Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2007.41

 

FC

Lugano

10 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sull’istanza del 26 agosto 2007 di

 

 

AT 1  

 

 

chiedente la revisione della sentenza emessa il 19 ottobre 1999 da questo Tribunale (inc. 34.1994.44) nella causa da lei promossa contro la

 

 

 

CV 1  

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

                                        

                               1.1.   Con sentenza 19 ottobre 1999 lo scrivente Tribunale ha parzialmente accolto la petizione presentata da AT 1, già insegnante di scienze presso la scuola propedeutica per le professioni sanitarie, contro la Cassa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa), assegnandole una "mezza rendita di invalidità della previdenza professionale dalla data della cessazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro" (inc. 34.1994.44).

                                         In quella sede, il TCA ha, tra l’altro, stabilito che l’eczema atopico alle mani di cui era portatrice l’assicurata era ininfluente sulla sua capacità lavorativa (cfr. pag. 25 della sentenza).

 

                                         Tale sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.2.   Considerato come AT 1 abbia in seguito contestato di fronte al TCA l’ammontare e la decorrenza della mezza rendita  fissati dalla Cassa in data 24 dicembre 1999, con sentenza 22 febbraio 2001 questo Tribunale ne ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo all’assicurata una mezza rendita di fr. 1'982.-, oltre al supplemento di fr. 799.-, il tutto con effetto dal 1° ottobre 1993 e confermando l’importo della prestazione di libero passaggio determinata dalla convenuta (inc. 34.2000.4).
Con giudizio 10 settembre 2003 il TFA, in accoglimento del ricorso di diritto amministrativo presentato dalla Cassa, ha riformato la pronunzia cantonale nel senso di assegnare all’as-sicurata un mezza rendita d’invalidità LPP pari a fr. 1'949,- men-sili, per 13 mensilità, oltre al supplemento AVS/AI di fr. 799.-, per 12 mensilità, con effetto dal 1° ottobre 1993 (B 28/01).

                               1.3.   Nuovamente adito dall’assicurata, il TCA, con giudizio dell’8 novembre 2004, ne ha parzialmente ammesso la petizione, riconoscendole interessi moratori del 5% sull’intero ammontare delle rendite d’invalidità dovute retroattivamente e stabilendo che la Cassa non era autorizzata ad operare una compensazione delle rendite di invalidità di spettanza della ricorrente per il periodo 1. giugno 1993-31 ottobre 2003 con le prestazioni versate dallo Stato del __________ (inc. 34.2003.60).

                                     

                               1.4.   Con scritto 26 luglio 2007 AT 1 ha presentato un’”istanza di revisione” della sentenza del TCA del 19 ottobre 1999 (inc. 34.1994.44) intesa alla modifica del relativo dispositivo nel senso che all’assicurata venga attribuita una rendita intera anziché una mezza (I). Secondo l’istante il TCA, al momento dell’allestimento della sentenza del 19 ottobre 1999, sarebbe incorso in un errore invertendo i nomi del dr. __________, perito che aveva allestito la perizia sul suo stato di salute, e del dr. __________, specialista in dermatologia, che l’aveva in cura. Un simile errore avrebbe impedito al Tribunale di rendersi correttamente conto della situazione invalidante e in particolare delle limitazioni causatele dall’eczema alle mani. Fossero stati riportati correttamente i nomi, il risultato della sentenza sarebbe stato differente nel senso che le sarebbe stata riconosciuta una rendita intera di invalidità (I).

                               1.5.   La Cassa, in risposta, ha postulato che la domanda di revisione venga ritenuta irricevibile e comunque, se ricevibile, respinta (IV).

 

                               1.6.   In data 25 settembre 2007 AT 1 si è nuovamente riconfermata nelle sue domande e allegazioni producendo ulteriore documentazione (XI). Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2007 la Cassa ha ribadito la sua posizione (XIII). 

                                     

 

considerando,                in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 14 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA (LPTCA), contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione (processuale)

 

                                         a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

 

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

 

                                         A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.

 

                               2.3.   Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é dunque necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

 

                                         Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.

                                         Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della sentenza contestata e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (STFA non pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P; STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., tutte non pubblicate; cfr. anche A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944).

                                         Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

                                         Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa.

                                         In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141 consid. 2). Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si è fondata la precedente decisione. Per la revisione di una sentenza non basta che, successivamente, il medico perito tragga, da fatti già conosciuti all’epoca della sentenza principale, delle conclusioni differenti da quelle tratte dal Tribunale. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse apprezzato in modo inesatto fatti già conosciuti durante la procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, DTF 108 V 171 consid. 1).

 

                               2.4.   In concreto, con la sentenza 19 ottobre 1999 il TCA, fondandosi sulla perizia del 2 luglio 1999 del dr. __________ e sul referto del 13 dicembre 1993 del dr. __________, aveva tra l’altro constatato che la dermatite da contatto alle mani di cui era portatrice l’assicurata era da considerare ininfluente sulla sua capacità lavorativa (34.1999.44).     

                                        

                                         L’istante si è limitata in questa sede in sostanza a sostenere che il TCA, nel valutare i due certificati medici in parola, sarebbe incorso in una svista nel senso che avrebbe scambiato i nomi dei due medici interessati. Di conseguenza, a suo dire un fatto determinante ai fini del giudizio sarebbe rimasto non provato a suo svantaggio.

                                         A sostegno della sua domanda di revisione (processuale) AT 1 produce copia del certificato 13 dicembre 1993 del dr. __________, facente parte dell’incarto 34.1994.44, oltre che estratti da letteratura giuridica in tema di revisione processuale.   

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale deve constatare che l’assicurata non ha fatto valere nuovi fatti rilevanti venuti a sua conoscenza dopo la sentenza del 19 ottobre 1999 né prodotto nuovi mezzi di prova circa l’esistenza di nuove circostanze, suscettibili, ai sensi della succitata giurisprudenza, di far apparire come oggettivamente insufficienti o errati gli elementi posti alla base della sentenza di cui è postulata la revisione e, quindi, di indurre questa Corte a concludere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 19 ottobre 1999.

                                        

                                         In effetti l’istante si limita in realtà a censurare l’interpretazione data dal TCA ai due richiamati certificati medici in punto al problema dell’eczema alle mani, criticando in sostanza il mancato riconoscimento di una grado di invalidità superiore a dipendenza di tale patologia.

 

                                         In proposito val la pena di richiamare la giurisprudenza per la quale non costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia – forse - apprezzato giuridicamente in modo inesatto fatti conosciuti durante la procedura principale, occorrendo piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, DTF 108 V 171 consid. 1). Decidere se una circostanza è giuridicamente di rilievo è parimenti questione di valutazione giuridica, di modo che la revisione non entra in considerazione quando il giudice ha scientemente rifiutato di tener conto di un certo fatto non ritenendolo decisivo (RJAM 1982 n. 479 p. 64 e DTF 122 II 18). Soltanto, dunque, fonda un’istanza di revisione il nuovo mezzo di prova che accerta fatti nuovi suscettibili di dimostrare che gli elementi posti alla base della prima pronuncia erano oggettivamente insufficienti od errati (RCC 1985 p. 335 consid. 2b; RAMI 1991 p. 15ss). In effetti, la domanda di revisione non può servire ad ottenere un riesame di questioni di diritto, bensì unicamente ad evitare che il giudice fondi il proprio convincimento su uno stato di fatto incompleto ed ignori determinati elementi di fatto che risultano dagli atti di causa (Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, p. 92  cit. in STFA del 26 maggio 1999 nella causa G., I 543/98).

 

                                         Per poter ritenere fondata l’istanza di revisione qui in discussione AT 1 avrebbe, dunque, dovuto fornire la prova dell’esistenza di nuove circostanze di fatto suscettibili di far apparire oggettivamente insufficienti od errati gli elementi posti alla base della prima pronunzia.

                                         Per contro l’istante si è limitata essenzialmente a censurare le conclusioni circa l’eventuale valenza invalidante dell’affezione alle mani tratte dal TCA sulla base del certificato 13 dicembre 1993 del dr. __________ prevalendosi di un presunto – e peraltro decisamente nebuloso – scambio di nomi.

                                         In proposito val la pena di nuovamente rilevare che la revisione quale rimedio straordinario, suscettibile di essere esercitato contro una decisione cresciuta in giudicato, è ricevibile soltanto a severe condizioni e in particolare non è possibile nel caso in cui le censure che con essa vengono sollevate avrebbero potuto essere fatte valere facendo uso dei rimedi ordinari di diritto (cfr. VPB 1996 Nr. 38 E.5; DTF 103 Ib 89 consid. 3; Kölz/Häner, Verwaltungsverfharen und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, pag. 262). Se così non fosse, vi sarebbe il rischio di perpetuare le liti (cfr. A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 942; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300).

                                     

                                         In concreto, atteso che l'asserita non corretta valutazione dello stato di salute e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa posta alla base della pronuncia dedotta in revisione avrebbe potuto, se del caso, essere censurata facendo uso del rimedio ordinario di diritto (ricorso di diritto amministrativo al TFA), gli estremi per procedere ad una revisione non appaiono integrati.

 

                                         In simili condizioni, non avendo AT 1 fatto valere alcun valido motivo di revisione (processuale) o prodotto alcun mezzo di prova nuovo, l’istanza di revisione, nella misura in cui la si voglia considerare ricevibile, risulta priva di fondamento e va di conseguenza respinta.

                                        

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’istanza di revisione è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti