Raccomandata

 

Incarto n.
34.2007.76

 

BS/sc

Lugano

13 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione 17 dicembre 2007 di

 

 

AT 1  

 

 

contro

 

 

 

1. CV 1  

1 rappr. da:   RA 1  

2. CV 2  

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 18 agosto 1998 il TCA ha condannato la Fondazione CV 2 (in seguito: Fondazione) a versare a AT 1 (coniugato e precedentemente attivo quale operatore sociale) una mezza rendita d’invalidità della previdenza professionale dal 1° giugno 1995 ed una rendita intera dal 1° aprile 1996 (inc. 34.1997.30; doc. 8).

                                         Di conseguenza, con scritto 30 novembre 1998 la Fondazione ha comunicato all’assicurato l’ammontare delle prestazioni arretrate (doc. 9). Con successive missive del 14 e 23 dicembre 1998 sono state quantificate, con effetto dal 1° gennaio 1999, la rendita d’invalidità (fr. 25'490.-- annui; doc. 10) e la rendita per ogni figlio (fr. 5'099. -- annui; doc. 11).

 

                               1.2.   Il 24 febbraio 1999 la Fondazione ha comunicato all’assicurato che le prestazioni sarebbero state ridotte per sovrassicurazione (doc. 12).

 

                                         Adito dall’assicurato mediante petizione 24 febbraio 1999, in accoglimento della stessa, con sentenza 29 febbraio 2000 questa Corte ha stabilito che, con effetto dall’aprile 1996, la Fondazione non era autorizzata a ridurre le prestazioni non essendo dato un caso di sovrassicurazione, motivo per cui l’istituto di previdenza è stato condannato a versare gli importi già ridotti (inc. 34.1999.4; doc. 14).

 

                               1.3.   Avendo appreso della soppressione, dal 1° gennaio 2008 (entrata in vigore della 5° revisione della LAI), della rendita d’invalidità AI completiva per la moglie (pari a fr. 557.-- mensili), con scritto 26 novembre 2007 l’assicurato ha chiesto alla CV 1 (in seguito: CV 1), così come - a sua detta - suggeritogli dall’Ufficio AI, il versamento della prestazione AI abrogata (doc. 15).

 

                                         In risposta, con scritto 13 dicembre 2007 la citata società, agente quale ente d’assicurazione della Fondazione, ha fatto presente:

 

"  Il giorno 26.11.2007 lei ci ha domandato in che modo la soppressione della rendita supplementare per coniuge avrebbe influito sulla sua rendita.

 

La sua rendita non subisce alcuna modificazione, poiché lei percepisce già oggi le prestazioni intere.

 

Ci rincresce molto di non poterle comunicare alcuna notizia positiva e comprendiamo che lei sia deluso di questo.

 

Se ha ancora delle domande o se vuole saperne di più sull'argomento: si metta in contatto con noi - saremo lieti di darle altre informazioni." (Doc. 16)

 

                               1.4.   Facendo riferimento alla succitata corrispondenza, con petizione 17 dicembre 2007 AT 1 ha chiesto al TCA di verificare “se la CV 1 non deve versarmi i soldi che l’AI non versa più”.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la CV 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha innanzitutto postulato l’irricevibilità della petizione essendo stata introdotta contro una società presso cui sono stati assicurati i rischi di decesso e di invalidità delle persone affiliate alla Fondazione e non nei confronti di quest’ultima, erogatrice delle prestazioni previdenziali. Sostenendo inoltre la carenza di legittimazione passiva, la CV 1 ha nel merito sostenuto l’infondatezza della richiesta attorea. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.6.   L’attore ha replicato (IX) e la CV 1 ha duplicato (XIV).

 

                               1.7.   Avendo l’attore confermato il coinvolgimento procedurale della Fondazione CV 2, con decreto 17 aprile 2008 il Vicepresidente del TCA ha intimato la petizione anche a detta Fondazione (XV).

 

                               1.8.   Mediante risposta di causa 25 aprile 2008 la Fondazione ha chiesto la reiezione della petizione (XVIII).

 

                               1.9.   Le parti in causa hanno in seguito avuto modo di prendere ulteriormente posizione sulla vertenza (XXV, XXVI XXVIII, XXXI, XXXII).

 

considerando                 in diritto

 

                               2.1.   Nel caso in esame l’attore ha inoltrato la petizione anche contro la CV 1, la cui ragione sociale sino al 2005 era __________ (cfr. estratto FUSC 24 giugno 2005; doc. 7). Essa ha assunto i rischi di decesso e di invalidità delle persone affiliate, rispettivamente annunciate alla Fondazione CV 2 (cfr. contratto di adesione valido sino al 31 dicembre 2006 e quello in vigore dal 1° gennaio 2007; doc. 5 e 6).

                                     

                                         Nella precedente vertenza giudiziaria, sfociata nella sentenza del 29 febbraio 2000, il qui attore aveva convenuto in giudi-zio, oltre alla Fondazione, anche la __________. Nella citata pronunzia questa Corte aveva dichiarato la petizione 24 feb-braio 1999 irricevibile poiché non diretta contro un istituto di previdenza. Inoltre perchè la __________ non aveva la legittimazione passiva non essendovi un rapporto diretto tra la stessa e l’attore. Le medesime considerazioni valgono anche nel caso in esame.

                                        

                                         Ricevibile è invece la petizione nei confronti della Fondazione CV 2, verso cui l’attore ha “dei diritti e doveri “ (cfr. art. 4 cpv. 4 del Regolamento previdenziale dell’ex datore di lavoro; doc. XVII/38). Trattandosi in casu di una vertenza tra istituto di previdenza e assicurato è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 130 V 104 considd. 1.1 con riferimenti).

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto al versamento da parte della Fondazione di un importo pari alla rendita completiva AI per coniugi, soppressa con effetto dal 1° gennaio 2008.

 

                               2.3.   A seguito della 4a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004, le rendite completive per coniugi sono state soppresse (soppressione dell’art. 34 LAI), mentre le correnti rendite completive continuavano ad essere erogate (cfr. lett. e delle disposizioni finali della 4a revisione dell’AI).

                                         Solo con l’entrata in vigore della 5a revisione della LAI (1° gennaio 2008) anche le correnti rendite completive per coniugi sono state soppresse (cfr. abrogazione della lett. e delle citate disposizioni transitorie; cfr. anche Messaggio sulla 5a revisione LAI in FF 2005 pag. 4072).

 

                                         Come spiegato nel citato Messaggio – circostanza evidenziata da entrambi le parti convenute -, la soppressione delle correnti rendite completive potrà causare dei costi agli istituti di previdenza professionale poiché potrà comportare la cessazione di riduzioni dovute a sovrassicurazioni (FF 2005 pag. 4117). Gli importi soppressi potranno essere in parte compensati dal 2° pilastro poiché gli importi soppressi del 1° pilastro (nel caso concreto: la rendita AI completiva per coniugi) sono sostituiti da importi del 2° pilastro (FF 2005 pag. 4073).

                                         Detto diversamente, qualora nel calcolo della sovrassicurazione, che ha portato ad una riduzione della rendita per superstiti o d’invalidità LPP, fosse stata computata la rendita completiva AI per coniugi (cfr. DTF 126 V 468 ss), la soppressione di quest’ultima prestazione potrebbe comportare la cessazione della riduzione operata (sulla sovrassicurazione nell’ambito della previdenza professionale vedi la citata STCA 29 febbraio 2000 consid. 2.4).

                                         Evidentemente nel caso in cui l’avente diritto percepisce una rendita d’invalidità o per superstiti intera, ossia non ridotta a seguito di sovrassicurazione, l’abrogazione della rendita AI per coniugi non ha nessun influsso sull’importo della prestazione del secondo pilastro.

 

                                         Va infine rammentato che né la LPP, né il regolamento della Fondazione prevedono una rendita d’invalidità per coniugi e quindi la soppressione in parola non comporta alcuna conseguenza sulle rendite del secondo pilastro.

 

                               2.4.   In una sentenza 8C_522/2008 del 22 agosto 2008 (citata nella sentenza 38.2008.28 del 29 settembre 2008 del TCA) il Tribunale federale ha confermato la decisione dell'amministrazione che ha soppresso la rendita completiva del coniuge dopo l'entrata in vigore della 5a revisione dell'AI, sottolineando in particolare che, in virtù dell'art. 190 della Costituzione federale, i Tribunale devono applicare le norme contenute nelle leggi federali anche qualora esse fossero contrarie alla Costituzione.

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  2.

Strittig ist, ob der Beschwerdeführer mit Wirkung ab 1. Januar 2008 weiterhin Anspruch auf eine IV-Zusatzrente für seine Ehegattin hat. Der Beschwerdeführer macht geltend, ihm sei diese IV-Zusatzrente mit Verfügung vom 5. Mai 1995 unbefristet und unkündbar zugesprochen worden, deren Aufhebung verletze den Grundsatz von Treu und Glauben.

 

2.1 Ein Hauptziel der mit der Botschaft des Bundesrates vom 22. Juni 2005 vorgelegten Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (nachfolgend: Botschaft zur 5. IV-Revision, in: BBl 2005 4459 ff.) war es, durch verschiedene Sparmassnahmen einen Beitrag zur langfristigen finanziellen Konsolidierung der Invalidenversicherung zu leisten (vgl. Botschaft zur 5. IV-Revision, a.a.O., S. 4461). Als eine dieser Sparmassnahmen sah der Bundesrat die Aufhebung der laufenden Zusatzrenten (Botschaft zur 5. IV-Revision, a.a.O., S. 4504) vor. Bereits mit Inkrafttreten der 4. IV-Revision zum 1. Januar 2004 (AS 2003 3837 3853) ist Art. 34 IVG aufgehoben worden (AS 2003 3837 3844). Ab diesem Zeitpunkt konnten folglich keine neuen Zusatzrenten mehr zugesprochen werden (Botschaft des Bundesrates vom 21. Februar 2001 über die 4. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, in: BBl 2001 3205 ff., insbesondere S. 3288 und 3298). War mit Schlussbestimmung lit. e der Änderung vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) noch eine ausdrückliche Besitzstandswahrung der nach bisherigem Recht (vor dem 1. Januar 2004) zugesprochenen IV-Zusatzrenten in das IVG aufgenommen worden (AS 2003 3837 3852), sollten mit Inkrafttreten der 5. IV-Revision nach der bundesrätlichen Vorlage durch ersatzlose Streichung der eben genannten Schlussbestimmung auch sämtliche noch laufenden, vor dem 1. Januar 2004 zugesprochenen IV-Zusatzrenten aufgehoben werden. Trotz abweichender Minderheitsanträge (Amtl. Bull. 2006 N 402, 2006 S 610) fand die Vorlage des Bundesrats - im Wissen darum, dass die Streichung der Besitzstandswahrung ohne Übergangsfrist mit Blick auf Treu und Glauben in der Gesetzgebung problematisch erscheine (Amtl. Bull. 2006 S 610) und die Aufhebung der IV-Zusatzrenten zu sozialen Härtefällen führen könne (Amtl. Bull. 2006 N 404) - bereits in erster Lesung sowohl im National- wie auch im Ständerat mehrheitlich Zustimmung (Amtl. Bull. 2006 N 404, 2006 S 611). Gegen die von den Räten in den Schlussabstimmungen vom 6. Oktober 2006 (Amtl. Bull. 2006 N 1602, 2006 S 922) beschlossene Änderung des IVG (AS 2007 5129 ff.) wurde das Referendum ergriffen. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nahmen die 5. IV-Revision anlässlich der Volksabstimmung vom 17. Juni 2007 mit einem Ja-Stimmenanteil von gut 59% an und stimmten damit der ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Parlament unverändert übernommenen Aufhebung aller noch laufenden IV-Zusatzrenten mit Inkrafttreten der 5. IV-Revision per 1. Januar 2008 zu.

 

2.2 Nach Art. 190 BV (bis Ende 2006: Art. 191 BV) sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. Bundesgesetze sind grundsätzlich anzuwenden, selbst wenn sie der Verfassung widersprechen (BGE 131 II 562 E. 3.2; 131 V 256 E. 5.3; 129 II 249 E. 5.4; Urteil 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007, E. 3.1) und zum Beispiel den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV) beeinträchtigen (vgl. BGE 130 I 26 E. 8.2 S. 60). Das Bundesgericht hat sich an den unmissverständlich klaren Willen des Bundesgesetzgebers zu halten, auch wenn es mit Blick auf das Vertrauen der Rechtsunterworfenen in die Gesetzgebungsorgane nicht leicht verständlich erscheinen mag, dass mit Inkrafttreten der 4. IV-Revision per 1. Januar 2004 eine unbefristete Besitzstandswahrung hinsichtlich laufender IV-Zusatzrenten in das IVG aufgenommen wurde, um diese nur gerade vier Jahre später ohne Übergangsregelung mit der per 1. Januar 2008 in Kraft getretenen 5. IV-Revision wieder ersatzlos aufzuheben. Dies ändert jedoch nichts an der vom Bundesgericht zu beachtenden Verbindlichkeit dieser Gesetzesänderung.

 

                               2.5.   Nel caso in esame va ricordato che, a seguito di un calcolo errato da parte della Fondazione del salario che l’assicurato avrebbe percepito da sano (reddito presumibilmente perso), con la citata sentenza 29 febbraio 2000 questa Corte aveva annullato la riduzione delle prestazioni d’invalidità per sovrassicurazione.

 

                                         Dagli atti prodotti dalla Fondazione, in particolare dai relativi certificati di rendita, risulta che la prestazione annua versata all’attore nel 2001 ammontava a fr. 24'566,40 rispettivamente a fr. 5’133,20 per ogni figlio (doc. 24). Nel 2007 la rendita d’invalidità, a seguito degli adeguamenti, è stata aumentata a fr. 26'286.-- all’anno, mentre quella per figlio a fr. 5'259,60 (doc. 24). Se si tiene conto che al 1° gennaio 1999 dette prestazioni erano rispettivamente di fr. 25'490.-- e di fr. 5'099.-, ciò significa che l’attore ha percepito delle rendite intere, non ridotte. Non essendo stata nel concreto operata una riduzione per sovrassicurazione, la soppressione della rendita completiva AI per coniugi non ha avuto alcuna influenza sulle prestazioni del 2° pilastro.

                                         È vero che nella lettera d’informazione 19 novembre 2007 sulla soppressione delle rendite completive l’Ufficio AI ha consigliato gli assicurati toccati da questa misura di rivolgersi alla cassa pensione poiché “questa potrebbe essere chiamata a compensare la rendita completiva” (sottolineatura del redattore). L'amministrazione ha tuttavia anche spiegato quando tale compensazione potrebbe essere chiesta (doc. 15).

                                         Va poi evidenziato che se, nel caso concreto, la Fondazione dovesse assumersi gli importi soppressi, questo significherebbe un aumento non giustificato della rendita della previdenza professionale, visto che l’attore ha già diritto ad una rendita d’invalidità LPP del 100%.

                                         Questo Tribunale non misconosce che con il venir meno della rendita complementare AI per coniugi l’attore è privato di un’importante fonte di reddito. Cionondimeno va fatto presente che tale misura è stata decisa nell’ambito delle misure di risparmio previste per l’AI e la soppressione è stata giustificata anche dal fatto che i beneficiari delle rendite completive percepiscono spesso anche prestazioni della previdenza professionale (cfr. FF 2005 pag. 4073 e la sentenza federale riprodotta al consid. 2.4).

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la richiesta dell’attore dev’essere disattesa e la petizione, nella misura in cui è ricevibile, respinta.

 

                               2.6.   Sia la CV 1 che la Fondazione hanno chiesto la rifusione di ripetibili.

 

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente, nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.                     

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti