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Raccomandata |
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Incarto n.
BS/gm |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sulla petizione 4 dicembre 2007 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. AT 1, classe __________ e di professione muratore, nel giugno 2005 ha inoltrato alla Fondazione CV 1 (Fondazione CV 1) una domanda di pensionamento anticipato (sub doc. 8/1).
Con scritto 20 ottobre 2005 l’Ufficio pagamenti della Fondazione CV 1 ha comunicato a AT 1 che la sua domanda non poteva essere accolta, poiché egli non adempiva ai requisiti temporali per avere diritto ad una rendita transitoria avendo lavorato dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 per due agenzie interinali non assoggettate al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Detto ufficio ha precisato che ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL PEAN il diritto alla rendita transitoria è precluso al lavoratore che negli ultimi 20 anni prima del pensionamento anticipato non ha lavorato almeno per quindici anni alle dipendenze di un’azienda assoggettata al CCL PEAN, di cui ininterrottamente per gli ultimi sette anni precedenti il pensionamento anticipato. Ha inoltre elencato i requisiti necessari per la richiesta di una rendita transitoria ridotta ex art. 14 cpv. 2 CCL PEAN (doc. B).
Il 21 novembre 2005 AT 1, mediante l’inoltro di una “richiesta di verifica” alla Fondazione CV 1, ha evidenziato che da quasi 40 anni lavora in Svizzera nel settore edile; che per evitare di rimanere disoccupato, dietro indicazioni dell’ufficio del lavoro, nel periodo in questione aveva sempre lavorato nel ramo edile facendo tuttavia capo a delle agenzie di collocamento al lavoro e che non sapeva che tale circostanza lo avrebbe penalizzato nella sua richiesta di una rendita transitoria. Egli ha pertanto sostenuto che si tratta di una fattispecie particolare da analizzare e valutare sotto l’aspetto dell’art. 14 cpv. 3 CCL PEAN (“caso particolare per evitare penalizzazioni ingiuste”) (doc. C).
Ricevuta la documentazione a sostegno della "richiesta di verifica", con scritto 10 marzo 2006 il Consiglio della Fondazione CV 1 ha confermato il rifiuto di erogare la rendita transitoria. Non ritenendo la fattispecie in esame alla stregua di un caso di rigore, esso ha confermato il mancato adempimento delle condizioni temporali di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c CCL PEAN (sub doc. 8/1).
1.2. Con la presente petizione AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento di una rendita transitoria dal 1° aprile 2006.
A sostegno del proprio diritto al pensionamento anticipato egli ha in particolare evidenziato:
"1) In primo luogo poiché la sua fattispecie è diversa da quella giudicata con la sentenza TCA 34.2005.37 del 29.8.2005 di questa camera.
Il signor AT 1 ha infatti prestato la sua attività di operaio edile per il tramite di agenzie di collocamento prima che entrasse in vigore il CCL PEAN. Penalizzarlo per questo sarebbe oltremodo ingiusto, poiché non poteva sapere che l'opera fornita a questo datore di lavoro ma sempre nel suo campo avrebbe limitato le sue prospettive pensionistiche.
2) In secondo luogo perché il 1° aprile 2006 è entrato in vigore il nuovo cpv. 5 dell'art. 14 CCL PEAN, che permette di computare anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso un'impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell'impresa acquisitrice rientri nel campo di applicazione delle persone assoggettate e che per il periodo in questione siano stati effettuati versamenti di contributi alla Fondazione CV 1 in conformità all'art. 8. Il pagamento dei contributi giusta l'art. 8 è dovuto solo dall'entrata in vigore del CCL PEAN.
Fino al luglio 2003 nessuno pagava i contributi e quindi le agenzie di collocamento erano esattamente sullo stesso piano delle altre ditte edili.
Anche su questo punto la fattispecie si differenzia da quella della sentenza TCA 34.2005.37 del 29.8.2005.
Considerato che dal 1° gennaio 2006 al 30 marzo 2006 il richiedente è stato disoccupato, è senz'altro dato il suo diritto alla rendita dal 1° aprile 2006 senza necessità di inoltrare una nuova richiesta ma semplicemente in base a un riesame della domanda in funzione della modifica legislativa. (...)" (doc. I)
1.3. Con la risposta di causa la Fondazione CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, ha postulato la reiezione della petizione.
Ricapitolati i fatti e la normativa convenzionale applicabile, in sintesi, essa ha ribadito come i periodi lavorativi svolti per conto di agenzie interinali non siano computabili ai fini del requisito di durata occupazionale in un’azienda assoggettata al CCL PEAN. Riguardo alla modifica del contratto collettivo citata dall’attore, la convenuta ha precisato che la stessa, entrata in vigore al 1° aprile 2006, non è applicabile al caso concreto avendo l’attore inoltrato richiesta di pensionamento anticipato nel giugno 2005 per la concessione di una rendita transitoria dal 1° gennaio 2006. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente fattispecie trae origine da una controversia in ambito previdenziale nel contesto del CCL PEAN e la competenza materiale e territoriale di questa Corte a statuire nel merito è stata più volte confermata (STCA 29 agosto 2005 nella causa S, consid. 2.2 e 2.3, inc. 34.2005.37; STCA 29 maggio 2007 nella causa T., consid. 2.2 e 2.3, inc. 34.2006.37; da ultimo STCA 7 agosto 2008 nella causa C.SA, consid. 2.1, inc. 34.2007.36).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se AT 1 ha diritto ad una rendita (di vecchiaia) transitoria da parte della Fondazione CV 1.
La Fondazione convenuta sostiene che, non presentando l’attore sette anni ininterrotti di attività lucrativa presso un’impresa assoggettata al CCL prima della domanda di prepensionamento, non ha diritto alla chiesta prestazione assicurativa.
Per contro, l’attore ritiene che la fattispecie in esame si differenzia da quella esaminata dal TCA con sentenza 29 agosto 2005 (inc. 34.2005.37), motivo per cui implicitamente egli è dell’avviso che il periodo lavorativo presso le agenzie interinali è computabile ai fini dell’erogazione della rendita transitoria.
2.3. Va qui ricordato che il CCL PEAN è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-costruttori (SSIC), da una parte, e il Sindacato __________ (__________) e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003.
Preposta all’attuazione del CCL è la Fondazione CV 1, la quale è competente per l’intera attuazione del CCL (art. 23 CCL PEAN). La stessa è stata istituita nel marzo 2003, in applicazione dei suoi statuti e in osservanza del CCL, ha emanato il Regolamento PEAN che disciplina concretamente il pensionamento anticipato (cfr. il Preambolo e l’art. 1 Regolamento PEAN).
I lavoratori, che ricadono dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60 anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 28 cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1 Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL-PEAN; art. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).
Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un contributo pari all’1% rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8 CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e art. 36 cpv. 3 Regolamento PEAN).
Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ e di alcune imprese espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del decreto stesso. Modifiche al decreto federale sono state apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007.
2.4. Facendo uso della facoltà di cui all’art. 13 cpv. 2 LPP e nel rispetto della libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. l’art. 6 LPP; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, in SZS 1987, p. 123/124), il CCL PEAN e il relativo regolamento prevedono dunque la possibilità di chiedere il pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria (evidenziatura del redattore).
Il lavoratore assoggettato al CCL PEAN può fare richiesta di una rendita transitoria se, conformemente all’art. 14 cpv. 1 CCL PEAN (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Regolamento PEAN):
a) ha compiuto il 60° anno d’età (questo a partire dal 1° gennaio 2006; vedi disposizione transitoria art. 28 cpv. 1 CCL PEAN);
b) non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS;
c) negli ultimi vent’anni ha lavorato almeno quindici anni – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN;
d) rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l’articolo 15.
Qualora il lavoratore non adempie pienamente al requisito della durata dell’occupazione di cui sopra, egli può chiedere un rendita transitoria ridotta se, secondo l’art. 14 cpv. 2 CCL PEAN (cfr. anche art. 13 cpv. 2 Regolamento PEAN):
a) negli ultimi vent’anni ha lavorato soltanto dieci anni in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente
e/o
b) negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso.
Infine, l’art. 14 cpv. 3 CCL (cfr. art. 13 cpv. 4 Regolamento PEAN) recita che:
"In casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di
fondazione può concedere una rendita transitoria anche se il lavoratore è stato disoccupato per un periodo prolungato ai sensi del capoverso 2 lettera b del presente articolo e se ha svolto un’attività lavorativa in un ramo diverso dal settore dell’edilizia principale per motivi legati alla situazione di disoccupazione. In tal caso, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi pregressi, non versati durante il succitato periodo, e può prevedere una riduzione della rendita."
2.5. Dal profilo aziendale, l’art. 2 del Decreto 5 giugno 2003 stabilisce:
"1 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad
eccezione del Canton __________.
2 Ne sono escluse:
a. le imprese di impermeabilizzazione del Canton __________;
b. le imprese del marmo del Canton __________;
c. le imprese d'asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del Canton __________;
d. i mestieri della pietra del Canton __________;
e. le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Canton __________ e del distretto di __________.
3 Sono parimenti escluse:
a. le aziende che forniscono personale a prestito;
b. i
datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori dal
campo d'applicazione territoriale descritto nei capoversi 1 e 2."
(doc. 6; le evidenziature sono del redattore)
Con effetto dal 1° aprile 2006 è stato introdotto un nuovo art. 14 cpv. 5 CCL PEAN (art. 13 cpv. 1bis Regolamento PEAN), approvato dal Consiglio federale l’8 agosto 2006 (doc. 5). Il testo nuovo ha il seguente tenore:
"Quale durata dell’occupazione conforme all’articolo 14 capoverso 1
lettera c e l’articolo 21 capoverso 1 vengono computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso un’impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell’impresa acquisitrice rientri nel campo di applicazione delle persone assoggettate (articolo 3 capoverso 1) e che per il periodo in questione siano stati effettuati versamenti di contributi alla Fondazione CV 1 in conformità all’articolo 8." (evidenziature del redattore)
2.6. Questo Tribunale, in una fattispecie analoga alla presente (il lavoratore durante gli ultimi due periodi di attività lucrativa prima della domanda di prepensionamento era stato retribuito da un’agenzia di collocamento per il lavoro svolto in due imprese di costruzioni) ha confermato il diniego di una rendita transitoria CV 1 in difetto dell’adempimento dei sette anni ininterrotti ex art. 14 cpv. 1 lett. c CCL PEAN (art. 13 cpv. 1 lett. c Regolamento PEAN) in un’impresa rientrante nel campo di applicazione del contratto collettivo in parola (STCA 29 agosto 2005 nella causa S., inc. 34.2005.37).
In quell’occasione la scrivente Corte aveva statuito che l’operato della Fondazione CV 1 si era basato “su una corretta applicazione delle norme applicabili e deve essere condivisa da questo TCA, l’attività lavorativa dell’attore per conto di un’agenzia di collocamento di lavoro temporaneo non potendo in effetti essere computata come attività assoggettata al CCL PEAN” (sentenza citata, consid. 2.10 pag. 22).
Il TCA aveva inoltre ritenuto legittimo il requisito temporale ex art. 14 cpv. 1 lett. c CCL PEAN, pur definendolo severo, in quanto il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale è gestito e finanziato da datori di lavoro e lavoratori attivi nel citato settore (STCA 29 agosto 2005 citata, consid. 2.10 pag. 23).
2.7. Nel caso concreto, l’attore sostiene che la presente fattispecie si differisce da quella giudicata dal TCA nella citata sentenza 29 agosto 2005, avendo egli prestato la sua attività di operaio edile per il tramite di agenzie di collocamento al lavoro prima dell’entrata in vigore del CCL PEAN (1° luglio 2003). Questa circostanza è priva di qualsiasi pertinenza e rilevanza.
Infatti, anche se l’attore avesse lavorato in un periodo successivo al 1° luglio 2003 e sino al 1° aprile 2006 (entrata in vigore della citata modifica dell’art. 14 cpv. 5 CCL PEAN) non sarebbe stato assoggettato al contratto collettivo.
Parimenti irrilevante è asserire di essere stato penalizzato, “poiché non poteva sapere che l'opera fornita a questo datore di lavoro ma sempre nel suo campo avrebbe limitato le sue prospettive pensionistiche”. Infatti, quando l’insorgente lavorò per conto di agenzie di lavoro interinale il CCL PEAN non era ancora entrato in vigore e quindi nemmeno il relativo regime pensionistico. Non si vede pertanto quale avrebbero potuto essere – per quanto qui interessa - le sue aspettative pensionistiche a tale epoca.
L’attore, con riferimento al nuovo art. 14 cpv. 5 CCL PEAN (cfr. consid. 2.6.), evidenzia che il periodo lavorativo svolto per conto delle agenzie di collocamento debba essere computato ai fini dei presupposti temporali per avere diritto ad una rendita transitoria.
Quanto al diritto applicabile, va ricordato che dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di conseguenza, come rettamente evidenziato dalla Fondazione convenuta nella risposta di causa, visto che l’attore, nato nel 1945, con il compimento del 60° anno di età avrebbe avuto diritto al pensionamento anticipato dal 1. gennaio 2006 (cfr. art. 28 cpv. 1 CCL PEAN, art. 36 cpv. 1 Regolamento PEAN), la nuova normativa non è applicabile.
Determinante è che l’attore ha lavorato per conto di agenzie di collocamento prima dell’estensione dell’obbligatorietà (1° aprile 2006) del CCL PEAN a questo genere di aziende per le attività assoggettate alla convenzione salariale in parola (cfr. certificati di lavoro sub doc.8/1 e cfr. petizione). La modifica del contratto collettivo è avvenuta a seguito dell’introduzione, al 1° aprile 2006, dell’art. 20 cpv. 3 prima frase della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11), avente il seguente tenore “se un’impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale che disciplina il pensionamento flessibile, il prestatore deve pure rispettare, riguardo al lavoratore, le pertinenti disposizioni del contratto collettivo".
In queste circostanze, dunque, la presente fattispecie non si differenzia sostanzialmente da quella alla base della STCA 29 agosto 2006 (cfr. consid. 2.6). .
2.8. Questa Corte non misconosce che l’attore per quasi 40 anni ha lavorato nel settore dell’edilizia e che, a seguito degli ultimi periodi lavorativi prestati presso un’agenzia di collocamento per evitare di rimanere disoccupato, non si vede riconosciuto il diritto ad una rendita transitoria CV 1. Tuttavia, visto il chiaro tenore delle disposizioni del CCL PEAN applicabili al presente caso, il TCA non può che confermare quanto stabilito dalla Fondazione convenuta.
Del resto, in questa sede è rimasto incontestato il fatto la Fondazione CV 1 non abbia riconosciuto una rendita transitoria per evitare una penalizzazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 3 CLL PEAN (cfr. consid. 2.5; sulla competenza del TCA di statuire in merito a simile norma potestativa vedi la citata STCA 29 agosto 2005 consid. 2.11). Infatti, a prescindere dalla motivazione adottata, l’attore non adempiva ai requisiti per inoltrare una domanda di riconoscimento di caso di rigore, non presentando egli un periodo di disoccupazione maggiore di due anni (al riguardo vedi il citato scritto 10 marzo 2006 della Fondazione convenuta) e non avendo lavorato in un ramo diverso da quello edilizio per motivi legati alla sua disoccupazione.
2.9. In conclusione, siccome l’attore negli ultimi sette anni precedenti la richiesta di prepensionamento non presenta un periodo lavorativo ininterrotto presso un’azienda assoggettata al CCL PEAN, la Fondazione convenuta ha legittimamente negato il diritto ad una rendita transitoria. Ne consegue che la petizione deve essere respinta.
2.10. La Fondazione CV 1 ha chiesto la rifusione di ripetibili.
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente, nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione é respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti