenza dei contributi per ogni anno e3 quindi su fr. 680.-- (contributi d'entrata) dal 1. aprile 2004, su fr. 1'808.05 dal 1. aprile 2004, su fr. 3'440.45 dal 1. aprile 2005, su fr. 3'659.85 dal 1. aprile 2006, su fr. 2'936.85 dal 1. aprile 2007 e su fr. 625.95 dal 1. luglio 2007 (ultimo trimestre 2007)."

(Doc. XXXII)

 

                                         Il citato conteggio risulta essere corretto. I contributi sono stati determinati sulla base dei salari dichiarati dalla CV 1 alla Cassa __________ per il periodo 1° luglio 2003 -  marzo 2007 (primo trimestre) ed il contributo di entrata per i quattro dipendenti della società corrisponde a fr. 2'720.-- (4 x 680).

                                         Per quanto riguarda gli interessi, al conteggio semplificato della Fondazione AT 1 può essere prestata adesione.

 

                               2.8.   La Fondazione attrice ha chiesto la rifusione di ripetibili.

 

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente, nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza  (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.-    La petizione é accolta.

 

                                         § La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 13'151.15, oltre interessi al 5% conformemente al considerando 2.7.

 

2.-    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.                     

 

3.-    Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti